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Le vertenze di diritto civile ricadono nella competenza dei maakohus (tribunali regionali). I tribunali regionali, quali organi giurisdizionali di primo grado, sono competenti a dirimere le controversie in materia civile. Quest'ultima copre numerosi ambiti e ricomprende le controversie che traggono origine dai diversi contratti e obbligazioni, le vertenze in materia di famiglia e successione, le controversie attinenti ai diritti reali, alle attività e alla gestione di imprese e associazioni no profit, la materia fallimentare e le tematiche di diritto del lavoro. Per avviare una controversia in materia civile deve essere presentato un atto introduttivo dinanzi al tribunale regionale. L'atto introduttivo da presentare all'organo giurisdizionale deve indicare la persona contro la quale è fatta valere l'azione, l'oggetto della domanda e le sue ragioni (vale a dire la base giuridica della domanda) e gli elementi di prova dedotti a suo fondamento.
Lo svolgimento dei procedimenti giudiziari in materia civile è disciplinato dal codice di procedura civile.
Sebbene in Estonia non esistano organi giurisdizionali specializzati, talune controversie possono essere sottoposte, prima di agire giudizialmente, alle commissioni stragiudiziali.
Le controversie in materia di lavoro sono decise, ad esempio, dal töövaidluskomisjon (commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro). La commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro è un organo indipendente che opera in fase precontenziosa. Tanto i datori di lavoro quanto i lavoratori possono rivolgersi ad essa senza essere tenuti a versare il contributo statale. La risoluzione delle controversie da parte della commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro è disciplinata dalla legge sulla risoluzione delle controversie in materia di lavoro. I procedimenti condotti da tale commissione non costituiscono un iter preprocessuale obbligatorio. Una decisione della commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro che ha assunto efficacia giuridica è vincolante per le parti. È possibile rivolgersi alla commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro per definire le seguenti vertenze derivanti da un rapporto di lavoro: 1) una controversia in materia di lavoro derivante dal rapporto di lavoro tra un dipendente e un datore di lavoro registrato in Estonia o un datore di lavoro straniero che opera in Estonia tramite una filiale e sin dalla preparazione di tale rapporto di lavoro (controversia individuale in materia di lavoro); 2) una controversia in materia di lavoro derivante dall'articolo 7 della legge sulle condizioni di lavoro dei dipendenti distaccati in Estonia tra un dipendente distaccato in Estonia e il suo datore di lavoro (controversia individuale in materia di lavoro); 3) una controversia collettiva in materia di lavoro derivante dall'esecuzione di un contratto collettivo (controversia collettiva in materia di lavoro). La commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro non si pronuncia in merito a controversie concernenti il risarcimento per danni alla salute, lesioni personali o decesso dovuti a infortunio sul lavoro o malattia professionale. La domanda presentata alla commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro deve indicare le circostanze rilevanti ai fini della decisione. Ad esempio, in caso di richiesta di risoluzione di un contratto di lavoro, devono essere indicati il momento e le ragioni della risoluzione. Occorre descrivere la natura della controversia tra le parti, vale a dire l'omissione o l'atto illecito compiuto dal lavoratore o dal datore di lavoro. Tutte le affermazioni e le richieste devono essere fondate e, per questa ragione, è necessario indicare ogni circostanza supportata da prove documentali (contratto di lavoro, accordi consensuali o corrispondenza tra il lavoratore e il datore di lavoro, ecc.) o ogni richiamo ad altre prove o a testimoni. La suddetta prova documentale, alla base della pretesa del lavoratore e del datore di lavoro, deve essere allegata al ricorso all'atto della sua presentazione. Il richiedente che ritiene necessario citare in udienza un testimone, deve indicarne nome e indirizzo nell'istanza. Le domande derivanti da un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista possono essere definite dalla tarbijakaebuste komisjon (commissione per l'esame delle controversie dei consumatori). La risoluzione da parte di questa commissione delle controversie in materia di consumo è disciplinata dalla legge sulla tutela dei consumatori. La commissione per l'esame delle controversie dei consumatori è competente per la risoluzione di controversie dei consumatori tanto nazionali quanto transfrontaliere che derivano da contratti tra consumatori e professionisti e che sono avviate da un consumatore se una delle parti della controversia è un professionista il cui luogo di stabilimento è sito nella Repubblica di Estonia. La commissione è inoltre competente a definire le controversie attinenti a perdite causate da un prodotto difettoso a condizione che il danno possa essere determinato. Se è stata accertata l'insorgenza di un danno ma non ne può essere quantificata l'esatta entità, ad esempio in caso di perdita non monetaria o di perdite future, l'importo dell'indennizzo è stabilito dall'organo giurisdizionale. La commissione non definisce le controversie attinenti ai servizi non economici di interesse generale, alla prestazione di servizi di istruzione da parte di persone giuridiche di diritto pubblico, ai servizi di sanità forniti dai pazienti da professionisti della sanità al fine di valutare, preservare o ristabilire la salute o alla prescrizione, alla consegna e alla fornitura di medicinali e di dispositivi medici. La commissione non si pronuncia nemmeno in merito a una controversia se la domanda deriva da un decesso, lesioni personali o danni alla salute oppure in relazione a controversie per le quali la procedura di risoluzione è prescritta da altri atti. Tali controversie sono definite da un'istituzione competente o da un organo giurisdizionale. I procedimenti condotti dalla commissione per l'esame delle controversie dei consumatori non costituiscono un iter preprocessuale obbligatorio. Sul sito web dell'autorità per la tutela dei consumatori e la regolamentazione tecnica è pubblicato un elenco dei professionisti che non hanno rispettato le decisioni della commissione. Se le parti non concordano con la decisione della commissione o non la rispettano, possono deferire la medesima controversia al tribunale regionale per un'udienza.
Le controversie in materia di locazione possono essere decise in seno a una commissione per la conciliazione delle controversie in materia di locazione le cui norme procedurali sono disciplinate dalla üürivaidluste lahendamise seadus (legge sulla risoluzione delle controversie in materia di locazione). Una commissione per la conciliazione delle controversie in materia di locazione può essere costituita come un organo indipendente di un'autorità locale che risolve tali controversie specifiche. Le commissioni per la conciliazione delle controversie in materia di locazione non risolvono controversie riguardanti crediti finanziari superiori a 3 200 EUR. I procedimenti condotti dalla commissione per la conciliazione delle controversie in materia di locazione non costituiscono un iter preprocessuale obbligatorio. Dopo che una decisione della commissione per la conciliazione delle controversie in materia di locazione ha assunto efficacia giuridica, le parti non possono presentare la stessa domanda fondata sulla medesima base dinanzi un organo giurisdizionale; inoltre una siffatta decisione è vincolante per le parti.
Al fine di individuare l'organo giurisdizionale competente a dirimere una controversia è importante conoscere i principi che regolano la competenza. Esistono tre tipi di competenza: 1) generale, collegata al luogo di residenza della persona, 2) facoltativa e 3) esclusiva (cfr. sezione 2.2).
Gli organi giurisdizionali di grado inferiore e superiore sono tra loro diversi poiché il sistema giudiziario estone presenta tre gradi di giudizio.
I maakohus (tribunali regionali), in qualità di organi giurisdizionali di primo grado, sono competenti a conoscere di tutte le controversie civili. Una legge può prevedere che determinate tipologie di vertenze siano rimesse soltanto a specifici tribunali regionali se ciò permette di accelerare la trattazione della causa o rende, sotto altri profili, il procedimento più efficace.
Un ringkonnakohus (tribunale distrettuale) riesamina le decisioni pronunciate in materia civile dai tribunali regionali nell'ambito della sua competenza ratione loci sulla base delle impugnazioni proposte contro decisioni e ordinanze. Un tribunale distrettuale si pronuncia inoltre sulle altre questioni rientranti, in base alla legge, nella sua competenza.
Il Riigikohus (Corte suprema) riesamina le decisioni adottate in materia civile dal tribunale distrettuale sulla base dei ricorsi in cassazione e delle impugnazioni delle ordinanze. La Corte suprema si pronuncia anche sulle domande di revisione delle decisioni giudiziali divenute esecutive, nomina, nei casi previsti dalla legge, un organo giurisdizionale competente a dirimere la controversia e si pronuncia sulle altre questioni rimesse dalla legge alla sua competenza. In Estonia la Corte suprema ha anche la funzione di Corte costituzionale.
La vertenza è anzitutto oggetto di esame e di decisione da parte del tribunale regionale in qualità di organo giurisdizionale di primo grado. Se una persona ritiene che la sentenza dell'organo giurisdizionale di primo grado si basi su una violazione di una disposizione di legge o che, in considerazione delle circostanze e delle prove che devono essere prese in considerazione nel procedimento di appello ricorso, in quest'ultimo procedimento dovrebbe essere pronunciata una sentenza diversa da quella emessa dall'organo giurisdizionale di primo grado, la legge le riconosce il diritto di presentare un'impugnazione dinanzi un organo giurisdizionale di grado superiore, ossia una corte distrettuale. Le corti distrettuali sono organi giurisdizionali di secondo grado e sono quindi chiamati a riesaminare le decisioni adottate dai tribunali regionali e dai tribunali amministrativi sulla base degli appelli e delle impugnazioni delle ordinanze. Una corte distrettuale si pronuncia sulle questioni civili in composizione collegiale; l'appello è deciso da un collegio di tre giudici.
La Corte suprema è l'organo giurisdizionale di grado superiore. La Corte suprema riesamina le decisioni adottate in materia civile dal tribunale distrettuale sulla base dei ricorsi in cassazione e delle impugnazioni delle ordinanze. La Corte suprema si pronuncia anche sulle domande di revisione di decisioni giudiziali divenute esecutive, nomina, nei casi previsti dalla legge, un organo giurisdizionale competente a dirimere la controversia e si pronuncia sulle altre questioni rimesse dalla legge alla sua competenza. Il giudizio di cassazione riguarda l'impugnazione, fondata su questioni di diritto, proposta avverso una decisione giudiziale che non è ancora passata in giudicato e il riesame di tale decisione da parte di un giudice superiore senza una nuova valutazione dei fatti. La revisione delle decisioni giudiziali si riferisce al riesame, su istanza di una delle parti del procedimento, di decisioni e sentenze che sono già passate in giudicato qualora siano emerse nuove circostanze.
Una parte coinvolta in un ricorso può presentare un'impugnazione contro una sentenza emessa dal tribunale distrettuale adendo la Corte suprema nel caso in cui il tribunale distrettuale abbia violato materialmente una disposizione di diritto processuale o abbia applicato in maniera errata una disposizione del diritto sostanziale. Nel contesto di un'azione dinanzi la Corte suprema, una parte coinvolta nel procedimento può eseguire atti processuali e presentare istanze e domande soltanto tramite un avvocato. Nei procedimenti avviati su istanza di parte dinanzi la Corte suprema, una parte coinvolta nel procedimento può eseguire atti processuali e presentare istanze e domande personalmente o tramite un avvocato. La Corte suprema accoglie un ricorso per cassazione se quest'ultimo è conforme alle prescrizioni di legge, è stato presentato entro i termini previsti e, se:
1) la corte distrettuale ha palesemente applicato una disposizione di diritto sostanziale in maniera errata nella sua sentenza e l'errata applicazione di tale disposizione avrebbe potuto dar luogo a una sentenza errata;
2) la corte distrettuale ha violato materialmente una disposizione del diritto processuale nell'esprimere la sentenza e ciò avrebbe potuto comportare una sentenza errata.
La Corte suprema ammette la questione anche se la trattazione del ricorso in cassazione è di fondamentale importanza ai fini di garantire la certezza del diritto, l'uniformità della prassi giudiziaria o il futuro sviluppo del diritto.
La competenza dei giudici indica il diritto e l'obbligo di una persona di esercitare i propri diritti processuali dinanzi a un determinato organo giurisdizionale. Tale competenza è generale, facoltativa o esclusiva.
La competenza generale individua l'organo giurisdizionale dinanzi al quale è possibile agire contro una persona e compiere gli altri atti processuali rispetto ad essa, salvo che la legge stabilisca che l'azione può essere presentata o l'atto compiuto dinanzi a un organo giurisdizionale diverso.
La competenza facoltativa individua l'organo giurisdizionale dinanzi il quale è possibile agire contro una persona o compiere altri atti processuali nei confronti di essa in aggiunta rispetto all'organo giurisdizionale individuato in base alla competenza generale. Ciò significa che ad esempio un'azione vertente su una domanda in materia di proprietà fatta valere nei confronti di una persona fisica può essere proposta anche dinanzi all'organo giurisdizionale competente per il luogo in cui tale persona ha stabile dimora. Se una persona risiede in uno Stato estero, un'azione vertente su una domanda in materia di proprietà può essere presentata anche dinanzi all'organo giurisdizionale competente per il luogo in cui è sito il bene oggetto della domanda oppure dinanzi all'organo giurisdizionale competente per il luogo in cui sono collocati gli altri beni del soggetto in questione.
La competenza esclusiva individua l'unico organo giurisdizionale cui è possibile rivolgersi per la definizione di una controversia in materia civile. La competenza sulle questioni sollevate su istanza di parte è esclusiva salvo diversa previsione di legge. La competenza esclusiva può essere individuata ad esempio sulla base della collocazione di un immobile, della sede legale di una persona giuridica, ecc.
Un'azione nei confronti di una persona fisica può essere proposta dinanzi all'organo giurisdizionale competente per il suo luogo di residenza, mentre un'azione nei confronti di una persona giuridica può essere proposta dinanzi all'organo giurisdizionale competente per il luogo della sua sede legale. Se il luogo di residenza di una persona fisica è ignoto, l'azione contro di essa può essere proposta dinanzi all'organo giurisdizionale competente per il suo ultimo luogo di residenza noto.
Un'azione diretta contro un cittadino della Repubblica di Estonia residente in uno Stato estero cui si applica il principio di extraterritorialità o contro un cittadino della Repubblica di Estonia che lavora in uno Stato estero ed è un dipendente pubblico può essere proposta dinanzi all'organo giurisdizionale competente per l'ultimo luogo di residenza noto in Estonia. Se la persona non aveva una residenza in Estonia, l'azione può essere proposta dinanzi all'Harju Maakohus (tribunale regionale di Harju). Un'azione contro la Repubblica di Estonia o contro un'autorità locale può essere proposta dinanzi all'organo giurisdizionale avente competenza per il luogo in cui ha sede legale l'autorità statale o locale di cui trattasi. Se l'autorità statale non può essere individuata, l'azione è presentata dinanzi al tribunale regionale di Harju. Se l'autorità locale non può essere individuata, l'azione è proposta dinanzi all'organo giurisdizionale competente per la sede del comune rurale o dell'amministrazione cittadina.
La parte attrice può intentare un'azione contro la Repubblica di Estonia e un'autorità locale altresì adendo l'organo giurisdizionale competente per la propria residenza o sede legale.
Nei casi indicati dalla legge è possibile scegliere l'organo giurisdizionale dinanzi al quale è possibile presentare l'azione contro un terzo o compiere altri atti processuali nei suoi confronti in aggiunta all'organo giurisdizionale competente in via generale.
Se una questione ricade contemporaneamente nella competenza di più organi giurisdizionali estoni, il richiedente ha diritto di scegliere quello dinanzi il quale presentare l'istanza. In tali casi, la questione è giudicata dall'organo giurisdizionale adito per primo.
Se un'azione è presentata dinanzi l'organo giurisdizionale competente per il luogo della residenza o della sede legale del convenuto o cui è riconosciuta competenza esclusiva, la controversia è trattata dall'organo giurisdizionale nella cui competenza ratione loci rientra la residenza o la sede legale del convenuto o per il luogo in base al quale è determinata la competenza esclusiva. Se più luoghi impiegati per stabilire la competenza rientrano nella competenza ratione loci di uno stesso tribunale regionale, ma di sezioni diverse, l'attore sceglie in quale deve essere trattata la questione. In caso di mancata scelta da parte dell'attore, è l'organo giurisdizionale a stabilirlo.
La legge sugli organi giurisdizionali contiene informazioni più precise sulle zone di competenza territoriale e sulle materie di competenza degli organi giurisdizionali.
Nei casi previsti dalla legge la competenza è esclusiva. La competenza esclusiva individua l'unico organo giurisdizionale cui è possibile rivolgersi per la definizione di una controversia in materia civile.
1) Competenza in caso di locazione di beni immobili: un'azione avente ad oggetto una delle domande qui di seguito indicate deve essere proposta dinanzi l'organo giurisdizionale competente per il luogo in cui è sito l'immobile:
L'azione vertente su servitù, oneri reali o diritto di prelazione è promossa dinanzi l'organo giurisdizionale competente per il luogo in cui si trova il fondo servente o gravato dall'onere.
2) Domanda di cessazione dell'applicazione di condizioni generali: un'azione diretta ad ottenere la cessazione dell'applicazione di condizioni generali abusive o la cessazione o la revoca dell'indicazione della condizione da parte del soggetto che ne raccomanda l'applicazione (articolo 45 della legge sulle obbligazioni) è promossa dinanzi l'organo giurisdizionale competente per il luogo di attività del convenuto o, ove non ve ne sia uno, l'organo giurisdizionale competente per il luogo della sua residenza o della sua sede legale. Se il convenuto non ha un centro di attività, la residenza o una sede legale in Estonia, l'azione è proposta dinanzi l'organo giurisdizionale competente ratione loci per il luogo di applicazione della condizione generale.
3) Competenza sull'azione di revoca di una decisione di un organo di una persona giuridica o sull'azione volta ad accertarne l'invalidità: un'azione volta a ottenere la revoca di una decisione di un organo di una persona giuridica o ad accertarne l'invalidità è promossa dinanzi l'organo giurisdizionale competente per la sede legale della persona giuridica.
4) Competenza in materia matrimoniale
Le controversie in materia matrimoniale sono questioni di diritto civile nell'ambito delle quali l'organo giurisdizionale è chiamato a pronunciarsi in merito a:
Un organo giurisdizionale estone è competente a pronunciarsi in materia matrimoniale se:
Nell'ambito di una controversia in materia matrimoniale che deve essere decisa da un organo giurisdizionale estone, l'azione è presentata dinanzi l'organo giurisdizionale competente per il luogo della residenza comune dei coniugi o, ove non ve ne sia una, dinanzi l'organo giurisdizionale competente per il luogo di residenza del convenuto. Se il convenuto non risiede in Estonia, l'azione è presentata dinanzi l'organo giurisdizionale competente per il luogo di residenza del figlio in comune minorenne delle parti e, in mancanza di un figlio in comune minorenne, l'organo giurisdizionale del luogo della residenza dell'attore.
Quando è disposta la curatela sui beni di proprietà di una persona assente in ragione della sua scomparsa o in caso di nomina di un curatore a favore di un individuo con capacità d'agire limitata, o se un soggetto è stato sottoposto a una pena detentiva, la domanda di divorzio nei confronti di tale persona può essere proposta anche dinanzi l'organo giurisdizionale competente per il luogo di residenza dell'attore.
5) Competenza in materia di filiazione e mantenimento. le controversie in materia di filiazione sono questioni di diritto civile nell'ambito delle quali l'organo giurisdizionale è chiamato a pronunciarsi su un'azione di accertamento della filiazione o sull'impugnazione di un'iscrizione riguardante uno dei genitori, nel certificato di nascita di un figlio o nel registro della popolazione (anagrafe). La competenza di un organo giurisdizionale estone sussiste in materia di filiazione quando almeno una delle parti è cittadino della Repubblica di Estonia o ha la residenza in Estonia. Nell'ambito delle vertenze in materia di filiazione che devono essere decise da un organo giurisdizionale estone, l'azione deve essere presentata dinanzi a detto organo competente per il luogo di residenza del figlio. Se il figlio non risiede in Estonia, l'azione è promossa dinanzi l'organo giurisdizionale competente per il luogo di residenza del convenuto. Se il convenuto non risiede in Estonia, l'azione è proposta dinanzi l'organo giurisdizionale del luogo di residenza dell'attore.
Le disposizioni in parola si applicano anche alle vertenze in materia di mantenimento. Le controversie in materia di mantenimento sono questioni di diritto civile volte alla definizione di un'azione diretta a ottenere:
6. Competenza sulle questioni sollevate su istanza di parte
La competenza sulle questioni sollevate su istanza di parte è esclusiva salvo diversa previsione di legge.
La procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento è condotta dal dipartimento per le ingiunzioni di pagamento della Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja (sezione di Haapsalu del tribunale regionale di Pärnu). Per avviare la suddetta procedura in relazione a una richiesta di alimenti o al pagamento di un debito, è possibile servirsi del sito https://www.e-toimik.ee/ per contattare la sezione del tribunale regionale competente per le ingiunzioni di pagamento. La procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento non si applica alle domande eccedenti i 6 400 EUR (nel caso dei crediti), importo questo che comprende tanto il credito principale quanto i crediti accessori. Analogamente tale procedura non trova applicazione quando la richiesta di alimenti supera di una volta e mezza l'ammontare minimo. Nel 2020 l'importo corrispondente a una volta e mezza l'ammontare minimo per gli alimenti è pari a 438 EUR al mese. Il ricorso alla procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento è escluso quando il debitore non è indicato come genitore nel certificato di nascita del figlio.
Dichiarazione di morte di una persona e determinazione dell'ora del decesso: un organo giurisdizionale estone può dichiarare morta una persona e stabilire l'ora del suo decesso se: 1) quando la persona scomparsa è stata sentita l'ultima volta era un cittadino della Repubblica di Estonia o aveva residenza in Estonia in quel momento; 2) esiste un altro interesse legale affinché un organo giurisdizionale estone dichiari tale persona deceduta o stabilisca l'ora del suo decesso.
Un'istanza per l'ottenimento di una dichiarazione di morte di una persona e la determinazione dell'ora del suo decesso va presentata all'organo giurisdizionale competente per l'ultima residenza della persona scomparsa. Se una persona è scomparsa in relazione a un naufragio registrato in Estonia, tale istanza va presentata presso l'organo giurisdizionale competente per il porto di armamento della nave. In altri casi un'istanza per l'ottenimento di una dichiarazione di morte di una persona e la determinazione dell'ora del suo decesso va presentata all'organo giurisdizionale competente per il luogo di residenza o la sede legale del richiedente. Se la residenza o la sede legale del richiedente non si trova in Estonia, l'istanza va presentata presso il tribunale regionale di Harju. Un'istanza di modifica dell'ora del decesso o di annullamento di una dichiarazione di morte va presentata presso l'organo giurisdizionale che ha stabilito l'ora del decesso o ha dichiarato la persona in questione deceduta.
Questioni in materia di tutela: una questione di questo tipo riguarda la nomina di un tutore per una persona o un'altra questione relativa alla tutela. Un organo giurisdizionale estone è competente a pronunciarsi in materia di tutela se: 1) la persona che necessita di tutela o la persona soggetta a tutela è un cittadino della Repubblica di Estonia o la sua residenza è in Estonia; 2) la persona che necessita di tutela o la persona soggetta a tutela ha bisogno della protezione di un organo giurisdizionale estone per un altro motivo, compresi i casi in cui beni di detta persona si trovino in Estonia.
Non è necessario nominare un tutore in Estonia se un organo giurisdizionale estone e un organo giurisdizionale di uno Stato estero sono parimenti competenti per stabilire la tutela e un tutore è già stato nominato in uno Stato estero oppure se un organo giurisdizionale straniero sta già conducendo un procedimento per la nomina del tutore, a condizione che si possa presumere che la decisione di tale organo giurisdizionale straniero sarà riconosciuta in Estonia e non nominare un tutore in Estonia sia nell'interesse della persona che necessita di tutela.
Una questione in materia di tutela viene decisa dall'organo giurisdizionale competente per la residenza della persona che necessita di tutela. La nomina di un tutore per un figlio prima della sua nascita è decisa dall'organo giurisdizionale competente per il luogo di residenza della madre. Se si richiede l'istituzione della tutela per fratelli o sorelle che risiedono o vivono temporaneamente nella zona di competenza territoriale di più organi giurisdizionali, il tutore viene nominato dall'organo giurisdizionale competente per il figlio più giovane. Se, in tal caso, un procedimento di tutela è già pendente dinanzi un organo giurisdizionale, la questione in materia di tutela viene giudicata da detto organo. Se una persona che necessita di tutela non ha residenza in Estonia o se la residenza non può essere stabilita, la questione può essere decisa dall'organo giurisdizionale avente competenza territoriale per il luogo in cui si trovano la persona o i suoi beni che necessita/no di protezione oppure dal tribunale regionale di Harju. Una questione relativa a una persona soggetta a tutela o ai suoi beni è decisa dall'organo giurisdizionale che ha nominato il tutore. Tale questione può essere giudicata, a ragione, anche dall'organo giurisdizionale competente per la residenza della persona soggetta a tutela o dall'organo giurisdizionale competente per l'ubicazione dei beni di tale persona.
Collocamento di una persona in un istituto chiuso: la questione concernente il collocamento di una persona in un istituto chiuso è decisa dall'organo giurisdizionale che ha nominato il tutore della persona o da quello che sta conducendo il procedimento in materia di tutela. In altri casi tali questioni sono decise dall'organo giurisdizionale nella cui giurisdizione territoriale si trova l'istituto chiuso. La questione può essere decisa anche dall'organo giurisdizionale che ha applicato la tutela giuridica provvisoria.
La tutela giuridica provvisoria nel caso di specie può essere applicata da qualsiasi organo giurisdizionale avente competenza territoriale per il luogo in cui deve essere applicato il provvedimento pertinente. Altre questioni relative al collocamento di una persona in un istituto chiuso, comprese le questioni di sospensione o cessazione di tale collocamento e le questioni relative a modifiche del periodo di collocamento, sono decise dall'organo giurisdizionale che ha deciso il collocamento della persona in questione in un istituto chiuso.
Disposizione di curatela sui beni di una persona assente: la questione concernente la disposizione di una curatela sui beni di una persona assente è decisa dall'organo giurisdizionale competente per il luogo di residenza della persona assente. Se una persona assente non ha residenza in Estonia, la questione concernente la diposizione di curatela sui suoi beni è decisa dall'organo giurisdizionale competente per il luogo in cui si trovano i beni per i quali si richiede la curatela. Altre questioni relative alla disposizione di una curatela sui beni di una persona assente, comprese quelle concernenti la cessazione della curatela e la variazione dell'amministratore e dei suoi doveri, sono decise dall'organo giurisdizionale che ha nominato il curatore.
Adozione: una questione in materia di adozione può essere decisa da un organo giurisdizionale estone se il genitore adottivo, uno dei coniugi che intendono adottare o il minore è un cittadino della Repubblica di Estonia o la residenza del genitore adottivo, di uno dei coniugi che intende adottare o del minore si trova in Estonia. Un'istanza di adozione va presentata presso l'organo giurisdizionale competente per il luogo di residenza del figlio adottivo. Se il figlio adottivo non ha residenza nella Repubblica di Estonia, tale istanza va presentata presso il tribunale regionale di Harju. Una questione concernente la dichiarazione di invalidità di un'adozione è decisa dall'organo giurisdizionale che si era pronunciato sull'adozione.
Estensione della capacità giuridica attiva di un minore: una questione concernente l'estensione della capacità giuridica attiva di un minore può essere decisa da un organo giurisdizionale estone se il minore è un cittadino della Repubblica di Estonia o se ha la sua residenza in Estonia. Un'istanza di estensione della capacità di agire di un minore o un'istanza di annullamento di una decisione di estensione di detta capacità di un minore va presentata presso l'organo giurisdizionale competente per il luogo di residenza del minore. Se il minore non ha residenza nella Repubblica di Estonia, tale istanza va presentata presso il tribunale regionale di Harju.
Accertamento della filiazione e contestazione di un'iscrizione riguardante un genitore dopo la morte di una persona: se una persona cerca di stabilire la propria filiazione rispetto a una persona deceduta o se una persona contesta un'iscrizione riguardante un genitore nella registrazione della nascita di un figlio o nel registro della popolazione dopo il decesso della persona iscritta nel registro delle nascite o nel registro della popolazione in veste di genitore, viene presentata un'istanza in tal senso presso l'organo giurisdizionale competente per l'ultima residenza della persona in relazione alla quale si intende ottenere l'accertamento della filiazione o nei confronti della quale si contesta l'iscrizione nel registro delle nascite o nel registro della popolazione. Se l'ultima residenza conosciuta della persona non era in Estonia o se la residenza è sconosciuta, tale istanza va presentata presso il tribunale regionale di Harju.
Altre questioni familiari su istanza di parte: le disposizioni riguardanti questioni in materia di tutela si applicano ad altre questioni familiari su istanza di parte, salvo diversa disposizione prevista dalla legge o dettata dalla natura della questione. Una questione su istanza di parte concernente il rapporto giuridico tra coniugi o coniugi divorziati è decisa dall'organo giurisdizionale avente competenza territoriale per la residenza comune dei coniugi o per l'ultima residenza comune dei coniugi. Se i coniugi non hanno avuto una residenza comune in Estonia o se nessuno dei coniugi risiede attualmente all'interno della competenza dell'organo giurisdizionale corrispondente alla loro ultima residenza comune, la questione viene giudicata dall'organo giurisdizionale competente per il luogo di residenza del coniuge i cui diritti sarebbero limitati dalla sentenza richiesta. Se la residenza di tale coniuge non è in Estonia o se non è possibile stabilire tale residenza, la questione è decisa dall'organo giurisdizionale competente per il luogo di residenza del richiedente. Se non è possibile stabilire la competenza del giudice, la questione viene decisa dal tribunale regionale di Harju. La tutela giuridica provvisoria nel contesto di una questione in materia familiare può essere applicata da qualsiasi organo giurisdizionale avente competenza territoriale per il luogo in cui deve essere applicato il provvedimento pertinente.
Applicazione di misure di gestione dell'asse ereditario: un organo giurisdizionale estone può applicare misure di gestione a un bene situato in Estonia indipendentemente dallo Stato la cui legge è applicabile alla successione e dallo Stato la cui autorità o il cui funzionario è competente, ai sensi della competenza generale, per condurre procedimenti riguardanti l'asse ereditario. Le misure di gestione dell'asse ereditario vengono applicate dall'organo giurisdizionale competente per il luogo di apertura della successione. Se una successione viene aperta in uno Stato estero e l'asse ereditario si trova in Estonia, le misure di gestione corrispondenti possono essere applicate dall'organo giurisdizionale competente per il luogo in cui si trovano i beni oggetto dell'eredità.
Competenza del giudice in relazione a questioni di richiamo: un'istanza per la dichiarazione di invalidità di un titolo va presentata presso l'organo giurisdizionale competente per il luogo di estinzione del titolo e, in assenza di tale luogo, in conformità con i criteri di competenza generale applicabili al soggetto che ha emesso il titolo in questione. Un'istanza per l'avvio di un procedimento destinato ad ottenere la preclusione dei diritti del proprietario di un bene immobile va presentata dal possessore del bene immobile, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 124 della asjaõigusseadus (legge sulla proprietà), presso l'organo giurisdizionale avente competenza territoriale per il luogo in cui si trova il bene immobile. Nel caso previsto dall'articolo 13 della legge sulla proprietà marittima, la persona avente diritto deve presentare un'istanza per l'avvio di un procedimento di richiamo destinato ad ottenere la preclusione dei diritti del proprietario di una nave presso il tribunale regionale di Harju. Il proprietario di un bene immobile gravato da ipoteca deve presentare un'istanza per l'avvio di un procedimento di richiamo destinato ad ottenere la preclusione dei diritti di un creditore ipotecario sconosciuto (articolo 331 della legge sulla proprietà) presso l'organo giurisdizionale avente competenza territoriale per il luogo in cui si trova l'immobile gravato da ipoteca. Conformemente all'articolo 59 della legge sulla proprietà marittima il proprietario di una nave gravata da ipoteca o il proprietario di un bene dato in pegno gravato da un titolo registrato su beni mobili deve presentare un'istanza per l'ottenimento della preclusione dei diritti di un creditore ipotecario marittimo o di un creditore pignoratizio presso il tribunale regionale di Harju.
Competenza per questioni sollevate su istanza di parte in relazione a persone giuridiche nel diritto privato: questioni diverse da quelle relative a registri, sollevate su istanza di parte, relative alle attività di una società, di un'associazione o di una fondazione senza scopo di lucro, comprese le questioni concernenti la nomina di un membro supplente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza, di un revisore, di un revisore per una revisione speciale e di un liquidatore, nonché le questioni relative alla determinazione dell'ammontare del compenso da riconoscere a soci od azionisti di una società vengono decise dall'organo giurisdizionale competente per la sede legale della persona giuridica in questione o della filiale di una società estera.
Questioni concernenti la proprietà di un appartamento o una comproprietà: una questione su istanza di parte relativa alla proprietà di un appartamento o una comproprietà è risolta dall'organo giurisdizionale competente per il luogo in cui si trova il bene immobile.
Questioni in materia di accesso a una strada pubblica e di tolleranza di beneficiari fittizi di sistemi di miglioramento fondiario e opere di pubblica utilità: queste questioni sono decise dall'organo giurisdizionale competente per il luogo di ubicazione del bene immobile dal quale si chiede accesso a una strada pubblica o per il quale si chiede la costruzione di un beneficiario fittizio di un sistema di miglioramento fondiario o sul quale si trovano opere di pubblica utilità.
Questioni in materia di riconoscimento, dichiarazione di esecutività ed esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali di Stati esteri: un'istanza destinata a ottenere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione di un organo giurisdizionale di uno Stato estero, un'istanza destinata a ottenere il respingimento del riconoscimento o dell'esecuzione o la sospensione dell'esecuzione oppure un'altra istanza in un procedimento di esecuzione va presentata in base al luogo di residenza o della sede legale del debitore oppure presso l'organo giurisdizionale avente competenza territoriale per lo svolgimento del procedimento di esecuzione richiesto, salvo diversa disposizione prevista dalla legge o da accordo internazionale.
Questioni concernenti la dichiarazione di raggiungimento di un accordo transattivo in seguito a una procedura di conciliazione: un accordo transattivo raggiunto a seguito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 14, primo comma della lepitusseadus (legge in materia di conciliazione) è dichiarato esecutivo dall'organo giurisdizionale avente competenza territoriale per il procedimento di conciliazione.
Questioni in materia di riconoscimento e dichiarazione di esecutività di decisioni pronunciate da organi arbitrali: le istanze destinate a ottenere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di decisioni emesse da organi arbitrali estoni o di Stati esteri e le istanze destinate a ottenere la revoca del loro riconoscimento e della loro esecutività vanno presentate presso il Pärnu Maakohus (tribunale regionale di Pärnu). Un'istanza volta a ottenere la sospensione dell'esecuzione di una decisione di un organo arbitrale di uno Stato estero o un'altra istanza nel contesto di un procedimento di esecuzione va presentata in base al luogo di residenza o della sede legale del debitore oppure presso l'organo giurisdizionale avente competenza territoriale per il luogo in cui si richiede lo svolgimento del procedimento di esecuzione, salvo diversa disposizione prevista dalla legge o da un accordo internazionale. Se una delle parti di un accordo nel contesto di un procedimento arbitrale è un consumatore, un'istanza per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale o un'istanza per il respingimento del riconoscimento o dell'esecuzione del lodo arbitrale va depositata presso l'organo giurisdizionale avente competenza territoriale per il luogo del procedimento arbitrale.
Le questioni sollevate su istanza di parte sono trattate dalla sezione nella cui competenza territoriale rientra il luogo utilizzato per stabilire la competenza. Se luoghi diversi atti a individuare la competenza rientrano nella competenza ratione loci di uno stesso tribunale regionale, ma di sezioni diverse, l'organo giurisdizionale stabilisce in quale deve essere trattata la questione.
La legge sugli organi giurisdizionali contiene informazioni più precise sulle zone di competenza territoriale e sulle materie di competenza degli organi giurisdizionali.
Un organo giurisdizionale può esaminare altresì una questione in base alla competenza nei casi in cui la competenza di tale organo sia prescritta da un accordo tra le parti e la controversia riguardi le attività economiche o professionali di entrambe le parti oppure se la controversia concerne le attività economiche o professionali di una parte e l'altra parte è lo Stato, un'autorità locale o un'altra persona giuridica di diritto pubblico, oppure se entrambe le parti sono persone giuridiche di diritto pubblico.
È possibile stipulare un accordo in materia di competenza dei giudici anche se la residenza o la sede legale di una o di entrambe le parti non si trova in Estonia.
Nonostante quanto sopra, un accordo in materia di competenza dei giudici si applica anche se:
1) tale accordo è stato raggiunto in seguito all'insorgenza della controversia;
2) la competenza è stata concordata nel caso in cui il convenuto si stabilisca in uno Stato estero o vi trasferisca la propria sede di attività o sede legale dopo la stipula del contratto oppure se la residenza, la sede di attività o la sede legale del convenuto non è nota nel momento in cui viene promossa l'azione.
La competenza determinata mediante accordo è considerata una competenza esclusiva, fatto salvo il caso in cui le parti abbiano concordato diversamente.
L'organo giurisdizionale di primo grado può, mediante decisione, deferire la questione a un altro organo giurisdizionale di primo grado qualora le parti presentino un'istanza congiunta in tal senso prima della prima udienza oppure, nel contesto di un procedimento svolto in forma scritta, prima della scadenza del termine per la presentazione delle posizioni delle parti.
Non esistono giurisdizioni speciali in Estonia.
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