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Il tipo di misura dipende dalla natura del diritto da proteggere. Ai sensi dell'articolo 747 del codice di procedura civile, la tutela dei crediti pecuniari può essere effettuata mediante:
Se la misura non è relativa a un credito pecuniario, il tribunale concede la garanzia che reputa appropriata secondo le circostanze del caso, senza escludere le misure previste per i crediti pecuniari (articolo 755 del codice di procedura civile). In particolare il tribunale è autorizzato a:
Al momento della scelta della misura occorre considerare gli interessi delle parti o dei partecipanti alla procedura, in modo che il creditore possa godere di una adeguata protezione giuridica e che il debitore non si creda gravato di un onere eccessivo.
Possono essere ordinate misure provvisorie o conservative nei seguenti modi:
Le domande intese ad ottenere misure conservative o provvisorie devono essere redatte per iscritto. Devono specificare inoltre il tipo di misura che si richiede e, in caso di controversie relative a crediti pecuniari, l'importo da garantire (questo importo non può essere superiore al valore della causa, maggiorato degli interessi calcolati fino alla data dell'ordinanza che impone la misura nonché delle spese di esecuzione della stessa; l'importo da garantire può anche comprendere una stima relativa alle spese procedurali). La domanda deve indicare anche le circostanze che giustificano l'emanazione del provvedimento. Qualora la domanda di misura provvisoria o conservativa sia stata depositata prima dell'avvio del processo, è necessario anche esporre in modo succinto il merito della causa (articolo 736 del codice di procedura civile).
Una misura provvisoria o conservativa può essere ordinata prima dell'avvio del processo o durante lo stesso. Una volta che il soggetto richiedente ha ottenuto un titolo esecutivo, una misura può essere concessa soltanto se essa ha lo scopo di preservare una pretesa per la quale non è ancora scaduto il termine di esecuzione (articolo 730, secondo comma, del codice di procedura civile).
Quando una misura provvisoria o conservativa è stata ordinata prima dell'avvio di un processo, il giudice fissa il termine entro il quale dovrà essere depositato l'atto di citazione cui la misura fa riferimento, sotto pena di nullità della stessa. Tale termine non può essere superiore a due settimane (articolo 733 del codice di procedura civile).
Le domande di misura provvisoria o conservativa devono essere esaminate immediatamente entro una settimana dal ricevimento della relativa domanda tranne il caso in cui la legge disponga altrimenti. Qualora la legge preveda l'esame della domanda in corso di udienza, la data di quest'ultima deve essere fissata in modo da avvenire entro il termine di un mese a decorrere dalla ricezione della domanda da parte del tribunale (articolo 737 del codice di procedura civile).
La concessione di misure provvisorie o conservative avviene sulla base di una sentenza del giudice.
La concessione di misure provvisorie o conservative può essere richiesta in qualsiasi tipo di cause civile appartenenti alla competenza di un tribunale o di un collegio arbitrale(articolo 730 del codice di procedura civile).
Le condizioni per la concessione di misure provvisorie o conservative sono le seguenti: occorre giustificare la plausibilità della pretesa e dell'interesse giuridico al beneficio della misura. Esiste un interesse giuridico a beneficiare di una misura provvisoria o conservativa quando l'assenza di una tale misura rende impossibile o quantomeno molto difficile l'esecuzione di una decisione giudiziaria o, altrimenti, rende impossibile o molto difficile la realizzazione dell'obiettivo della procedura (articolo 730, primo comma, del codice di procedura civile).
La misura provvisoria o conservativa non può essere intesa a soddisfare una pretesa, salvo disposizione legislativa contraria (articolo 731 del codice di procedura civile).
Il giudice può subordinare l'esecuzione di una decisione che concede una misura provvisoria o conservativa al pagamento di una cauzione da parte del creditore al fine di garantire le pretese del debitore create dall'esecuzione della decisione che concede la misura, tranne il caso in cui il creditore sia il ministero del Tesoro o quando la misura intende preservare un credito alimentare, una pensione o una somma dovuta a un impiegato nell'ambito di cause relative al diritto del lavoro e non eccedente la totalità del salario mensile (articolo 739 del codice di procedura civile).
Possono costituire oggetto di una misura provvisoria o conservativa i seguenti beni:
Una misura provvisoria o conservativa non può essere relativa a beni, crediti e diritti che non possono essere assoggettati all'esecuzione. I beni suscettibili di deteriorarsi rapidamente possono costituire oggetto di una misura provvisoria o conservativa se il debitore non dispone di altri beni che possono garantire il credito del creditore e se esiste una possibilità di vendere immediatamente questi beni.
La funzione principale della procedura intesa all'ottenimento di una misura provvisoria o conservativa è quella di assicurare al titolare di un diritto (nella maggior parte dei casi un creditore) una protezione contro i potenziali effetti negativi durante l'esame della causa da parte del giudice (come prima di adire il giudice) e migliorare inoltre la sua situazione nell'ambito del processo esecutivo qualora l'oggetto del procedimento giudiziario e della misura sia un debito eseguibile. In misura limitata, una misura provvisoria o conservativa può anche servire all'ottenimento, da parte della persona avente titolo, di una prestazione in contanti.
Inoltre una misura provvisoria o conservativa può costituire una risposta a azioni del debitore che pregiudicano gli interessi legittimi dei creditore.
In funzione del tipo di misura scelto, gli effetti sono differenti per il debitore e possono essere i seguenti:
Il debitore in ogni momento può domandare l'annullamento o la modifica della decisione giuridicamente vincolante mediante la quale è stata concessa una misura provvisoria o conservativa, se terminano o cambiano le ragioni per la concessione della stessa (articolo 742, articolo 754, primo comma, paragrafo 3 e articolo 757 del codice di procedura civile).
La misura è annullata se
Inoltre, la misura è annullata (articolo 754, primo comma, del codice di procedura civile):
Sia l'attore che il debitore possono presentare ricorso contro la decisione del tribunale di primo grado relativa a una misura provvisoria o conservativa (articolo 741 del codice di procedura civile).
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