- 1 Onere della prova
- 2 Assunzione delle prove
- 3 Valutazione delle prove
- 4 Questo Stato membro ha precisato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sull'assunzione delle prove, altre autorità competenti per l'assunzione delle prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale ai sensi del regolamento? In caso affermativo, per quali procedimenti sono competenti al fine dell'assunzione delle prove? Possono richiedere solo l'assunzione delle prove o sono anche tenuti ad assistere all'assunzione delle prove in base alla richiesta di un altro Stato membro? Cfr. anche la notifica a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sull'assunzione delle prove.
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1 Onere della prova
1.1 Quali sono le norme sull’onere della prova?
In linea di principio, ciascuna parte deve allegare tutte le circostanze di fatto che giustificano la sua richiesta (onere di allegazione – Behauptungslast) e fornirne adeguata prova (articoli 226, paragrafo 1, e 239, paragrafo 1, del codice di procedura civile austriaco - Zivilprozessordnung, ZPO). Se i fatti di causa restano oscuri (cosiddetta situazione di "non liquet"), il giudice deve comunque pervenire a una decisione. In tali casi, entrano in gioco le norme sull'onere della prova. Ogni parte ha l'onere di provare l'esistenza di tutti i presupposti oggettivi per l'applicazione della norma ad essa favorevole. In circostanze normali, l'attore deve fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della domanda, mentre il convenuto ha l'onere di provare i fatti sui cui si fondano le eccezioni sollevate. L'attore ha anche l'onere di provare l'esistenza dei presupposti processuali.
1.2 Esistono norme che dispensano dal provare certi fatti? In quali casi? È possibile produrre prove per invalidare una determinata presunzione legale?
Ai fini della decisione devono essere provati i fatti rilevanti, salvo che essi siano esentati dall'onere della prova. Non devono essere provati i fatti oggetto di ammissioni (articoli 266 e 267 ZPO), i fatti notori (articolo 269 ZPO) e quelli oggetto di presunzione legale (articolo 270 ZPO).
Un fatto è ammesso se una parte lo accetta quale corretta affermazione della controparte. In linea di massima il giudice deve considerare vero il fatto ammesso e decidere senza ulteriore esame.
Un fatto è notorio se è di comune conoscenza (vale a dire noto o percepibile in modo attendibile in ogni momento da un ampio numero di persone) o noto al giudice (al giudice della controversia sulla base dei suoi accertamenti ufficiali o in quanto risultante in tutta evidenza dal fascicolo).
Nel fondare la sua decisione il giudice deve tener conto ex officio dei fatti notori, senza che questi debbano essere affermati o provati.
La presunzione legale trae origine direttamente dalla legge e ha l'effetto di invertire l'onere della prova. La parte opposta a quella che beneficia di tale presunzione deve fornire la prova del contrario. Deve dimostrare cioè che, nonostante l'esistenza di una base giuridica per una presunzione legale, il fatto presunto o la situazione giuridica presunta non esiste.
1.3 In quale misura il giudice deve essere convinto di un fatto per porlo a fondamento della sua decisione?
Lo scopo del procedimento giudiziario è convincere il giudice di un determinato fatto.
In generale occorre pervenire a una "sostanziale verosimiglianza", non essendo richiesta ai fini del convincimento del giudice la "certezza assoluta".
La legge o la giurisprudenza stabiliscono il grado della prova, aumentandolo da un "livello di normalità" a una "verosimiglianza che sfiora la certezza" o riducendolo a una "verosimiglianza preponderante". Nell'ultimo caso la presunzione o un certificato sono sufficienti per costituire una prova (articolo 274, ZPO). Anche le cosiddette prove per presunzione semplice (prima facie – Beweis) comportano una riduzione del grado della prova e svolgono un ruolo nel contrastare le difficoltà probatorie nei processi per risarcimento danni. Fissato un tipico decorso dei fatti che secondo l'esperienza di vita presuppone un determinato nesso causale o un elemento di colpevolezza, questi presupposti di fatto si ritengono provati sulla base di semplici apparenze (prima facie) anche in casi specifici.
2 Assunzione delle prove
2.1 L’assunzione delle prove avviene sempre su richiesta di parte o anche ad iniziativa del giudice?
L'assunzione delle prove (Beweisaufnahme) può avvenire d'ufficio o su istanza di parte.
In processi di tipo puramente inquisitorio (il giudice ha l'obbligo accertare d'ufficio i fatti decisori) non è necessaria l'istanza di parte. Nel processo civile ordinario austriaco il giudice può acquisire d'ufficio tutti i mezzi di prova rilevanti per l'acclaramento dei fatti importanti (articolo 183 ZPO). Il giudice può imporre alle parti di produrre documenti, ordinare l'esecuzione di un'ispezione, richiedere una perizia tramite consulenti tecnici o un interrogatorio formale Tuttavia la presentazione di documenti può essere ordinata solo se una parte ha fatto ad essi riferimento; l'assunzione della prova documentale o l'interrogatorio dei testimoni non possono essere effettuati se entrambe le parti si oppongono. In tutti gli altri casi l'assunzione delle prove è fatta su richiesta di parte.
2.2 Una volta accolta la richiesta di parte di assunzione delle prove, quali sono le fasi successive?
In linea di principio l'assunzione di una prova avviene nel corso di un'udienza orale. Nell'ambito delle cosiddette "udienze preparatorie" (vorbereitende Tagsatzungen – articolo 258 ZPO) il giudice e le parti, in particolare i loro rappresentanti, elaborano congiuntamente un calendario processuale contenente anche il programma per l'assunzione delle prove. Tuttavia, ove necessario, il calendario processuale può essere nuovamente discusso in qualsiasi momento. Una volta assunte le prove il risultato è discusso con le parti (articolo 278 ZPO). La prova deve essere assunta direttamente dal giudice che decide della questione. Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile l'assunzione probatoria nel corso del procedimento di assistenza giudiziaria reciproca. Le parti sono invitate all'assunzione delle prove e dispongono di diversi diritti di partecipazione, ad esempio il diritto di interrogare i testimoni o i consulenti tecnici. L'assunzione delle prove è sempre effettuata d'ufficio e in linea principio anche nel caso in cui le parti (nonostante la convocazione) non siano presenti.
2.3 In quali casi il tribunale può respingere la richiesta di una parte di assunzione delle prove?
La richiesta di assunzione delle prove deve essere respinta quando il giudice la ritiene irrilevante (articolo 275, paragrafo 1, ZPO) o quando essa è fatta al fine di ritardare l'iter processuale (articolo 178, paragrafo 2, articolo 179 e articolo 275, paragrafo 2, ZPO). Inoltre è possibile fissare un termine per l'assunzione di prove che ritarderebbero presumibilmente il processo (articolo 279, paragrafo 1, ZPO). Decorso il termine la richiesta di assunzione delle prove può essere respinta. Essa può anche essere respinta come superflua se il giudice ha già maturato il proprio convincimento, se il fatto non necessita di essere provato o se l'assunzione della prova è vietata. Se l'assunzione della prova comporta spese (ad esempio compenso dei consulenti tecnici) occorre chiedere un anticipo delle spese al richiedente. Se esso non è pagato entro il termine fissato, la prova può essere assunta solo se non comporta un ritardo nell'iter processuale.
2.4 Quali sono i mezzi di prova?
Il codice di procedura civile (ZPO) prevede cinque mezzi di prova "classici": la prova documentale (articoli da 292 a 319), la prova per testimoni (articoli da 320 a 350), la consulenza tecnica (articoli da 351 a 367), l'ispezione (articoli da 368 a 370) e l'interrogatorio formale delle parti (articoli da 371 a 383). In linea di principio, ogni fonte di informazione può essere ammessa quale mezzo di prova e viene classificata, in funzione delle sue caratteristiche, in uno dei summenzionati mezzi di prova.
2.5 Quali sono le procedure per l'audizione di testimoni? Sono diverse da quelle per l'assunzione della testimonianza di consulenti tecnici? Quali sono le norme relative alla presentazione di prove scritte e di relazioni/pareri di esperti?
I testimoni vengono escussi uno ad uno in assenza del testimone successivo da escutere.
In tal modo si evita che essi si influenzino reciprocamente. Se le deposizioni testimoniali sono in reciproca contraddizione si può procedere al confronto dei testimoni. L'esame dei testimoni inizia con domande generali dirette a stabilire se, per un qualche motivo, al testimone sia preclusa la testimonianza, se egli abbia diritto di restare in silenzio o se ci siano altri elementi che gli impediscono di rendere il giuramento. Una volta che il testimone è stato ammonito a dire la verità ed è stato avvisato circa le conseguenze penali della falsa testimonianza, inizia l'esame vero e proprio con la domanda delle generalità del testimone. Successivamente vengono poste le domande sul fatto di causa. Le parti possono partecipare all'esame testimoniale e con il consenso del giudice possono interrogare i testimoni. Il giudice può respingere le domande inappropriate. In linea di principio i testimoni devono essere interrogati dal giudice istruttore. A talune condizioni, tuttavia, è possibile l'esame dei testimoni nell'ambito della reciproca assistenza giudiziaria (articolo 328 ZPO).
Il consulente tecnico è considerato "assistente" del giudice. Mentre i testimoni forniscono delle testimonianze riguardanti i fatti, il consulente tecnico fornisce al giudice conoscenze di cui questi non dispone. La consulenza tecnica dell'esperto in linea di principio deve essere assunta direttamente dinanzi al giudice istruttore. È possibile far ricorso d'ufficio al consulente tecnico senza limitazioni. Il consulente tecnico è obbligato a fornire una perizia e una relazione.
La perizia del consulente tecnico resa in forma orale va esposta durante l'udienza orale. Su istanza di parte le perizie redatte per iscritto devono essere esposte e chiarite dal consulente tecnico durante l'udienza orale. La perizia e la relazione devono essere motivate. Le perizie private non sono considerate equivalenti a perizie rese da consulenti tecnici nominati dal giudice ai sensi del codice di procedura civile austriaco, ma sono considerate documenti privati.
Il diritto austriaco non ammette un procedimento esclusivamente per iscritto. Tuttavia, poiché i mezzi di prova non sono in nessun modo limitati, esiste la possibilità di produrre per iscritto quanto affermato dai testimoni. Un simile mezzo di prova deve essere tuttavia assimilato a una prova documentale ed è soggetto al libero apprezzamento del giudice. Nella misura in cui il giudice lo ritenga necessario, il testimone deve comparire dinanzi al tribunale, se entrambe le parti non si oppongono alla sua deposizione testimoniale.
2.6 Alcuni mezzi di prova hanno più forza di altri?
Si applica il principio del "libero apprezzamento del giudice" (freie Beweiswürdigung) (articolo 272 ZPO). L'apprezzamento della prova corrisponde all'esame dei risultati probatori effettuato dal giudice. Nell'eseguire questo apprezzamento il giudice non è vincolato a nessuna norma di legge in materia probatoria, ma deve decidere secondo la propria convinzione personale se la prova sia corretta o meno. Non c'è alcuna gerarchia dei mezzi d prova. La prova scritta è considerata una prova documentale, salvo si tratti di una perizia di un consulente tecnico. Esiste la presunzione di autenticità per i documenti pubblici austriaci, ciò significa che si ritiene che siano effettivamente attribuibili all'autorità che li ha emessi. Ai fini probatori l'esattezza del loro contenuto è pienamente presunta. I documenti privati, una volta firmati, fanno piena prova del fatto che le dichiarazioni in essi contenute sono attribuibili al firmatario. L'esattezza del loro contenuto è sempre soggetta al libero apprezzamento del giudice.
2.7 Per provare determinati fatti, sono obbligatori mezzi di prova specifici?
Il codice di procedura civile (ZPO) non prevede nessun metodo di prova obbligatorio per casi determinati. La scelta dei mezzi di prova è indipendente dal valore della causa.
2.8 I testimoni hanno per legge l’obbligo di testimoniare?
I testimoni sono obbligati a comparire in giudizio, a rendere la testimonianza e, se richiesto, a prestare giuramento. Se il testimone regolarmente convocato non compare in udienza senza un motivo giustificato, il giudice in primo luogo gli applica una sanzione amministrativa e, se il testimone non compare nemmeno la seconda volta, ne ordina l'accompagnamento coatto. Se il testimone rifiuta di rendere testimonianza senza indicare i motivi o per motivi ingiustificati, egli può essere costretto a rendere testimonianza. La falsa testimonianza in udienza è punita con una sanzione penale.
2.9 In quali casi un testimone può rifiutarsi di testimoniare?
Nel caso in cui sussistano motivi di rifiuto di testimoniare (articolo 321, ZPO), il testimone ha diritto di rifiutarsi di rispondere alle domande o ad alcune domande. Non esiste il pieno diritto al silenzio. I motivi che autorizzano il rifiuto di testimoniare sono lo scandalo o il rischio di conseguenze penali per il testimone o i suoi prossimi congiunti, una perdita patrimoniale diretta per le stesse persone, l'esistenza del segreto d'ufficio riconosciuto dallo Stato, l'obbligo di riservatezza dell'avvocato, di una rappresentanza di interessi o di un'associazione di categoria indipendente in grado di definire un contratto collettivo nelle cause in materia di diritto del lavoro e sociale, la potenziale rivelazione di segreti artistici o economici e l'esercizio di un diritto di voto dichiarato segreto dalla legge. Il giudice deve avvertire il testimone di tali motivi prima della sua escussione. Se il testimone intende avvalersi del diritto al silenzio deve indicarne i motivi.
2.10 Chi si rifiuta di testimoniare può essere obbligato a farlo o incorrere in sanzioni?
Sulla legittimità del rifiuto di testimoniare il giudice decide con ordinanza. Se il testimone rifiuta di rendere testimonianza senza indicare i motivi o sulla base di motivi ritenuti ingiustificati dal giudice, può essere costretto a rendere testimonianza (articolo 354 del codice dell'esecuzione - Exekutionsordnung, EO). Le misure coercitive previste sono le sanzioni pecuniarie e, in misura più limitata, l'arresto. Il testimone è responsabile nei confronti delle parti anche per tutti i danni provocati da un ingiustificato rifiuto di testimoniare.
2.11 Vi sono persone che non possono testimoniare?
Sono incapaci di testimoniare le persone che erano o che sono incapaci di rendere testimonianza sui fatti che devono essere provati o di comunicare quello che hanno percepito. Si parla in tal caso di un'"assoluta" incapacità fisica di testimoniare (articolo 320, prima riga, ZPO). In caso di minori o di persone che soffrono di patologie psichiatriche, deve essere deciso caso per caso se si è in presenza di un'incapacità di testimoniare. Se il testimone è minore, il giudice, su istanza di parte o ex officio, può rinunciare in tutto o in parte all'escussione, se questa può mettere a rischio il benessere del minore, tenuto conto della sua maturità psichica, dell'oggetto dell'escussione e dei rapporti stretti del minore con le parti (articolo 289 ter, paragrafo 1, ZPO). Ciò vale anche in caso di procedimenti stragiudiziali (articolo 35 della legge sui procedimenti stragiudiziali - Außerstreitgesetz, AußStrG). Esistono inoltre tre casi di incapacità "relativa" a testimoniare (articolo 320, paragrafi da 2 a 4, ZPO): l'incapacità a deporre del ministro di culto per fatti a lui rivelati nel corso della confessione o in altri contesti coperti dal segreto professionale, dei pubblici ufficiali per fatti coperti dal segreto d'ufficio, nella misura in cui essi ne siano ancora soggetti, e dei mediatori per le informazioni ad essi rivelate nel corso di una mediazione o in altro modo conosciute.
2.12 Qual è il ruolo del giudice e delle parti nell’audizione di un testimone? A quali condizioni un testimone può essere udito mediante videoconferenza o altri mezzi tecnici?
Il giudice deve porre ai testimoni domande appropriate sui fatti che devono essere provati con la testimonianza e sulle circostanze sui cui si basa la loro conoscenza. Le parti possono partecipare all'interrogatorio dei testimoni e previo consenso del giudice possono fare domande ai testimoni per chiarire o completare la loro deposizione. Il giudice può respingere le domande inappropriate. La deposizione dei testimoni deve essere verbalizzata in modo che ne sia conservato il contenuto oggettivo e, se necessario, anche le singole parole utilizzate.
Le registrazioni audio e video e i dati in esse raccolti costituiscono in generale oggetto di ispezione. La prova acquisita mediante ispezione è il risultato della diretta percezione sensoriale di caratteristiche o di stati di cose fatta dal giudice. A causa del principio di immediatezza materiale dell'assunzione delle prove questi mezzi di prova sono ammessi solo se non è disponibile il mezzo di prova diretto, ad esempio un testimone. L'escussione di un testimone mediante tecnologia video è, in linea di principio, ammessa e tale modalità dovrebbe essere impiegata in luogo dell'escussione diretta in sede di esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria per ragioni di economia del processo. Dal 2011 tutti i tribunali sono muniti di strumentazione per videoconferenza.
Se l'oggetto di un procedimento civile presenta un nesso materiale con un procedimento penale occorre limitare la partecipazione delle parti del procedimento civile e dei loro rappresentanti all'interrogatorio del testimone che sia vittima nel procedimento penale ai sensi dell'articolo 65, riga 1, lettera a), del codice penale (Strafprozeßordnung, StPO), su istanza di quest'ultimo, in modo tale che tali persone possano seguire l'interrogatorio mediante apparecchiature per la trasmissione di segnali audio e video ed esercitare il loro diritto di porre domande, senza essere presenti fisicamente. Se la vittima è un minore, l'incarico di condurre l'interrogatorio sull'oggetto del procedimento penale deve essere affidato a un consulente tecnico idoneo (articolo 289 bis, paragrafo 1, ZPO). Il giudice può, su istanza di parte, interrogare il testimone secondo le modalità previste dal paragrafo 1, se, in ragione dell'argomento o del coinvolgimento personale, non si può imporre al testimone di rendere la testimonianza in presenza delle parti o dei loro rappresentanti (articolo 289 bis, paragrafo 2, ZPO). Il giudice, su istanza di parte o d'ufficio, può anche procedere all'escussione secondo le modalità previste dall'articolo 289 bis, paragrafo 1, ZPO, anche ricorrendo a un consulente tecnico, qualora il benessere del minore sia messo a rischio non dall'escussione in sé, bensì, tenuto conto della maturità psichica del minore, dell'oggetto dell'escussione o dei rapporti stretti del minore con le parti del procedimento, dall'escussione in presenza delle parti o dei loro rappresentanti (articolo 289 bis, paragrafo 2, ZPO). Gli articoli 289 bis e 289 ter del codice di procedura civile sono applicabili anche in caso di procedimenti stragiudiziali (articolo 35 della legge sui procedimenti stragiudiziali - Außerstreitgesetz, AußStrG).
3 Valutazione delle prove
3.1 Se una parte si è procurata una prova illegalmente, esistono limiti alla facoltà del giudice di utilizzare tale prova ai fini della decisione?
Nel caso in cui una parte violi un'obbligazione contrattuale, una disposizione di diritto privato o un principio del buon costume il giudice può accogliere la prova e valutarla, ma la parte sarà in ogni caso tenuta al risarcimento del danno. Se una parte nel procurarsi una prova viola una disposizione penale a tutela degli elementi costituitivi dei diritti fondamentali o dei diritti di libertà sanciti nella Costituzione, (ad esempio, lesioni personali, sequestro, coazione esercitata nei confronti di un testimone per costringerlo a testimoniare) il mezzo di prova non è ammissibile e non può essere ammesso dal giudice. Se vi è motivo di dubitare che sia stato commesso un reato, il giudice può disporre l'interruzione del processo civile fino alla sentenza definitiva del processo penale. Se il reato commesso per ottenere un mezzo di prova non viola contemporaneamente gli elementi costituitivi dei diritti fondamentali o dei diritti di libertà, la parte interessata è considerata penalmente responsabile, ma la prova non è tuttavia inammissibile. Solo i mezzi di prova ottenuti illegalmente che hanno pregiudicato il dovere di ricerca della verità del giudice e quindi la garanzia di verità e della correttezza della sentenza sono inammissibili.
3.2 In quanto parte in causa, le mie dichiarazioni avranno valore probatorio?
Anche l'interrogatorio delle parti rappresenta un mezzo di prova. Al pari dei testimoni, anche le parti hanno l'obbligo di comparizione, di testimoniare e di prestare giuramento. Nei confronti della parte non può tuttavia essere disposto né l'accompagnamento coatto dinanzi al giudice, né l'obbligo di rendere testimonianza. La mancata comparizione non giustificata o la mancata prestazione della testimonianza viene valutata dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze. Solo nei processi relativi alla paternità o nelle cause di divorzio è possibile l'uso della forza per garantire la comparizione delle parti. La violazione dell'obbligo di verità - diversamente dai testimoni - non è sanzionata penalmente, tranne in caso di falsa deposizione resa sotto giuramento. L'interrogatorio delle parti può essere ordinato dal giudice d'ufficio.
4 Questo Stato membro ha precisato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sull'assunzione delle prove, altre autorità competenti per l'assunzione delle prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale ai sensi del regolamento? In caso affermativo, per quali procedimenti sono competenti al fine dell'assunzione delle prove? Possono richiedere solo l'assunzione delle prove o sono anche tenuti ad assistere all'assunzione delle prove in base alla richiesta di un altro Stato membro? Cfr. anche la notifica a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sull'assunzione delle prove.
Al momento in Austria l'ordinamento nazionale non contempla autorità diverse dagli organi giurisdizionali ai fini dell'assunzione di prove transfrontaliera a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento.
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