Assunzione delle prove

Grecia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Onere della prova

1.1 Quali sono le norme sull’onere della prova?

In materia di onere della prova, il diritto greco applica il principio dispositivo, ovvero il tribunale agisce solo su richiesta di una delle parti e assume una decisione in base ai fatti asseriti e dimostrati dalle parti e alle domande presentate. Se non diversamente previsto dalla legge, gli atti processuali sono effettuati su iniziativa e a cura delle parti. Ciascuna parte deve dimostrare solo i fatti che hanno un’incidenza rilevante sull’esito del processo e che sono necessari a suffragare il proprio ricorso o controricorso. La domanda che non sia stata dimostrata dalla parte è destinata a essere respinta.

1.2 Esistono norme che dispensano dal provare certi fatti? In quali casi? È possibile produrre prove per invalidare una determinata presunzione legale?

Quando la legge prevede presunzioni che permettono di dimostrare l’esistenza di fatti, la prova contraria è ammessa, a meno che la legge non disponga diversamente. I fatti generalmente noti (notori), la cui veridicità non lascia spazio ad alcun ragionevole dubbio, o che siano noti al tribunale per via di un’altra azione giudiziaria sono valutati d’ufficio e senza produzione di prove. Il tribunale dispone d’ufficio e senza produzione di prove anche nel caso degli insegnamenti che si ricavano dall’esperienza comune. Sono altresì valutati d’ufficio il diritto vigente in uno Stato estero e gli usi e le consuetudini commerciali; se però il tribunale non li conosce, può ordinare la produzione di prove.

1.3 In quale misura il giudice deve essere convinto di un fatto per porlo a fondamento della sua decisione?

Il giudice valuta liberamente le prove e si pronuncia in piena scienza e coscienza sulla veridicità o meno delle asserzioni. I motivi che danno luogo all’intimo convincimento del giudice sono riportati nella decisione. Nei casi in cui la legge giudica la probabilità sufficiente (come nel caso delle misure cautelari), il tribunale non è tenuto ad applicare le disposizioni vigenti in materia di produzione delle prove, dei mezzi probatori e della loro forza, ma tiene conto di ogni mezzo che ritiene idoneo per giungere a una probabilità della veridicità dei fatti.

2 Assunzione delle prove

2.1 L’assunzione delle prove avviene sempre su richiesta di parte o anche ad iniziativa del giudice?

Il principio di base è che le parti propongono e producono i mezzi probatori, ma il tribunale può anche ordinare d’ufficio provvedimenti istruttori apportando tutti gli elementi probatori idonei ammessi dalla legge, anche quando le parti non li hanno invocati.

2.2 Una volta accolta la richiesta di parte di assunzione delle prove, quali sono le fasi successive?

Dopo aver intrapreso provvedimenti istruttori, il tribunale si pronuncia nel merito della causa e, se giudica le prove insufficienti, può disporre ulteriori provvedimenti istruttori.

2.3 In quali casi il tribunale può respingere la richiesta di una parte di assunzione delle prove?

La domanda di una parte può essere respinta se il giudice ritiene che gli elementi probatori esistenti siano sufficienti o se una delle parti non è riuscita a produrli entro i termini di legge.

2.4 Quali sono i mezzi di prova?

I mezzi probatori previsti dal codice di procedura civile sono la confessione, il sopralluogo, la perizia, le prove documentali, l’audizione delle parti, l’audizione dei testimoni, la presunzione e i giuramenti.

2.5 Quali sono le procedure per l'audizione di testimoni? Sono diverse da quelle per l'assunzione della testimonianza di consulenti tecnici? Quali sono le norme relative alla presentazione di prove scritte e di relazioni/pareri di esperti?

I periti intervengono a sostegno del tribunale fornendo il loro parere sulle questioni sollevate. In caso di necessità, il tribunale dispone che i periti siano presenti durante lo svolgimento di tutti gli atti processuali o di una parte di essi. Un elenco dei periti è conservato presso ciascun tribunale. Le modalità di stesura e di tenuta di questi elenchi sono stabilite da ordinanze pubblicate su proposta del ministro della Giustizia. Il tribunale chiamato a pronunciarsi sulla causa fornisce ai periti le istruzioni riguardanti le modalità di esecuzione delle loro funzioni e decide in particolare:

  1. se essi devono comparire durante gli atti processuali ed eventualmente per quali tipi di atti e
  2. se la perizia sarà effettuata dinanzi allo stesso o dai soli periti. I suddetti poteri sono conferiti al tribunale che, su richiesta o commissione, esegue gli atti processuali relativi alla perizia - oppure al giudice delegato, se il tribunale chiamato a pronunciarsi sulla causa non ha deciso diversamente.

Quando viene disposta una perizia scritta, il tribunale stabilisce un termine entro il quale i periti devono presentarla. Se il giudice o il presidente (nel caso di tribunali con più membri) giudica questo termine insufficiente per formulare un parere, può prorogarlo su richiesta dei periti e senza una preventiva convocazione delle parti. In caso di più periti, essi compiono tutti gli atti necessari alla perizia e formulano congiuntamente il loro parere scritto. A tal fine, si riuniscono su invito di uno di essi. Il parere scritto deve indicare le azioni dei periti e il loro parere motivato e deve essere firmato da ognuno di essi. Se uno dei periti non si presenta al momento della perizia o si rifiuta di firmare il parere scritto, se ne dà conto nella perizia stessa. Il parere scritto è depositato dai periti, o dalla persona appositamente incaricata, presso la cancelleria del tribunale che li ha designati e viene stilata un’apposita relazione. In caso di parere depositato presso la cancelleria del tribunale che agisce su richiesta o commissione del tribunale in cui esercita le proprie funzioni il giudice delegato, la relazione viene immediatamente trasmessa alla cancelleria del tribunale che statuisce sulla causa. In ogni caso il tribunale si pronuncia liberamente sul parere dei periti.

2.6 Alcuni mezzi di prova hanno più forza di altri?

La confessione, orale o scritta, resa dalla parte dinanzi al tribunale che statuisce sulla causa o dinanzi al giudice delegato costituisce una prova irrefutabile contro colui che ha reso la confessione, mentre la confessione stragiudiziale è valutata liberamente alla stregua degli altri mezzi probatori.

2.7 Per provare determinati fatti, sono obbligatori mezzi di prova specifici?

I testimoni non possono fornire come prova contratti e atti collettivi quando il valore del loro oggetto supera i 20 000 euro, mentre la prova testimoniale non è comunque ammessa contro il contenuto di un documento, anche se il valore dell’atto giuridico è inferiore a due milioni di dracme, pari a 20 000 euro. La prova testimoniale è invece sempre ammessa:

  1. quando c’è un principio di prova scritta proveniente da un documento con valore probatorio;
  2. in caso di incapacità fisica o morale a ottenere un documento;
  3. se è dimostrato che il documento redatto è stato smarrito accidentalmente;
  4. se la natura dell’atto giuridico o le condizioni specifiche in cui è stato concluso, soprattutto nel caso degli scambi commerciali, giustificano la prova testimoniale.

2.8 I testimoni hanno per legge l’obbligo di testimoniare?

Chiunque sia chiamato a testimoniare è tenuto a comparire e a deporre sui fatti di cui è a conoscenza. Una persona che non si presenti senza addurre un motivo legittimo viene condannata dal tribunale, con decisione messa a verbale, al pagamento delle spese causate dalla sua assenza; può addirittura essere condannata a una pena pecuniaria.

2.9 In quali casi un testimone può rifiutarsi di testimoniare?

Possono rifiutarsi di deporre come testimoni:

  1. ecclesiastici, avvocati, notai, medici, farmacisti, infermieri, ostetriche e relativi assistenti, come pure i consulenti delle parti, in merito ai fatti di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della loro professione;
  2. i parenti di una delle parti per filiazione, affinità o adozione in linea retta o collaterale fino al terzo grado, tranne nel caso in cui abbiano lo stesso legame di parentela di tutte le parti, come pure i coniugi (anche dopo lo scioglimento del matrimonio) e i fidanzati.

Il testimone non è inoltre tenuto a deporre su:

  1. fatti che giustifichino azioni penali per il testimone o per una persona ad esso legata in virtù dell’articolo 401, n° 2 del codice di procedura civile o che ledano il suo onore o quello di tali persone;
  2. fatti che costituiscano un segreto professionale o artistico.

2.10 Chi si rifiuta di testimoniare può essere obbligato a farlo o incorrere in sanzioni?

Un testimone che si presenti e si rifiuti di deporre, pur essendo tenuto a farlo, può essere condannato a una pena pecuniaria dal tribunale dinanzi al quale viene eseguito il provvedimento istruttorio.

2.11 Vi sono persone che non possono testimoniare?

Non possono essere chiamati a rendere una testimonianza:

  1. Gli ecclesiastici in merito a informazioni che siano state confidate loro durante una confessione.
  2. Le persone che al momento dei fatti da accertare erano incapaci di comprendere tali fatti o che non siano in grado di spiegare ciò a cui hanno assistito.
  3. Le persone che al momento dei fatti soffrivano di disturbi mentali o psichici tali da limitare in modo decisivo la loro capacità di discernimento e il loro libero arbitrio o che si trovavano in tale stato al momento dell’audizione.
  4. Gli avvocati, notai, medici, farmacisti, infermieri, ostetriche e relativi assistenti, nonché i consulenti delle parti, in merito a fatti che siano stati confidati loro o che abbiano accertato nell’esercizio della loro professione e che siano coperti da segreto professionale, a meno che colui che ha confidato tali informazioni o che è interessato dal segreto non vi acconsenta.
  5. I funzionari e i militari, attivi o meno, su fatti coperti da segreto, a meno che il ministro competente non li autorizzi a testimoniare.
  6. Persone che potrebbero nutrire un interesse nell’esito del processo.

2.12 Qual è il ruolo del giudice e delle parti nell’audizione di un testimone? A quali condizioni un testimone può essere udito mediante videoconferenza o altri mezzi tecnici?

Prima di essere ascoltato, il testimone deve prestare giuramento con formula di carattere religioso o secondo la procedura civile. I testimoni sono ascoltati separatamente e sono messi a confronto con altri testimoni o con le parti solo se ritenuto necessario. I testimoni rilasciano una deposizione orale. Il testimone deve spiegare come è venuto a conoscenza dei fatti su cui è chiamato a deporre e, in caso di fatti di cui non abbia una conoscenza diretta, deve fornire il nome della persona che lo ha informato. Il tribunale può vietare alle parti o ai loro procuratori di porre al testimone domande che non siano palesemente pertinenti o che siano fuori luogo e dichiara l’audizione del testimone conclusa quando ritiene che quest’ultimo abbia riferito tutto ciò che sapeva sui fatti da accertare. Il tribunale decide d’ufficio o su richiesta delle parti se utilizzare la videoconferenza in una particolare causa. L’accettazione o meno di tale richiesta è di competenza del tribunale, il quale valuta la necessità di questo mezzo tecnico di trasmissione ai fini di uno svolgimento più efficace del procedimento. Dopo aver valutato le particolari circostanze di una causa, il tribunale può accogliere la richiesta di utilizzare la videoconferenza imponendo garanzie aggiuntive ai fini di un regolare svolgimento del procedimento. Il giudice, il cancelliere e coloro che partecipano alla videoconferenza devono trovarsi nelle rispettive sale prima dell’inizio previsto della trasmissione. Il tribunale stabilisce su base individuale se un giudice debba intervenire da una località remota. La strumentazione viene gestita dal giudice o dal personale autorizzato del tribunale. In caso di autorità consolare, la strumentazione viene gestita da una persona autorizzata dal capo della delegazione. La discussione in videoconferenza si svolge conformemente alle disposizioni del codice di procedura civile in base al tipo di atto processuale. Il giudice stabilisce il numero di persone che possono trovarsi nelle sale, dirige la discussione e fornisce le informazioni del caso alle persone che si trovano in entrambe le sale. Ogni membro del tribunale o chiunque abbia un ruolo nel processo ha diritto, su autorizzazione del giudice che dirige la discussione, a rivolgere domande alle parti, ai testimoni e ai periti presenti. Ai fini dell’identificazione della persona in località remota, il giudice è assistito dal cancelliere o da una persona autorizzata dal console di detta località. È il giudice che dirige la discussione a dichiarare chiusa la videoconferenza. La deposizione-audizione in videoconferenza dei testimoni, dei periti e delle parti è ritenuta svolgersi dinanzi al tribunale e ha lo stesso valore probatorio dell’esame in udienza.

3 Valutazione delle prove

3.1 Se una parte si è procurata una prova illegalmente, esistono limiti alla facoltà del giudice di utilizzare tale prova ai fini della decisione?

Il tribunale può tenere conto soltanto di mezzi probatori legali, dove per “legale” s’intende la modalità di assunzione del mezzo probatorio. Le prove ottenute illegalmente sono inammissibili e non sono prese in considerazione.

3.2 In quanto parte in causa, le mie dichiarazioni avranno valore probatorio?

Sì, le deposizioni delle parti al processo hanno valore probatorio.

4 Questo Stato membro ha precisato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sull'assunzione delle prove, altre autorità competenti per l'assunzione delle prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale ai sensi del regolamento? In caso affermativo, per quali procedimenti sono competenti al fine dell'assunzione delle prove? Possono richiedere solo l'assunzione delle prove o sono anche tenuti ad assistere all'assunzione delle prove in base alla richiesta di un altro Stato membro? Cfr. anche la notifica a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sull'assunzione delle prove.

La Grecia non ha definito altre autorità competenti ai fini dell'assunzione delle prove nell'ambito dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale, ai sensi del regolamento.

Ultimo aggiornamento: 12/04/2023

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