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L'assunzione di prove nei procedimenti civili non è ristretta ai confini di uno Stato membro. Talvolta può essere necessario assumere prove in uno Stato membro diverso da quello di residenza, come per esempio sentire testimoni o esperti, oppure può accadere che il giudice debba recarsi sul luogo di un altro Stato membro in cui è avvenuto il fatto. Per quanto riguarda l'assunzione di prove transfrontaliera nell'Unione europea, la cooperazione giudiziaria fra gli organi giurisdizionali degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale è disciplinata dal regolamento (UE) 2020/1783 del 25 novembre 2020, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1206/2001 del 28 maggio 2001 a decorrere dal 1° luglio 2022.
Tuttavia il sistema informatico decentrato come mezzo di comunicazione obbligatorio da utilizzare per la trasmissione e il ricevimento di domande, moduli e altre comunicazioni inizierà a essere applicato solo a partire dal 1° maggio 2025 (il primo giorno del mese successivo al periodo triennale dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 25 (per maggiori informazioni cfr. l'articolo 35 del regolamento (UE) 2020/1783)).
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Assunzione delle prove mediante videoconferenza
Guida pratica per l'applicazione del regolamento del 2001 sull'assunzione delle prove (74 Kb)
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