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1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?
Il tipo di misura dipende dalla natura del diritto da proteggere. Ai sensi dell'articolo 747 del codice di procedura civile, la tutela dei crediti pecuniari può essere effettuata mediante:
- il pignoramento di un bene mobile, dello stipendio, di conti correnti o di altri crediti o di un altro diritto patrimoniale;
- costituzione su un immobile di un'ipoteca giudiziaria;
- interdizione di alienare o di gravare un bene immobile per il quale non esiste un registro fondiario, né un registro delle ipoteche o questi ultimi siano stati persi o distrutti;
- costituzione di un'ipoteca marittima su un'imbarcazione o su un'imbarcazione in costruzione;
- interdizione di alienare un diritto di comproprietà su un bene immobile;
- amministrazione giudiziale di un'impresa o di un'azienda agricola del debitore o di qualsiasi stabilimento che ne costituisce parte o di un'azienda agricola del debitore.
Se la misura non è relativa a un credito pecuniario, il tribunale concede la garanzia che reputa appropriata secondo le circostanze del caso, senza escludere le misure previste per i crediti pecuniari (articolo 755 del codice di procedura civile). In particolare il tribunale è autorizzato a:
- fissare i diritti e gli obblighi delle parti o dei partecipanti alla procedura per tutta la durata di quest'ultima,
- vietare l'alienazione dei beni o dei diritti oggetto della procedura
- sospendere la procedura esecutiva o un'altra procedura intesa a eseguire una sentenza;
- regolamentare le questioni relative alla custodia di minori e al diritto di visita dei minori;
- ordinare l'iscrizione di una menzione idonea nel registro fondiario o in un altro registro idoneo.
Al momento della scelta della misura occorre considerare gli interessi delle parti o dei partecipanti alla procedura, in modo che il creditore possa godere di una adeguata protezione giuridica e che il debitore non si creda gravato di un onere eccessivo.
2 Quali sono le condizioni per l’adozione di tali provvedimenti?
2.1 La procedura
Possono essere ordinate misure provvisorie o conservative nei seguenti modi:
- su richiesta di una parte o di un partecipante al processo, presentata dinanzi al giudice competente all'esame della causa in primo grado. Se il giudice non può essere identificato il giudice competente è quello del distretto giudiziario nel quale deve essere eseguita la misura provvisoria o conservativa; in mancanza di questo elemento o se la decisione che istituisce una misura provvisoria o conservativa deve essere eseguita nell'ambito di più organi giurisdizionali, il giudice competente è il tribunale circondariale (sąd rejonowy) di Varsavia. Una domanda di concessione di una misura provvisoria o conservativa effettuata nell'ambito di un processo è esaminata dal giudice adito per il processo, tranne il caso in cui il giudice adito sia la Corte suprema (Sąd Najwyższy). In quest'ultimo caso, la domanda è esaminata dal giudice competente in primo grado (articolo 734 del codice di procedura civile);
- ex officio nei casi in cui il processo può essere avviato d'ufficio (articolo 732 del codice di procedura civile).
Le domande intese ad ottenere misure conservative o provvisorie devono essere redatte per iscritto. Devono specificare inoltre il tipo di misura che si richiede e, in caso di controversie relative a crediti pecuniari, l'importo da garantire (questo importo non può essere superiore al valore della causa, maggiorato degli interessi calcolati fino alla data dell'ordinanza che impone la misura nonché delle spese di esecuzione della stessa; l'importo da garantire può anche comprendere una stima relativa alle spese procedurali). La domanda deve indicare anche le circostanze che giustificano l'emanazione del provvedimento. Qualora la domanda di misura provvisoria o conservativa sia stata depositata prima dell'avvio del processo, è necessario anche esporre in modo succinto il merito della causa (articolo 736 del codice di procedura civile).
Una misura provvisoria o conservativa può essere ordinata prima dell'avvio del processo o durante lo stesso. Una volta che il soggetto richiedente ha ottenuto un titolo esecutivo, una misura può essere concessa soltanto se essa ha lo scopo di preservare una pretesa per la quale non è ancora scaduto il termine di esecuzione (articolo 730, secondo comma, del codice di procedura civile).
Quando una misura provvisoria o conservativa è stata ordinata prima dell'avvio di un processo, il giudice fissa il termine entro il quale dovrà essere depositato l'atto di citazione cui la misura fa riferimento, sotto pena di nullità della stessa. Tale termine non può essere superiore a due settimane (articolo 733 del codice di procedura civile).
Le domande di misura provvisoria o conservativa devono essere esaminate immediatamente entro una settimana dal ricevimento della relativa domanda tranne il caso in cui la legge disponga altrimenti. Qualora la legge preveda l'esame della domanda in corso di udienza, la data di quest'ultima deve essere fissata in modo da avvenire entro il termine di un mese a decorrere dalla ricezione della domanda da parte del tribunale (articolo 737 del codice di procedura civile).
La concessione di misure provvisorie o conservative avviene sulla base di una sentenza del giudice.
2.2 Le principali condizioni
La concessione di misure provvisorie o conservative può essere richiesta in qualsiasi tipo di cause civile appartenenti alla competenza di un tribunale o di un collegio arbitrale(articolo 730 del codice di procedura civile).
Le condizioni per la concessione di misure provvisorie o conservative sono le seguenti: occorre giustificare la plausibilità della pretesa e dell'interesse giuridico al beneficio della misura. Esiste un interesse giuridico a beneficiare di una misura provvisoria o conservativa quando l'assenza di una tale misura rende impossibile o quantomeno molto difficile l'esecuzione di una decisione giudiziaria o, altrimenti, rende impossibile o molto difficile la realizzazione dell'obiettivo della procedura (articolo 730, primo comma, del codice di procedura civile).
La misura provvisoria o conservativa non può essere intesa a soddisfare una pretesa, salvo disposizione legislativa contraria (articolo 731 del codice di procedura civile).
Il giudice può subordinare l'esecuzione di una decisione che concede una misura provvisoria o conservativa al pagamento di una cauzione da parte del creditore al fine di garantire le pretese del debitore create dall'esecuzione della decisione che concede la misura, tranne il caso in cui il creditore sia il ministero del Tesoro o quando la misura intende preservare un credito alimentare, una pensione o una somma dovuta a un impiegato nell'ambito di cause relative al diritto del lavoro e non eccedente la totalità del salario mensile (articolo 739 del codice di procedura civile).
3 Oggetto e natura dei provvedimenti
3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?
Possono costituire oggetto di una misura provvisoria o conservativa i seguenti beni:
- beni mobili,
- remunerazioni e salari,
- conti correnti bancari o altri crediti o altri diritti patrimoniali,
- beni immobili,
- imbarcazioni o imbarcazioni in costruzione,
- un diritto di proprietà su un bene immobile,
- un'impresa o un'azienda agricola, uno stabilimento che forma parte di un'impresa o di una parte di quest'ultima o che sia parte di un'impresa agricola.
Una misura provvisoria o conservativa non può essere relativa a beni, crediti e diritti che non possono essere assoggettati all'esecuzione. I beni suscettibili di deteriorarsi rapidamente possono costituire oggetto di una misura provvisoria o conservativa se il debitore non dispone di altri beni che possono garantire il credito del creditore e se esiste una possibilità di vendere immediatamente questi beni.
3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?
La funzione principale della procedura intesa all'ottenimento di una misura provvisoria o conservativa è quella di assicurare al titolare di un diritto (nella maggior parte dei casi un creditore) una protezione contro i potenziali effetti negativi durante l'esame della causa da parte del giudice (come prima di adire il giudice) e migliorare inoltre la sua situazione nell'ambito del processo esecutivo qualora l'oggetto del procedimento giudiziario e della misura sia un debito eseguibile. In misura limitata, una misura provvisoria o conservativa può anche servire all'ottenimento, da parte della persona avente titolo, di una prestazione in contanti.
Inoltre una misura provvisoria o conservativa può costituire una risposta a azioni del debitore che pregiudicano gli interessi legittimi dei creditore.
In funzione del tipo di misura scelto, gli effetti sono differenti per il debitore e possono essere i seguenti:
- nel caso di pignoramento di un bene immobile, la gestione del bene successivamente al pignoramento non influisce sullo svolgimento ulteriore della procedura; il processo esecutivo relativo può essere esperito anche nei confronti dell'acquirente,
- nel caso di sequestro di un conto corrente bancario di un imprenditore o di un proprietario di un'azienda agricola, il debitore può prelevare soltanto gli importi fissati dal giudice per il pagamento dei salari, delle remunerazioni e degli altri oneri legali nonché per il pagamento delle spese correnti connesse alle attività economiche,
- il debitore ha una possibilità limitata di godere degli altri crediti e diritti patrimoniali pignorati (le modalità di godimento sono determinate dal giudice),
- un ufficiale giudiziario può procedere alla vendita di tutti i beni pignorati, nonché dei diritti derivanti dagli strumenti finanziari iscritti sul conto dei valori mobiliari o su un altro conto nell'ambito delle disposizioni sul commercio di strumenti finanziari e depositare la somma così ottenuta sul conto di deposito del tribunale,
- il debitore non può alienare o gravare un bene immobile, né un diritto di comproprietà su un bene immobile,
- un'imbarcazione o un'imbarcazione in costruzione del debitore può essere gravata da un'ipoteca marittima;
- il debitore può essere privato della gestione e può essere posta in essere un'amministrazione giudiziaria, i redditi derivanti dalla decisione giudiziaria costituiscono l'oggetto del pignoramento,
- nelle cause relative alle obbligazioni alimentari, il debitore può essere tenuto a versare al creditore in una sola volta, o periodicamente una somma di denaro determinata.
3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?
Il debitore in ogni momento può domandare l'annullamento o la modifica della decisione giuridicamente vincolante mediante la quale è stata concessa una misura provvisoria o conservativa, se terminano o cambiano le ragioni per la concessione della stessa (articolo 742, articolo 754, primo comma, paragrafo 3 e articolo 757 del codice di procedura civile).
La misura è annullata se
- il debitore deposita sul conto di deposito del ministero delle finanze la somma da garantire domandata dal titolare nella domanda di concessione della misura,
- il tribunale rinvia o rigetta la misura in modo definitivo,
- il tribunale archivia la domanda o il processo è stato interrotto,
- il richiedente non domanda l'integrità della sua pretesa nel processo o presenta altre pretese rispetto a quelle che erano state garantite prima dell'avvio del processo,
- la decisione del giudice che dava la possibilità di chiedere la misura diventa definitiva (la misura è annullata un mese dopo la data in cui la sentenza diviene definitiva),
- l'attore non chiede, entro due settimane a decorrere dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che gli dava diritto di presentare la sua domanda, altre misure esecutive nelle cause in cui una misura provvisoria o conservative è stata concessa sotto forma di pignoramento di un bene mobile, di pignoramento dello stipendio, di pignoramento di un conto corrente o di pignoramento di un altro credito o di un altro diritto patrimoniale nonché sotto forma di amministrazione giudiziaria di un'impresa o di un'azienda agricola del debitore o di uno stabilimento facente parte di un'impresa o parte di quest'ultima o ancora di parte dell'azienda agricola del debitore.
Inoltre, la misura è annullata (articolo 754, primo comma, del codice di procedura civile):
- trascorso il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che gli dava diritto di presentare la domanda garantita dalla misura, la decisione di rigetto del ricorso o di un'altra misura di contestazione formata dal debitore contro la decisione giudiziaria che permetteva la domanda garantita dalla misura;
- se, entro un mese a decorrere dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che gli dava diritto di presentare la domanda garantita dalla misura, la decisione di rigetto del ricorso o di un'altra misura di contestazione avanzata dall’attore contro la decisione giudiziaria che gli dava diritto di presentare la domanda garantita dalla misura, non ha chiesto misure esecutive supplementari, in caso di misure provvisorie o cautelari, come fra l'altro il pignoramento di un bene mobile;
4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?
Sia l'attore che il debitore possono presentare ricorso contro la decisione del tribunale di primo grado relativa a una misura provvisoria o conservativa (articolo 741 del codice di procedura civile).
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