Trova informazioni a seconda delle regioni
1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?
Il diritto lettone prevede la possibilità di emanare misure provvisorie e cautelari in attesa di una decisione definitiva, allo scopo di garantire un credito effettivo o potenziale, di salvaguardare diritti di proprietà intellettuale che siano messi in discussione o di tutelare le prove. Tutte le misure sopramenzionate possono essere disposte esclusivamente dal giudice, su istanza di una parte interessata. La procedura applicabile è descritta nel codice di procedura civile (Civilprocesa likums).
È possibile utilizzare i seguenti strumenti per garantire un diritto, antecedentemente o contestualmente alla proposizione dell'azione in giudizio:
- sequestro conservativo dei beni mobili e del denaro liquido di proprietà del convenuto;
- iscrizione di un'ipoteca nell'apposito registro di beni mobili o in altro registro pubblico;
- iscrizione di un'ipoteca a garanzia di un credito nei registri immobiliari o navali;
- sequestro di una nave in relazione a una rivendicazione di diritto marittimo;
- divieto per il convenuto di svolgere determinate attività;
- sequestro conservativo dei pagamenti dovuti da terzi, compresi i depositi effettuati presso istituti di credito e altri istituti finanziari;
- rinvio di attività esecutive (tra cui il divieto per gli ufficiali giudiziari di fornire denaro o beni al creditore o al debitore coinvolto nel procedimento, o la sospensione della vendita di beni).
Le misure possono essere accordate soltanto se riguardano un rapporto patrimoniale.
Se il credito viene garantito attraverso l'iscrizione di un provvedimento inibitorio nell'apposito registro, la decisione dovrà indicare esattamente il tipo di divieto che si vuole imporre.
Qualora oggetto di un'azione sia il diritto di proprietà di beni mobili o immobili oppure qualora l'azione in giudizio sia intesa a garantire la salvaguardia di un diritto di proprietà, il credito viene garantito sottoponendo a sequestro conservativo i beni mobili oggetto della controversia o iscrivendo un'ipoteca nella sezione del registro immobiliare corrispondente al bene interessato.
Qualora oggetto di un'azione sia la pretesa del pagamento di una somma, il credito può essere garantito tramite beni immobili, iscrivendo un vincolo di garanzia nella sezione del registro immobiliare corrispondente al bene immobile in questione.
Qualora oggetto di una causa sia un diritto reale su beni immobili, il credito viene garantito iscrivendo un gravame ipotecario nella sezione del registro immobiliare corrispondente al bene immobile in questione.
Il sequestro cautelativo di una nave è applicabile solo in relazione a una rivendicazione di diritto marittimo.
La sospensione della vendita dei beni non è autorizzata nell'ambito di azioni di recupero.
il sequestro di pagamenti dovuti da terzi, compresi i depositi effettuati presso istituti di credito e altri istituti finanziari, non è autorizzato nell'ambito di azioni intese a ottenere un indennizzo a discrezione del giudice.
Nelle controversie relative alla proprietà intellettuale, è possibile far ricorso ai seguenti provvedimenti cautelari provvisori:
- sequestro conservativo dei beni mobili che potenzialmente violano il diritto di proprietà intellettuale;
- obbligo di ritirare i prodotti che potenzialmente violano un diritto di proprietà intellettuale;
- imposizione del divieto di compiere atti specifici nei confronti del convenuto e delle persone i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale, o delle persone che favoriscono tale violazione.
Assunzione preventiva dei mezzi di prova
Qualora una persona abbia motivo di ritenere che, in futuro, l'assunzione delle prove richieste possa essere impedita o ostacolata, potrà richiedere che tali prove vengano assunte preventivamente.
La richiesta per l'assunzione preventiva delle prove può essere presentata in qualsiasi fase del procedimento, e anche prima di agire in giudizio.
Fino al momento in cui viene proposta l'azione, le prove saranno conservate dal tribunale municipale o distrettuale (rajona/pilsētas tiesa) nella cui giurisdizione si trova la fonte degli elementi di prova. Successivamente alla proposizione dell'azione giudiziaria, le prove saranno assunte dal giudice che ha in esame il caso.
2 Quali sono le condizioni per l’adozione di tali provvedimenti?
2.1 La procedura
Garantire un diritto (prasības nodrošināšana)
Qualora il giudice abbia motivo di ritenere che l'esecuzione di una sentenza su una controversia di cui è adito possa essere impedita o ostacolata, egli può, rispondendo a un'istanza motivata del ricorrente, adottare una decisione in merito alla garanzia del diritto. Le misure possono essere accordate soltanto se riguardano un rapporto patrimoniale. È possibile presentare tale istanza in qualsiasi fase del procedimento, anche prima di agire in giudizio.
L'istanza volta a ottenere la garanzia di un diritto deve indicare:
- nome della giurisdizione adita;
- nome, cognome, numero nazionale d'identità e domicilio dichiarato o, in mancanza di domicilio, il luogo di residenza della parte attrice; per le persone fisiche: nome, numero di registrazione e sede legale. Se la parte attrice accetta la comunicazione elettronica con l'organo giurisdizionale o con un altro organo di cui all'articolo 56, paragrafo 2.3 del codice lettone di procedura civile, è opportuno indicare anche un indirizzo di posta elettronica e, se è registrato nel sistema online di comunicazione con la giurisdizione, il numero di riferimento della sua registrazione. La parte attrice può inoltre indicare un altro indirizzo per la corrispondenza con la giurisdizione;
- nome, cognome, numero nazionale d'identità e domicilio dichiarato del convenuto nonché l'indirizzo supplementare indicato nella dichiarazione o, in assenza di tali indirizzi, il luogo di residenza; per le persone fisiche: nome, numero di registrazione e sede legale. Il numero nazionale d'identità o il numero di registrazione del convenuto va indicato solo se noto;
- nome, cognome, numero nazionale d'identità del rappresentante (se l'azione è intentata da un rappresentante) nonché il suo indirizzo per la corrispondenza con la giurisdizione; per le persone fisiche: nome, numero di registrazione e sede legale. Se il rappresentante della parte attrice il cui domicilio dichiarato o l'indirizzo indicato ai fini della comunicazione con la giurisdizione è in Lettonia accetta la comunicazione elettronica con la detta giurisdizione, è altresì opportuno indicare un indirizzo di posta elettronica e, se è registrato nel sistema online di comunicazione con la giurisdizione, il riferimento di tale registrazione. Se il domicilio dichiarato o l'indirizzo indicato del rappresentante della parte attrice si trova fuori dalla Lettonia, è opportuno indicare inoltre un indirizzo di posta elettronica o di comunicare la registrazione della sua partecipazione al sistema online. Se il rappresentante della parte attrice è un avvocato, è opportuno indicare inoltre l'indirizzo di posta elettronica di quest'ultimo;
- l'oggetto della domanda;
- l'importo della domanda;
- il provvedimento cautelativo richiesto dalla parte attrice;
- le circostanze invocate dalla parte attrice per giustificare la necessità del provvedimento;
L'istanza volta a ottenere la garanzia di un diritto, antecedente alla proposizione dell'azione, va presentata al giudice che sarà investito dell'azione. Qualora le parti abbiano concordato di sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale, l'istanza dovrà essere presentata al giudice ordinario competente del luogo in cui si trovano il debitore o i suoi beni.
La sospensione della vendita dei beni non è autorizzata nell'ambito di azioni di recupero.
il sequestro di pagamenti dovuti da terzi, compresi i depositi effettuati presso istituti di credito e altri istituti finanziari, non è autorizzato nell'ambito di azioni intese a ottenere un indennizzo a discrezione del giudice.
Su istanza di una parte, il giudice può sostituire i provvedimenti cautelari con altri provvedimenti.
Un ricorrente potenziale può presentare domanda per ottenere la garanzia di un credito prima di agire in giudizio e anche prima che un'obbligazione sia divenuta esigibile, qualora il debitore, allo scopo di sottrarsi ai propri obblighi, trasferisca o ceda i propri beni, abbandoni il proprio luogo di residenza senza informare il creditore o compia altre azioni che fanno presumere che il debitore non stia agendo in buona fede. Se un'istanza volta a ottenere la garanzia di un credito viene presentata prima che sia proposta la relativa azione in giudizio, il potenziale ricorrente dovrà fornire le prove volte a confermare l'esistenza dei propri diritti nonché della necessità di garantire il credito.
Il giudice adotterà una decisione in merito all'istanza volta a ottenere la garanzia di un credito entro il giorno successivo al suo ricevimento, senza necessità di preavviso al convenuto o ad altre parti interessate. Per decidere il giudice prende in considerazione il fumus boni juris (fondatezza a prima vista) della domanda. Qualora un'istanza di provvedimento a garanzia di un credito venga accolta prima della proposizione dell'azione in giudizio, l'organo giurisdizionale o il giudice potrà richiedere al potenziale ricorrente di versare una data somma di denaro sul conto di deposito dell'ufficiale giudiziario a garanzia di eventuali danni arrecati al convenuto in virtù del provvedimento adottato.
Il giudice emette un titolo esecutivo (izpildu raksts) relativamente alla decisione che concede il provvedimento cautelativo. Il titolo è trasmesso a un ufficiale giudiziario per esecuzione.
La garanzia di un credito rimane in vigore fino al giorno in cui la sentenza diventa esecutiva. Qualora la pratica venga archiviata oppure il procedimento venga chiuso, il giudice revoca il provvedimento cautelare con propria decisione. Il provvedimento cautelare rimane in vigore fino al giorno in cui la sentenza acquista efficacia esecutiva. Analogamente, il giudice revoca la garanzia del credito qualora respinga la pretesa creditizia.
Qualora una decisione relativa alla garanzia di un credito venga adottata prima di agire in giudizio e l'azione non sia esperita entro i termini stabiliti dall'organo giurisdizionale, il giudice, su istanza presentata dal potenziale ricorrente o convenuto, può decidere di revocare la garanzia.
Provvedimenti cautelari provvisori (Pagaidu aizsardzības līdzekļi)
Qualora vi sia motivo di ritenere che i diritti del titolare di un diritto di proprietà intellettuale siano violati o possano essere violati, il giudice, sulla base di una richiesta motivata del ricorrente, può disporre l'adozione di provvedimenti cautelari provvisori. L'istanza volta a ottenere un provvedimento cautelare provvisorio deve contenere indicazione del provvedimento specifico del quale è chiesta l'adozione (articolo 250.10 del codice di procedura civile lettone).
È possibile presentare un'istanza di provvedimento cautelare provvisorio in qualsiasi fase del procedimento, e anche prima di agire in giudizio.
Il giudice deve pronunciarsi in merito a un'istanza di provvedimento cautelare provvisorio entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza o dall'avvio del procedimento, qualora l'istanza sia stata presentata contestualmente alla proposizione dell'azione in giudizio.
Qualora il trascorrere del tempo possa arrecare un danno irreversibile al titolare dei diritti di proprietà intellettuale, il giudice si pronuncia in merito all'istanza di provvedimento cautelare provvisorio entro il giorno successivo al suo ricevimento, senza necessità di preavviso al convenuto e ad altre parti interessate. Qualora una decisione che dispone un provvedimento cautelare provvisorio venga adottata in assenza del convenuto o di altre parti interessate, essa verrà notificata a questi ultimi al più tardi entro la data stabilita per la sua esecuzione.
Se un'istanza di provvedimento cautelare provvisorio viene accolta prima della proposizione dell'azione in giudizio, il giudice potrà richiedere al ricorrente di versare una data somma di denaro sul conto di deposito dell'ufficiale giudiziario o di fornire una garanzia equivalente a garanzia dei potenziali danni arrecabili al convenuto o ad altre persone che prestano servizi, a seguito della disposizione del provvedimento cautelare provvisorio.
Su istanza del ricorrente, il giudice può sostituire i provvedimenti cautelari provvisori esistenti con altri provvedimenti.
I provvedimenti cautelari provvisori possono essere revocati dallo stesso giudice che li ha disposti, su istanza di una parte interessata.
Se il ricorso viene respinto, i provvedimenti cautelari provvisori vengono revocati con sentenza del giudice. I provvedimenti cautelari provvisori rimangono in vigore fino al giorno in cui la sentenza diventa esecutiva.
Nel caso in cui la pratica venga archiviata o il procedimento venga chiuso, la relativa decisione del giudice revoca anche il provvedimento. Un provvedimento cautelare provvisorio rimane efficace fino al giorno in cui la sentenza diventa esecutiva.
Se la decisione che dispone un provvedimento cautelare provvisorio viene adottata anteriormente alla proposizione dell'azione e qualora l'azione in giudizio non venga proposta entro i termini stabiliti dal giudice, quest'ultimo può decidere la revoca del provvedimento al ricevimento di un'istanza presentata dal potenziale ricorrente, da un altro possibile partecipante al procedimento o dal potenziale convenuto.
Qualora la domanda di misure cautelari sia presentata contestualmente alla proposizione dell'azione, la decisione che dispone un provvedimento cautelare provvisorio verrà attuata entro 30 giorni dalla sua adozione. Il ricorso complementare (blakus sūdzība) avverso tale decisione non ha un effetto sospensivo.
Una decisione che dispone un provvedimento cautelare provvisorio, adottata sulla base del fatto che il trascorrere del tempo potrebbe arrecare un danno irreversibile al titolare di un diritto di proprietà intellettuale, verrà eseguita successivamente al versamento, da parte del ricorrente, di una somma di denaro specificata dall'organo giurisdizionale o dal giudice sul conto di deposito dell'ufficiale giudiziario, ovvero dopo la presentazione di una garanzia equivalente. Il titolo esecutivo viene emesso successivamente all'effettivo pagamento dell'importo specificato o al ricevimento di una garanzia equivalente.
Una decisione che dispone un provvedimento cautelare provvisorio, mediante il sequestro conservativo di beni mobili con i quali vengono presumibilmente violati diritti di proprietà intellettuale, dev'essere eseguita secondo le procedure per il pignoramento di beni mobili (piedziņas vēršana), conformemente a quanto stabilito dal codice di procedura civile lettone.
Una decisione che dispone un provvedimento cautelare provvisorio, consistente nel divieto di svolgere determinate attività o nell'obbligo di ritirare i prodotti che presumibilmente violano un diritto di proprietà intellettuale, viene eseguita da un ufficiale giudiziario e notificata al convenuto o ad un'altra parte interessata brevi manu, dietro apposizione della firma, oppure spedita con lettera raccomandata.
La revoca di un provvedimento cautelare provvisorio cui era stata data applicazione viene eseguita dall'ufficiale giudiziario che aveva eseguito la relativa decisione.
Una decisione che sostituisce un provvedimento cautelare provvisorio viene eseguita da un ufficiale giudiziario, dapprima applicando il nuovo provvedimento cautelare provvisorio e quindi revocando la misura cautelare sostituita.
L'articolo 30.5 del codice di procedura civile lettone prevede inoltre la possibilità di adottare provvedimenti cautelari provvisori contro atti di violenza.
Un provvedimento cautelare provvisorio contro atti di violenza può essere disposto nell'ambito di un procedimento di divorzio o di annullamento del matrimonio, nonché nei procedimenti derivanti da lesioni personali, nei procedimenti relativi al recupero dei crediti alimentari, nelle azioni dirette alla divisione dell'abitazione comune o alla destinazione di quest'ultima, qualora le parti condividano la stessa abitazione, e nelle cause relative alla curatela e ai diritti di visita.
Possono presentare una domanda di provvedimento cautelare provvisorio contro atti di violenza: i coniugi o gli ex coniugi; le persone tra le quali esistano rapporti di parentela o filiazione; le persone tra le quali vi siano o vi siano stati rapporti di tutela o altri rapporti extrafamiliari di cura; le persone tra le quali esistano rapporti di parentela o affinità; le persone che vivono o hanno vissuto nella stessa abitazione; le persone che hanno avuto figli comuni o sono in attesa di un figlio comune, a prescindere dalla circostanza che siano state sposate o che abbiano convissuto; le persone fra le quali esistono relazioni personali o intime.
Nei casi di violenza è possibile adottare diversi provvedimenti cautelari provvisori simultaneamente.
Qualora una persona abbia subito violenza fisica, sessuale, psicologica o economica da parte dell'ex coniuge, del coniuge attuale o di un'altra persona alla quale sia strettamente legata, a prescindere dalla circostanza che l'abusante abiti o abbia abitato con la vittima, un organo giurisdizionale o un giudice può disporre provvedimenti cautelari provvisori contro atti di violenza, in base ad una richiesta motivata della persona interessata o di una denuncia presentata attraverso la polizia.
Esistono provvedimenti analoghi per proteggere le vittime da pratiche di controllo abusive, per esempio un atto o una serie di atti, come molestie, coercizione sessuale, minacce, umiliazioni, intimidazioni e altri comportamenti abusivi che mirano a danneggiare, penalizzare o intimidire la vittima.
Un provvedimento cautelare provvisorio contro atti di violenza può essere richiesto in qualunque fase del procedimento e anche prima della proposizione dell'azione in giudizio.
Assunzione preventiva delle prove (Pierādījumu nodrošināšana)
Qualora una persona abbia motivo di ritenere che, in futuro, l'assunzione delle prove richieste possa essere impedita o ostacolata, potrà richiedere che tali prove vengano assunte preventivamente. La richiesta per l'assunzione preventiva delle prove può essere presentata in qualsiasi fase del procedimento, e anche prima di agire in giudizio.
Un'istanza per l'assunzione preventiva delle prove viene esaminata durante un'udienza giudiziaria alla quale sono invitati il ricorrente e altre parti interessate al procedimento. L'assenza di tali persone, tuttavia, non costituisce un ostacolo all'esame dell'istanza.
Qualora un'istanza per l'assunzione preventiva delle prove sia stata presentata prima di agire in giudizio, l'organo giurisdizionale o il giudice deve adottare una decisione entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Soltanto in casi urgenti, per l'assunzione preventiva delle prove non è necessario citare le potenziali parti interessate. Tali casi possono riguardare violazioni o possibili violazioni dei diritti di proprietà intellettuale oppure richieste per le quali non è possibile stabilire quali saranno le parti del procedimento.
Qualora una decisione in merito all'assunzione preventiva delle prove sia stata adottata in assenza del potenziale convenuto o di altre parti interessate, la decisione verrà loro notificata al più tardi contestualmente all'esecuzione della decisione.
Nel caso in cui accolga un'istanza per l'assunzione preventiva delle prove prima che sia proposta l'azione in giudizio, il giudice fissa un termine non superiore a 30 giorni per la proposizione dell'azione.
Qualora venga accolta un'istanza per l'assunzione preventiva delle prove prima che sia proposta l'azione in giudizio, il giudice potrà richiedere al potenziale ricorrente di versare una data somma di denaro sul conto di deposito dell'ufficiale giudiziario o di fornire una garanzia equivalente, a copertura dei potenziali danni arrecabili al convenuto in seguito all'assunzione preventiva delle prove.
I verbali delle udienze e il materiale raccolto nel corso dell'assunzione preventiva delle prove vengono conservati fino a quando richiesto dal giudice che si pronuncia sulla causa principale.
Qualora il giudice competente per la trattazione della causa non sia in grado di raccogliere le prove situate in un'altra città o distretto, egli assegna specifiche attività procedurali al tribunale competente.
2.2 Le principali condizioni
È possibile emanare provvedimenti cautelari provvisori solo qualora vi sia una ragione valida per ritenere che l'esecuzione di una sentenza in materia di diritti proprietà possa essere resa difficile o impossibile, ovvero se i diritti del titolare di un diritto di proprietà intellettuale siano violati o possano essere violati, oppure qualora l'assunzione delle prove richieste sia resa difficile o impossibile.
3 Oggetto e natura dei provvedimenti
La domanda di provvedimenti cautelari provvisori allo scopo di tutelare un diritto di proprietà intellettuale deve indicare lo specifico provvedimento richiesto.
A tal fine, sono disponibili i seguenti provvedimenti cautelari provvisori:
- sequestro conservativo dei beni mobili che potenzialmente violano il diritto di proprietà intellettuale;
- obbligo di ritirare i prodotti che potenzialmente violano un diritto di proprietà intellettuale;
- imposizione del divieto di compiere atti specifici nei confronti del convenuto e delle persone i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale, o delle persone che favoriscono tale violazione.
L'istanza volta a garantire un credito deve indicare il provvedimento cautelare specifico che si richiede.
I provvedimenti disponibili per garantire un credito sono i seguenti:
- sequestro conservativo dei beni mobili e del denaro liquido di proprietà del convenuto;
- iscrizione di un'ipoteca nell'apposito registro di beni mobili o in altro registro pubblico;
- iscrizione di un'ipoteca a garanzia di un credito nei registri immobiliari o navali;
- sequestro di una nave in relazione a una rivendicazione di diritto marittimo;
- divieto per il convenuto di svolgere determinate attività;
- sequestro conservativo dei pagamenti dovuti da terzi, compresi i depositi effettuati presso istituti di credito e altri istituti finanziari;
- rinvio di attività esecutive (tra cui il divieto per gli ufficiali giudiziari di fornire denaro o beni al creditore o al debitore coinvolto nel procedimento, o la sospensione della vendita di beni).
La domanda di provvedimento cautelare provvisorio deve indicare la misura/le misure da applicare
Per contrastare gli atti di violenza possono essere emanati i seguenti provvedimenti cautelari nei confronti della parte convenuta:
- obbligo di allontanarsi dalla dimora abituale della parte attrice e divieto di farvi ritorno o di soggiornarvi;
- divieto di avvicinarsi alla dimora abituale della parte attrice entro una distanza specificata dal giudice che dispone protezione temporanea contro le violenze;
- divieto di frequentare determinati luoghi;
- divieto di incontrare la parte attrice e di avere contatti fisici o visivi con quest'ultima;
- divieto di entrare in comunicazione con la parte attrice, in qualsiasi forma;
- divieto di incontrare la parte attrice o di entrare in comunicazione con essa attraverso l'intermediazione di terzi, come un appuntamento o qualsivoglia tipo di comunicazione;
- divieto di usare i dati personali della parte attrice;
- l'organo giurisdizionale o il giudice può decretare ulteriori divieti e obblighi nei confronti della parte convenuta al fine di proteggere la parte attrice dagli atti di violenza.
3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?
Possono essere oggetto di tali provvedimenti i beni mobili e immobili, comprese le imbarcazioni, nonché le somme di denaro e i depositi presso istituti di credito o altri istituti finanziari.
3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?
Il sequestro conservativo dei beni mobili di un debitore comporta che i beni vengano inventariati, sigillati (con l'indicazione del soggetto che ha predisposto il sequestro e delle modalità di esecuzione di quest'ultimo) e posti sotto custodia. I sigilli non vengono apposti qualora rischino di danneggiare il bene o di diminuirne notevolmente il valore.
La custodia dei beni del debitore sottoposti a sequestro conservativo viene affidata dall'ufficiale giudiziario a una persona fisica, che deve apporre la propria firma per ricevuta. Il debitore o i membri della sua famiglia possono utilizzare i beni sotto custodia, a condizione che, per loro natura, non vengano distrutti o perdano notevolmente di valore a seguito del loro utilizzo.
Qualora un'istanza di provvedimento a garanzia di un credito venga accolta prima della proposizione dell'azione in giudizio, l'organo giurisdizionale o il giudice potrà richiedere al potenziale ricorrente di versare una data somma di denaro sul conto di deposito dell'ufficiale giudiziario a garanzia di eventuali danni arrecati al convenuto in virtù del provvedimento adottato. I depositi in denaro o gli altri titoli detenuti dal debitore presso istituti di credito o altrove possono essere sottoposti a pignoramento soltanto sulla base di un titolo esecutivo emesso dall'autorità giudiziaria, ovvero di un mandato dell'ufficiale giudiziario o del pubblico ministero.
L'iscrizione di un'ipoteca nei registri immobiliari per il recupero o la garanzia di un credito impedisce un'eventuale registrazione volontaria da parte del proprietario.
Qualora venga accolta un'istanza per l'assunzione preventiva delle prove prima che sia proposta l'azione in giudizio, il giudice potrà richiedere al potenziale ricorrente di versare una data somma di denaro sul conto di deposito dell'ufficiale giudiziario o di fornire una garanzia equivalente, a copertura dei potenziali danni arrecabili al convenuto in seguito all'assunzione preventiva delle prove.
I provvedimenti cautelari provvisori permettono agli autori di richiedere che il giudice garantisca le loro pretese civilistiche in procedimenti non attinenti ai diritti di proprietà, riducendo così il numero di potenziali violazioni di diritti di proprietà intellettuale e l'entità dei danni arrecati a un autore. Tali misure permettono di prevenire le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e garantiscono il ripristino dei legittimi interessi e dei diritti violati di un autore.
3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?
I provvedimenti a garanzia di un diritto rimangono efficaci fino al giorno in cui la sentenza diventa esecutiva, fino al giorno in cui il procedimento viene chiuso o fino al giorno in cui il giudice dispone la revoca del provvedimento stesso ovvero lo sostituisce con un'altra misura.
I provvedimenti cautelari provvisori rimangono in vigore fino al giorno in cui la sentenza diventa esecutiva.
I provvedimenti cautelari provvisori possono essere revocati dallo stesso giudice che li ha disposti, su istanza di una parte interessata. Se il ricorso viene respinto, i provvedimenti cautelari provvisori vengono revocati con sentenza del giudice. Nel caso in cui la pratica venga archiviata o il procedimento venga chiuso, la relativa decisione del giudice revoca anche il provvedimento. Un provvedimento cautelare provvisorio rimane efficace fino al giorno in cui la sentenza diventa esecutiva.
Se la decisione che dispone un provvedimento cautelare provvisorio viene adottata anteriormente alla proposizione dell'azione e qualora l'azione in giudizio non venga proposta entro i termini stabiliti dal giudice, quest'ultimo può decidere la revoca del provvedimento al ricevimento di un'istanza presentata dal potenziale ricorrente, da un altro possibile partecipante al procedimento o dal potenziale convenuto.
Qualora l'assunzione preventiva delle prove sia decisa prima della presentazione di un'azione in giudizio e l'azione non venga proposta entro i termini stabiliti dal giudice, quest'ultimo può disporre la revoca della misura preventiva su istanza del potenziale ricorrente o convenuto.
I provvedimenti cautelari provvisori contro gli atti di violenza rimangono efficaci fino al giorno in cui la sentenza definitiva diventa esecutiva. In determinati casi il giudice può specificare nella sentenza che il provvedimento debba rimanere valido anche dopo che la sentenza sia diventata esecutiva, ma per un periodo non superiore a un anno da tale data. Qualora il provvedimento sia stato preso nei confronti di un convenuto che risiedeva abitualmente presso l'abitazione della parte ricorrente, per esempio nel caso in cui al convenuto sia stato chiesto di allontanarsi dalla dimora abituale della parte ricorrente e gli sia stato imposto il divieto di farvi ritorno o di soggiornarvi, o qualora il convenuto sia stato intimato a mantenersi a una determinata distanza dalla residenza abituale della parte ricorrente, il giudice potrà disporre che tale misura rimanga in vigore per un periodo massimo di 30 giorni dalla data in cui la sentenza diventa esecutiva.
Un provvedimento cautelare provvisorio contro atti di violenza rimane valido fino al giorno in cui diventa esecutiva la decisione del giudice che ne dispone la revoca o che lo sostituisce con un'altra misura.
4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?
In relazione alla garanzia di un credito
Una misura di garanzia di un credito può essere revocata, su istanza motivata di una parte interessata, dallo stesso giudice che l'ha disposta o dal giudice competente nel merito.
È possibile presentare un ricorso complementare (blakus sūdzība) contro una decisione giudiziaria che dispone la sostituzione di una misura di garanzia di un credito con un'altra, contro una decisione di rigetto di una domanda cautelare o contro una decisione di rigetto di una domanda di revoca di un provvedimento cautelare, entro 10 giorni dall'emanazione della decisione impugnata.
Se l'istanza per l'adozione di una misura cautelare a garanzia di un credito viene accolta, il ricorrente può presentare un ricorso complementare per la parte della decisione giudiziaria che richiede al ricorrente di fornire una garanzia a copertura di eventuali danni arrecati al convenuto in seguito all'adozione del provvedimento di garanzia del credito.
Qualora la decisione che dispone la garanzia di un credito venga adottata in assenza di una parte interessata, il termine di dieci giorni per la presentazione di un ricorso complementare inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione è notificata all'interessato.
Provvedimenti cautelari provvisori
I provvedimenti cautelari provvisori possono essere revocati dallo stesso giudice che li ha disposti, su istanza di una parte interessata.
È possibile presentare un ricorso complementare contro una decisione che accoglie la richiesta del ricorrente di sostituire un provvedimento provvisorio già applicato con un'altra misura, oppure contro una decisione di rigetto di una domanda di provvedimento provvisorio, o ancora contro una decisione di rigetto di una domanda di revoca di un provvedimento provvisorio.
Qualora una decisione relativa alla disposizione di un provvedimento cautelare provvisorio sia stata adottata in assenza di una delle parti in causa, il termine di 10 giorni per la presentazione di un ricorso complementare inizia a decorrere dalla data in cui la decisione viene notificata.
Assunzione preventiva dei mezzi di prova
Non è possibile impugnare una decisione che accoglie un'istanza per l'assunzione preventiva delle prove. Tuttavia, il convenuto può chiedere di essere risarcito per i danni subiti conseguentemente all'assunzione preventiva delle prove qualora:
- le prove siano state assunte prima della proposizione dell'azione, ma non si sia agito in giudizio entro i termini stabiliti dal giudice;
- l'azione in giudizio contro il convenuto sia stata respinta;
- la pratica sia stata archiviata;
- il procedimento sia stato chiuso poiché l'azione è stata intentata da una persona non avente diritto o poiché il ricorrente ha ritirato la domanda.
È possibile presentare un ricorso complementare contro una decisione del giudice che rigetta un'istanza di assunzione preventiva delle prove oppure contro una decisione che è stata adottata senza convocare le potenziali parti. Qualora un'istanza di assunzione preventiva delle prove venga adottata in assenza di una delle parti interessate, il termine di 10 giorni per la presentazione di un ricorso complementare inizia a decorrere dalla data in cui la decisione viene notificata o inviata.
Provvedimenti cautelari provvisori contro atti di violenza
Un provvedimento cautelare provvisorio contro atti di violenza può essere sostituito con un altro provvedimento, su richiesta motivata di una delle parti, dallo stesso giudice che ha disposto il primo provvedimento o dal giudice competente nel merito.
Analogamente, un provvedimento cautelare provvisorio contro atti di violenza può essere revocato, su richiesta motivata di una delle parti, dallo stesso giudice che l'ha adottato o dal giudice di merito.
Entro il termine di 10 giorni è possibile presentare un ricorso complementare avverso una decisione che sostituisce un provvedimento cautelare provvisorio contro atti di violenza con un'altra misura, avverso una decisione che rigetta una domanda di provvedimento provvisorio contro atti di violenza o ancora avverso una decisione che rigetta una domanda di revoca di un provvedimento cautelare provvisorio contro atti di violenza. Qualora la decisione sia stata presa in assenza di una delle parti interessate, il termine di 10 giorni per la presentazione di un ricorso complementare inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione viene notificata.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.