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L'onere della prova grava sulla persona che formula un'affermazione, come enuncia chiaramente l'articolo 562 del codice di organizzazione e procedura civile: "l'onere di provare un fatto spetta sempre alla parte che afferma tale fatto".
Sì, tali norme esistono e sono contenute negli articoli 627 e segg. del codice di organizzazione e di procedura civile. L'articolo 627 elenca i documenti la cui autenticità non deve essere provata ma viene presunta; tra questi figurano:
Esistono altri documenti che possono essere prodotti come elementi probatori e il cui contenuto è esente dall'onere della prova, ma dei quali è tuttavia necessario provare l'autenticità; ossia:
Sono ammesse prove che confutano il contenuto di tali tipi di documenti.
Accanto alle presunzioni a favore dei suddetti documenti, ne vige un'altra disciplinata nel capo 16 delle leggi di Malta ‑ il codice civile ‑ secondo cui, in particolare, un figlio nato in costanza di matrimonio ha come padre il marito di sua madre. Tale presunzione legale può essere contraddetta con un'azione introdotta con dichiarazione giurata dinanzi al Tribunale civile (Sezione Diritto di famiglia) e attraverso la produzione di prove che ne dimostrino l'invalidità.
Al fine di statuire in una causa civile, il giudice deve essere convinto che siano state fornite prove sufficienti in base al principio della probabilità prevalente.
Ognuna delle parti del procedimento, qualunque sia il suo interesse nella causa, può testimoniare, sia su propria richiesta, sia su richiesta delle altre parti in causa, o anche se convocata d'ufficio dal giudice. Quando il procedimento è avviato con un ricorso confermato da un giuramento, viene redatto un elenco di testimoni. La stessa regola si applica per la memoria di risposta giurata – anche in questo caso si dovrà includere un elenco di testimoni. Se una parte intende chiamare a deporre un testimone che non è stato precedentemente indicato, dovrà presentare un'apposita domanda.
Una volta accolta la richiesta istruttoria, i testimoni vengono citati a comparire con un ordine di comparizione emesso su richiesta della parte che li chiama a deporre. Presso il tribunale dei magistrati di Malta e il tribunale dei magistrati di Gozo (giurisdizione inferiore), la richiesta di ordine di comparizione può venire formulata oralmente.
Il giudice può respingere la richiesta istruttoria di una delle parti quando il teste citato è un avvocato, un procuratore legale o un sacerdote. Inoltre, di norma, nessuno che sia presente in aula durante una seduta può essere chiamato a testimoniare nella stessa causa. Tuttavia, il giudice ha il potere discrezionale di concedere dispensa da tale regola, in casi particolari, qualora sussistano buoni motivi per farlo. Esistono inoltre leggi specifiche che disciplinano il segreto d'ufficio e le informazioni riservate. Infine, la richiesta può essere respinta se il giudice ritiene che il teste non sia rilevante.
Sono tre i mezzi di prova considerati ammissibili: documenti, testimonianze e affidavit (dichiarazioni giurate).
La regola generale stabilisce che l'audizione di testimoni avviene nel corso di una pubblica udienza e a viva voce. Tuttavia, la legge permette di utilizzare altri metodi per ottenere le prove:
Il consulente che è impegnato nell'assunzione delle prove dispone degli stessi mezzi di cui si avvale l'autorità giudiziaria.
Tutti i mezzi di prova sono considerati di pari importanza.
No, ma deve sempre essere fornita la migliore prova.
Sì, la legge obbliga tutti i testimoni citati a deporre. Tuttavia, nessuno può essere costretto a rispondere a domande per le quali potrebbe essere incriminato.
Il marito o la moglie di una delle parti in causa sono considerati testimoni capaci e possono essere obbligati a deporre su richiesta di una delle parti, tuttavia non devono rivelare comunicazioni fatte eventualmente dal coniuge a titolo confidenziale durante il matrimonio e non devono rispondere a domande che potrebbero portare a incriminare il coniuge.
Possono essere esentati anche i fatti confidati agli avvocati, ai procuratori legali o ai sacerdoti. Tuttavia, se un avvocato o un procuratore ottiene il consenso del cliente, oppure se il sacerdote ottiene il consenso della persona che ha reso la confessione, questi possono essere interrogati su questioni di cui sono venuti a conoscenza (con il consenso degli interessati); in particolare, l'avvocato e il procuratore possono essere interrogati sui fatti confidati dal cliente ai fini del caso in esame, e il sacerdote sui fatti di cui è venuto a conoscenza sotto segreto confessionale o in loco confessionis.
Inoltre, tranne che su ordine del giudice, nessun contabile, medico, assistente sociale, psicologo o consulente matrimoniale può essere interrogato su fatti dichiarati dal cliente sotto segreto professionale, o dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione. Tale privilegio è esteso all'interprete al quale si è fatto ricorso per tali comunicazioni confidenziali.
Un testimone vincolato dal segreto professionale non può rivelare informazioni segrete o riservate, tranne in determinate circostanze ai sensi della legge specifica applicabile al caso di specie.
Un testimone debitamente citato che non compare per deporre è colpevole di "oltraggio alla corte" e viene immediatamente condannato e multato. Inoltre, il giudice può emettere un mandato di accompagnamento o di arresto e costringerlo a presentarsi e a rendere la sua testimonianza in una seduta successiva. Tuttavia, il giudice può revocare l'ammenda imposta se esistono validi motivi per la mancata comparizione.
Ogni persona sana di mente può essere chiamata a testimoniare, tranne se vi sono obiezioni concernenti la sua capacità. Inoltre, un testimone è ammissibile in quanto tale qualunque sia la sua età, purché comprenda che non si devono fornire false testimonianze.
Nel corso dell'interrogatorio e del controinterrogatorio il giudice può rivolgere al testimone tutte le domande che ritenga necessarie o utili. D'altronde, ognuna delle parti del procedimento può testimoniare, a prescindere dall'interesse nella causa, su propria richiesta, su richiesta delle altre parti in causa, o anche se convocata d'ufficio dal giudice.
Qualora sia coinvolto un minore, quest'ultimo viene generalmente sentito dal giudice a porte chiuse o da un avvocato per minori appositamente nominato.
I testimoni che abitano all'estero possono essere ascoltati in videoconferenza.Se la prova è stata ottenuta legalmente, il giudice non va incontro a restrizioni quando emana la sentenza. L'unica eccezione è che, di norma, il giudice non tiene conto delle prove relative a fatti che, secondo quanto dichiara il testimone, sono stati riportati da terzi, né dei fatti addotti da altre parti, che possono conseguentemente essere chiamate a deporre.
Sì, le dichiarazioni rese da una parte del procedimento sono ammissibili.
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