Manuale

2.2. La richiesta

17. La natura della richiesta relativa all'uso della videoconferenza nell'assistenza giudiziaria o nell'assunzione di prove è diversa a seconda che si tratti di materia civile o penale ed i dettagli sono forniti nell'allegato III. I formulari sono disponibili sia per le materie civili sia per quelle penali e sono inviati dall'autorità giudiziaria richiedente all'autorità giudiziaria richiesta in un altro paese (in materia penale il ricorso ai formulari è facoltativo). I formulari includono informazioni utilizzate per contattare le parti coinvolte ed i rappresentanti, nonché dettagli relativi all'organo giurisdizionale. In alcuni casi sono fornite anche informazioni sul pagamento per l'uso delle apparecchiature e può essere indicata la lingua da utilizzare durante la videoconferenza.

18. In materia civile, il regolamento sull'assunzione delle prove del 2001 fornisce due possibilità per l'uso della videoconferenza nell'assunzione transfrontaliera delle prove.

  • Ai sensi degli articoli da 10 a 12, l'autorità giudiziaria richiedente può chiedere all'autorità giudiziaria richiesta in un altro Stato membro di far sì che essa o le parti assistano o partecipino mediante videoconferenza all'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta. Tale richiesta può essere respinta solo se questa è incompatibile con le leggi dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta o per notevoli difficoltà di ordine pratico. L'articolo 13 prevede inoltre misure coercitive per l'esecuzione della richiesta. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 14 il testimone può invocare il diritto di astenersi dal deporre conformemente alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente o richiesta.
  • Ai sensi dell'articolo 17 l'autorità giudiziaria richiedente può essa stessa procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro Stato membro con il consenso dell'organo centrale o l'autorità competente di tale Stato membro. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, l'organo centrale o l'autorità competente sono tenute ad incoraggiare il ricorso alla videoconferenza a tale scopo. L'articolo 17, paragrafo 2, precisa che l'assunzione diretta delle prove può aver luogo solo se è possibile procedervi su base volontaria.

Oltre alla possibilità di misure coercitive, le principali differenze tra i due metodi sono l'autorità giudiziaria incaricata dell'assunzione delle prove e la legge applicabile.

19. L'autorità giudiziaria richiedente invia all'autorità giudiziaria richiesta una domanda relativa all'uso della videoconferenza e le informazioni richieste, insieme ad un formulario di richiesta A o I di cui al regolamento sull'assunzione delle prove del 2001.

La risposta alla richiesta è notificata anch'essa mediante formulari standard. In caso di rifiuto di una richiesta rivolta all'autorità giudiziaria in un altro Stato membro relativa alla partecipazione mediante videoconferenza, l'autorità giudiziaria utilizza il formulario E. Qualora si proceda all'assunzione diretta delle prove, l'organo centrale o l'autorità competente è tenuta a comunicare entro trenta giorni all'autorità giudiziaria richiedente (mediante il formulario J) se la richiesta è stata accolta o respinta. Se una richiesta è accolta, l'autorità giudiziaria richiedente può stabilire un termine per l'assunzione delle prove.

20. In materia penale, lo Stato membro richiesto è tenuto a dare il suo assenso all’audizione mediante videoconferenza, sempreché il ricorso alla videoconferenza non sia contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale e che disponga dei mezzi tecnici necessari per effettuare l’audizione.

Possono essere decise misure coercitive nell'esecuzione di una richiesta di assistenza reciproca (ad esempio una citazione a comparire, con una sanzione in caso di non comparizione) se il reato descritto nella richiesta è punibile anche nello Stato richiesto.

21. Se le apparecchiature di videoconferenza da utilizzare non sono fornite dall'autorità giudiziaria richiedente, tutte le spese relative alla trasmissione, comprese quelle riguardanti il noleggio delle apparecchiature e del relativo personale tecnico, saranno inizialmente a carico dell'autorità che richiede la videoconferenza e devono essere da essa sostenute.

A norma del regolamento sull'assunzione delle prove del 2001 vige il principio generale secondo cui, per l'esecuzione delle richieste di assunzione indiretta di prove, non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese. Tuttavia, se l'autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l'autorità giudiziaria richiedente dovrebbe rimborsare le spese sostenute per il ricorso alla videoconferenza.

Ultimo aggiornamento: 17/11/2021

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