

Il ricorrente deve provare le circostanze a fondamento della sua domanda, mentre sul convenuto grava l'onere di provare le eccezioni opposte alla domanda. La parte che omette di fornire la prova corre il rischio che i fatti alla base della sua richiesta siano ritenuti non provati.
Le circostanze ammesse non devono essere provate. Non è inoltre necessario provare i fatti notori o i fatti di cui l'organo giurisdizionale è a conoscenza d'ufficio. È ovviamente ammessa la prova contraria.
Sul punto la legge contiene soltanto una disposizione in base alla quale l'organo giurisdizionale deve, dopo un esame attento di tutti i fatti emersi, stabilire quale deve ritenersi essere la verità nella causa in oggetto. La Finlandia applica la cosiddetta "teoria del libero apprezzamento delle prove": si tratta quindi di presentare all'autorità giudiziaria prove adeguate.
In pratica, sono le stesse parti interessate a dover acquisire le prove di cui vogliono avvalersi. La legge consente però anche all'organo giurisdizionale di acquisire d'ufficio elementi probatori. Tuttavia, il giudice non può, di propria iniziativa, ordinare l'audizione di un nuovo testimone o l'acquisizione di un documento contro il volere comune delle parti coinvolte, se la causa rientra tra quelle che possono essere oggetto di composizione stragiudiziale.
Nell'ambito di talune cause, come quelle in materia di accertamento della paternità, l'organo giurisdizionale è tenuto ad acquisire tutti gli elementi di prova necessari.
L'assunzione delle prove avviene durante l'udienza principale.
Il giudice può respingere una richiesta in tal senso se, ad esempio, la prova è irrilevante o se la causa è già stata provata in relazione a tale aspetto. Una richiesta di ammissione delle prove può essere respinta anche in quanto tardiva.
Tra i diversi mezzi di prova rientrano le dichiarazioni delle parti interessate, dei testimoni e dei periti, la produzione di prove documentali e di relazioni peritali, e l'interrogatorio.
Non vi è differenza tra la valutazione delle dichiarazioni rese verbalmente da un testimone o da un perito e quella della dichiarazione scritta di un perito. L'autorità giudiziaria non accetta tuttavia dichiarazioni scritte da parte dei testimoni.
No. Il giudice valuta le prove in piena discrezionalità.
No.
Di norma, un testimone non può rifiutarsi di testimoniare.
Il coniuge, il partner e i parenti diretti in linea ascendente o discendente di una parte coinvolta, così come i fratelli e le sorelle di una parte interessata e i loro coniugi, nonché i genitori adottivi o i figli adottivi hanno il diritto di rifiutarsi di rendere la testimonianza. La legge prevede inoltre diverse altre situazioni in cui un testimone ha il diritto o l'obbligo di rifiutarsi di deporre.
Un testimone che, senza un motivo legittimo, si rifiuta di testimoniare può essere obbligato, pena un'ammenda, ad adempiere i propri obblighi. Se, nonostante ciò, il testimone non intende rendere la testimonianza, il giudice può ordinarne la reclusione fino a quando acconsente a testimoniare.
Compete all'organo giurisdizionale decidere se (ad esempio) una persona di età inferiore a 15 anni o una persona affetta da disturbi mentali possa essere sentita come testimone.
Alcune categorie di persone, quali i medici e gli avvocati, non possono testimoniare su questioni attinenti a fatti relativi alla loro professione.
Di norma, l'esame di un testimone viene iniziato dalla parte che lo ha citato. La controparte ha poi il diritto di sentire a sua volta il teste. Concluso quest'ultimo esame, il giudice e le parti interessate possono porre ulteriori domande al testimone.
Qualora l'organo giurisdizionale lo reputi adeguato, un testimone può essere sentito tramite videoconferenza o mediante un altro metodo di comunicazione adatto che realizzi un collegamento audiovisivo tra le persone partecipanti all'incontro. È possibile seguire questa procedura, ad esempio, quando un testimone non può recarsi dinanzi al giudice o quando la sua presenza comporterebbe costi eccessivi, oppure quando il teste è minore di 15 anni. In taluni casi, è anche possibile sentire un testimone telefonicamente.
La legislazione non contiene istruzioni specifiche per tali casi. L'autorità giudiziaria deve decidere, a sua discrezione, quale rilevanza attribuire a questo tipo di prova.
Sì. Le parti coinvolte possono essere sentite liberamente allo scopo di fornire determinate prove e, nell'ambito di un giudizio civile, possono essere sentite sotto giuramento in merito a fatti di particolare importanza per la definizione della causa. Una dichiarazione di una parte coinvolta resa a titolo di testimonianza è valutata in base agli stessi criteri utilizzati per le dichiarazioni rilasciate dai testimoni.
Assunzione delle prove (ministero della Giustizia, Finlandia)
Opuscolo: Testimoniare in giudizio (ministero della Giustizia, Finlandia)
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