

Trova informazioni a seconda delle regioni
L'onere probatorio incombe alla parte le cui ragioni sarebbero pregiudicate qualora il tentativo di produrre prove non andasse a buon fine.
Le parti sono tenute ad asserire i fatti rilevanti della controversia e a fornire prove a sostegno delle loro affermazioni, salvo se diversamente previsto dalla legge. Salvo diversa disposizione prevista dalla legge, i fatti pertinenti in una controversia devono essere dimostrati dalla parte interessata per farli considerare dall'organo giurisdizionale come accertati e le conseguenze della mancanza di prove o della mancata dimostrazione di tali fatti ricadono su tale parte. In una controversia in materia di lavoro il datore di lavoro deve dimostrare il contenuto di qualsiasi contratto collettivo, di eventuali norme interne e istruzioni necessarie per decidere in merito alla domanda presentata e di qualsiasi documento prodotto nel contesto delle operazioni del datore di lavoro necessario per pronunciare una decisione in merito al contenzioso, alla correttezza dei calcoli relativi alle prestazioni richieste, se contestate, e al pagamento di eventuali prestazioni, in caso di controversia salariale.
In una controversia relativa a un rapporto di lavoro di servizio pubblico, l'ente del settore pubblico deve provare il contenuto delle disposizioni e delle istruzioni generalmente applicabili che sono necessarie per decidere in merito alla domanda e di tutti i documenti prodotti nel contesto delle operazioni dell'ente del servizio pubblico che sono necessari per pronunciare una decisione in merito al contenzioso, alla correttezza dei calcoli contestati relativi alle prestazioni richieste e al pagamento di eventuali prestazioni in caso di controversia salariale.
Se una parte non è in grado di dimostrare un dato fatto, tale fatto (che non può essere provato dalla suddetta parte) può essere considerato acclarato dall'organo giurisdizionale nel caso in cui tale organo non nutra dubbi in merito alla sua veridicità. Un resoconto dei fatti può essere considerato veritiero dall'organo giurisdizionale qualora detto organo non nutra alcun dubbio circa la sua veridicità nonché se è riconosciuto dalla parte avversa, è presentato dalle parti in maniera identica, non è contestato dalla parte avversa nonostante l'organo giurisdizionale la abbia invitata a farlo o debba essere considerato incontrovertibile ai sensi della legge. I fatti che sono considerati comunemente noti dall'organo giurisdizionale o di cui tale organo è ufficialmente a conoscenza sono presi in considerazione dall'organo giurisdizionale anche se non sono invocati da nessuna delle parti. L'organo giurisdizionale tiene conto d'ufficio delle presunzioni legali, comprese le circostanze che, in virtù della legge e, salvo prova contraria, devono essere considerate vere. Ad esempio, nel diritto di famiglia è previsto un ristretto numero di presunzioni inconfutabili e di fatti per i quali la legge non ammette la prova contraria.
Il codice di procedura civile ungherese non prevede un grado minimo di convincimento dell'organo giurisdizionale. Salvo che la legge disponga diversamente, l'organo giurisdizionale non è tenuto ad applicare specifiche norme formali, metodi o modalità probatorie e può tenere conto delle prove prodotte dalle parti così come di qualsiasi altro elemento idoneo a chiarire i fatti di causa. Tuttavia, tali disposizioni non riguardano le presunzioni legali, comprese le norme giuridiche in virtù delle quali determinati fatti devono essere considerati veri fino a prova del contrario. L'organo giurisdizionale stabilisce i fatti pertinenti della controversia confrontando e valutando individualmente e congiuntamente le dichiarazioni e il comportamento delle parti durante il procedimento, nonché gli elementi probatori emersi durante l'audizione e altri dati relativi all'azione, secondo la propria convinzione.
L'organo giurisdizionale dispone l'assunzione delle prove al fine di accertare i fatti necessari per pronunciarsi sulla controversia.
Salvo diversa disposizione prevista dalla legge, i fatti pertinenti in una controversia devono essere dimostrati dalla parte interessata a fare sì che essi siano accettati dall'organo giurisdizionale come la verità e le conseguenze della mancanza di prove o della mancata dimostrazione di tali fatti ricadono sulla parte stessa. Nei procedimenti giudiziari in materia civile, l'organo giurisdizionale può ordinare l'assunzione di prove d'ufficio, se ciò è consentito dalla legge.
Nei procedimenti amministrativi, l'organo giurisdizionale può ordinare l'assunzione di prove d'ufficio per quanto riguarda fatti o prove a sostegno di circostanze di cui deve tener conto d'ufficio se si fa riferimento a una violazione che causa pregiudizio a un minore o una persona avente diritto a prestazioni di invalidità o se la legge lo prevede.
Si procede all'audizione dei testimoni e all'acquisizione dei pareri dei periti designati, che vengono anche sentiti ove sia necessario, si effettuano i sopralluoghi e viene ordinato ai detentori di documenti, di registrazioni video, di registrazioni audio, di registrazioni audio-video o di altre prove materiali di produrle.
L'organo giurisdizionale non è vincolato dalle offerte di produzione di prove presentate da una parte né dalle proprie decisioni istruttorie. Esso può respingere una richiesta istruttoria se la stessa non è stata presentata in conformità con le disposizioni della legge CXXX del 2016 sul codice di procedura civile, salvo diversa disposizione prevista dalla legge, oppure se la parte tenuta ad anticipare le spese per l'assunzione delle prove non ha adempiuto al proprio obbligo di pagamento anticipato pur essendo stata invitata a farlo. L'organo giurisdizionale respinge una richiesta istruttoria o interrompe l'assunzione di prove già ordinata qualora ciò non sia necessario per emettere una sentenza sul contenzioso.
Costituiscono mezzi di prova, in particolare, le deposizioni testimoniali, le perizie, documenti, registrazioni video, registrazioni audio, registrazioni audio-video e altre prove materiali. I mezzi di prova non possono essere ammessi se esclusi dalla legge o soggetti a condizioni, a meno che tali condizioni non siano soddisfatte. Le prove possono essere assunte mediante sopralluogo. Il giuramento non costituisce un mezzo di prova.
Conformemente al principio della prova diretta, di norma i testimoni e i periti vengono sentiti in udienza. Se una parte intende dimostrare le proprie asserzioni con documenti, deve allegarli alla sua domanda o presentarli all'udienza. A un documento in una lingua straniera occorre allegare quanto meno una traduzione semplice in lingua ungherese. In caso di dubbi sull'accuratezza o completezza del testo tradotto, è necessario utilizzare una traduzione certificata, in assenza della quale l'organo giurisdizionale ignorerà il documento. Su richiesta della parte che presenta prove, l'organo giurisdizionale può obbligare la parte con interessi opposti a rendere disponibile qualsiasi documento in suo possesso che sarebbe tenuto a rilasciare o presentare comunque ai sensi delle norme di diritto civile. In particolare, la parte con interessi opposti è soggetta a tale obbligo se il documento è stato rilasciato nell'interesse della parte che presenta prove o attesta un rapporto giuridico relativo a quest'ultima parte oppure è correlato a un'audizione relativa a tale rapporto giuridico. Se il documento è in possesso di una persona che non partecipa all'azione, l'organo giurisdizionale lo renderà disponibile applicando le norme in materia di ispezioni. Se una parte presenta un'istanza per la presentazione di prove, l'organo giurisdizionale provvede all'ottenimento di documenti o dati detenuti da un organo giurisdizionale, un notaio, un'altra autorità pubblica, un ente amministrativo o un'altra organizzazione, a condizione che il rilascio del documento o dei dati non possa essere richiesto direttamente dalla parte. Non è necessario ottenere il documento originale se non è necessario ispezionarlo e la parte può presentarne una copia certificata o semplice durante l'udienza. L'invio di un documento può essere rifiutato soltanto se contiene informazioni classificate.
Generalmente no.
Di norma, non esiste tale obbligo. In casi eccezionali, ad esempio nelle cause di interdizione, l'organo giurisdizionale deve designare un perito psichiatrico al fine di valutare lo stato mentale del convenuto.
Sì, ma in alcuni casi possono rifiutarsi di farlo.
Possono rifiutarsi di testimoniare:
Testimoni, esperti nominati dall'organo giurisdizionale, proprietari di documenti od oggetti soggetti a ispezione e altre persone la cui partecipazione all'assunzione delle prove è ritenuta necessaria dall'organo giurisdizionale (di seguito congiuntamente: "soggetti contribuenti") sono tenuti a contribuire a tale assunzione. Se un soggetto contribuente non adempie il proprio obbligo senza richiedere anticipatamente di essere esonerato per un valido motivo che è in grado di comprovare, l'organo giurisdizionale lo obbligherà a rimborsare le spese sostenute, inoltre può imporgli un'ammenda, ordinarne la comparizione obbligatoria, ridurne la remunerazione e può informare il suo superiore, supervisore o datore di lavoro in merito alla sua mancata partecipazione. L'organo giurisdizionale può applicare più di una di queste misure coercitive alla volta.
Le misure coercitive non possono essere applicate nei confronti di un minore di età inferiore ai quattordici anni, tuttavia il suo rappresentante legale potrebbe essere tenuto a rimborsare i costi sostenuti e potrebbe essere soggetto a un'ammenda.
Se un soggetto contribuente adempie il proprio obbligo oppure chiede di essere esonerato per un valido motivo che è in grado di comprovare in seguito all'applicazione di qualsiasi misura coercitiva, l'ordinanza concernente la misura coercitiva verrà annullata dall'organo giurisdizionale.
Un testimone può presentare un'impugnazione separata contro la decisione che lo obbliga a testimoniare. Tale impugnazione sospende l'audizione del testimone. Se il rifiuto del testimone di testimoniare è chiaramente infondato, l'organo giurisdizionale che si pronuncia in merito all'ingiunzione può infliggere un'ammenda al testimone, mentre l'organo giurisdizionale che sta esaminando la controversia può obbligare il testimone a rimborsare le spese sostenute.
Il rappresentante legale di un testimone non può essere escusso come testimone, a meno che la persona fisica da lui rappresentata non sia legittimata a partecipare al procedimento.
Una persona, se ha agito in veste di consulente della difesa, non può essere escussa come testimone in merito a una questione di cui è venuta a conoscenza in qualità di consulente per la difesa o se non è stata esentata dall'obbligo di riservatezza in una questione riguardante informazioni classificate.
Un minore di età inferiore ai quattordici anni può essere escusso come testimone soltanto se gli elementi probatori che possono evincersi dalla sua testimonianza non possono essere ottenuti in altro modo.
I testimoni compaiono in udienza a seguito di un ordine del giudice e in linea di principio vengono sentiti dal presidente o, in caso di organo monocratico, dal giudice che presiede il procedimento.
Il giudice che presiede può consentire alla parte che avvia l'audizione del testimone, su sua richiesta, di essere la prima a porre direttamente domande al testimone, prima di consentire alla parte avversa di porre domande, se quest'ultima ha presentato una richiesta a tale fine. In tali casi, il giudice che presiede e gli altri membri del collegio possono porre domande al testimone in seguito a quelle poste dalle parti.
L'organo giurisdizionale stabilisce i fatti pertinenti della controversia confrontando e valutando individualmente e congiuntamente le dichiarazioni e il comportamento delle parti durante il procedimento, nonché gli elementi probatori emersi durante l'audizione e altri dati relativi all'azione, secondo la propria convinzione.
Un mezzo di prova (o qualsiasi sua parte separabile) è illecito e non può essere utilizzato nel contesto del procedimento giudiziario, se:
a) è stato ottenuto o presentato violando o minacciando il diritto alla vita e l'integrità fisica di una persona;
b) è stato prodotto con qualsiasi altro metodo illecito;
c) è stato ottenuto in maniera illecita;
d) la sua presentazione all'organo giurisdizionale violerebbe i diritti della personalità.
Fatta eccezione per il caso in cui sia stato ottenuto o presentato violando o minacciando il diritto alla vita e l'integrità fisica di una persona, un organo giurisdizionale può prendere in considerazione un mezzo di prova illecito in via eccezionale e nel dovuto rispetto delle circostanze specifiche e dell'entità della violazione della legge, dell'interesse giuridico interessato dalla violazione della legge, dell'impatto della prova illecita sulla scoperta dei fatti, del peso di altre prove disponibili e di qualsiasi altra circostanza del caso.
La dichiarazione di una parte non è considerata come prova; tuttavia, nello stabilire i fatti della controversia l'organo giurisdizionale valuta anche le affermazioni delle parti, come descritto nella risposta alla domanda 3.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.