Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE

Slovenia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

I provvedimenti a carattere temporaneo e cautelare previsti dalla legge sulle misure di esecuzione e sulle garanzie dei crediti (Zakon o izvršbi in zavarovanju, in prosieguo: la “ZIZ”) comprendono misure conservative e provvisorie.

Le misure cautelari (a lungo termine) stabilite dalla ZIZ per garantire l’esecuzione forzata di un credito prevedono la possibilità di costituire diritti reali di garanzia sui beni immobili e mobili. La nuova versione della ZIZ aggiungerà un’ulteriore misura di garanzia del credito: un diritto di pegno sulle partecipazioni. Un creditore può chiedere l’adozione di un provvedimento a garanzia del credito alle stesse condizioni previste per la procedura di esecuzione, cioè sulla base di un titolo esecutivo, mentre le misure conservative e provvisorie hanno carattere temporaneo e possono essere richieste se sussistono le condizioni di seguito esposte.

2 Quali sono le condizioni per l’adozione di tali provvedimenti?

Misure conservative: il giudice concede un provvedimento di questo tipo sulla base di una decisione emanata da un giudice nazionale o da un altro organo per tutelare un credito pecuniario non ancora esigibile, se il creditore può dimostrare il probabile rischio che l’esecuzione del credito risulti altrimenti impossibile o sia resa molto più difficile.

Le misure provvisorie sono misure limitate nel tempo poste a garanzia del credito e destinate a mantenere la situazione esistente ovvero a creare una nuova situazione provvisoria per permettere l’efficace esecuzione della richiesta di un creditore in un momento successivo (misure di carattere cautelare) o per evitare conseguenze serie e dannose nonché il rischio di violenza (misure di carattere sospensivo).

Ai sensi della ZIZ, tra le misure provvisorie si possono distinguere le misure dirette a garantire i crediti pecuniari e le misure dirette a garantire i crediti non pecuniari.

Il giudice emana una misura provvisoria per garantire un credito pecuniario se il creditore può dimostrare la probabilità dell’esistenza attuale o futura di un credito nei confronti del debitore e se dimostra la probabilità del rischio che i beni vengano trasferiti, nascosti o destinati ad altro uso dal debitore stesso, rendendo impossibile o molto difficile la riscossione del credito. Qualora il creditore sia in grado di dimostrare che il debitore subirebbe probabilmente solo un danno limitato a seguito della misura proposta, egli non è tenuto a dimostrare l’esistenza del rischio. Si considera dimostrata l’esistenza del rischio se il debito deve essere fatto valere all’estero, tranne nel caso in cui debba essere riscosso in uno Stato membro dell’Unione europea.

Il giudice emana una misura provvisoria per garantire un credito non pecuniario, se il creditore può dimostrare la probabilità dell’esistenza attuale o futura di un credito nei confronti del debitore.

Il creditore deve inoltre dimostrare la sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti:

  • il rischio che sia impossibile o molto più difficile far valere il credito;
  • la misura è necessaria per impedire l’uso della forza o l’insorgere di danni irreparabili;
  • il debitore non subirà conseguenze più gravi di quelle che avrebbe subito il creditore qualora, nel corso del procedimento, risulti che la misura provvisoria è infondata.

2.1 La procedura

Misura conservativa: il giudice sul quale ricadrebbe la competenza ad esercitare l’azione di esecuzione sul bene oggetto della richiesta di garanzia è competente per territorio a decidere in merito ad una richiesta diretta a tutelare un credito attraverso una misura conservativa e a garantire il credito stesso.

Il giudice cui sia stata richiesta l’emissione di un provvedimento conservativo, dopo aver esaminato i presupposti per l’emanazione di tale misura, emette una decisione in cui indica, inter alia, l’importo del credito garantito, compresi gli interessi e le spese, la garanzia richiesta e il periodo per il quale concede la misura. Una misura conservativa non può essere concessa per un periodo superiore a quindici giorni giorni a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni per far valere il credito.
Se il periodo per il quale il giudice ha concesso la misura conservativa si esaurisce prima che diventi esecutiva la decisione sulla cui base il giudice ha adottato la misura, questi, su istanza del creditore, proroga il provvedimento, sempreché non siano mutate le circostanze che ne hanno determinato l’adozione.

Misura provvisoria: qualora la richiesta di misure provvisorie venga presentata nel corso di un procedimento civile o di un altro procedimento giudiziario, la competenza a emanare una decisione in proposito spetta al giudice dinanzi al quale si svolge il procedimento Il giudice competente a decidere su un procedimento speciale in materia matrimoniale o per controversie tra genitori e figli, per il quale è stata depositata una domanda di garanzia di un credito per mezzo di un’ordinanza relativa a un procedimento interinale, prima dell’inizio del procedimento nel merito, è il tribunale regionale, competente a garantire il credito stesso. Il giudice competente a decisdere sulla domanda di garanzia di credito con ordinanza relativa a un procedimento interinale, depositata prima dell’inizio del procedimento di merito in base alla legge che disciplina la prevenzione della violenza in ambito familiare e per garantire il credito stesso è il tribunale regionale (competente per questo tipo di procedimento). Qualora la richiesta di misure provvisorie venga presentata prima dell’avvio di un procedimento giudiziario, la competenza a decidere su una richiesta di misura provvisoria per garantire un credito e a garantire il credito stesso spetta al giudice che sarebbe competente per territorio in merito alla proposta di esecuzione.
Ne consegue che, in casi di questo tipo, la questione della competenza territoriale a emanare misure provvisorie dipende dall’oggetto della tutela. Nel caso dei beni mobili, la competenza territoriale è del giudice di esecuzione sul cui territorio sono situati i beni o in cui il debitore risiede in maniera permanente o temporanea. In caso di crediti pecuniari, valori mobiliari immateriali o altri valori patrimoniali del debitore, la giurisdizione spetta generalmente al giudice nel cui territorio il debitore risiede o ha stabilito la sede legale. Se oggetto della tutela sono quote di partecipazione sociale, la giurisdizione territoriale è del giudice nel cui territorio l’impresa ha la propria sede legale. In caso di beni immobili, la competenza territoriale è del giudice nel cui territorio è situato il bene immobile in questione.

2.2 Le principali condizioni

Il giudice emette una misura conservativa sulla base di una decisione emanata da un giudice nazionale o da un altro organo per tutelare un credito pecuniario non ancora esigibile, se il creditore può dimostrare il probabile rischio che sia altrimenti impossibile o molto più difficile far valere il credito. Tale rischio si presume qualora la richiesta di tutelare un credito mediante una misura anticipatoria sia fondata sui seguenti provvedimenti:

  • una sentenza emessa in un procedimento penale che accoglie la pretesa della parte lesa relativa a un diritto di proprietà qualora sia stata presentata un’istanza per un nuovo processo penale;
  • una decisione in base alla quale il credito dovrebbe essere fatto valere all’estero, tranne nel caso in cui debba essere fatto valere in uno Stato membro dell’Unione europea;
  • una sentenza di riconoscimento avverso la quale è stata proposta impugnazione (in tale caso, il giudice, su domanda del debitore, può subordinare la concessione di una misura conservativa per la garanzia del credito al deposito di una cauzione da parte del creditore, per coprire eventuali danni che il debitore possa subire per effetto della misura richiesta);
  • una transazione conclusa dinanzi al giudice o ad un organo amministrativo che viene impugnata secondo i termini di legge (in tale caso, il giudice, su domanda del debitore, può subordinare la concessione di una misura conservativa per la garanzia del credito al deposito di una cauzione da parte del creditore per coprire eventuali danni che il debitore possa subire per effetto della misura richiesta);
  • un atto notarile che costituisce titolo esecutivo di un credito pecuniario non ancora divenuto esigibile.

Il giudice garantisce un credito attraverso la concessione di una misura conservativa per un importo di un’obbligazione alimentare legalmente stabilita e non ancora esigibile, come compensazione per la perdita degli alimenti a seguito del decesso della persona che provvedeva al versamento degli stessi, e come compensazione del danno derivante da una riduzione o perdita dell’attività ovvero da una riduzione o perdita della capacità di lavorare, unicamente per somme che diventeranno esigibili entro un anno.
In tali casi si presume che il rischio sia stato dimostrato qualora una procedura esecutiva per il recupero di una somma esigibile sia stata già avviata o proposta nei confronti del debitore.

Il giudice emette misure provvisorie a garanzia di un credito pecuniario se sono soddisfatte le seguenti condizioni: se il creditore dimostra la probabilità dell’esistenza attuale o futura di un credito nei confronti del debitore, e se il creditore dimostra l’esistenza del probabile rischio che i beni vengano trasferiti, nascosti o destinati ad altro uso dal debitore, rendendo impossibile o molto più difficile la riscossione del credito (rischio soggettivo).

Il giudice emette misure provvisorie a garanzia di un credito non pecuniario se sono soddisfatte le seguenti condizioni: se il creditore dimostra la probabilità dell’esistenza attuale o futura di un credito nei confronti del debitore, e se il creditore dimostra la probabilità che sussista almeno uno dei seguenti presupposti: vi è il rischio che sia impossibile o molto più difficile far valere il credito (rischio oggettivo); la misura è necessaria per impedire l’uso della forza o l’insorgere di danni irreparabili; il debitore non subirà conseguenze più gravi di quelle che avrebbe subito il creditore qualora, nel corso del procedimento, risulti che la misura provvisoria è infondata.

In nessuno dei suddetti casi (misure provvisorie dirette a tutelare crediti pecuniari e misure dirette a tutelare crediti non pecuniari), si richiede al creditore di dimostrare l’esistenza di rischi, qualora egli sia in grado di dimostrare la probabilità che il debitore subirebbe solo un danno di scarso rilievo a seguito della misura proposta. In entrambi i casi, si presume l’esistenza di un rischio se il credito deve essere fatto valere all’estero, tranne nel caso in cui debba essere fatto valere in uno Stato membro dell’Unione europea.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Qualsiasi bene del debitore può essere oggetto di una misura conservativa o provvisoria, per esempio, denaro su conti bancari, beni mobili, veicoli immatricolati, beni immobiliari ed altri diritti patrimoniali, nella misura in cui non si tratti di beni esentati per legge da un’azione di esecuzione o di beni per i quali l’azione di esecuzione è soggetta a restrizioni (per esempio, beni non immessi in circolazione, ricchezze minerali, beni di cui il debitore ha bisogno per svolgere un servizio pubblico ecc.).

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Misure conservative. Un giudice può ordinare le seguenti misure conservative: sequestro di beni mobili e l’iscrizione del sequestro presso il pubblico registro, se viene mantenuto; sequestro di crediti pecuniari e crediti relativi alla consegna di un bene; sequestro di altri diritti patrimoniali o materiali; sequestro di una somma sul conto del debitore che si trova su un conto prsso un istituto finanziario autorizzato; iscrizione nel registro delle società di un privilegio su una partecipazione detenuto da un socio in una società o l’iscrizione nel registro centrale dei titoli di un privilegio; costituzione provvisoria di ipoteca su un bene immobile del debitore o di diritti su un bene immobile.

Il giudice può autorizzare la vendita dei beni mobili sequestrati quando i beni possono deperire o se esiste il rischio che il loro prezzo cali considerevolmente; la vendita dei beni mobili sequestrati deve avvenire in conformità delle disposizioni della ZIZ regolanti la procedura di esecuzione per la consegna o il rilascio di un bene mobile.

Se il giudice sottopone a sequestro un credito attraverso una misura conservativa, egli può, su richiesta del creditore o del debitore, consentire la cessione del credito al creditore, se esiste il rischio che un ritardo renda impossibile il recupero del credito o che venga pregiudicato il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi.

La somma ricavata dalla vendita dei beni o dal recupero di un credito viene trattenuta dal giudice fino alla scadenza del provvedimento conservativo o fino alla presentazione di una richiesta di esecuzione da parte del creditore, ma non oltre trenta giorni dalla data in cui il credito diventa esigibile.

Misure provvisorie. Le misure provvisorie dirette a garantire i crediti pecuniari comprendono tutte le misure che possono essere utilizzate per fini di garanzia e che pertanto, in base allo scopo perseguito, sono di carattere meramente cautelativo. La legge elenca, ad esempio, i seguenti tipi di misure provvisorie per garantire i crediti pecuniari: il divieto per il debitore di disporre di un bene mobile ordinando il deposito di tale bene; il divieto per il debitore di alienare o vincolare i propri beni immobili o i diritti reali registrati a suo favore relativamente a tali beni immobili (tale divieto deve essere registrato presso il catasto immobiliare); il divieto per il debitore di un debitore di saldare debiti o trasmettere beni al debitore, e il divieto per il debitore di ricevere beni, riscuotere crediti e disporne liberamente; istruzioni ad organismi di pagamento di rifiutare al debitore, o ad altra persona da questi incaricata, il pagamento, dal conto del debitore, della somma per la quale viene emessa la misura provvisoria.

Le misure provvisorie per garantire i crediti non pecuniari comprendono tutte le misure che possono essere utilizzate per fini di garanzia e che, in base allo scopo perseguito, sono di carattere cautelare o sospensivo. La legge elenca, per esempio, i seguenti tipi di misure provvisorie dirette a garantire crediti non pecuniari: divieto di alienare o vincolare il bene mobile oggetto del credito, ordinando il deposito di tale bene; divieto per il debitore di alienare o di vincolare il bene immobile oggetto del credito, da iscrivere nel registro del catasto immobiliare; divieto per il debitore di compiere qualsiasi azione che possa arrecare danno al creditore o di effettuare qualsiasi modifica dei beni oggetto del credito, prevedendo una sanzione in caso di mancato rispetto di tale divieto; divieto per il debitore del debitore di trasmettere a quest’ultimo i beni oggetto del credito; pagamento di un indennizzo per mancata percezione di stipendio a un dipendente nell’eventualità di una causa pendente sulla legittimità di una decisione di licenziamento, qualora tale indennizzo sia necessario per il mantenimento del dipendente e delle persone al cui mantenimento questi è tenuto per legge.

Quando la decisione su una misura provvisoria è emanata in un procedimento civile, o in altro procedimento giudiziario, ha l’effetto di un titolo esecutivo e consente di intervenire solamente nella sfera di interessi del debitore, ma non in quella di terzi. L’emanazione di una misura provvisoria non determina pertanto la costituzione di un diritto di pegno sul bene da tutelare.

Di conseguenza, qualora, ad esempio, una misura provvisoria vieti a un debitore di disporre del bene da tutelare, ciò non impedisce l’intervento legale da parte di altri riguardo a tale bene (per esempio, nell’ambito di procedimenti di esecuzione). Qualora il debitore non rispetti una misura provvisoria di questo tipo, l’unica conseguenza è il fatto che il creditore ha il diritto di opporsi ad atti giuridici che lo danneggiano, in conformità con le disposizioni generali del diritto delle obbligazioni. Le persone che acquisiscono beni dei quali il debitore non può disporre liberamente sono tutelate se hanno acquistato tali beni in buona fede (non sapevano e non avrebbero potuto sapere che tale atto causava un danno al creditore). Se la persona che ha acquisito i beni non era in buona fede, l’atto giuridico cessa di avere effetto soltanto nei riguardi del creditore (attore) e nella misura necessaria per soddisfare la richiesta di quest’ultimo.

Qualora il debitore non rispetti una misura provvisoria, egli deve rispondere penalmente del danno causato ai diritti altrui. Il giudice dell’esecuzione può anche comminare una sanzione pecuniaria al debitore che viola una misura provvisoria; d’altro canto, il debitore ha il diritto di richiedere al creditore un risarcimento per i danni causati da una misura provvisoria infondata o alla quale il creditore non aveva diritto.

Una misura provvisoria può anche imporre un divieto di pagamento a un debitore del debitore (ad esempio una banca); in tale caso, il divieto ha effetto dal momento in cui viene notificato al debitore del debitore. Una volta ricevuta la notifica, questi non può più validamente soddisfare i propri obblighi nei confronti del debitore e può perfino essere tenuto a risarcire eventuali danni subiti dal creditore. Nel corso della procedura per l’emanazione di una misura provvisoria, la banca può rivelare informazioni sull’esistenza e sul numero delle operazioni finanziarie, o di altri debiti contratti dal debitore, solo su richiesta del giudice. Le informazioni sui numeri di conto delle persone giuridiche e sul loro eventuale congelamento sono nondimeno disponibili al pubblico attraverso il sito web dell’Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i servizi connessi (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

La decisione su una misura provvisoria emanata dal giudice deve indicare, inter alia, l’importo del credito tutelato, compresi gli interessi e le spese, la garanzia richiesta e il periodo per il quale viene concessa la misura, fermo restando che una misura provvisoria non può avere una durata superiore a quindici giorni dal momento in cui si verificano le condizioni per l’esecuzione.

Il periodo di validità di una misura provvisoria non è stabilito per legge, ma viene fissato dal giudice nella decisione che dispone l’adozione della misura. Se la misura viene emanata prima della presentazione di un ricorso o dell’avvio di un’altra procedura, o se viene emanata per garantire un credito che non si è ancora concretizzato, il giudice stabilisce un termine entro il quale il creditore deve avviare una procedura o presentare un ricorso. Se il creditore non agisce entro il termine stabilito, il giudice chiude il procedimento. Le misure provvisorie possono rimanere in vigore anche dopo la pubblicazione della decisione giudiziale in relazione alla quale sono state emanate.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Il debitore può opporsi a una decisione che dispone una misura conservativa o provvisoria entro otto giorni dalla notifica della stessa, dinanzi al giudice che l’ha emessa; lo stesso organo giurisdizionale decide in merito all’opposizione.

Il debitore o il creditore possono proporre ricorso avverso la decisione del giudice relativa all’opposizione o avverso la decisione di rigetto di una richiesta di misure provvisorie dinanzi al tribunale che ha emanato la decisione impugnata, entro otto giorni dalla notifica di quest’ultima. La decisione in merito a tale ricorso spetta a un giudice di secondo grado. In genere, le opposizioni e i ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Link correlati

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

http://www.ajpes.si/

Ultimo aggiornamento: 09/01/2020

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