

Secondo l'articolo 1353 del codice civile, colui che chiede l'adempimento di un'obbligazione deve provare la sua esistenza. D'altra parte, colui che ritiene di aver già adempiuto, deve provare l'avvenuta estinzione della sua obbligazione.
Ciascuna parte in causa deve dunque fornire la prova dei fatti asseriti. Anche l'articolo 9 del codice di procedura civile dispone che «spetta a ciascuno provare conformemente alla legge i fatti necessari all'accoglimento della propria domanda».
In certi casi, esistono presunzioni che esentano dal fornire la prova di un fatto la cui esistenza è impossibile o difficile da dimostrare.
Per le presunzioni legali è prevista in qualche modo l'inversione dell'onere della prova che grava su colui che deve dimostrare l'esistenza del fatto asserito. In generale, le presunzioni sono cosiddette «semplici»: in questo caso la prova contraria può essere fornita. Esempio: il figlio nato in costanza di matrimonio si presume che abbia come padre il marito della madre, ma è possibile avviare un'azione per disconoscere o comunque contestare la paternità.
Più raramente, le presunzioni sono dette «assolute»: in questo caso, non è ammessa la prova contraria.
Il giudice deve basare la sua decisione su fatti provati o non contestati.
Il provvedimento istruttorio può essere disposto dal giudice su istanza di una parte, ma il giudice può altresì decidere in tal senso d'ufficio.
Nel caso in cui il giudice disponga un provvedimento istruttorio su istanza di parte, il cancelliere dell'organo giurisdizionale competente comunica al consulente tecnico nominato il contenuto dell'incarico affidatogli; quest'ultimo convoca le parti per tutte le operazioni che conduce. Nel caso di una perizia, quest'ultima inizierà solo nel momento in cui la parte avrà versato la somma stabilita dal giudice (deposito cauzionale) che garantisce il pagamento del consulente. Tutti i provvedimenti istruttori vengono eseguiti in presenza delle parti.
Il giudice può rigettare la richiesta di un provvedimento istruttorio nel caso in cui ritenga che quest'ultimo possa comportare come effetto quello di ovviare alle lacune della parte relativamente all'onere della prova oppure nel caso in cui non lo ritenga necessario.
Il diritto civile francese opera la seguente distinzione. Per i fatti oggetto del giudizio (ad esempio: un incidente), la prova è libera e può essere quindi fornita con qualsiasi mezzo (documenti, testimoni ecc.). Per i negozi giuridici (contratti, donazioni…), in linea di principio, la prova scritta è indispensabile, ma la legge prevede talune eccezioni (ad esempio per gli atti relativi a una somma inferiore a un determinato importo, definito in un decreto, o nel caso sia impossibile produrre una prova scritta). Occorre notare che tra i commercianti il principio è quello della libertà di produrre prove con qualsiasi mezzo, compresi i negozi giuridici.
La testimonianza può essere raccolta in due forme distinte: oralmente, nell'ambito dell'istruttoria o con un documento scritto, mediante dichiarazioni che devono rispettare determinati requisiti di forma. Infatti, la dichiarazione scritta deve menzionare in particolare l'identità del testimone ed eventualmente la relazione di parentela o il suo legame di affinità, di subordinazione, di collaborazione o di comunanza d'interessi con una delle parti. Inoltre, occorre indicare che tale dichiarazione è stata redatta per produrla in giudizio e che il suo autore è a conoscenza del fatto che dichiarare il falso è un reato. Inoltre, è possibile raccogliere una testimonianza mediante atti pubblici (si tratta di un atto emesso da un giudice o da un pubblico ufficiale e che raccoglie le dichiarazioni di diversi testimoni sui fatti da provare).
La perizia si distingue dalla testimonianza poiché si tratta di un provvedimento istruttorio con il quale si affida a una persona particolarmente competente il compito di dare un parere puramente tecnico, dopo aver invitato le parti a fornire chiarimenti. Il perito esegue la perizia, dando il suo parere oralmente o per iscritto. In quest'ultimo caso, viene redatta una relazione che contiene in particolare le osservazioni scritte delle parti. Il giudice non è tenuto ad attenersi al parere del perito.
L'atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario) nell'esercizio delle sue funzioni, fa fede fino a querela di falso.
La scrittura privata (documento redatto senza l'intervento di un pubblico ufficiale, dalle parti stesse e soltanto la loro firma) fa fede fino a prova contraria.
La valutazione delle testimonianze e degli altri mezzi di prova è lasciata al libero convincimento del giudice.
Come esposto al paragrafo 2.4, la prova scritta è necessaria per provare l'esistenza di un negozio giuridico il cui valore superi i 1 500 euro. Peraltro, si può provare un fatto con ogni mezzo di prova previsto dalla legge.
Tutti i cittadini sono tenuti a fornire il proprio contributo alla giustizia per accertare la verità.
Una persona in possesso di informazioni raccolte nell'esercizio della professione e coperte dal segreto professionale deve rifiutarsi di testimoniare; in difetto si espone a sanzioni penali. Inoltre, il testimone può rifiutarsi sistematicamente di testimoniare se ha un legittimo impedimento (esempi: impossibilità di spostarsi, malattia, motivi professionali). Il giudice valuterà la rilevanza del legittimo impedimento.
I testimoni non comparsi e quelli che senza un legittimo motivo si rifiutano di deporre o di prestare giuramento possono essere condannati a un'ammenda fino a un massimo di 3 000 euro.
Inoltre, occorre precisare che si può essere condannati a sanzioni penali per falsa testimonianza.
Chiunque può essere escusso come testimone, ad eccezione delle parti stesse e delle persone che non possono testimoniare nell'ambito di un processo come nel caso degli incapaci (i minorenni e gli adulti interdetti) o nel caso di soggetti che hanno subito determinate condanne penali (privazione di determinati diritti). Tuttavia, il giudice può ascoltarli per avere informazioni, senza far prestare giuramento. Inoltre, nel caso di un procedimento di divorzio o di separazione, i figli dei coniugi non possono essere mai ascoltati o testimoniare.
Il giudice conduce l'escussione del testimone e gli sottopone dei quesiti. Nel caso in cui siano presenti, le parti non possono interrompere il testimone, né rivolgersi direttamente a lui per influenzarlo. Se lo ritiene necessario il giudice interroga il teste con i quesiti che le parti intendono sottoporre al testimone.
È possibile che il giudice registri (con supporto audio, visivo o audiovisivo) talune operazioni compiute nell'ambito dell'istruttoria quando le circostanze lo richiedano (come nel caso in cui ci sia lontananza geografica).
Il giudice non terrà conto delle prove ottenute con mezzi fraudolenti (macchina fotografica nascosta, registrazione di una conversazione telefonica all'insaputa dell'interlocutore) o che non rispettino la vita privata.
Le dichiarazioni delle parti nel corso del processo non hanno valore di prova.
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