Manuale

3.3.2.  Connessioni e bridge multipunto

66. Nella videoconferenza transfrontaliera, il sistema dell'autorità richiedente dovrebbe anche poter essere connesso con i sistemi dell'autorità richiesta.

In genere la videoconferenza transfrontaliera riguarda l'installazione di una connessione audiovisiva fra due sedi (da punto a punto), il sito dell'autorità richiedente e il sito dell'autorità richiesta.

In alcuni casi può risultare necessario stabilire una connessione tra più di due sedi simultaneamente (multipunto), ad esempio quando un interprete è collegato con il procedimento giudiziario da una terza sede. I collegamenti possono essere stabiliti con un bridge attraverso terzi.

67. Le connessioni da punto a punto e le connessioni multipunto dovrebbero inoltre essere conformi agli standard internazionali applicabili alla videoconferenza. Tali standard sono stabiliti dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). Un elenco dettagliato figura nell'allegato II della presente guida.

La connessione transfrontaliera dei sistemi di videoconferenza dovrebbe altresì essere protetta in modo tale da impedire l'intercettazione illegale delle registrazioni da parte di terzi. Se si utilizzano collegamenti da IP a IP, i metodi di cifratura devono essere concordati dagli organi giurisdizionali partecipanti.

Ultimo aggiornamento: 17/11/2021

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