- 1 Onere della prova
- 2 Assunzione delle prove
- 3 Valutazione delle prove
- 4 Questo Stato membro ha precisato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sull'assunzione delle prove, altre autorità competenti per l'assunzione delle prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale ai sensi del regolamento? In caso affermativo, per quali procedimenti sono competenti al fine dell'assunzione delle prove? Possono richiedere solo l'assunzione delle prove o sono anche tenuti ad assistere all'assunzione delle prove in base alla richiesta di un altro Stato membro? Cfr. anche la notifica a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sull'assunzione delle prove.
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1 Onere della prova
1.1 Quali sono le norme sull’onere della prova?
In materia di onere della prova si applicano i principi contenuti nell’articolo 2697 del codice civile, in base ai quali: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
In generale, pertanto, chi vuole valersi di un certo effetto giuridico deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Per esempio, l’attore che vuole ottenere il pagamento di una somma dovuta in base a un contratto deve provare l’esistenza e la validità del contratto e la scadenza del termine. Il convenuto che vuole rifiutare il pagamento deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa avversaria (pagamento già avvenuto, remissione del debito, esistenza di un credito superiore in suo favore, ecc.)
Se l’attore non prova i fatti costitutivi del suo diritto, ciò provoca il rigetto della sua domanda, indipendentemente dalla proposizione o meno da parte del convenuto di eccezioni difensive e dalla prova delle stesse. La stessa regola si applica al convenuto che si difenda proponendo, a sua volta, una domanda contro l’attore (domanda riconvenzionale).
L’articolo 2698 del codice civile stabilisce la nullità di ogni accordo volto a invertire o modificare l’onere della prova, quando esso sia relativo a diritti indisponibili o quando tale accordo abbia per effetto quello di rendere ad una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.
L’insufficienza della prova si risolve in un pregiudizio per la parte, attore o convenuto, tenuto a dimostrare i fatti costitutivi o le eccezioni di tali fatti, nel senso che tale insufficienza è equiparata alla mancata prova.
1.2 Esistono norme che dispensano dal provare certi fatti? In quali casi? È possibile produrre prove per invalidare una determinata presunzione legale?
L’onere della prova viene meno nei seguenti casi:
- Nel caso di presunzioni cioè, quando la legge determina, sul piano probatorio, gli effetti giuridici di determinati fatti, o consente al giudice di risalire da un fatto noto ad uno ignorato (art. 2727 codice civile).
Le presunzioni si distinguono in:
- presunzioni legali, che possono essere di due tipi: “iuris tantum” perché ammettono la prova contraria e “iuris et de iure” perché escludono la possibilità di fornire in giudizio la prova contraria.
- presunzioni semplici, lasciate alla prudente valutazione del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Queste non sono ammesse per quei fatti per i quali la legge esclude la prova per testimoni (art. 2729 codice civile);
- Nel caso di fatti notori: quei fatti che sono noti alla generalità delle persone nel tempo e nel luogo della decisione e sulla cui esistenza non può essere sollevato alcun dubbio (art. 115 cpc);
- Nel caso di fatti incontestati o ammessi, cioè per quelli allegati concordemente dalle parti ovvero ammessi, anche tacitamente da chi tra esse avrebbe interesse a contestarli, purché tale parte si sia costituita in giudizio. (Art 115, I co, cpc )
1.3 In quale misura il giudice deve essere convinto di un fatto per porlo a fondamento della sua decisione?
La decisione del giudice, sia per l’accoglimento della domanda, sia per l’accoglimento di eventuali eccezioni, deve essere basata unicamente sui fatti interamente provati o direttamente o in via di presunzione. Nel processo civile, il giudice deve ritenere provato un fatto la cui verità risulti più probabile del contrario, sulla base delle prove assunte in giudizio.
La decisione del giudice, infatti, non può essere basata su fatti non provati, anche quando gli stessi siano verosimili (Art 115, I co, cpc).
2 Assunzione delle prove
2.1 L’assunzione delle prove avviene sempre su richiesta di parte o anche ad iniziativa del giudice?
Nel nostro ordinamento vige, in materia probatoria, il “principio dispositivo” contenuto nell’articolo 115, 1° comma, del codice di procedura civile, in base al quale il giudice “salvi i casi previsti dalla legge” deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
Esistono tuttavia alcune eccezioni a questo principio, previste dal codice di procedura civile, e, precisamente, agli articoli:
- art. 117: prevede la possibilità di procedere all’interrogatorio non formale delle parti;
- art. 118: prevede la possibilità di ordinare l’ispezione di persone e cose;
- art. 61 e art. 191: prevedono la possibilità per il giudice di disporre consulenza tecnica;
- art. 257: prevede la possibilità di disporre d’ufficio la citazione di un testimone cui altro testimone ha fatto riferimento;
- art 281 ter: attribuisce al giudice del tribunale in composizione monocratica il potere di disporre d'ufficio la prova testimoniale quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità;
Nel rito del lavoro il codice attribuisce al giudice maggiori poteri d’ufficio, precisamente agli articoli:
- art 420: prevede l’interrogatorio libero delle parti nell’udienza di discussione;
- art 421: prevede che il giudice può disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, tranne il giuramento decisorio, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. Tale potere non può essere esercitato per provare fatti che non siano stati dedotti dalle parti entro i termini previsti dalla legge. Nel caso di ammissione di prove d’ufficio, le parti hanno diritto di proporre prove contrarie.
Nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia, l’art. 473 bis.2 prevede che il giudice può disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. Il giudice può disporre indagini patrimoniali, anche per mezzo della polizia.
2.2 Una volta accolta la richiesta di parte di assunzione delle prove, quali sono le fasi successive?
La prova dei fatti, richiesta da una parte, consente alla controparte di chiedere di provare il contrario, purché le istanze siano state proposte nei termini previsti dalla legge. In tal caso il giudice ammette entrambe le richieste se ritiene che i fatti addotti a loro sostegno siano rilevanti ai fini della decisione.
Il giudice, quando ammette i mezzi di prova, procede al loro espletamento.
Dopo la chiusura della fase probatoria, la causa viene posta in decisione.
2.3 In quali casi il tribunale può respingere la richiesta di una parte di assunzione delle prove?
Il giudice rigetta la richiesta di ammissione di prova quando la stessa non è rilevante o ammissibile per legge (esempio provare con testimoni un contratto per cui la legge richiede la forma scritta), ovvero quando i fatti su cui la richiesta si basa sono ininfluenti ai fini della decisione (ad esempio una testimonianza su un fatto estraneo a quello oggetto di lite). Il giudice può anche escludere le prove sovrabbondanti (cioè su fatti che sono già sufficientemente provati).
2.4 Quali sono i mezzi di prova?
Nell’ordinamento giuridico italiano i mezzi di prova si distinguono in documentali e non documentali.
I mezzi di prova documentale sono:
- atto pubblico ( art 2699 ss. Codice civile)
- scrittura privata ( art 2702 ss Codice civile)
- telegrammi ( art 2705 ss Codice civile)
- carte e registi domestici ( art 2707 Codice civile)
- scritture contabili degli imprenditori ( art 2709 Codice civile)
- riproduzioni meccaniche ( art 2712 Codice civile)
- copie di atti e scritture (art 2714 ss Codice civile)
Sono mezzi di prova non documentale:
- la prova testimoniale ( art 2721 ss Codice civile)
- la confessione ( art 2730 ss Codice civile )
- il giuramento ( art 2736 ss Codice civile)
- l’ispezione (art 258 ss codice di procedura civile )
inoltre vi è la consulenza tecnica che ha la funzione di offrire al giudice l’ausilio di cognizioni tecniche che lui non possiede.
2.5 Quali sono le procedure per l'audizione di testimoni? Sono diverse da quelle per l'assunzione della testimonianza di consulenti tecnici? Quali sono le norme relative alla presentazione di prove scritte e di relazioni/pareri di esperti?
La prova testimoniale è ammessa con ordinanza dal giudice istruttore (art 245 cpc) che obbliga il testimone a comparire per essere interrogato a pena di misure coercitive e di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comparizione.
Il giudice stabilisce tempo, luogo e modo di assunzione. L’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima al testimone di comparire. Il testimone legge la formula di impegno a dire la verità e viene interrogato dal giudice (è vietato alle parti interrogare direttamente i testimoni).
Quanto alla consulenza tecnica, il giudice nomina i consulenti, formula i quesiti e li invita a comparire all’udienza per prestare il giuramento. Di recente è stata introdotta la possibilità per il consulente di trasmettere una dichiarazione da lui sottoscritta con firma digitale recante il suddetto giuramento, evitando così l’udienza (art. 193 c.p.c.).
Di regola il consulente redige una relazione scritta ma il giudice può anche chiedere ai consulenti di rispondere oralmente in udienza ( art 195 c.p.c.).
Per quanto riguarda la presentazione di prove scritte, le stesse entrano nel processo con la loro produzione, ossia con la loro inclusione nel fascicolo di parte al momento della costituzione o anche in seguito, ma entro il termine fissato dalla legge.
2.6 Alcuni mezzi di prova hanno più forza di altri?
In Italia, le prove si distinguono tra quelle liberamente valutabili dal giudice e le prove legali. Le prove legali prevalgono su qualsiasi altro mezzo di prova. Esse sono l’atto pubblico, il giuramento e la confessione.
L’atto pubblico (art 2699 ss Codice civile) è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui l’atto è formato. L’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso, ciò significa che è dotato di un’efficacia probatoria assoluta ed incondizionata dei fatti che il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto personalmente o che sono avvenuti in sua presenza. La veridicità delle dichiarazioni delle parti contenute nell’atto pubblico è, invece, liberamente valutabile dal giudice (cioè non si può provare con altre prove che la dichiarazione della parte attestata dal pubblico ufficiale non è stata resa, ma si può provare che è falsa nel suo contenuto).
- La confessione (art. 2730 Codice civile) è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
Il giuramento (art. 2736 c.c.) è una dichiarazione giurata della parte sulla verità di un fatto. Può essere reso su richiesta dell’altra parte per farvi dipendere la decisione della causa o su richiesta del giudice, quando un fatto è solo parzialmente provato o quando non si può accertare altrimenti il valore economico di una cosa. Nella pratica, il suo impiego è molto raro.
- Inoltre, le presunzioni iuris et de iure ( 2727 Codice civile) sono dotate di maggiore efficacia, infatti, non ammettono prova contraria.
2.7 Per provare determinati fatti, sono obbligatori mezzi di prova specifici?
La legge prevede che certi fatti possano essere provati solo con determinati mezzi di prova, in alcuni casi solo con atto pubblico, in altri solo con atto scritto (pubblico o privato).
2.8 I testimoni hanno per legge l’obbligo di testimoniare?
Il testimone è obbligato a rendere testimonianza, con conseguenze penali in caso di rifiuto, falsità o reticenza (art. 372 codice penale), a meno che la legge non disponga altrimenti. Infatti è prevista l’incapacità a testimoniare, il divieto di testimoniare e la facoltà di astenersi dal testimoniare.
2.9 In quali casi un testimone può rifiutarsi di testimoniare?
Nei casi previsti dal codice di procedura penale, al quale il codice di procedura civile fa rinvio, che individuano i soggetti che hanno facoltà di astenersi dall’obbligo di deporre: coloro che sono tenuti al segreto professionale, al segreto d’ufficio e al segreto di Stato.
2.10 Chi si rifiuta di testimoniare può essere obbligato a farlo o incorrere in sanzioni?
Nel caso in cui il testimone, presentandosi rifiuti di deporre senza giustificato motivo oppure determini il fondato sospetto di falsità o reticenza, l’art 256 del codice di procedura civile dispone che il giudice istruttore lo denunci al pubblico ministero al quale trasmette copia del processo verbale.
Inoltre, l’art 255 del codice di procedura civile attribuisce al giudice civile il potere di disporre, per il caso di mancata comparizione, l’accompagnamento coattivo da parte della polizia e la condanna a pena pecuniaria.
2.11 Vi sono persone che non possono testimoniare?
Non può testimoniare la persona che sia personalmente interessata alle vicende del giudizio, perché legittimata a partecipare al giudizio, anche se non sia formalmente intervenuta come parte (art 246 cpc).
2.12 Qual è il ruolo del giudice e delle parti nell’audizione di un testimone? A quali condizioni un testimone può essere udito mediante videoconferenza o altri mezzi tecnici?
Il giudice conduce l’esame del testimone, rivolgendogli direttamente le domande sui fatti ammessi e quelle eventualmente richiestegli, con riferimento agli stessi, dai difensori delle parti nel corso dell’interrogatorio.
La videoconferenza, pur non espressamente prevista nel codice di procedura civile, non è estranea al nostro ordinamento. L’art. 202 cod. proc. civ. prevede che il giudice istruttore, quando dispone un mezzo di prova, “ stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell’assunzione".
Di recente è stata introdotta la possibilità, a determinate condizioni, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza (art. 127-bis del codice di procedura civile). Nel processo civile italiano l'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposta dal giudice quando è prevista la presenza soltanto dei difensori, delle parti, del pubblico ministero e degli ausiliari del giudice, con esclusione pertanto dell'audizione dei testimoni, per i quali è obbligatoria l'audizione in presenza innanzi al giudice,
Nei processi stranieri, in caso di autorizzazione all’assunzione diretta della testimonianza da parte del giudice straniero, quest’ultimo può procedere all'esame di un testimone mediante videoconferenza, se tale modalità è prevista dal diritto processuale di tale giudice. In caso di assunzione della prova da parte del giudice italiano, il testimone deve comparire in presenza davanti al giudice, perché la legge italiana non ammette la testimonianza in videoconferenza. Il giudice straniero richiedente, se autorizzato, può assistere all’assunzione della prova anche in videoconferenza.
3 Valutazione delle prove
3.1 Se una parte si è procurata una prova illegalmente, esistono limiti alla facoltà del giudice di utilizzare tale prova ai fini della decisione?
Il giudice non tiene conto delle prove non ritualmente richieste ed ammesse.
Nel processo civile, la giurisprudenza prevalente ammette la valutazione di documenti ottenuti illegalmente, in assenza di disposizioni di legge che disciplinano tale caso. Restano ferme le responsabilità penali della parte che ha commesso un reato per ottenere il documento.
3.2 In quanto parte in causa, le mie dichiarazioni avranno valore probatorio?
Non conta come prova la dichiarazione che la parte rende di contenuto a sé favorevole. Conta invece come prova negativa a suo carico la dichiarazione confessoria – in senso quindi negativo - resa durante un interrogatorio formale. La dichiarazione di contenuto sfavorevole alla parte che l'ha resa ha rilievo anche quando è resa fuori dal giudizio, ad esempio in una lettera.
4 Questo Stato membro ha precisato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sull'assunzione delle prove, altre autorità competenti per l'assunzione delle prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale ai sensi del regolamento? In caso affermativo, per quali procedimenti sono competenti al fine dell'assunzione delle prove? Possono richiedere solo l'assunzione delle prove o sono anche tenuti ad assistere all'assunzione delle prove in base alla richiesta di un altro Stato membro? Cfr. anche la notifica a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sull'assunzione delle prove.
Lo Stato Italiano non ha indicato alcuna altra autorità al di fuori del giudice.
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