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La norma riguardante l’onere della prova è l’articolo 48, comma 2, della Costituzione, secondo il quale l’assunzione delle prove da parte dell’organo giurisdizionale avviene mediante audizione.
Ove opportuno, è possibile chiedere che le prove vengano assunte da un altro giudice oppure al di fuori dell’udienza. In questo ultimo caso, il giudice informa le parti del procedimento cinque giorni prima della data prevista. Le parti del procedimento possono partecipare all’assunzione delle prove.
Le parti sono tenute ad addurre prove che dimostrino le loro domande. Il giudice decide quali elementi di prova accogliere e
può, in via straordinaria, assumere prove diverse da quelle proposte dalle parti, se necessario per decidere in merito al caso.
Il giudice può decidere che le prove assunte siano integrate o reiterate in giudizio.
Esistono eccezioni all’assunzione delle prove durante un’udienza, nello specifico qualora siano soddisfatte le condizioni per emettere una decisione senza un’audizione orale. Ciò non significa che in questi casi le prove non vengano assunte, bensì che l’assunzione avviene al di fuori e non nel corso dell’udienza. Dal punto di vista qualitativo, l’assunzione di prove è analoga alla dimostrazione di una domanda.
Tali eccezioni includono:
In aggiunta, non devono essere ordinate audizioni nei procedimenti sui riesami in abstracto nelle cause relative ai consumatori, in caso di sentenza contumaciale a favore di un consumatore, nelle controversie in materia di lotta alla discriminazione previo consenso dell’istante, nelle controversie individuali in materia di lavoro e in caso di mozioni per l’adozione di misure urgenti.
Nel valutare le prove il giudice non è, in linea di principio, soggetto a restrizioni giuridiche per quanto riguarda le modalità di valutazione della veridicità di una prova. Si applica quindi il principio della discrezionalità del giudice nell’esame delle prove. Solo di rado la legge impone al giudice alcuni vincoli nella valutazione delle prove. Ad esempio, il giudice è tenuto a ritenere accertato qualsiasi fatto per il quale la legge prevede una presunzione relativa, salvo prova contraria presentata nel procedimento – articolo 133 del codice civile.
Il giudice è vincolato dalle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea. È inoltre vincolato dalle decisioni della Corte costituzionale riguardo all’incongruenza di un determinato atto legislativo rispetto alla Costituzione, a una legge o a un trattato internazionale vincolante per la Repubblica slovacca. Il giudice è altresì vincolato dalle decisioni della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di diritti umani e libertà fondamentali e dalle decisioni degli organi competenti relative alla commissione di un reato, un reato minore o altro illecito amministrativo punibile in conformità a normative specifiche. Non è invece vincolato da decisioni locali in merito a sanzioni pecuniarie.
In aggiunta, un giudice può esaminare questioni di competenza decisionale di un’altra autorità. Tuttavia, se l’autorità competente ha emesso una decisione su tale questione, il tribunale prende in considerazione la decisione e la integra nella motivazione della sentenza (rispetto delle decisioni precedenti).
Le parti in causa sono tenute a presentare prove che dimostrino le domande proposte. Il giudice decide quali elementi di prova accogliere. Può altresì decidere di assumere prove di propria iniziativa, nel caso di prove basate su registri ed elenchi pubblici e qualora tali registri ed elenchi indichino che i fatti rivendicati dalle parti non corrispondono alla realtà. Il giudice non può assumere altre prove di propria iniziativa.
Di propria iniziativa il giudice può procedere all’assunzione di prove, al fine di verificare il rispetto delle condizioni procedurali o l’esecutività della decisione proposta, nonché per prendere dimestichezza con la legislazione straniera pertinente.
Il giudice assume le prove nel corso delle udienze, a meno che non siano soddisfate le condizioni per emettere una decisione senza un’audizione orale.
Le parti hanno il diritto di presentare osservazioni sulle domande di assunzione delle prove e su ciascun elemento di prova assunto.
Il giudice valuta le prove a sua discrezione, esaminando ciascun elemento di prova singolarmente e in relazione agli altri e allo stesso tempo tenendo debitamente conto di ogni questione emersa nel corso del procedimento. Se non diversamente previsto dalla legge, ciascun elemento di prova può essere contestato.
Un certo limite alla valutazione discrezionale delle prove si applica ai giudici d’impugnazione e ai tribunali competenti dei ricorsi su punti di diritto, considerato che il giudice d’impugnazione non è vincolato dai fatti della causa stabiliti dal giudice di primo grado. Può quindi giungere a una conclusione diversa sui fatti. Non può ad ogni modo discostarsi dalla valutazione delle prove specifiche assunte dal giudice di primo grado e deve limitarsi a verificare le prove assunte dal tribunale di primo grado in modo diverso qualora reiterino le stesse prove. Tuttavia, a differenza del tribunale di primo grado, può dare una diversa valutazione delle prove assunte da un tribunale di grado inferiore attraverso l’autorità giudiziaria richiesta.
Ogni elemento che può contribuire al corretto chiarimento della questione e che sia stato ottenuto legittimamente dai mezzi di prova può essere utilizzato come prova. Costituiscono mezzi di prova l’esame delle parti e dei testimoni, i documenti, le perizie, le deposizioni dei periti e le ispezioni. Se non prevista dalla legge, la modalità di assunzione delle prove è precisata dal giudice.
Per testimone si intende un soggetto diverso dal giudice e dalle parti in causa che depone su fatti vissuti in prima persona. Solo le persone fisiche possono essere chiamate a testimoniare.
Nelle materie di competenza dei tribunali civili sono spesso necessarie perizie riguardo ai fatti su cui si baseranno le decisioni sul merito del caso. Quando tali decisioni dipendono da una valutazione dei fatti che richiede conoscenze specialistiche, il giudice nomina un perito ed è tenuto a farlo anche se in possesso delle conoscenze specialistiche necessarie, ai fini di una valutazione esperta dell’oggetto del procedimento. Tali conoscenze non possono comunque sostituire la determinazione obiettiva dei fatti condotta da una parte esterna all’istituzione che decide sugli stessi fatti.
Compito principale del giudice è formulare le giuste domande ai periti. È infatti tenuto a interrogarli soltanto sui fatti e a evitare domande riguardanti la valutazione giuridica dell’oggetto della perizia.
Il giudice può far rivedere la perizia da un altro esperto oppure da un istituto scientifico o di altro tipo. L’oggetto di questo secondo parere, talvolta chiamato “parere di riesame”, sarà un’analisi del primo parere presentato. Il giudice esamina le perizie al pari delle altre prove.
Il giudice valuta ogni elemento di prova in termini di affidabilità e veridicità e non è vincolato dalla legge nella valutazione dei diversi elementi di prova – si tratta del principio della valutazione discrezionale delle prove. Tuttavia, le considerazioni sulla valutazione del tribunale non sono arbitrarie. Il giudice deve tenere conto di tutto quanto emerso nel corso del procedimento. Il giudice deve rispettare tali fatti e stabilire correttamente le loro reciproche relazioni. Allo stesso tempo, il giudice non è tenuto a seguire uno specifico ordine di priorità in termini di valenza ed efficacia probatoria dei singoli elementi di prova.
Negli ambiti in cui i procedimenti possono essere avviati senza presentazione di un’istanza, così come in quelli in materia di autorizzazione al matrimonio, di determinazione e negazione della genitorialità, di capacità d’adozione e adozione, nonché di registri commerciali, il giudice è tenuto ad assumere altre prove necessarie per stabilire i fatti, anche se non sono state proposte dalle parti.
Chiunque venga convocato come testimone deve presentarsi e deporre (articolo 126, secondo comma, delle norme in materia di procedura contenziosa in ambito civile). Sono tenuti a dire la verità e a non nascondere alcun elemento. Il giudice deve informare il testimone delle conseguenze del reato penale della falsa testimonianza e del diritto di rifiutarsi di deporre.
I testimoni possono rifiutarsi di testimoniare solo qualora la deposizione potrebbe comportare la loro incriminazione o quella di persone a loro vicine. Il tribunale decide se il rifiuto di testimoniare è legittimo. I testimoni possono anche rifiutarsi di deporre laddove testimoniando violerebbero il sigillo sacramentale o la riservatezza delle informazioni comunicate loro in via confidenziale, a voce o per iscritto, in quanto responsabili delle loro cure pastorali.
Il giudice decide se il rifiuto di testimoniare sia legittimo e la decisione presa non è impugnabile. Se, nonostante la decisione del tribunale il testimone si rifiuta di deporre, il giudice può infliggergli una sanzione pecuniaria.
I legali rappresentanti di organizzazioni parti di un procedimento civile devono sempre essere sentiti dai giudici quali parti del procedimento e non come testimoni (articolo 185 del codice di procedura civile nei procedimenti contenziosi)
Prima di sentire i testimoni, il giudice deve accertarne l’identità e i rapporti con le parti. Inoltre, i testimoni devono essere informati della valenza della loro testimonianza, dei loro diritti e doveri, delle conseguenze penali della falsa testimonianza e del diritto al rimborso delle spese testimoniali.
Il giudice invita i testimoni a descrivere, in modo coerente, tutto ciò che sanno sull’argomento in esame e pone quindi le domande necessarie per integrare e chiarire la deposizione.
Ai testimoni non possono essere rivolte domande tendenziose o faziose. Il giudice ritiene irricevibili le eventuali domande di questo tipo, nonché domande riguardanti la valutazione giuridica del caso, poste alle parti del procedimento o ai periti che testimoniano. Il presidente del tribunale decide dell’inammissibilità delle domande mediante un’ordinanza che non viene notificata e non è impugnabile, ma è semplicemente inserita nella trascrizione dell’audizione.
Previo consenso delle parti del procedimento, il tribunale può organizzare un’audizione orale tramite videoconferenza o altri mezzi della tecnologia delle comunicazioni.
È opportuno ribadire che il giudice non è vincolato dalla legge nel valutare uno specifico elemento di prova – si tratta del principio della valutazione discrezionale delle prove previsto dall’articolo 191 del codice di procedura civile nei procedimenti contenziosi.
Il giudice valuta gli atti delle parti e dei loro consulenti o di altre persone coinvolte nel procedimento, meramente in termini di contenuto e non di forma. Gli atti delle parti sono disciplinati dal principio di informalità. In linea di principio, le parti possono scegliere come presentare gli atti procedurali e la loro testimonianza ha gli stessi effetti giuridici, sia presentata per iscritto che con dichiarazione orale trascritta nei verbali, purché sia espressa in termini espliciti o in modo da evitare dubbi sulle loro intenzioni reali.
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