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1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?
Il procedimento giudiziario si caratterizza generalmente per la sua durata più o meno lunga. A causa della necessità di passare per diverse fasi e gradi, il ritardo può talvolta rendere inefficace la tutela giurisdizionale alla quale si è fatto ricorso, tenuto conto del tempo di cui il giudice competente ha bisogno per dirimere la controversia, e dunque dell'entrata in vigore tardiva di tale decisione. A tal proposito, il legislatore ha previsto una serie di provvedimenti destinati a garantire l'efficacia della tutela giurisdizionale richiesta e diretti a limitare la capacità del difensore di disporre misure in ordine ai relativi diritti di proprietà.
La materia relativa ai provvedimenti provvisori è disciplinata dagli articoli da 389 a 404 del codice di procedura civile.
Conformemente all'articolo 391 del codice di procedura civile il giudice emette i provvedimenti provvisori allorché, in mancanza di tali misure, sarebbe impossibile o molto difficile per il ricorrente esercitare i suoi diritti che derivano dalla decisione e allorché: a) la domanda si basa su prove scritte convincenti, o b) viene costituita una garanzia il cui importo è stabilito dal giudice conformemente agli articoli 180 e 181 della legge relativa alle obbligazioni e ai contratti. L'esistenza di prove scritte convincenti non esime il ricorrente dall'esigenza (eventualmente in base alla valutazione del giudice) di costituire una garanzia.
Il rischio per il ricorrente di trovarsi nell'impossibilità di far valere i suoi diritti che derivano dalla pronuncia del giudice che verrà resa relativamente a una domanda che risulta fondata è perciò una condizione preventiva sine qua non affinché il giudice conceda i provvedimenti provvisori.
Prima di emettere i provvedimenti provvisori il giudice dovrebbe assicurarsi dell'esistenza dei seguenti requisiti: la necessità dei provvedimenti provvisori, la fondatezza della domanda, l'adeguatezza e la proporzionalità del provvedimento conservativo richiesto dal ricorrente per il caso di specie e alla tutela giurisdizionale richiesta.
Ai sensi dell'articolo 397, primo comma, del codice di procedura civile, la legge prevede la possibilità di emettere i seguenti provvedimenti provvisori:
- sequestri dei beni immobili,
- sequestri provvisori dei beni mobili e dei titoli di credito, comprese le azioni di un'impresa,
- altri provvedimenti che il giudice potrebbe ritenere adeguati, compreso il blocco di un'automobile e la sospensione di un procedimento esecutivo.
Inoltre, il giudice può disporre svariati provvedimenti provvisori fino al valore totale della controversia (al di là di tale valore non occorre l'emissione di un provvedimento provvisorio).
2 Quali sono le condizioni per l’adozione di tali provvedimenti?
2.1 La procedura
Ai sensi dell'articolo 34 del codice di procedura civile, i provvedimenti provvisori vengono emessi:
- ai sensi dell'articolo 389 del codice di procedura civile - per tutti i tipi di ricorso - in qualsiasi fase del procedimento e fino al termine della fase istruttoria nell'ambito di un procedimento d'appello,
- ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura civile vengono inoltre emesse misure provvisorie per tutti i tipi di ricorso prima dell'inizio del procedimento ordinario.
Ricorso per provvedimenti provvisori depositato nel corso di un procedimento ordinario:
il ricorrente deve depositarlo dinanzi al giudice designato per il procedimento ordinario. Il giudice non può emettere i rispettivi provvedimenti provvisori se non nel caso in cui esistano i requisiti previsti all'articolo 391 del codice di procedura civile, vale a dire: la fondatezza in linea di principio della domanda (fumus boni iuris) e la necessità di ricorrere a provvedimenti provvisori, vale a dire l'esistenza di un pericolo per il ricorrente di trovarsi nell'impossibilità di soddisfare le sue pretese nel caso in cui fossero riconosciute come fondate (periculum in mora) e la proporzionalità del provvedimento richiesto. In mancanza di prove sufficienti, il giudice può, a sua discrezione, disporre la costituzione di una garanzia e stabilire l'importo della stessa ai sensi dell'articolo 391, commi 2 e 3, del codice di procedura civile.
La sospensione del procedimento ordinario non esclude la possibilità che il giudice autorizzi i provvedimenti provvisori.
Ricorso per provvedimenti provvisori in prospettiva di un futuro procedimento ordinario:
il ricorrente deve depositarlo dinanzi al giudice competente nel circondario in cui si trova il domicilio del ricorrente o nel luogo in cui si trovano i beni interessati dai provvedimenti provvisori. Nel caso in cui i provvedimenti provvisori riguardino la sospensione di un procedimento esecutivo, il ricorso per provvedimenti provvisori va depositato dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione.
Allorché emette provvedimenti provvisori in prospettiva di un futuro procedimento ordinario, il giudice fissa un termine per il deposito del ricorso, la cui durata non può superare un mese. In questo caso, i requisiti di ricevibilità sono identici a quelli dei provvedimenti provvisori in una causa in corso.
La domanda deve fare riferimento al provvedimento provvisorio richiesto e al valore della controversia. Il ricorso va depositato dinanzi al tribunale circondariale (rayonen sad) o al tribunale provinciale (okrazhen sad) in base alla competenza territoriale e per materia, ai sensi dell'articolo 104 del codice di procedura civile.
Il ricorso può essere presentato dall'interessato nonché dal suo rappresentante legale o dal suo avvocato. Non è necessario fornire una copia del ricorso dato che non dev'essere notificata dalla controparte. Ciò è dovuto al fatto che il procedimento per la concessione di provvedimenti provvisori è unilaterale e si svolge senza la partecipazione della controparte (e nei confronti della sfera giuridica di quest'ultima la misura avrà effetti).
I provvedimenti provvisori emessi dal giudice comportano l'esecuzione di:
- sequestri immobiliari – da parte del servizio di registrazione;
- sequestri conservativi di beni mobili e di titoli di credito del debitore – eseguiti da un ufficiale giudiziario pubblico o privato, compresa la notifica da parte sua a terzi (per esempio una banca o altro istituto di credito);
- provvedimenti conservativi relativi a un'automobile – eseguiti dai servizi competenti della polizia stradale;
- provvedimenti conservativi con i quali si ordina la sospensione di un procedimento esecutivo – in questo caso una copia della decisione del giudice relativa all'autorizzazione va trasmessa all'ufficiale giudiziario che ha eseguito il procedimento esecutivo,
- altri provvedimenti previsti dalla legge – eseguiti dall'ufficiale giudiziario pubblico o privato scelto dall'interessato.
Tuttavia, la legge speciale (cioè la legge sull'insolvenza delle banche) contiene una disposizione esplicita relativa alle misure provvisorie concernenti la ricostituzione della massa debitoria di una banca. L'articolo 53, secondo comma, della legge sull'insolvenza delle banche prevede che i provvedimenti provvisori siano concessi solo nel caso in cui la domanda sia fondata su elementi probatori sufficienti, in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che il ricorso è fondato. Nel caso in cui la domanda sia infondata la legge generale prevede la concessione di provvedimenti provvisori previa costituzione di una garanzia; al contrario la legge speciale considera la fondatezza della domanda (fumus boni iuris) come un prerequisito essenziale per la concessione del provvedimento. Di conseguenza, i provvedimenti cosiddetti “conservativi” non possono essere concessi nel caso in cui, in base agli argomenti e agli elementi probatori acquisiti, si possa evincere l'infondatezza della domanda. Ciò si spiega in considerazione della responsabilità della parte all'origine dei provvedimenti provvisori per danni causati alla controparte ex articolo 403 del codice di procedura civile. Tenendo conto del fatto che nell'ambito giuridico relativo al settore bancario una banca insolvente non deve far nascere obbligazioni di risarcimento per tali danni (in tal modo, la massa debitoria diminuisce e i creditori sono penalizzati), il legislatore ha stabilito un requisito per l'autorizzazione di provvedimenti provvisori nell'ambito di un ricorso presentato solo se sussistono elementi probatori sufficienti in ordine alla sua fondatezza.
Conformemente all'articolo 629a, primo comma, punto 2, della legge sul commercio, nel caso in cui ciò sia necessario per la conservazione dei beni del debitore, possono essere autorizzate, come misure provvisorie preventive nell'ambito delle procedure d'insolvenza, le misure di cui all'articolo 630, primo comma, punto 4 della legge sul commercio (una misura consistente in un sequestro o in una garanzia, la nomina di un amministratore provvisorio, la sospensione dei procedimenti esecutivi avviati, la chiusura dei locali, dei macchinari ecc.). La norma citata presuppone che la domanda di cui all'articolo 625 della legge sul commercio sia ammissibile, che sia fondata su prove documentali che dimostrano probabilmente la sussistenza dei fatti su cui si basa la pretesa, e nel caso in cui non sia fondata, il richiedente deve presentare una garanzia di un certo importo (stabilito dal giudice), per il risarcimento dei danni causati al debitore nel caso in cui non sia stato dichiarato insolvente, o sovraindebitato (articolo 629a, secondo comma della legge sul commercio) e che vi sia un interesse per le misure provvisorie, qualora il suo comportamento (il debitore che spreca i fondi, distrugge e/o nasconde i suoi beni finisca per minacciare gli interessi dei creditori, i quali senza la concessione dei provvedimenti richiesti, potrebbero subire danni che sono originati dall'impossibilità per gli stessi di essere soddisfatti in occasione della liquidazione dei beni del debitore. La legge stabilisce inoltre che il provvedimento richiesto sia adeguato e proporzionata a una necessità conservativa.
In base all'interpretazione della norma di cui all'articolo 629a, primo comma della legge sul commercio, si deve dedurre che un provvedimento provvisorio preventivo verrà concesso nell'ambito di un procedimento giudiziario relativo a una procedura d'insolvenza, soltanto a condizione che sussista un rischio reale pe il debitore di disporre dei suoi beni allo scopo di penalizzare i creditori. Solo in presenza di tale condizione preventiva il giudice dovrà rilevare l'esistenza o meno delle altre condizioni di cui all'articolo 629a, secondo comma, della legge sul commercio.
2.2 Le principali condizioni
I requisiti per l'emissione dei provvedimenti provvisori (sopradescritti) sono stabiliti all'articolo 391 del codice di procedura civile.
I provvedimenti provvisori in seguito a una domanda relativa a obbligazioni alimentari sono emessi indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 391 del codice di procedura civile. In questo caso il giudice può emettere d'ufficio i provvedimenti provvisori.
Inoltre è possibile che il giudice emetta provvedimenti provvisori parziali; in questo caso questi ultimi riguardano soltanto gli elementi della domanda che sono suffragati da prove sufficienti.
3 Oggetto e natura dei provvedimenti
3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?
In generale, i provvedimenti provvisori possono essere eseguiti su qualsiasi bene del debitore. Il giudice non può emettere provvedimenti provvisori destinati a garantire il recupero di un credito con il sequestro di beni non pignorabili.
Ai sensi dell'articolo 393, primo comma, del codice di procedura civile, il giudice non emette provvedimenti provvisori destinati a garantire il recupero di un credito nei confronti dello Stato, delle istituzioni pubbliche o di strutture sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge relativa alle strutture sanitarie.
I provvedimenti provvisori possono essere eseguiti sui seguenti beni:
- situazioni debitorie-creditorie in istituti di credito nell'ambito dei relativi conti bancari;
- beni mobili;
- beni immobili;
- automobili (per bloccare le stesse);
- azione per un procedimento di esecuzione forzata;
- beni specifici del debitore potenziale in relazione a altri casi espressamente previsti dalla legge.
3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?
Il compimento di atti di disposizione da parte del debitore sui beni che sono oggetto di misure provvisorie non è opponibile al creditore e agli altri creditori interessati. Per quanto riguarda i beni immobili, l'inopponibilità riguarda soltanto gli atti di disposizione successivi all'iscrizione del sequestro (articolo 452 del codice di procedura civile). Al di là di tale annullabilità (inopponibilità) gli atti di disposizione effettuati sono integralmente validi e producono i loro effetti giuridici.
Le ipotesi concernenti l'inopponibilità da parte del creditore e degli altri creditori interessati, dei diritti acquisiti dopo l'iscrizione nel registro (immobiliare) del sequestro e della sua notifica, sono regolate dall'articolo 453 del codice di procedura civile.
Conformemente all'articolo 401 del codice di procedura civile, il creditore che ha creato una garanzia può avviare un'azione contro terzi per le somme o i beni che quest'ultimo rifiuta di restituire.
Le spese del procedimento cautelare sono a carico della parte che ha chiesto i provvedimenti provvisori emessi, ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'articolo 401 del suddetto codice, che regola i provvedimenti provvisori.
3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?
I provvedimenti provvisori vengono concessi in base al principio secondo cui in una causa pendente, il provvedimento provvisorio in questione viene eseguito prima della conclusione della causa con la corrispondente decisione definitiva del giudice.
Per quanto riguarda l'emissione di provvedimenti provvisori prima di un futuro ricorso per la domanda principale, il giudice fissa un termine al massimo di un mese per il deposito del ricorso. Nel caso in cui il ricorrente non adduca gli elementi di prova necessari per suffragare la domanda nel termine previsto il giudice dichiara nulli automaticamente i provvedimenti provvisori ai sensi dell'articolo 390, terzo comma del codice di procedura civile.
Nel caso in cui, come di regola avviene, effettivamente venga avviato il procedimento relativo ai provvedimenti provvisori emessi, i provvedimenti restano in vigore e producono i loro effetti fino alla conclusione del procedimento.
La revoca dei provvedimenti provvisori emessi è disciplinata dall'articolo 402 del codice di procedura civile il quale prevede che la parte interessata deve presentare una domanda e trasmetterne una copia alla persona che aveva chiesto i provvedimenti provvisori. Quest'ultima dispone di tre giorni per presentare opposizione. Il giudice (in camera di consiglio) revoca i provvedimenti provvisori, dopo aver constatato che le circostanze che hanno giustificato l'emissione degli stessi non sussistono più, o che il resistente ha costituito nei termini previsti una garanzia che è pari all'intera somma pretesa dal ricorrente (articolo 398, secondo comma, del codice di procedura civile). La decisione del giudice relativa alla revoca dei provvedimenti provvisori può essere impugnata entro una settimana dalla sua emissione.
La sostituzione dei provvedimenti provvisori concessi, di cui all'articolo 398 del codice di procedura civile, può essere concessa nelle due seguenti situazioni:
- ai sensi del primo comma, su istanza di una delle parti, il giudice può, dopo aver informato l'altra parte e avendo preso in considerazione le eccezioni che ha formulato entro tre giorni a partire dalla notifica, stabilire la sostituzione di un provvedimento conservativo con un altro,
- ai sensi del secondo comma, per i provvedimenti provvisori relativi a un credito che può essere espresso in denaro, il resistente in tutti i casi può sostituire la garanzia concessa senza chiedere il consenso dell'altra parte, con la costituzione di una garanzia in denaro o con altro titolo, conformemente agli articoli 180 e 181 della legge relativa alle obbligazioni e ai contratti.
Nei casi previsti all'articolo 398, commi 1 e 2 del codice di procedura civile, i sequestri o le garanzie provvisorie sono revocate.
La legge prevede la possibilità per il resistente di avviare un'azione contro il ricorrente per i danni subiti in seguito all'esecuzione dei provvedimenti provvisori, qualora la domanda che aveva giustificato la loro concessione venga respinta o qualora non sia stata presentata nel termine previsto, o ancora nel caso di estinzione della causa (articolo 403 del codice di procedura civile).
4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?
Ai sensi dell'articolo 396 del codice di procedura civile, l'ordinanza del giudice relativa ai provvedimenti provvisori può essere impugnata con il relativo ricorso incidentale entro una settimana. Per il ricorrente il termine di una settimana comincia a decorrere dalla notifica dell'atto e per il resistente (la parte contro la quale i provvedimenti provvisori sono stati emessi) a partire dalla data della notifica dell'ordinanza con la quale si stabiliscono i provvedimenti provvisori da parte dell'ufficiale giudiziario, del servizio di registrazione o del giudice. Una copia del ricorso incidentale va notificata alla controparte che ha una settimana per depositare la sua memoria di replica.
Viene riconosciuto un interesse ad agire contro la decisione presa dal giudice ai terzi, nel caso in cui i loro diritti siano stati danneggiati dai provvedimenti provvisori. Per ammettere lo svolgimento del procedimento per la concessione di provvedimenti provvisori, il giudice non esamina la questione relativa alla titolarità di diritti in capo al resistente e rispetto ai quali viene chiesta una limitazione in ordine alla possibilità di disporre degli stessi. Pertanto, il giudice può emettere un provvedimento di sequestro rispetto a un bene immobile che non rientra tra le proprietà del debitore. In questo caso, il proprietario effettivo sarebbe legittimato a contestare la decisione del giudice che è all'origine del sequestro, anche se si tratta di un terzo rispetto al procedimento.
In caso di impugnazione di un'ordinanza che rigetta i provvedimenti richiesti, la copia del ricorso incidentale depositato dal ricorrente non viene notificata al resistente, in quanto anche durante questa fase, il procedimento conserva il suo carattere unilaterale.
Qualora il giudice che decide sull'impugnazione confermi l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda di provvedimenti provvisori, l'ordinanza non può essere impugnata in Cassazione. Qualora il giudice che decide sull'impugnazione emetta i provvedimenti provvisori che non erano stati concessi dal giudice che aveva deciso inizialmente rigettando l'istanza del ricorrente, l'ordinanza può essere impugnata con un ricorso incidentale da depositare presso la Corte di Cassazione, purché i requisiti di cui all'articolo 280 siano soddisfatti.
In base alle disposizioni del codice di procedura civile in vigore, sia l'ordinanza con la quale si concedono i provvedimenti provvisori che il dispositivo concernente l'importo della garanzia stabilita dal giudice come prerequisito sono impugnabili. Tuttavia, il ricorso dinanzi al giudice competente per l'impugnazione non sospende gli effetti finché l'organo giurisdizionale superiore non abbia emesso la decisione ed eventualmente non abbia revocato l'ordinanza.
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