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1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?
Le misure conservative sono le seguenti:
- la costituzione di un'ipoteca giudiziaria su un bene immobile, su una nave o un aeromobile appartenente al convenuto;
- il sequestro di un bene appartenente al convenuto che si trova in possesso del convenuto o di un'altra persona e, in base a ciò, l'iscrizione in conservatoria di una nota che rende evidente l'indisponibilità del bene, oppure l'iscrizione in un altro registro relativo ai beni in questione che ne rende evidente l'indisponibilità;
- il divieto per il convenuto di effettuare operazioni commerciali e determinati atti (inclusa l'ordinanza di protezione);
- il divieto per un'altra persona di trasferire beni al convenuto o di eseguire altre obbligazioni nei suoi confronti. A tale divieto si può accompagnare anche l'obbligo di trasferire beni a un ufficiale giudiziario o depositare una somma di denaro su un conto aperto per tale finalità;
- l'obbligo per il convenuto di depositare un bene presso un ufficiale giudiziario;
- la sospensione di un procedimento esecutivo, l'autorizzazione a proseguire un procedimento esecutivo solo prestando una garanzia oppure l'annullamento di un procedimento esecutivo, nel caso in cui il titolo esecutivo sia stato contestato presentando un ricorso, oppure con la presentazione di un ricorso da parte di un terzo che intende manlevare un sequestro o far dichiarare che l'istanza di esecuzione forzata sia inammissibile per altri motivi;
- l'obbligo di dimora per il convenuto, la custodia cautelare del convenuto medesimo:
- l'obbligo per il convenuto, e in particolare per l'assicuratore, di effettuare versamenti per un importo minimo che sarà dovuto probabilmente nel corso del procedimento e relativo a un danno derivante da un illecito o da una controversia relativa a un contratto assicurativo;
- l'obbligo per il convenuto di sospendere l'applicazione di una condizione o l'obbligo per la persona che ha suggerito la condizione di sospendere e ritirare la sua raccomandazione, per quanto riguarda un ricorso relativamente alla disapplicazione di una condizione che è lesiva in maniera irragionevole o un ricorso relativamente all'annullamento della raccomandazione della persona che ha suggerito la condizione e in ordine al relativo ritiro.
- qualsiasi altra misura ritenuta dal giudice competente come necessaria.
A garanzia di un ricorso nel quale il richiedente sostiene la violazione dei diritti d'autore, dei diritti assimilabili ai diritti d'autore o dei diritti di proprietà industriale, il giudice può, in alcuni casi, sequestrare le merci che sono oggetto di dubbi relativamente a diritti di proprietà intellettuale oppure ordinare di ritirare tali merci, per impedire la loro circolazione o la commercializzazione. Nel caso in cui, per garantire un ricorso nel quale il richiedente sostiene trattarsi di violazione dei diritti d'autore, dei diritti assimilabili ai diritti d'autore o dei diritti di proprietà industriale a fini commerciali, venga richiesto il sequestro di un conto bancario o di altri beni del convenuto, il giudice può disporre la produzione di documenti bancari, finanziari o commerciali oppure ordinare che vengano esibiti per poterli esaminare.
Per garantire un ricorso basato sull'ottenimento, l'utilizzazione o la divulgazione illecita di segreti commerciali, il giudice può in alcuni casi, sequestrare le merci per le quali sussistano dubbi relativamente alla loro concezione, alle loro caratteristiche, al loro funzionamento, alla loro produzione o alla loro commercializzazione; ciò perché il soggetto avrebbe largamente approfittato di tali segreti (ottenuti illecitamente, utilizzati o divulgati); oppure può disporre di ritirare le merci, per impedire la loro circolazione o commercializzazione.
Nell'ambito delle cause matrimoniali, in una controversia relativa a obbligazioni per il mantenimento o in qualsiasi altra causa di diritto di famiglia, il giudice può inoltre, per la durata di tutto il procedimento, adottare misure relative:
- ai diritti dei genitori sul figlio;
- ai contatti tra genitore e figlio;
- alla consegna di un figlio all'altro genitore;
- all'esecuzione di obbligazioni alimentari derivanti dalla legge, comprese quelle che impongono al convenuto di pagare gli alimenti o fornire una garanzia in tal senso nel corso del procedimento;
- all'utilizzo di oggetti che fanno parte della comunione di beni e dell'abitazione coniugale;
- alla consegna o all'utilizzo di effetti personali del coniuge o di un figlio;
- ad altre questioni matrimoniali e familiari per le quali s'impone una soluzione rapida, in considerazione delle circostanze.
2 Quali sono le condizioni per l’adozione di tali provvedimenti?
2.1 La procedura
Il giudice statuisce sulla domanda di provvedimenti conservativi con un'ordinanza motivata entro il giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione del ricorso. Nel caso in cui il giudice intenda ascoltare preventivamente il debitore, potrà pronunciarsi in seguito sulla richiesta di provvedimento conservativo.
Il convenuto e le altre parti del procedimento non vengono informati dell'esame da parte del giudice di una richiesta di provvedimento conservativo. Il giudice può ascoltare preventivamente il convenuto nei casi in cui ciò sia evidentemente ragionevole, in particolare nel caso in cui il richiedente presenti istanza per definire il rapporto giuridico controverso provvisoriamente.
Su istanza di una parte, il giudice può emettere un provvedimento conservativo prima del deposito di un ricorso. Il richiedente deve indicare, nella sua istanza, i motivi per i quali non presenta la domanda nel merito immediatamente. La domanda viene presentata al giudice competente in base al codice di procedura. Nel caso in cui il giudice emetta un provvedimento conservativo prima del deposito del ricorso nel merito, viene fissato un termine entro il quale il richiedente deve depositare il ricorso per la domanda principale. Tale termine è al massimo di un mese. Nel caso in cui il richiedente non depositi il ricorso nel merito entro il suddetto termine, il giudice revoca il provvedimento conservativo.
All'occorrenza è possibile che il giudice del circondario in cui si trova il bene oggetto della misura, emetta un provvedimento conservativo e ciò perfino nel caso in cui il ricorso principale sia già stato presentato o debba essere presentato dinanzi a un altro giudice estone o straniero o dinanzi a un collegio arbitrale. Se si tratta di un bene iscritto in un registro pubblico, il provvedimento può essere emesso dal giudice competente nel circondario ove si trova il relativo registro e relativamente a una nave, il giudice del circondario ove si trova il porto d'attracco.
Il giudice può disporre che l'emissione di un provvedimento conservativo o la conferma di tale provvedimento dipenda dalla costituzione di una garanzia per il risarcimento di ogni eventuale danno causato alla controparte o a un terzo.
Per un ricorso che ha ad oggetto un credito pecuniario, il giudice prende un provvedimento conservativo solo nel caso in cui sia stata costituita una garanzia pari almeno al 5% dell'importo richiesto con il ricorso principale; la garanzia tuttavia non può essere inferiore a 32 euro e il suo importo massimo sarà di 32 000 euro. Su istanza del richiedente, a titolo di provvedimento conservativo, si può chiedere una misura restrittiva (ad esempio gli arresti domiciliari); anche in questo caso la garanzia tuttavia non può essere inferiore a 32 euro e il suo importo massimo sarà di 32 000 euro.
Anche quando sussistano tutte le condizioni per stabilire la costituzione di una garanzia, il giudice può evitare di imporla, del tutto o in parte, oppure disporre che sia costituita mediante versamenti scaglionati, nel caso non sia ragionevole imporre che il richiedente (per ragioni economiche ecc.) fornisca una garanzia e nel caso in cui la mancanza di una misura conservativa possa comportare gravi conseguenze per il richiedente oppure sia comunque ingiusto nei confronti del richiedente imporre a quest'ultimo una garanzia.
2.2 Le principali condizioni
Su istanza del richiedente, il giudice può emettere un provvedimento conservativo nel caso in cui sia fondato credere che la mancanza di tale misura possa rendere l'esecuzione della sentenza definitiva difficile o impossibile. Nel caso in cui sia pacifico che la sentenza definitiva debba essere eseguita in uno Stato terzo (e non in uno Stato membro dell'UE) e che l'esecuzione delle sentenze emesse in Estonia non sia garantita da un trattato internazionale, si può ritenere che la mancanza di una misura conservativa possa rendere l'esecuzione molto difficile o impossibile.
Per adottare una misura conservativa quando l'oggetto del ricorso non è un credito pecuniario che si vanta nei confronti del convenuto, il giudice può, su istanza del richiedente, dirimere la controversia provvisoriamente per quanto riguarda il rapporto giuridico e in particolare le modalità per gestire il bene, quando ciò si renda necessario per prevenire un danno importante o un arbitrio oppure per altri motivi. Il giudice può disporre in questo senso in ogni caso (a prescindere dalla fondatezza dell'istanza) purché ritenga che l'esecuzione della futura sentenza sia prevedibilmente molto difficile o impossibile. In una causa matrimoniale, relativamente alle obbligazioni alimentari, oppure in un altro procedimento relativo al diritto di famiglia, il giudice in alcuni casi può emettere un provvedimento d'ufficio.
Inoltre, si può adottare una misura conservativa relativamente a una domanda che riguarda un credito futuro o legato a una condizione, nonché nell'ambito di un procedimento che terminerà con una sentenza dichiarativa. Non può essere emesso un provvedimento conservativo rispetto a un credito legato a una condizione se si ritiene che quest'ultima probabilmente non si avvererà nel corso del procedimento.
Il giudice può emettere altresì un provvedimento conservativo per garantire più domande dello stesso richiedente contro il medesimo convenuto.
Il giudice può inoltre emettere una misura conservativa nell'ambito di un procedimento o di un arbitrato che si svolge all'estero.
In occasione della scelta di una misura conservativa, occorre evitare che il relativo provvedimento rappresenti per il convenuto un onere più grande di quello giustificato, pur considerando i legittimi interessi del richiedente e le circostanze del caso. Quando viene adottata una misura conservativa nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto un credito pecuniario, va preso in considerazione l'importo della controversia. Il giudice può emettere contemporaneamente diversi provvedimenti conservativi.
La custodia cautelare e l'obbligo di dimora possono essere disposti soltanto se sono necessari a garantire l'esecuzione della sentenza definitiva e se risulta evidente che altre misure conservative non garantirebbero a sufficienza la domanda, soprattutto nel caso in cui si possa ritenere che la persona interessata stia per partire all'estero, trasferendo i suoi beni. La persona interessata è detenuta in custodia cautelare dalla polizia, in base a un'ordinanza.
Per un ricorso avente ad oggetto un credito, la custodia cautelare e l'obbligo di dimora possono essere disposti solo a titolo di misure conservative nel caso in cui l'importo della controversia sia superiore ai 32 000 euro.
Nell'ordinanza che viene emessa nell'ambito di un ricorso avente ad oggetto un credito pecuniario e nell'ordinanza con la quale si dispone la custodia cautelare e l'obbligo di dimora (a titolo di misura conservativa), il giudice fissa l'importo da versare sul conto bancario aperto a tal fine o l'importo per il quale dev'essere costituita una garanzia bancaria per porre fine all'esecuzione dell'ordinanza. In questo caso il giudice annulla la misura conservativa, su istanza del richiedente e la sostituisce con una somma di denaro o con la garanzia bancaria.
Nel caso di un procedimento di giurisdizione volontaria può essere adottato un provvedimento provvisorio solo nei casi previsti dalla legge. Quando è previsto dalla legge adottare una misura provvisoria nell'ambito di un procedimento di giurisdizione volontaria, tale misura può essere adottata se è necessario preservare o regolare temporaneamente una situazione o uno stato esistente, salvo disposizioni contrarie della legge. I provvedimenti provvisori sono regolati secondo le disposizioni relative alle misure conservative, salvo disposizioni contrarie di legge. Nel caso in cui il procedimento possa essere avviato solo su istanza di parte il giudice può adottare una misura provvisoria o annullare o modificare un'ordinanza che dispone l'adozione di misure provvisorie soltanto su istanza di parte, salvo disposizioni di legge contrarie.
3 Oggetto e natura dei provvedimenti
3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?
In funzione della natura e dell'obiettivo delle misure esse possono essere prese sia per i beni immobili che per i beni mobili, compreso il denaro e rispetto a navi e ad aeromobili.
3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?
- Sequestro di beni
In caso di sequestro di beni, il convenuto non può disporre dei beni sequestrati. Il sequestro di un bene mobile diverso da una nave immatricolata presso il registro d'immatricolazione delle navi o da un aeromobile immatricolato presso il registro d'immatricolazione degli aeromobili civili crea inoltre un pegno legato al sequestro.
Nel caso di un sequestro di un bene immobile, di un bene mobile iscritto al registro o di un altro oggetto iscritto al registro, una menzione che vieta la disposizione del bene viene iscritta in conservatoria o in un altro registro a favore del richiedente su sua istanza e in base all'ordinanza con la quale è stato adottato il provvedimento conservativo. Su istanza del richiedente o del convenuto, il giudice trasmette l'ordinanza al registro al fine di iscrivere tale nota con la quale si rende il bene indisponibile.
Su istanza del richiedente o del convenuto, il giudice può disporre che un oggetto sequestrato sia venduto e che il ricavato sia depositato su un conto aperto a tale scopo, nel caso in cui il valore dell'oggetto rischi di diminuire considerevolmente o la sua conservazione comporti spese eccessive.
Il sequestro di un bene viene effettuato da un ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario ha in gestione l'oggetto sequestrato, su istanza della persona che ha chiesto il provvedimento conservativo. In questo caso l'ufficiale giudiziario vieta del tutto o in parte l'utilizzazione dell'oggetto e può emettere ingiunzioni relativamente a tale oggetto, compresa quella di depositare l'oggetto medesimo.
- Ipoteca giudiziaria
In caso di costituzione di ipoteca giudiziaria su un bene immobile, su una nave immatricolata nel registro d'immatricolazione delle navi o su un aeromobile immatricolato nel registro d'immatricolazione degli aeromobili civili, l'ipoteca giudiziaria conferisce alla persona che ha chiesto una misura conservativa gli stessi diritti rispetto ad altri diritti che gravano sul bene, rispetto a quelli conferiti al creditore ipotecario con un'ipoteca o con un'ipoteca marittima o rispetto a quelli conferiti al creditore pignorante con un provvedimento registrato che grava sull'aeromobile, salvo disposizione contraria della legge.
L'importo dell'ipoteca è quello del credito garantito ed è iscritto in conservatoria, nel registro d'immatricolazione degli aeromobili civili. Non si possono iscrivere ipoteche giudiziarie nel caso in cui il credito principale sia inferiore a 640 euro, a meno che misure conservative che costituiscano un onere minore possano essere prese nei confronti del convenuto.
L'ipoteca giudiziaria può essere iscritta in conservatoria, nel registro d'immatricolazione delle navi o nel registro d'immatricolazione degli aeromobili civili a favore del richiedente, su sua istanza e in base all'ordinanza con la quale è stata adottata la misura conservativa. Su istanza del richiedente, il giudice trasmette l'ordinanza al registro per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziaria. L'ipoteca viene costituita al momento dell'iscrizione nel registro.
In caso di costituzione di un'ipoteca giudiziaria su una nave o su un aeromobile, l'ufficiale giudiziario gestisce la nave o l'aeromobile su istanza della persona che ha chiesto una misura conservativa. In questo caso l'ufficiale giudiziario vieta del tutto o in parte l'utilizzo della nave e può emettere ingiunzioni al riguardo.
- Obbligo di dimora
L'obbligo di dimora consiste nell'obbligo imposto a una persona di non lasciare il suo domicilio per più di ventiquattrore senza l'autorizzazione del giudice. Al momento dell'emissione di tale provvedimento il giudice convoca il convenuto (inteso come persona fisica) oppure un membro della direzione del convenuto (in quanto persona giuridica) e fa sottoscrivere al convenuto stesso l'atto.
3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?
Con un'ordinanza nella quale è descritta una misura conservativa adottata nell'ambito di un ricorso relativo a un credito pecuniario e con un'ordinanza con la quale una persona è sottoposta a custodia cautelare oppure ad obbligo di mora (a titolo di misura conservativa) il giudice fissa l'importo da versare sul conto in banca aperto a tale scopo o l'importo per il quale va costituita una garanzia bancaria per porre fine all'esecuzione dell'ordinanza.
Su istanza di una parte il giudice può sostituire una misura conservativa con un'altra misura.
Nel caso di costituzione di un'ipoteca giudiziaria su diversi beni immobili, navi o aeromobili, il giudice indica per ciascun bene ipotecato, nell'ordinanza che stabilisce l'adozione della misura conservativa, l'importo da versare sul conto aperto al fine di annullare la misura conservativa. In caso di annullamento o di sostituzione di una misura conservativa, il valore dell'ipoteca torna al proprietario del bene immobile, della nave o dell'aeromobile. Su istanza di quest'ultimo l'ipoteca giudiziaria viene cancellata dalla conservatoria, dal registro d'immatricolazione delle navi o dal registro d'immatricolazione degli aeromobili civili, in base all'ordinanza che annulla la misura conservativa.
In caso di mutamento delle circostanze, in particolare nel caso in cui il motivo per l'adozione della misura conservativa non sussista più, oppure nel caso in cui venga proposta una garanzia, oppure in presenza di un altro motivo previsto dalla legge, il giudice può annullare una misura conservativa, su istanza di una parte. Una misura conservativa non monetaria non può essere annullata o sostituita con il pagamento di una somma di denaro senza il consenso del richiedente o per un grave motivo.
Il giudice annulla una misura conservativa con una decisione, nel caso in cui non accolga il ricorso, o con ordinanza, nel caso in cui respinga il ricorso in quanto inammissibile o dichiari estinto il procedimento aperto per tale controversia. Inoltre, il giudice annulla una misura conservativa se la misura è stata adottata da un altro giudice, salvo disposizioni di legge contrarie.
In una causa matrimoniale, in una causa concernente obbligazioni alimentari o in una causa di diritto di famiglia, il giudice può altresì modificare o annullare d'ufficio l'ordinanza con la quale è stata adottata una misura conservativa.
4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?
Una parte può proporre ricorso contro un'ordinanza emessa da uno degli organi competenti e con la quale si è imposta una misura conservativa, oppure è stata sostituita una misura conservativa con un'altra oppure è stata annullata tale misura. Si può proporre impugnazione contro l'ordinanza di un ringkonnakohus emessa in seguito alla presentazione di un ricorso presentato contro un'ordinanza di un maakohus dinanzi al Riigikohus soltanto se l'importo della controversia supera i 100 000 euro o se la misura in questione consisteva nella sorveglianza a vista o negli arresti domiciliari.
Si può proporre ricorso contro un'ordinanza che contiene misure provvisorie. Non è possibile presentare ricorso dinanzi al Riigikohus contro un'ordinanza di un ringkonnakohus emessa relativamente a tale ricorso, salvo disposizioni di legge contrarie.
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