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Il fondamento giuridico principale è contenuto negli articoli da 249 a 365 del codice di procedura civile (Codul de procedură civilă).
Ciascuna parte è tenuta a dimostrare le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento, salvo in alcuni casi espressamente previsti dalla legge. L'attore è tenuto a provare la sua pretesa, mentre in caso di eccezioni avanzate dal convenuto l'onere della prova ricade su questo ultimo. Tuttavia, in caso di presunzioni, l'onere della prova passa dalla parte cui sarebbe spettato alla controparte.
Non è necessario dimostrare elementi che l'organo giurisdizionale è tenuto a conoscere d'ufficio.
Si considera che i giudici abbiano conoscenza delle leggi in vigore in Romania. Tuttavia la parte interessata è tenuta a provare le norme non pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) o con altri mezzi, le convenzioni, i trattati e gli accordi internazionali applicabili in Romania ma non integrati nella legislazione nazionale, così come il diritto consuetudinario internazionale. Le disposizioni normative incluse in documenti classificati possono essere provate e consultate soltanto alle condizioni prescritte dalla legge. Il giudice può decidere di sua iniziativa di prendere conoscenza delle leggi di uno Stato estero invocate in tribunale. Il diritto di uno Stato estero deve essere dimostrato in conformità alle disposizioni del codice civile (Codul civil) relative al contenuto delle normative estere.
Se un determinato fatto è noto alla generalità delle persone o incontestato, il giudice può decidere che, date le circostanze del caso, non sia necessario dimostrarlo. Le usanze, le norme di condotta e le pratiche stabilite tra le parti devono essere dimostrate dalla parte che le adduce quali prove. Le disposizioni e i regolamenti locali devono essere provati dalla parte che le invoca solo su richiesta del giudice.
Le presunzioni sono conclusioni che la legge o l'autorità giudiziaria estrapola da un fatto noto per determinare un fatto non noto. L'esistenza di una presunzione legale (prezumţiă legală) esenta la persona che ne beneficia dall'onere della prova per il fatto ritenuto dimostrato dalla legge. Una presunzione legale può essere confutata da una prova contraria, se non diversamente previsto dalla legge.
Le prove devono essere ammissibili e pertinenti per la risoluzione del procedimento. Dopo avere ammesso la prova di determinati fatti, il giudice deciderà liberamente e di sua iniziativa se ritenerli dimostrati, eccetto nei casi per cui la legge prevede altrimenti.
Se non diversamente previsto dalla legge, le prove devono essere addotte dall'attore nella domanda e dal convenuto nella difesa, a pena di decadenza dalla prova. Laddove le prove addotte non siano sufficienti per chiarire appieno il caso, il giudice chiederà alle parti di integrarle. Allo stesso modo, il giudice può, di sua iniziativa, attirare l'attenzione delle parti sulla necessità di addurre ulteriori prove e può altresì disporre che vengano assunte altre prove anche senza il consenso delle parti.
Su richiesta delle parti è possibile assumere le seguenti prove: documenti, perizie, deposizioni di testimoni, ispezioni in loco e interrogatori di una parte su richiesta della controparte. Il nuovo codice di procedura civile disciplina anche i mezzi di prova fisici, che potrebbero essere pertinenti per alcune categorie di azioni civili (ad esempio, le cause di divorzio).
In primo luogo, il giudice valuta se le prove proposte dalle parti siano ammissibili e, in secondo luogo, formula una decisione in cui presenta i fatti da provare, le prove consentite e gli obblighi delle parti relativi all'assunzione delle prove. Nella misura del possibile l'assunzione delle prove avverrà nel corso della stessa udienza di ammissione delle prove.
L'assunzione delle prove è disciplinata da alcune regole essenziali: le prove sono assunte nell'ordine stabilito dal giudice; nella misura del possibile, le prove sono assunte nel corso della stessa seduta; le prove sono assunte prima del dibattimento; nella misura del possibile, la prova e la prova contraria sono assunte nello stesso momento.
A meno che la legge non disponga diversamente, l'assunzione delle prove si svolge in un'udienza pubblica, presso il giudice adito. Se per ragioni obiettive è possibile procedere all'assunzione delle prove solo in un altro luogo, le prove saranno assunte in base a rogatoria da un giudice dello stesso livello oppure, laddove non vi siano autorità giudiziarie di analogo livello nel luogo in questione, da un organo giurisdizionale di grado inferiore.
Le prove possono essere utilizzate soltanto se soddisfano alcuni requisiti: legalità (legalitate), verosimiglianza (verosimilitate), pertinenza (pertinenţă) e validità (concludenţă). A livello di legalità, la prova proposta deve essere un mezzo di prova previsto e consentito dalla legge. Sul piano della verosimiglianza, la prova richiesta non deve essere contraria alle leggi naturali universalmente riconosciute. In termini di pertinenza, la prova deve essere relativa all'oggetto del processo, nello specifico ai fatti da dimostrare a sostegno della domanda o difesa proposta dalle parti. Per essere ammissibili le prove devono anche essere plausibili e rilevanti per la risoluzione del procedimento.
Il giudice è tenuto a respingere le richieste di integrazione di documenti il cui contenuto riguardi questioni strettamente personali relative alla dignità o alla vita privata di una persona, la cui integrazione comporti la violazione di un obbligo di riservatezza o l'avvio di procedimenti penali nei confronti della parte, del coniuge o di qualsiasi familiare per legame di consanguineità o di matrimonio fino al terzo grado di parentela incluso.
Non sono ammesse prove testimoniali per dimostrare negozi giuridici di un valore superiore a 250 RON, per le quali la legge richiede una prova scritta. Inoltre, non sono accolte le testimonianze contrarie o avulse al contenuto di un documento formale.
La prova è proposta dall'attore nella domanda o dal convenuto nella difesa. Le prove non proposte in questo modo possono essere chieste e accolte dal giudice nelle situazioni seguenti: la raccolta di nuove prove è dovuta a una modifica della domanda; la necessità di ottenere prove sorge nel corso del procedimento senza che la parte potesse prevederlo; la parte dimostra al giudice che, per giustificati motivi, non è stata in grado di addurre le prove richieste entro i termini prescritti; l'assunzione delle prove non comporta un rinvio del procedimento; tutte le parti hanno espressamente dato il loro consenso.
Un negozio giuridico o un fatto può essere dimostrato attraverso documenti, testimonianze, presunzioni, dichiarazioni delle parti (di loro iniziativa o in risposta a un interrogatorio), perizie, prove fisiche, ispezioni in loco o altri tipi di prove previsti dalla legge.
I testimoni sono proposti dalle parti e più specificatamente dall'attore nella domanda o dal convenuto nella difesa. Dopo avere accolto la prova testimoniale, il giudice convoca i testimoni per un'udienza.
Qualora ritenga opportuno avvalersi di una consulenza tecnica per chiarire i fatti, il giudice, su richiesta delle parti o di sua iniziativa, nominerà uno o tre esperti ed emetterà una decisione per definire gli aspetti su cui dovrà vertere il parere e i tempi massimi di elaborazione. Le conclusioni degli esperti vengono raccolte in una perizia. Su richiesta delle parti o del giudice, può essere chiesta, se giustificata, una nuova perizia formulata da un altro esperto.
Per quanto concerne le prove documentali, ciascuna parte può trasmettere una copia debitamente certificata dei documenti che intende utilizzare durante il procedimento. La parte deve inoltre portare con sé ed essere in grado di presentare in tribunale l'originale su richiesta. In caso contrario il documento non verrà preso in considerazione. Il giudice può disporre la produzione di un documento in possesso della controparte, laddove il documento sia comune alle parti del procedimento e qualora la controparte stessa vi abbia fatto riferimento durante il procedimento o abbia l'obbligo di presentarlo. Se un documento è detenuto da una delle parti e non può essere presentato in tribunale, è possibile delegare un giudice dinanzi al quale le parti possono esaminare il documento nel luogo in cui si trova. Nel caso in cui un documento sia detenuto da un terzo, costui può essere citato a comparire per testimoniare e gli può essere chiesto di portare con sé il documento.
Le prove vengono assunte in camera di consiglio dall'organo giurisdizionale competente. Se le prove devono essere assunte in un altro luogo, l'assunzione delle prove sarà effettuata da un giudice delegato dello stesso livello o da un organo giurisdizionale di grado inferiore qualora in quel luogo non ve ne siano dello stesso livello. Se il tipo di prove lo permette e previo consenso delle parti, il giudice che assume le prove può decidere di non citare le parti a comparire.
I mezzi di prova hanno forza eguale, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.
I documenti autentici (forma autentică) sono spesso accettati dalle parti per i vantaggi che comportano, tra cui una presunzione di autenticità, che dispensa la parte che presenta un documento autentico dall'onere della parte la parte che presenta un documento autentico.
Come prova di un negozio giuridico di valore superiore a 250 RON sono ammesse solo prove documentali, benché esistano alcune eccezioni in cui sono ammesse anche le deposizioni di testimoni.
I documenti autentici forniscono prove conclusive sinché non vengono dichiarati falsi, dinanzi a chiunque, delle constatazioni personali di un fatto da parte del soggetto che ha autenticato il documento conformemente alla legge. Le dichiarazioni rese dalle parti e iscritte in documenti autentici costituiscono prove sino alla prova del contrario.
Nel caso in cui vi siano presunzioni lasciate alla discrezione del giudice, questi può avvalersene soltanto se presentano valenza e forza sufficienti per rendere probabile il fatto presunto. Presunzioni di questo tipo possono essere accolte soltanto se la legge ammette la prova testimoniale.
Cfr. risposta alla domanda 2.11.
Il codice di procedura civile non prevede motivi per cui un testimone possa rifiutarsi di testimoniare. Si limita a specificare i soggetti che non possono essere sentiti quali testimoni e quelli che sono esentati dall'obbligo di deporre in giudizio. Cfr. risposta alla domanda 2.11.
L'organo giurisdizionale commina sanzioni pecuniarie ai testimoni che non si siano presentati o che si siano rifiutati di testimoniare. Qualora una parte non si presenti dopo il primo atto di citazione, il giudice può emettere un mandato per l'accompagnamento coattivo in tribunale (mandat de aducere). Per le questioni d'urgenza, il giudice può disporre un mandato anche per la prima udienza.
Se una parte non si presenta o si rifiuta di rispondere all'interrogatorio, il giudice può considerare la scelta una testimonianza a pieno titolo o una prova iniziale a favore della parte che ha proposto di interrogare il testimone.
Non possono testimoniare i familiari per legami di consanguineità e matrimonio sino al terzo grado di parentela incluso, i coniugi e gli ex coniugi, i futuri sposi o conviventi, le persone che hanno legami di ostilità o interesse con una delle parti, le persone dichiarate giuridicamente incapaci (sub interdicţie judecătorească) e le persone condannate per falsa testimonianza. Nelle cause in materia di filiazione, divorzio o altre relazioni con familiari, il giudice può ascoltare i familiari per legami di consanguineità e matrimonio, ad eccezione dei discendenti.
Sono esentati dal deporre testimonianza:
Il giudice cita i testimoni e decide l'ordine in cui verranno sentiti. Prima di essere sentiti, i testimoni vengono identificati ed è chiesto loro di prestare giuramento. Ciascun testimone è sentito separatamente. In primo luogo, il testimone risponde alle domande poste dal presidente del tribunale e, in secondo luogo, previa autorizzazione del presidente, alle domande poste dalla parte che ne ha proposto la deposizione e dalla controparte. I testimoni che non possano presentarsi dinanzi al giudice possono essere sentiti nel luogo in cui si trovano.
Non vi sono disposizioni giuridiche che disciplinano le registrazioni audio o video delle testimonianze, che sono comunque ammissibili. Le registrazioni possono successivamente essere trascritte, su richiesta della parte interessata, conformemente alla legge.
Se la parte che ha presentato un documento ribadisce l'intenzione di avvalersene, anche laddove siano state sollevate accuse di falso al riguardo mai ritirate e sia indicato l'autore del falso o un complice, il giudice può sospendere il procedimento e contestualmente deferire per un'inchiesta alla procura competente il documento presumibilmente falso, corredato di una relazione elaborata a tal fine. Nel caso in cui non sia possibile avviare o proseguire un'azione penale, l'indagine sulla falsificazione sarà condotta dallo stesso giudice civile.
D'altro canto, il giudice infliggerà una sanzione pecuniaria a chi dovesse sollevare una contestazione in cattiva fede in merito a un documento, alla firma di un documento o all'autenticità di una registrazione audio o video.
Nel valutare le deposizioni dei testimoni, il giudice terrà conto della loro sincerità e delle circostanze in cui sono venuti a conoscenza dei fatti che costituiscono l'oggetto della testimonianza. Laddove, in seguito al procedimento, il giudice sospetti che un testimone abbia deposto falsa testimonianza o sia stato corrotto, elaborerà una relazione e deferirà il caso all'organo giurisdizionale penale competente.
Sono considerate prove le dichiarazioni di una parte circa un fatto su cui la controparte basa la domanda o la difesa. Una dichiarazione resa in tribunale costituisce una prova a pieno titolo contro chi l'ha pronunciata e non è possibile estrapolarne solo alcune parti, a meno che queste non si riferiscano a fatti distinti non correlati gli uni agli altri. Il giudice può decidere a sua discrezione di esaminare dichiarazioni stragiudiziali, soggette ai requisiti di ammissibilità e di assunzione delle prove previste per le altre prove dal diritto consuetudinario.
Il giudice può decidere di convocare entrambe le parti per un interrogatorio su fatti personali, se pertinenti ai fini della risoluzione del caso.
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