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L'onere della prova è disciplinato dall'articolo 230 del tsiviilkohtumenetluse seadustik (codice di procedura civile), secondo cui ciascuna parte del procedimento deve dimostrare i fatti su cui si basano le sue domande ed eccezioni, salvo che la legge disponga diversamente. Inoltre, ferma ogni diversa disposizione di legge, le parti possono concordare una ripartizione dell'onere della prova diversa da quella normativamente prevista e accordarsi sul tipo di prova necessario per dimostrare determinati fatti. Salvo quando diversamente disposto dalla legge, il giudice può assumere prove di propria iniziativa in materia di matrimonio e filiazione nonché nelle controversie relative agli interessi dei minori e in alcuni altri tipi di procedimenti su ricorso.
Non occorre dimostrare i fatti che il giudice considera notori. Un fatto per il quale siano disponibili informazioni attendibili provenienti da fonti esterne al procedimento può essere dichiarato notorio dal giudice. Inoltre, un argomento dedotto da una parte in merito a un fatto non deve essere dimostrato se la controparte ammette il fatto in questione. Per ammissione si intende l'accettazione esplicita e incondizionata di un argomento fattuale tramite dichiarazione scritta presentata al giudice, o resa in udienza e iscritta a verbale. L'ammissione può essere ritirata solo con il consenso della controparte o qualora la parte che intende revocarla dimostri che l'affermazione relativa all'esistenza o inesistenza del fatto è erronea e che l'ammissione è stata causata da un'errata comprensione del fatto stesso. In questi casi il fatto non viene considerato ammesso. Si presuppone l'ammissione fino a quando la controparte non abbia contestato esplicitamente una domanda relativa a circostanze fattuali e l'intenzione di contestare un fatto non sia evidente dalle altre dichiarazioni della controparte.
Il giudice valuta tutte le prove conformemente al diritto sotto tutti i punti di vista, in modo approfondito e obiettivo e stabilisce, secondo coscienza, se un argomento dedotto da una parte del procedimento sia o meno dimostrato, tenendo conto, tra l'altro, degli eventuali accordi probatori intercorsi tra le parti.
Sebbene l'articolo 236, comma 2, del codice di procedura civile disponga che, in generale, le parti interessate devono chiedere al giudice di assumere le prove, l'articolo 230, comma 3, del medesimo codice prevede casi nei quali il giudice può provvedervi di propria iniziativa. In particolare, salvo che la legge disponga diversamente, il giudice può procedere motu proprio all'assunzione delle prove in materia di matrimonio e filiazione nonché nelle controversie relative agli interessi dei minori e in alcuni altri tipi di procedimenti su ricorso.
Se occorre assumere ulteriori elementi per valutare le prove, il giudice ne dà disposizione con un provvedimento che viene comunicato alle parti. Se il mezzo di prova deve essere assunto al di fuori della competenza territoriale del giudice procedente, quest'ultimo può delegare il compimento di un atto processuale al giudice nel cui territorio di competenza può essere acquisita la prova. L'assunzione delle prove può avere luogo anche al di fuori dell'Estonia.
In questi casi, la prova dev'essere assunta conformemente alle norme contenute, a seconda del tipo di prova, nei capi da 27 a 32 del codice di procedura civile.
Il giudice può respingere una richiesta di assunzione probatoria se:
Ai sensi dell'articolo 229, primo comma, del codice di procedura civile, nelle cause civili costituiscono mezzi di prova tutte le informazioni previste dal diritto processuale sulla cui base il giudice accerta, secondo la procedura prevista dalla legge, l'esistenza o l'inesistenza di fatti sui quali si fondano le domande ed eccezioni delle parti, o di altri fatti rilevanti per la corretta risoluzione della controversia.
Conformemente al comma 2 del medesimo articolo, possono costituire mezzi di prova le deposizioni testimoniali, le dichiarazioni rese sotto giuramento dalle parti del procedimento, le prove documentali, le prove materiali, le ispezioni e le perizie. Nei procedimenti su ricorso e nei procedimenti semplificati il giudice può ritenere che altri mezzi di prova, comprese le dichiarazioni delle parti non rese sotto giuramento, siano sufficienti a dimostrare i fatti.
1) Deposizioni testimoniali
Ai sensi dell'articolo 251,primo comma, del codice di procedura civile, chiunque sia a conoscenza di fatti pertinenti ad una controversia può essere sentito come testimone, a meno che si tratti di una parte del procedimento o di un suo rappresentante. I testimoni devono fornire le informazioni relative ai fatti che hanno percepito direttamente. Le persone chiamate a testimoniare devono presentarsi in udienza e rendere dinanzi al giudice una deposizione veritiera sui fatti di cui sono a conoscenza. Ai testimoni può essere chiesto, anziché di comparire in udienza, di fornire dichiarazioni scritte, se la comparizione comporterebbe per loro un onere irragionevole e se, tenuto conto del tenore delle domande e delle caratteristiche personali del testimone, una deposizione scritta sarebbe sufficiente, secondo il giudice, a fornire la prova. In alternativa, il giudice può utilizzare i verbali di udienza relativi a un altro procedimento, se ciò semplifica chiaramente l'iter e si può ritenere che il giudice sia in grado di valutare adeguatamente i verbali senza porre domande dirette al testimone.
Ogni testimone viene sentito individualmente e i testimoni che non hanno ancora deposto non possono essere presenti in aula durante la trattazione della causa. Qualora il giudice abbia motivo di ritenere che un testimone sia intimorito o abbia altri motivi per non dire la verità di fronte al giudice alla presenza delle parti, o qualora una delle parti influisca sulla deposizione di un testimone interferendo con la stessa o in altro modo, il giudice può ordinare a tale parte di rimanere fuori dall'aula di udienza durante l'audizione del testimone. In tal caso, la deposizione testimoniale viene letta alla parte in questione dopo il suo rientro in aula ed essa ha il diritto di porre domande al testimone. Qualora il testimone renda una deposizione contraddittoria, il giudice lo può sentire e interrogare più volte nella medesima udienza.
Nel caso delle deposizioni scritte, le parti del procedimento possono rivolgere domande per iscritto ai testimoni tramite il giudice. Spetta a quest'ultimo stabilire quali siano le domande cui il testimone debba rispondere. Se necessario, il giudice può convocare il testimone in udienza affinché renda una deposizione orale.
Qualora il testimone non possa comparire in udienza a causa di infermità, vecchiaia, disabilità o altri validi motivi, o qualora risulti necessario per altre ragioni, il giudice può recarsi nel luogo in cui si trova il testimone per raccoglierne la deposizione.
Il giudice esamina le prove direttamente (articolo 243, primo comma, del codice di procedura civile). Per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone, il giudice può ricorrere ai vari metodi indicati all'articolo 262, commi 1 e 8, del codice di procedura civile; ad esempio, secondo il primo comma, il giudice accerta l'identità di un testimone e la sua occupazione, gli studi compiuti, il luogo di residenza, il collegamento con la controversia e i rapporti con le parti in causa. Prima che venga resa la deposizione, il giudice illustra l'obbligo del testimone di dire la verità e la procedura relativa al rifiuto di testimonianza; secondo il comma 8, il giudice, ove necessario, può porre ulteriori domande per l'intera durata dell'interrogatorio al fine di chiarire o integrare la deposizione, o accertare le reali conoscenze del testimone.
2) Perizie
Per chiarire circostanze pertinenti a una controversia che richiedono competenze specifiche, il giudice può, su istanza di parte, assumere il parere di esperti. Per accertare il diritto vigente al di fuori della Repubblica di Estonia, il diritto internazionale o il diritto di common law, il giudice può, su istanza di parte o d'ufficio, chiedere il parere di un esperto in materie giuridiche. Le disposizioni relative all'audizione dei testimoni si applicano all'audizione delle persone dotate di competenze specifiche finalizzata a dimostrare un fatto o una circostanza per la cui corretta interpretazione siano necessarie conoscenze specialistiche. Qualora una parte abbia prodotto in giudizio il parere scritto di una persona dotata di una competenza specifica e tale persona non venga sentita come testimone, detto parere viene considerato come una prova documentale. Anziché disporre una perizia, il giudice può utilizzarne una presentata in un altro procedimento su disposizione dell'autorità giudiziaria o redatta su ordine dell'organo procedente in un procedimento penale o contravvenzionale, se ciò comporta una semplificazione della procedura e si può ritenere che il giudice sia in grado di valutare adeguatamente la relazione peritale senza disporre una nuova perizia. In tal caso, è possibile porre ulteriori quesiti al perito o convocarlo in udienza affinché sia interrogato.
L'esame peritale viene svolto da un esperto in scienze forensi o da altra persona qualificata appartenente a un'istituzione forense nazionale, da un perito certificato o da altra persona dotata di competenze specifiche nominata dal giudice. Quest'ultimo può nominare come perito qualsiasi persona dotata delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per fornire un parere. Qualora sia disponibile un perito certificato, possono essere designate altre persone solo se sussistono validi motivi. Qualora le parti abbiano concordato la designazione di un esperto, il giudice può nominare tale persona come perito se la medesima è legalmente autorizzata ad agire a tale titolo.
Le parti possono porre domande al perito attraverso il giudice. Spetta a quest'ultimo stabilire quali domande richiedano il parere di un esperto. Il giudice deve motivare l'eventuale rigetto di tali domande. I periti devono presentare il loro parere al giudice per iscritto, salvo che quest'ultimo chieda loro di farlo oralmente o, se vi acconsentono, con una diversa modalità. Il parere peritale deve contenere una descrizione dettagliata degli esami svolti, le conclusioni raggiunte a seguito di tali esami e le risposte motivate ai quesiti del giudice.
I periti devono fornire un parere esatto e motivato sui quesiti che sono stati loro sottoposti. Ai fini dell'espletamento dell'incarico il perito può esaminare, se necessario, qualsiasi elemento della causa, partecipare all'esame delle prove in udienza e chiedere al giudice materiali di riferimento e informazioni supplementari.
I pareri peritali sono resi noti in udienza. Se il parere non è stato presentato per iscritto o in un formato riproducibile per iscritto, il perito espone il suo parere in aula. Il giudice può convocare in udienza, affinché sia interrogato, un esperto che abbia presentato un parere scritto o in un formato riproducibile per iscritto. Può inoltre convocare un esperto che abbia esposto il suo parere in aula, ove una delle parti interessate ne faccia richiesta.
Al termine dell'esame del parere peritale, le parti del procedimento possono porre domande al perito in udienza per avere chiarimenti, sempre che il medesimo sia stato convocato dal giudice. I quesiti possono anche essere presentati in anticipo al giudice, che successivamente li comunica al perito. Il giudice escluderà i quesiti irrilevanti o che esulano dalle competenze del perito.
Le disposizioni relative all'audizione dei testimoni si applicano anche all'audizione degli esperti.
3) Prove scritte
Costituiscono prove documentali i documenti scritti o altra documentazione o analoghi supporti di dati registrati mediante dispositivi fotografici, video, audio, elettronici o altri mezzi di registrazione dei dati, che contengono informazioni sui fatti pertinenti per la risoluzione della controversia e possono essere presentati in udienza in una forma intellegibile.
Sono inoltre considerati documenti la corrispondenza ufficiale e personale, le decisioni relative ad altri procedimenti e i pareri di persone dotate di competenze specifiche prodotti in giudizio dalle parti.
I documenti scritti possono essere presentati in originale o in copia. Se le parti presentano documenti originali corredati di copie, il giudice può restituire l'originale e inserire nel fascicolo una copia da lui autenticata. Su istanza della persona che ha presentato documenti scritti, gli originali inseriti nel fascicolo possono essere restituiti dopo il passaggio in giudicato della decisione giudiziaria che pone fine al procedimento. Tali documenti sono conservati in copia nel fascicolo di causa. Il giudice può fissare un termine per l'esame di un documento prodotto in giudizio, alla cui scadenza deve restituire il documento in questione. In tal caso, il documento dev'essere conservato in copia nel fascicolo. Qualora un documento sia stato presentato in copia, il giudice può chiedere che ne sia prodotto l'originale o che siano dimostrate le circostanze che impediscono di produrlo. Se le sue richieste non vengono soddisfatte, il giudice deve determinare il valore probatorio della copia del documento.
Nei procedimenti civili si applica la regola generale del libero apprezzamento delle prove, ma sono previste limitazioni applicabili con il consenso delle parti interessate. In particolare, l'articolo 232, comma 2, del codice di procedura civile dispone che le prove non hanno un valore predeterminato per il giudice, salvo diverso accordo tra le parti. Pertanto, queste ultime possono concordare di attribuire valore decisivo a determinati elementi di prova.
Sì. Dalla legge o dall'accordo tra le parti può derivare che un fatto possa essere dimostrato solo con un certo tipo di prova o con una determinata modalità.
Sì. Ai sensi dell'articolo 254 del codice di procedura civile, una persona citata come testimone deve presentarsi in udienza e rendere una deposizione veritiera dinanzi al giudice in merito ai fatti di cui sia a conoscenza.
Possono rifiutarsi di testimoniare:
Inoltre, il testimone può rifiutarsi di deporre se la sua testimonianza potrebbe condurre all'imputazione a suo carico o a carico delle persone sopra indicate di un delitto o di un illecito contravvenzionale.
Il testimone può rifiutarsi di deporre su fatti ai quali sia applicabile la legge sul segreto di Stato e le informazioni classificate di Stati esteri (riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus).
Chiunque elabori informazioni a scopi giornalistici può rifiutarsi di deporre su fatti che consentirebbero di identificare la persona che ha fornito le informazioni.
In deroga a quanto precede, il testimone non può rifiutarsi di deporre riguardo a:
Sì. Qualora il testimone rifiuti di deporre senza un valido motivo, il giudice può infliggergli un'ammenda o una pena detentiva fino a 14 giorni. Il testimone deve essere immediatamente rilasciato qualora renda la deposizione, oppure il giudizio si concluda o venga meno la necessità di sentirlo.
Inoltre, il testimone deve pagare le spese processuali derivanti dal suo rifiuto ingiustificato di deporre.
L'articolo 256 del codice di procedura civile precisa quali soggetti non possano essere sentiti come testimoni. In particolare, i ministri di confessioni religiose riconosciute in Estonia e i loro collaboratori non possono essere sentiti né interrogati sulle circostanze loro confidate nel contesto dell'assistenza spirituale. Le seguenti persone non possono essere sentite come testimoni senza il consenso della persona nel cui interesse è imposto l'obbligo di riservatezza:
I collaboratori dei soggetti sopra indicati non possono essere sentiti come testimoni senza il consenso della persona nel cui interesse è imposto l'obbligo di riservatezza.
L'articolo 262 del codice di procedura civile stabilisce le modalità di audizione dei testimoni. Prima che abbia inizio l'audizione, il giudice deve illustrarne l'oggetto ed esortare il testimone a rivelare tutto ciò che sa in relazione ad esso. Successivamente, le parti possono porre domande al testimone tramite il giudice. Con il consenso di quest'ultimo, le parti possono anche porre domande dirette al testimone.
Il giudice esclude le domande suggestive e quelle non pertinenti alla causa, nonché le domande poste allo scopo di rilevare nuovi fatti che non sono stati dedotti precedentemente e le domande ripetute. Se necessario, il giudice può porre ulteriori domande in qualsiasi momento durante l'esame al fine di chiarire o integrare la deposizione, o per accertare le reali conoscenze del testimone.
Conformemente all'articolo 350 del codice di procedura civile, il giudice può organizzare un'udienza sotto forma di conferenza processuale affinché le parti o i loro rappresentanti o consulenti che si trovano in un altro luogo al momento dell'udienza possano compiervi atti di procedura in tempo reale. Possono inoltre essere sentiti testimoni o periti che si trovino in un altro luogo, e una parte del procedimento che si trovi altrove può interrogarli in un'udienza svolta sotto forma di conferenza processuale.
Nelle udienze organizzate in forma di conferenza processuale, il diritto delle parti di presentare richieste e istanze e di formulare osservazioni sulle richieste e istanze delle altre parti deve essere garantito con modalità tecnicamente sicure, e la trasmissione in udienza di immagini e suoni in tempo reale dalle parti non presenti in aula al giudice e viceversa deve essere effettuata in modo tecnicamente sicuro. Con il consenso delle parti e del testimone o, nei procedimenti su ricorso, del solo testimone, quest'ultimo può essere sentito telefonicamente nell'ambito di una conferenza processuale. Il ministro della Giustizia può stabilire specifici requisiti tecnici per lo svolgimento delle udienze sotto forma di conferenza processuale.
Ai sensi dell'articolo 238, comma 3, punto 1, del codice di procedura civile, il giudice può rifiutarsi di ammettere una prova e restituirla, nel caso in cui sia stata ottenuta commettendo un reato o violando illegittimamente un diritto fondamentale.
Conformemente all'articolo 267 del codice di procedura civile, una parte che non sia riuscita a dimostrare, con nessun'altra prova, un fatto che le spetta dimostrare o non abbia fornito altre prove può chiedere che la controparte o un terzo siano interrogati sotto giuramento al fine di dimostrare il fatto. Nel caso delle persone giuridiche, può essere interrogato sotto giuramento un loro rappresentante.
Inoltre, qualora una parte lo richieda e l'altra vi acconsenta, il giudice può sentire sotto giuramento la parte cui spetta fornire la prova di un fatto controverso.
A prescindere dalle richieste delle parti e dalla ripartizione dell'onere della prova, il giudice può, di propria iniziativa, sentire una o entrambe le parti sotto giuramento qualora non sia in grado di raggiungere una conclusione, sulla base degli atti e delle prove prodotte e assunte, in merito alla veridicità di un fatto asserito che occorre dimostrare. Inoltre, il giudice può sentire una parte sotto giuramento di propria iniziativa, senza il consenso dell'altra, se la parte che deve fornire la prova intende rendere dichiarazioni sotto giuramento.
Nei procedimenti semplificati e nei procedimenti su ricorso, il giudice può anche ritenere che una dichiarazione di una parte che non è stata resa sotto giuramento sia sufficiente per dimostrare un determinato fatto, a meno che dalla normativa che disciplina il tipo di procedimento su ricorso in questione risulti che sono ammissibili solo le dichiarazioni rese sotto giuramento. Nei procedimenti su citazione, la decisione non può essere basata su dichiarazioni delle parti che non siano state rese sotto giuramento.
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