74. Il quadro giuridico per l'assunzione delle prove mediante videoconferenza in materia civile e commerciale è rappresentato dal regolamento (CE) 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale. Il regolamento prevede due casi in cui è possibile ricorrere alla videoconferenza nell'assunzione delle prove transfrontaliera. Si tratta dell'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta di cui agli articoli 10 e 12 e dell'assunzione diretta delle prove di cui all'articolo 17.
75. Ai sensi degli articoli da 10 a 12, le parti e i loro rappresentanti possono essere presenti all'atto dell'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta, se ciò è previsto dal diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente L'autorità giudiziaria richiesta determina le condizioni alle quali le parti e i loro rappresentanti possono partecipare a norma dell'articolo 10. L'autorità giudiziaria richiesta comunica loro la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento. Ai sensi dell'articolo 11, l'autorità giudiziaria richiesta può anche chiedere alle parti e ai loro rappresentanti di essere presenti o di partecipare all'assunzione delle prove, se tale possibilità è prevista dalla legge dello Stato membro cui essa appartiene. Anche i delegati dell'autorità giudiziaria richiedente possono scegliere di essere presenti all'esecuzione dell'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta, se ciò è consentito dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente. Se è chiesta la partecipazione dei delegati dell'autorità giudiziaria richiedente all'esecuzione dell'assunzione delle prove, l'autorità giudiziaria richiesta determina, in conformità dell'articolo 10, le condizioni alle quali essi possono partecipare.
76. Per facilitare la presenza o la partecipazione delle parti o dell'autorità giudiziaria richiedente, quest'ultima può chiedere all'autorità giudiziaria richiesta di avvalersi delle tecnologie della comunicazione, come la videoconferenza, per l'esecuzione dell'assunzione delle prove L'autorità giudiziaria richiesta ottempera a tale richiesta salvo qualora questa sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o sussistano notevoli difficoltà di ordine pratico. Se l'autorità giudiziaria richiesta non ottempera alla richiesta, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente.
Se non hanno accesso ai mezzi tecnici, le autorità giudiziarie possono convenire di renderli disponibili.
77. Salvo se l'autorità giudiziaria richiedente chiede una procedura speciale, l'autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro. Presiede l'audizione, che di norma si tiene nella lingua ufficiale dell'autorità giudiziaria richiesta. L'autorità giudiziaria richiesta provvede altresì a organizzare l'audizione e a convocare i testimoni. Ove necessario, sono applicate misure coercitive conformemente alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta. I testimoni possono invocare il diritto di astenersi dal deporre in base alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta o dell'autorità giudiziaria richiedente.
78. Ai sensi dell'articolo 17, l'autorità giudiziaria può chiedere di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro Stato membro e presentare in tale Stato una richiesta presso l'organo centrale o le autorità competenti. L'assunzione diretta delle prove deve aver luogo su base volontaria, senza il ricorso a misure coercitive. L'autorità giudiziaria richiedente informa le persone da ascoltare che l'assunzione diretta delle prove si effettua su base volontaria.
A seguito della richiesta, l'organo centrale o l'autorità competente dello Stato membro richiesto informa l'autorità giudiziaria richiedente se la richiesta è accolta ed eventualmente a quali condizioni dev'essere eseguita in conformità della legge del suo Stato membro (ad esempio, un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto può essere incaricata di partecipare all'assunzione delle prove). L'autorità giudiziaria richiedente esegue la richiesta in conformità della legge del suo Stato membro, nel rispetto delle condizioni imposte dalla legge dello Stato membro richiesto.
Come l'articolo 10, anche l'articolo 17 incoraggia il ricorso alla videoconferenza. La richiesta può essere respinta dall'organo centrale o dall'autorità competente se non rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento sull'assunzione delle prove del 2001, se non contiene tutte le informazioni necessarie o se l'assunzione diretta delle prove è contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro.
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