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1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?
Le misure provvisorie e preventive sono esempi di misure cautelari. Il diritto austriaco prevede le seguenti misure cautelari:
- misure dirette a garantire la prova;
- misure dirette a ottenere la vendita forzata delle garanzie;
- provvedimenti d'urgenza.
La caratteristica comune di tutte queste misure cautelari è che le parti non devono dimostrare i loro diritti; esse devono soltanto fornire una prova prima facie degli stessi (vale a dire dimostrare in modo credibile la loro esistenza).
I provvedimenti d'urgenza sono le più importanti di tali misure e per tale motivo le osservazioni che seguono si riferiscono solo ad essi.
I provvedimenti d'urgenza sono provvedimenti giudiziali sotto forma di ordinanza diretti a garantire una futura esecuzione, disciplinare una determinata situazione attuale per un certo periodo od ottenere una soddisfazione provvisoria di un credito.
I provvedimenti d'urgenza si dividono tra ingiunzioni dirette a:
- garantire il pagamento di una somma di denaro;
- garantire il diritto a ottenere l'esecuzione di una determinata azione;
- tutelare un diritto o un rapporto giuridico.
2 Quali sono le condizioni per l’adozione di tali provvedimenti?
2.1 La procedura
I provvedimenti d'urgenza sono concessi soltanto su istanza di parte. Le parti sono il ricorrente e il resistente. I seguenti giudici sono competenti a emanare provvedimenti d'urgenza: nel corso di un procedimento già pendente:
- il giudice chiamato a pronunciarsi sulla medesima domanda;
- nel corso del procedimento esecutivo: il giudice dell'esecuzione;
- prima che l'azione principale sia proposta in sede di procedimento contenzioso o tra il procedimento di cognizione e il procedimento esecutivo: il tribunale distrettuale (Bezirksgericht) nel distretto in cui è posto il foro generale del convenuto;
- in alternativa, il foro competente per l'oggetto del provvedimento d'urgenza o il luogo di residenza permanente o temporanea del soggetto debitore o il tribunale distrettuale dinanzi al quale di svolge il primo atto esecutivo.
Posto che il procedimento risponde alle disposizioni della normativa in materia di esecuzione, non è richiesta l'assistenza legale obbligatoria in primo grado.
Gli specifici atti esecutivi (come ad esempio il sequestro disposto dal tribunale) sono compiuti d'ufficio (dall'ufficiale giudiziario). Di norma, i costi del provvedimento d'urgenza, che dipendono dal valore della domanda da garantire, sono sostenuti in una fase iniziale dal ricorrente. Questi può chiederne il rimborso solo se ha ottenuto successo nel procedimento principale in relazione al quale la domanda è stata proposta. Tuttavia, il convenuto che risulta vincitore nella fase di disciplina del provvedimento d'urgenza ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese già in quella fase.
2.2 Le principali condizioni
Per ottenere un provvedimento d'urgenza, la parte danneggiata deve presentare una domanda con cui dichiara e fornisce la prova prima facie di un credito pecuniario, di un credito non pecuniario, di qualche altre azione o diritto controverso, di un rapporto giuridico e della sussistenza di un rischio.
Al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza diretto a garantire un credito pecuniario, il ricorrente deve fornire la prova prima facie di un rischio soggettivo; vale a dire la prova prima facie del fatto che, in mancanza di un'ingiunzione, il resistente adotterebbe misure dirette a frustrare o rendere più gravoso il recupero del credito.
Per tutti gli altri tipi di ingiunzione, è richiesta solo la prova prima facie di un rischio oggettivo, ossia del fatto che, in mancanza di un'ingiunzione, sarebbe impossibile o nettamente più complicato mettere in opera o far valere giuridicamente il diritto in causa, in particolare a ragione di una modifica dello stato esistente dell'oggetto dell'ordinanza.
Per i procedimenti diretti a garantire i crediti pecuniari e per le altre forme di ingiunzione, è sufficiente, quale prova prima facie del rischio, la prova che il credito dovrebbe essere eseguito in paesi in cui il credito non è garantito né da accordi di diritto internazionale né dal diritto dell'Unione.
3 Oggetto e natura dei provvedimenti
3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?
Tutti i mezzi disponibili per garantire un credito pecuniario sono elencati nel codice delle esecuzioni (Exekutionsordnung). Si tratta di:
- misure dirette al sequestro e all'amministrazione di beni mobili;
- provvedimenti diretti a vietare di disporre o di costituire un pegno su beni fisici mobili;
- divieti nei confronti di un soggetto terzo;
- misure di amministrazione dirette all'amministrazione della proprietà del convenuto;
- divieti di disposizione o costituzione di ipoteche su beni o diritti registrati nel registro fondiario.
3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?
Gli effetti delle misure in parola variano a seconda della garanzia fornita. La sottoposizione a sequestro e ad amministrazione dei beni fisici mobili sottrae tali beni all'influenza diretta personale del convenuto. In linea di principio, anche gli atti di disposizione legale dei beni assoggettati a sequestro ed amministrazione è nulla. La legge accorda al giudice un ampio potere nel dare le indicazioni "necessarie o utili" mentre i beni sono trattenuti o amministrati al fine di prevenire cambiamenti che ne ridurrebbero il valore o il ricavato. Tali indicazioni possono, ad esempio, comprendere la vendita dei beni deperibili sottoposti a sequestro.
Tutti gli atti dispositivi che ledono un divieto di disposizione o di costituzione di pegno su beni mobili materiali sono nulli.
I provvedimenti d'urgenza nei confronti di soggetti terzi sono concessi dal giudice al fine di vietare al convenuto di disporre o di incassare crediti da terzi. Allo stesso tempo, le parti sono obbligate, fino a diversa comunicazione del giudice, a non pagare nessun debito al convenuto, a non consegnargli alcun bene a lui dovuto e a non fare nulla che possa frustrare o rendere molto più complicata l'esecuzione sul credito o sui beni posseduti o da consegnare. In altre parole, i terzi debitori possono soltanto essere intimati a non adempiere un obbligo o a non compromettere l'adempimento; non può essere vietato loro invece di effettuare un pagamento al ricorrente o di esercitare un diritto. I soggetti terzi che non adempiono l'obbligo sono tenuti responsabili dei danni. La legge non stabilisce espressamente se gli atti di disposizione compiuti in violazione dell'ingiunzione siano nulli e le posizioni legali in Austria sono divise sul punto.
Un amministratore, soggetto alla supervisione del giudice, è nominato per amministrare la proprietà del convenuto.
Nel registro del libro fondiario è compiuta un'annotazione affinché al debitore sia inibito il compimento di atti di disposizione e la costituzione di ipoteche sui suoi beni o sui suoi diritti registrati presso di esso. Una volta compiuta tale annotazione, sono possibili atti di disposizione volontari sulla proprietà o sui diritti del convenuto e la loro annotazione nel registro fondiario, ma soltanto con effetti limitati rispetto al ricorrente. Solo se la richiesta del ricorrente è respinta dal giudice nella decisione conclusiva o l'ingiunzione è in altro modo cancellata il soggetto terzo rientra in possesso dei suoi diritti, anche rispetto al ricorrente, e può ottenere la rimozione del divieto.
3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?
Un provvedimento d'urgenza è valido soltanto per uno specifico periodo di tempo, ma può essere prorogato su istanza del ricorrente. Se un'ingiunzione è disposta separatamente dal procedimento di merito, il giudice fissa un lasso di tempo ragionevole per comprovare la domanda garantita e per presentare la domanda o la richiesta di esecuzione. Il convenuto può chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione e la sua cancellazione versando un importo a titolo di rimborso. Le ingiunzioni devono essere cancellate su istanza di parte o d'ufficio se:
il termine per dimostrare la fondatezza della domanda è scaduto e
- non è stato fornito alcun elemento a fondamento della domanda;
- il provvedimento d'urgenza è stato attuato in modo più esteso rispetto a quanto necessario per tutelare il ricorrente;
- non sono più soddisfatte le condizioni per detto provvedimento;
- il convenuto ha versato un importo a titolo di rimborso o ha fornito una garanzia;
- non sussistono più i motivi per l'applicazione dell'ingiunzione.
4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?
Esistono due tipologie di impugnazione nell'ambito della procedura di ingiunzione, nessuna delle quali comporta una proroga del procedimento:
- l'opposizione contro il provvedimento d'urgenza stesso: se il convenuto e il terzo debitore non sono stati preventivamente sentiti, essi possono proporre opposizione entro 14 giorni. Nuove prove possono essere fornite per garantire un'udienza equa. Il giudice di primo grado si pronuncia su tale opposizione mediante ordinanza e l'impugnazione non è accessibile al pubblico;
- un mezzo d'impugnazione noto come "Rekurs" è ora disponibile contro un provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento di ingiunzione. Il termine per l'impugnazione è di 14 giorni. Si tratta di una procedura scritta nell'ambito della quale non devono essere fornite nuove prove. Un'impugnazione in diritto può anche essere presentata contro un'ordinanza di emissione di un provvedimento di ingiunzione, ma non nel caso di diniego di tale provvedimento.
Regole speciali:
La legge contiene delle disposizioni per:
- l'alloggio temporaneo del coniuge (divorziato);
- la disciplina temporanea, l'uso e la tutela dei beni e dei risparmi matrimoniali;
- l'alloggio temporaneo del figlio;
- provvedimenti d'urgenza diretti a evitare casi di violenza domestica;
- provvedimenti d'urgenza diretti a evitare casi di violenza in generale;
- provvedimenti d'urgenza diretti a evitare lesioni della proprietà;
- misure dirette a soddisfare l'esigenza urgente di alloggio di un coniuge.
- affitti temporanei;
Tra queste norme assumono particolare importanza i provvedimenti d'urgenza diretti a prevenire la violenza. L'Austria ha un sistema semplice, ma molto efficiente di protezione contro la violenza, che permette che un soggetto residente violento sia allontanato dall'abitazione e gli sia vietato di farvi ritorno. Quando, in ragione della condotta violenta di una persona non è opportuno che altri abbiano contatto con la stessa, a quest'ultima può essere anche vietato di frequentare determinati luoghi o di intrattenere determinati contatti. Aspetto maggiormente importante, questo sistema permette di garantire, al fine di prevenire la violenza domestica, una stretta collaborazione tra polizia, tribunali, centri contro la violenza domestica e, ove siano coinvolti minori, servizi per l'assistenza ai minori e ai giovani nonché, in determinati casi, la possibilità di rappresentanza attraverso un centro di sostegno alle vittime.
Le forze di polizia possono, sulla base delle leggi di polizia, emanare un provvedimento di espulsione o un provvedimento restrittivo di due settimane a carico delle persone che hanno messo in pericolo la vita, la salute o la libertà di un terzo. Se la domanda di provvedimento d'urgenza è presentata dinanzi al giudice, il provvedimento può essere esteso sino a un massimo di quattro settimane. La polizia deve anche informare i servizi locali contro la violenza domestica affinché possano fornire assistenza alle vittime.
Il giudice deve altresì, su istanza della vittima, ordinare alla persona che ha reso la convivenza impossibile in ragione di aggressioni fisiche, minacce di aggressione fisica o di crudeltà psicologica:
- di lasciare l'abitazione e le immediate vicinanze, e
- non fare ritorno a casa o nelle immediate vicinanze nel periodo in cui la casa è utilizzata per soddisfare il bisogno urgente di alloggio del richiedente.
Il giudice può anche proibire alla persona allontanata di frequentare determinarti luoghi (quali strade al di fuori dell'abitazione o della scuola del bambino) e intimargli di non incontrare o contattare il richiedente, salvo che ciò leda un interesse rilevante del convenuto.
I provvedimenti d'urgenza concessi in collegamento con il procedimento principale, come ad esempio il procedimento di divorzio, il procedimento di annullamento, i procedimenti di divisione della proprietà e quelli diretti a chiarire il diritto d'uso dell'abitazione, si applicano in pendenza della sentenza definitiva nel procedimento principale. I provvedimenti d'urgenza possono essere concessi a prescindere dal fatto che le parti vivano o meno ancora insieme e a prescindere dal procedimento principale. Tuttavia, se non pende alcun procedimento principale, un'ingiunzione non può essere concessa per più di sei mesi.
Se sono soddisfatte le condizioni previste a tal fine, un provvedimento d'urgenza può essere eseguito immediatamente o d'ufficio o su istanza di parte. L'autorità dell'esecuzione (l'ufficiale giudiziario) deve ordinare al convenuto di allontanarsi dalla casa, ritirare tutte le chiavi in suo possesso e presentarle al giudice. Quando si tratta di dare esecuzione a un provvedimento in materia di violenza domestica, il giudice può chiedere alle forze dell'ordine di servirsi del personale a sua disposizione. Ciò accade di frequente, il che significa che i provvedimenti d'urgenza in materia di violenza sono di norma eseguiti dalla polizia piuttosto che dall'ufficiale giudiziario.
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