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Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE

Croazia
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

L'Ovršni zakon (legge sull'esecuzione forzata) (Narodne Novine ("NN"; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia), nn. 112/12, 25/13, 93/14,  55/16 e 73/17), in prosieguo "legge sull'esecuzione forzata") prevede, alla terza sezione, intitolata Osiguranje (garanzia con provvedimenti preliminari), le seguenti misure:

• garanzia con costituzione obbligatoria di un diritto di ipoteca su beni immobili - titolo 28;

• garanzia giudiziaria e notarile sotto forma di pegno basato su un accordo delle parti - titolo 29;

• garanzia giudiziaria e notarile mediante trasferimento della proprietà di beni e trasferimento di diritti - titolo 30;

• garanzia con esecuzione preliminare - titolo 31;

• garanzia mediante provvedimenti preliminari - titolo 32;

• provvedimenti provvisori - titolo 33.

Conformemente alla legge sull'esecuzione forzata solo i provvedimenti definiti tali a norma di questa o di altre leggi possono essere considerati misure cautelari. Tali misure non sono applicabili ai beni e i diritti che, in base alla legge sull'esecuzione forzata, non possono essere oggetto di provvedimenti esecutivi, se non diversamente previsto dalla legge.

2 Quali sono le condizioni per l’adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Quale provvedimento (di lungo termine) di garanzia obbligatoria dei crediti, la legge sull'esecuzione forzata consente la garanzia mediante costituzione obbligatoria di un diritto di ipoteca o di pegno su beni immobili e mobili (ad esempio, crediti pecuniari, redditi - stipendi, pensioni, ecc., conti bancari, garanzie e azioni) e la garanzia mediante trasferimento della proprietà di beni e il trasferimento di diritti. Le garanzie mediante costituzione di un diritto di ipoteca o di pegno possono essere volontarie od obbligatorie, mentre le garanzie mediante trasferimento della proprietà di un bene o trasferimento di diritti possono essere solo di natura volontaria nell'ambito di un procedimento dinanzi a un giudice o a un notaio.

Le altre misure disciplinate dalla legge sull'esecuzione forzata sono la garanzia mediante esecuzione preliminare e le garanzie mediante provvedimenti preliminari e provvisori. L'emissione di tali provvedimenti da parte del giudice, su richiesta di una parte o d'ufficio, può avere solo carattere obbligatorio.

Gli organi giurisdizionali locali sono competenti a ordinare e attuare provvedimenti di garanzia, ad eccezione dei casi in cui la competenza è attribuita per legge ad altri giudici. I tribunali commerciali sono invece competenti a ordinare e attuare provvedimenti di garanzia nei casi di cui hanno competenza per ordinare l'esecuzione.

Per quanto concerne l'emissione e l'attuazione di provvedimenti di garanzia d'ufficio, ha competenza l'organo giurisdizionale competente a decidere sull'istanza del creditore garantito, se non diversamente previsto dalla legge.

Le decisioni sulle istanze per le garanzie di crediti pecuniari mediante costituzione obbligatoria di un diritto di ipoteca su un bene immobile sono di competenza dell'organo giurisdizionale che conserva il registro catastale in cui è deve essere effettuata l'iscrizione, in linea con il titolo esecutivo che determina il credito pecuniario. Obiettivo della definizione di questo provvedimento è assicurare, con l'iscrizione nel registro, una garanzia per il credito pecuniario mediante costituzione di un diritto di ipoteca sull'immobile. L'effetto prodotto dall'iscrizione dell'ipoteca è che l'esecuzione sull'immobile può esser fatta valere anche nei confronti di un terzo che acquisisce la proprietà in seguito.

Al fine di garantire un credito pecuniario, il giudice può ordinare la garanzia giudiziaria del credito mediante costituzione di un pegno per taluni beni, basata su un accordo tra le parti, su richiesta congiunta del creditore garantito e del debitore garantito. La competenza territoriale a pronunciarsi sulle istanze per la garanzia dei crediti pecuniari del creditore garantito sui beni e diritti del debitore garantito e per l'attuazione della garanzia è stabilita applicando come opportuno le disposizioni della legge sull'esecuzione forzata in materia di competenza giurisdizionale territoriale nei procedimenti di esecuzione per la riscossione di crediti pecuniari su singoli tipi di beni oggetto di esecuzione. L'accordo delle parti sull'esistenza del credito e sulla relativa scadenza nonché l'accordo delle parti sulla garanzia del credito mediante costituzione di un diritto di reale sono iscritti nei verbali dell'organo giurisdizionale. L'accordo firmato ha forza di transazione giudiziaria.

La garanzia notarile di un credito pecuniario mediante costituzione di un pegno in base a un contratto tra le parti è possibile se basata su un accordo tra creditore e debitore, redatto sotto forma di atto notarile o atto privato con contenuto legalizzato, che riporta altresì la dichiarazione del consenso dato dal debitore alla costituzione di una garanzia reale su alcuni dei suoi beni.

La garanzia giudiziaria mediante trasferimento della proprietà di beni e trasferimento di diritti è possibile in base a un accordo tra le parti, in base al quale è iscritto nel verbale dell'udienza un accordo mutuo sul trasferimento di proprietà (di determinati beni del debitore garantito nei confronti del creditore garantito ai fini della garanzia dello specifico credito pecuniario del creditore) o il trasferimento di taluni diritti del debitore garantito (al creditore garantito per le stesse finalità). Possono essere garantiti anche crediti futuri. L'accordo produce gli stessi effetti di una transazione giudiziaria. La competenza territoriale a pronunciarsi sulle istanze per la garanzia dei crediti pecuniari mediante il trasferimento della proprietà di beni e il trasferimento di diritti è stabilita applicando come opportuno le disposizioni della legge sull'esecuzione forzata in materia di competenza territoriale nei procedimenti di esecuzione per l'esecuzione di crediti pecuniari su singoli tipi di beni oggetto di esecuzione.

La garanzia notarile mediante trasferimento della proprietà di oggetti e trasferimento di diritti, cioè il trasferimento di azioni, quote o partecipazioni, è possibile in base a un accordo tra il creditore e il debitore, redatto sotto forma di atto notarile o scrittura privata autenticata. L'autorizzazione dei notai a intraprendere singoli provvedimenti di garanzia reale è determinata in linea con le norme sulla sede legale e sul territorio dei notai pubblici.

Per quanto concerne le decisioni sulle istanze di esecuzione preliminare e la loro attuazione, la competenza territoriale è attribuita all'organo giurisdizionale che avrebbe dovuto essere competente per l'esecuzione secondo un titolo esecutivo. La garanzia mediante esecuzione preliminare è ordinata e attuata da un giudice. Basandosi su una sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento civile, il giudice ordina l'esecuzione preliminare per stabilire la garanzia di un credito non pecuniario che non può essere garantito mediante iscrizione preliminare nel registro pubblico, se il creditore esecutivo dimostra che esiste un rischio probabile dovuto alla proroga dell'esecuzione sino al momento in cui la sentenza acquisisce efficacia giuridica, al fatto che l'esecuzione è resa impossibile e molto più difficile e se il creditore esecutivo fornisce garanzie per il danno che il debitore esecutivo potrebbe subire a causa dell'esecuzione.

La competenza territoriale a pronunciarsi sulle istanze per la definizione di una garanzia mediante provvedimenti preliminari e per l'attuazione degli stessi spetta al giudice che sarebbe stato competente per l'esecuzione in base al titolo esecutivo con cui è stata ordinata la garanzia. La prova per stabilire se sia possibile ordinare provvedimenti preliminari è la dimostrazione, da parte del creditore garantito, del rischio probabile che, senza tali provvedimenti, sarebbe impossibile o molto più difficile garantire il soddisfacimento del credito. In alcuni casi, il giudice può porre condizioni al provvedimento preliminare sulla garanzia per i danni che il debitore garantito potrebbe subire dal provvedimento. Nelle decisioni giudiziarie motivate che dispongono un provvedimento preliminare deve essere indicato il valore del credito per cui si provvede a garanzia, inclusi gli interessi e le spese, il provvedimento utilizzato a garanzia e la durata della disposizione (non oltre 15 giorni dal soddisfacimento delle condizioni per l'esecuzione).

Prima di avviare un contenzioso o altri procedimenti giudiziari riguardo a un credito garantito, la competenza territoriale a pronunciarsi sulle istanze di provvedimenti provvisori è attribuita all'organo giurisdizionale che sarebbe stato competente a decidere delle istanze cui dare esecuzione. Per quanto concerne l'attuazione dei provvedimenti provvisori ha competenza territoriale il giudice che sarebbe competente per l'attuazione dell'esecuzione. Dopo l'istituzione del procedimento, è competente a decidere delle istanze per le garanzie mediante provvedimenti provvisori il giudice dinanzi al quale è stato avviato il procedimento. Se le circostanze di un caso lo giustificano, è possibile presentare un'istanza all'organo giurisdizionale che ha competenza territoriale per mettere in atto l'esecuzione. Il giudice che avrebbe dovuto essere competente a decidere su un'istanza di esecuzione in base a un titolo esecutivo elaborato nell'ambito di un procedimento amministrativo sarà competente a decidere anche sulle istanze per l'applicazione di misure provvisorie al termine del procedimento. Le misure provvisorie sono ordinate dal giudice in seguito a un'istanza proposta dinanzi all'organo giurisdizionale oppure durante un procedimento giudiziario o amministrativo e si applicano dal termine del procedimento sino all'esecuzione. Le sentenze che dispongono misure provvisorie hanno forza di mandati di esecuzione. Il tipo di provvedimento provvisorio dipende dalla natura pecuniaria o meno del credito garantito dal provvedimento stesso. Il giudice può, a seconda delle circostanze del caso, ordinare diversi provvedimenti provvisori, se necessari.

Vincoli, diritti o divieti su beni mobili, quote, azioni o partecipazioni sono iscritti in base a una decisione giudiziaria, cioè a un atto notarile o a un atto privato legalizzato in termini di contenuto nel registro dei crediti dei creditori soggetti a garanzia giudiziaria e notarile, l'Upisnik založnih prava (registro dei pegni) custodito presso l'agenzia finanziaria, che contiene una banca dati unica di vincoli, diritti o divieti, mentre l'iscrizione di ipoteche o le modifiche a diritti di proprietà immobiliari sono registrate nei registri immobiliari.

2.2 Le principali condizioni

Nelle ordinanze di garanzia mediante costituzione obbligatoria di un diritto di garanzia reale su un bene immobile, il giudice decide sulle istanze di garanzia dei crediti pecuniari tenendo conto del titolo esecutivo in base al quale è stato ordinato il credito pecuniario. Non esistono requisiti specifici relativi alle ordinanze di garanzia e il giudice, in base all'istanza, ordina la garanzia, iscrivendo un diritto di ipoteca sull'immobile iscritto nel registro fondiario a favore del creditore garantito e indicando l'esecutività del credito. Se il debitore garantito non è iscritto nel registro fondiario quale proprietario dell'immobile, il creditore garantito deve presentare, unitamente alla proposta, un atto idoneo all'iscrizione del diritto di proprietà del debitore garantito.

Al fine di fornire garanzie per il credito pecuniario del creditore garantito mediante costituzione di un pegno su taluni beni oggetto di garanzia, il creditore garantito e il debitore garantito possono chiedere al giudice, di comune accordo, di ordinare e di attuare, a favore del creditore garantito, la registrazione di una garanzia reale sugli immobili, sui beni mobili, sui crediti pecuniari e su altri oggetti e diritti del debitore garantito, oppure possono giungere a un simile accordo redigendo un atto notarile o un atto privato, inclusa la dichiarazione del consenso dato dal debitore alla costituzione di una garanzia reale su alcuni dei suoi beni.

L'atto giudiziario sottoscritto, ossia un atto notarile o un atto privato con contenuto legalizzato, ha forza di transazione giudiziaria per la persona che ha acconsentito alla costituzione di una garanzia reale su un suo bene o diritto e, in base a tale atto, propone direttamente, al fine di riscuotere il credito garantito, l'esecuzione nei confronti della persona per il cui bene è stata prevista una garanzia reale finalizzata a garantire il credito.

Le parti possono trasmettere al giudice una richiesta congiunta per fissare l'udienza e inserire nel relativo processo verbale l'accordo raggiunto sul trasferimento della proprietà di taluni beni del debitore garantito al creditore garantito, per prevedere una garanzia per uno specifico credito pecuniario del creditore o per trasferire parte del diritto del debitore garantito al creditore garantito a tal fine. Possono essere garantiti anche crediti futuri. In questo caso deve essere sottoscritto un accordo sotto forma di atto notarile o scrittura privata autenticata. L'accordo deve contenere una disposizione sulla scadenza del credito, nonché su come sarà determinata. I debitori garantiti possono anche essere persone nei cui confronti il creditore garantito non ha alcun credito oggetto di garanzia, ossia un terzo che consenta la garanzia di un credito di questa fattispecie L'accordo può inoltre applicarsi alla garanzia di crediti non pecuniari. Tuttavia, in questo caso nell'accordo occorre specificare il valore pecuniario del credito. Il credito deve essere accertato o accertabile. L'accordo può includere una dichiarazione di consenso, tratta dalla dichiarazione del debitore garantito con cui questi consente al creditore garantito di chiedere direttamente, nei modi indicati nel verbale, un'esecuzione nei suoi confronti, ai fini della rinuncia all'oggetto della garanzia dopo la scadenza del credito garantito. Il verbale in cui è riportata la dichiarazione costituisce un titolo esecutivo. Quando la proprietà di beni immobili iscritti nel registro fondiario viene trasferita per mezzo dell'accordo, quest'ultimo deve includere la dichiarazione del debitore garantito con cui egli acconsente al trasferimento diretto nel registro fondiario conformemente all'accordo e conferma che, con l'iscrizione nel registro fondiario, la proprietà dell'immobile verrà trasferita al creditore garantito, nonché un'annotazione circa il fatto che il trasferimento è finalizzato a garantire un credito specifico del creditore garantito. Salvo diversa disposizione, il debitore garantito può continuare a utilizzare il bene la cui proprietà è stata trasferita al creditore garantito, vale a dire che può continuare a esercitare il diritto trasferito al creditore garantito, mentre il creditore garantito può, alla scadenza del credito, vendere la proprietà o il diritto trasferitogli o gravare il bene con ipoteca.

Per le garanzie di crediti pecuniari è possibile prevedere una garanzia mediante provvedimento preliminare basato su una decisione di un organo giudiziario o amministrativo ancora priva di efficacia giuridica oppure su una risoluzione raggiunta dinanzi a un organo giudiziario o amministrativo o su una decisione o un atto notarile, qualora il credito determinato nella risoluzione o nella decisione non sia ancora giunto a scadenza. Tenendo conto di tali atti, il giudice ordina un provvedimento preliminare qualora il creditore garantito riesca a dimostrare che sussiste un rischio probabile che, senza una garanzia, sia impossibile o molto più difficile ottenere il soddisfacimento del credito. Il rischio è considerato probabile se l'ordinanza del provvedimento preliminare è stata proposta in seguito a un'ingiunzione di pagamento o un atto di esecuzione fondati su un atto autentico rilasciato in linea con gli atti pubblici o gli atti legalizzati da un notaio, una cambiale o un assegno oggetto di obiezioni sollevate in tempo utile, una sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento penale su un ricorso in materia di diritto patrimoniale sottoponibile a un nuovo processo, una decisione da far eseguire all'estero, una sentenza fondata su un'ammissione contro cui è stato presentato ricorso, un contratto impugnato nei modi previsti dalla legge e una decisione o un atto notarile, se il credito determinatovi non è ancora giunto a scadenza ed è stato contestato nelle modalità previste dalla legge. Se il debitore garantito dimostra che il rischio non sussiste o è venuto meno, il giudice respinge l'istanza di garanzia mediante provvedimento preliminare, ossia revoca un determinato provvedimento preliminare e sospende il procedimento.

Le garanzie mediante provvedimenti provvisori possono essere proposte dinanzi all'organo giurisdizionale o durante un procedimento giudiziario o amministrativo e si applicano dal termine del procedimento sino all'esecuzione. In un'istanza per la concessione di un provvedimento provvisorio, il creditore deve presentare una richiesta in cui è tenuto a indicare con esattezza il credito che intende garantire, definire il tipo di provvedimento voluto e la durata dello stesso, nonché, se necessario, precisare i tipi di garanzia con cui è data esecuzione obbligatoria al provvedimento provvisorio e l'oggetto della garanzia. L'istanza deve contenere un'indicazione dei fatti su cui si fonda la richiesta di ordinanza di un provvedimento provvisorio e le prove a sostegno di tali affermazioni. Il creditore è tenuto, se possibile, ad allegare le prove all'istanza. I provvedimenti provvisori possono essere ordinati per prevedere la garanzia di crediti non scaduti e condizionali, mentre non sono possibili quando sono soddisfatte le condizioni necessarie per applicare un provvedimento preliminare che produrrebbe gli stessi effetti. Un provvedimento provvisorio inteso a garantire un credito pecuniario può essere ordinato se il creditore garantito dimostra che è probabile, da un lato, l'esistenza del credito e, dall'altro, il rischio che senza detto provvedimento il debitore possa impedire o rendere molto più difficile la riscossione del credito, alienando il bene, nascondendolo o smaltendolo in altro modo. Un creditore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un rischio qualora dimostri che è probabile che il debitore subisca solo danni irrilevanti dal provvedimento proposto e, laddove l'esecuzione del credito debba essere effettuata all'estero, se si ritiene che il rischio sia stato dimostrato. Ai fini della garanzia di un credito non pecuniario può essere disposto un provvedimento provvisorio se il creditore dimostra che è probabile, da un lato, l'esistenza del credito e, dall'altro, il rischio che senza detto provvedimento il debitore garantito potrebbe impedire o rendere molto più difficile l'esecuzione del credito, in particolare alterando la situazione esistente, oppure se dimostra che è probabile che il provvedimento sia necessario per impedire azioni violente o danni irreparabili. Inoltre, un creditore garantito non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un rischio qualora dimostri che il debitore garantito subirebbe probabilmente solo danni irrilevanti dal provvedimento proposto e, laddove l'esecuzione del credito debba essere effettuata all'estero, se si ritiene che il rischio è stato dimostrato. Il giudice può ordinare un provvedimento provvisorio su proposta del creditore garantito anche quando questi non abbia dimostrato la probabile sussistenza di un credito e di un rischio, laddove il creditore garantito abbia precedentemente fornito, entro un termine stabilito dal giudice, garanzie per i danni che il debitore garantito potrebbe subire dalla decisione e dall'applicazione di un provvedimento provvisorio. Qualora il creditore garantito non fornisca la cauzione entro il termine stabilito, il giudice respinge l'istanza di garanzia. Il giudice può, considerate le circostanze del caso, ordinare diversi provvedimenti provvisori ove necessario. Laddove in un caso specifico sia possibile applicare più provvedimenti provvisori, il giudice dispone quello più appropriato per raggiungere le finalità della garanzia (e se sono tutti altrettanto idonei, disporrà quello meno oneroso per il debitore garantito).

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

I provvedimenti di garanzia e provvisori possono interessare qualsivoglia bene o diritto di proprietà del debitore garantito, ad esempio, beni immobili, beni mobili, crediti pecuniari, pensioni, indennità di invalidità, depositi in conti bancari o conti di risparmio e altri diritti di proprietà, a condizione che la legge non li escluda da provvedimenti di esecuzione o che non sussista un diritto oggetto di restrizioni giuridiche all'esecuzione per determinati beni (ad esempio, beni non in circolazione, terreni e immobili agricoli di agricoltori, nella misura necessaria per la loro sussistenza e quella dei familiari prossimi, nonché di altre persone cui, per legge, devono provvedere, ecc.).

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

La garanzia di beni immobili mediante costituzione di un diritto reale di garanzia (obbligatorio o volontario, giudiziario o notarile) è prevista mediante iscrizione del titolo di garanzia nel registro fondiario in cui è stata inserita la proprietà.

In una garanzia giudiziaria e notarile con trasferimento della proprietà di un bene e trasferimento di diritti, il creditore garantito diventa proprietario di un bene o un diritto, per mezzo dell'iscrizione nei libri o registri pubblici pertinenti. Il creditore garantito e il debitore garantito possono, ai fini della garanzia del credito pecuniario di un creditore garantito mediante costituzione di un pegno o di una ipoteca su determinati beni oggetto di garanzia, chiedere consensualmente al giudice di ordinare e attuare, a beneficio del creditore garantito, i seguenti provvedimenti:

1. iscrizione nei registri di una ipoteca sui beni immobili del debitore garantito;

2. deposito presso il giudice tavolare di un accordo tra le parti riguardante la costituzione di un diritto di una garanzia reale sugli immobili non iscritti nei registri fondiari;

3. iscrizione di una garanzia reale sui beni mobili del debitore garantito;

4. iscrizione di una garanzia reale sul credito monetario del debitore garantito;

5. iscrizione di una garanzia reale su parte del reddito del debitore garantito, stabilito in base a un contratto di lavoro o a un servizio;

6. iscrizione di una garanzia reale su parte della pensione, prestazione di invalidità o indennità per mancato guadagno;

7. iscrizione di una garanzia reale sul credito del debitore garantito rispetto a un conto bancario o libretto di risparmio,

8. iscrizione di una garanzia reale su un credito per la rinuncia o la consegna di beni mobili o della cessione di beni immobili,

9. iscrizione di una garanzia reale su altri beni o diritti reali;

10. iscrizione di una garanzia reale su certificati rappresentativi di quote e altri titoli e relativa consegna per custodia;

11. iscrizione di una garanzia reale su azioni per le quali non sono stati emessi certificati rappresentativi di quote e su quote e partecipazioni in società;

12. iscrizione di titoli custoditi presso la Depozitno društvo (società depositaria);

Garanzia mediante esecuzione preliminare Per quanto concerne le garanzie per esecuzioni di carattere non pecuniario, per le quali non è possibile assicurare una garanzia mediante iscrizione condizionale in un libro pubblico, il giudice può, basandosi su una sentenza in materia civile, ordinare un'esecuzione preliminare.

Garanzia mediante provvedimenti preliminari. Il giudice può ordinare i seguenti provvedimenti preliminari:

1. registrazione di una garanzia reale sul bene immobile del debitore o su un diritto costituito su un bene immobile;

2. deposito presso il giudice tavolare dell'accordo tra le parti riguardante la costituzione di un diritto di garanzia reale sugli immobili non iscritti nei registri fondiari;

3. iscrizione di una garanzia reale sui beni mobili del debitore garantito;

4. iscrizione di una garanzia reale sul credito monetario del debitore garantito;

5. iscrizione di una garanzia reale su parte del reddito del debitore garantito, stabilito in base a un contratto di lavoro o a un servizio;

6. iscrizione di una garanzia reale su parte della pensione, prestazione di invalidità o indennità per mancato guadagno;

7. iscrizione di una garanzia reale sul credito del debitore garantito rispetto a un conto bancario o libretto di risparmio,

8. iscrizione di una garanzia reale sul credito ai fini della rinuncia o della consegna di un bene mobile o della cessione di beni immobili,

9. iscrizione di una garanzia reale su altri beni o diritti reali;

10. iscrizione di una garanzia reale su certificati rappresentativi di quote e altri titoli e relativa consegna per custodia;

11. iscrizione di una garanzia su azioni per le quali non sono stati emessi certificati rappresentativi di quote e su quote e partecipazioni in società;

12. iscrizione di titoli in custodia presso la Depozitno društvo (società depositaria);

13. interdizione per un istituto bancario di pagare, dal conto di un debitore o di un terzo, una somma per la quale è stato ordinato un provvedimento preliminare.

Un creditore garantito può ottenere una garanzia reale sul bene oggetto della garanzia, in linea con il provvedimento preliminare. Nel caso in cui venga ordinata un'interdizione di pagamento riguardante un importo di denaro di un debitore garantito, depositato presso una banca, l'importo non può essere trasferito dal conto per la durata del divieto, tranne che per il pagamento del credito garantito.

Provvedimenti provvisori

- Per la garanzia di un credito pecuniario può essere ordinato qualsivoglia provvedimento finalizzato a ottenere tale garanzia, e in particolare:

1. vietare al debitore garantito l'alienazione e l'applicazione di vincoli, nonché il sequestro, per i beni in questione e affidarli al creditore garantito o a un terzo ai fini della custodia;

2. sequestrare e depositare denaro, titoli e simili presso un organo giurisdizionale o un notaio;

3. vietare al debitore assicurato di alienare o gravare beni immobili o diritti reali che sono registrati sugli immobile a suo favore, con annotazione di tale divieto nel registro fondiario;

4. vietare al debitore del debitore privato di adempiere volontariamente all'obbligazione nei confronti del debitore garantito e vietare al debitore assicurato di ottenere il soddisfacimento dell'obbligazione, in altri termini di disporre dei suoi crediti;

5. ordinare a una banca di rifiutare il pagamento, dal conto del debitore garantito al debitore o al terzo garantito su richiesta del debitore garantito, della somma per cui è stato ordinato il provvedimento provvisorio.

- Per la garanzia di un credito pecuniario può essere ordinato qualsivoglia provvedimento finalizzato a ottenere tale garanzia, e in particolare:

1. vietare l'alienazione e l'applicazione di vincoli, nonché il sequestro, per i beni mobili oggetto del credito e affidarne la custodia al creditore o terzo garantito;

2. vietare l'alienazione e l'applicazione di vincoli per quote o partecipazioni oggetto del credito, con iscrizione del divieto nel registro delle azioni e, se necessario, nei verbali del tribunale; vietare l'uso o l'esercizio di diritti in virtù di tali quote o quote di capitale; affidare a un terzo la gestione di azioni, quote o partecipazioni; istituire un consiglio di amministrazione provvisorio nelle società;

3. vietare l'alienazione e i vincoli per altri diritti oggetto del credito e affidarne la gestione a terzi;

4. vietare l'alienazione e il vincolo di beni immobili oggetto del credito o di diritti reali su beni immobili oggetto del credito, con annotazione del divieto nel registro fondiario; sequestrare beni immobili e affidarne la custodia al creditore garantito o a terzi;

5. vietare a un debitore del debitore garantito di rinunciare a un bene, trasferire un diritto o assumere qualsiasi altra obbligazione non pecuniaria oggetto del credito nei confronti del debitore garantito;

6. vietare al debitore garantito di intraprendere azioni che possano arrecare danno al creditore garantito e vietare qualsiasi modifica ai beni oggetto del credito;

7. ordinare al debitore garantito di intraprendere talune azioni necessarie a preservare beni mobili o immobili o lo stato esistente dei beni;

8. autorizzare il creditore garantito a mantenere i beni del debitore garantito in sua custodia e oggetto del credito fino alla risoluzione del contenzioso;

9. autorizzare il creditore garantito a intraprendere determinate azioni o ottenere certi beni, in proprio o per delega, in particolare per ripristinare una situazione precedente;

10. far riprendere al dipendente il lavoro in via provvisoria; pagare un risarcimento nell'ambito di una controversia di lavoro, se necessario al mantenimento dell'interessato e a quello delle persone che questi è tenuto a mantenere per legge.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Le garanzie giudiziarie e notarili sotto forma di pegno o trasferimento della proprietà di beni e trasferimento di diritti sono valide, di norma, fino alla conclusione definitiva della procedura.

Nelle sentenze che dispongono un provvedimento preliminare deve essere indicato il valore del credito per cui si provvede a garanzia, inclusi gli interessi e le spese, il provvedimento utilizzato per la garanzia e la durata della disposizione. Il termine per cui è disposto un provvedimento preliminare non può oltrepassare i 15 giorni da quando sono soddisfatte le condizioni di esecuzione. Se i termini giungono a scadenza prima che la decisione in base alla quale è stato ordinato il provvedimento preliminare divenga esecutiva, su richiesta presentata al giudice dal creditore garantito entro lo scadere del periodo per il quale è stato ordinato il provvedimento preliminare, il giudice proroga il termine, purché le circostanze in cui è stato ordinato il provvedimento non siano cambiate.

La pronuncia con la quale viene ordinato un provvedimento provvisorio ne indica anche la durata e, laddove il provvedimento sia ordinato prima che venga intentata un'azione o venga avviato un altro tipo di procedimento, definisce anche il termine entro il quale il creditore garantito è tenuto a proporre un'azione, nello specifico presentare un'istanza per avviare un altro procedimento, a fine di giustificare il provvedimento. Il giudice può, su proposta del creditore garantito, prorogare il provvedimento provvisorio, purché le circostanze che hanno portato a ordinare tale provvedimento non siano cambiate.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Se non diversamente previsto dalla legge sull'esecuzione forzata è possibile impugnare una sentenza di primo grado entro otto giorni dalla sua notificazione. Di norma l'impugnazione non rinvia l'esecutività di una sentenza. Decide in merito al ricorso una corte d'appello.

L'impugnazione di una pronuncia riguardante l'emanazione di un provvedimento provvisorio non viene trasmessa alla controparte per la replica e la corte di appello decide al riguardo entro trenta giorni dalla ricezione.

Non vi sono possibilità di ricorrere al giudice per gli atti notarili o gli atti privati autenticati. Ciononostante un debitore può opporsi a una garanzia notarile in una controversia specifica in cui dovrà contestare gli accordi. I terzi possono sollevare obiezioni contro la garanzia notarile nell'ambito di un procedimento giudiziario, in conformità alle norme applicabili alle obiezioni riguardanti le garanzie giudiziarie.

Nei procedimenti cautelari il riesame è consentito solo se la sentenza di secondo grado dipende dalla risoluzione di una questione sostanziale o procedurale di importanza fondamentale per garantire un'applicazione uniforme della legge e l'equità di tutte le parti nel contesto della sua applicazione, in conformità alle regole in materia di contenziosi. Non è consentito un nuovo processo e il ripristino della situazione precedente è possibile soltanto nel caso in cui le parti abbiano superato il termine previsto per presentare ricorsi o opposizioni.

Ultimo aggiornamento: 06/02/2023

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