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Nel Granducato di Lussemburgo l’organo giurisdizionale ordinario in materia civile e commerciale è il tribunal d’arrondissement (tribunale circondariale). Ci sono due circondari giudiziari: uno a Lussemburgo e l’altro a Diekirch, ognuno dei quali dispone di un tribunale circondariale.
Il tribunale circondariale è competente a statuire su tutte le controversie in materia civile e commerciale per le quali la legge non attribuisce la competenza ad altri organi giurisdizionali.
Al contrario di quanto accade in altri paesi, non esistono organi specifici per le controversie commerciali, che sono evase da sezioni specializzate dei tribunali circondariali e che seguono comunque una procedura semplificata.
Esistono sezioni speciali competenti a trattare le seguenti questioni:
I giudici di pace sono competenti a decidere nelle cause civili e commerciali il cui valore (escludendo interessi e spese) non superi i 15 000 EUR. Oltre tale importo, la competenza è del tribunale circondariale.
Il tribunale circondariale è in ogni caso competente nelle cause che non si prestano a una valutazione in denaro, come quelle riguardanti il diritto di famiglia.
Di regola il tribunale competente è quello del luogo in cui in cui risiede il convenuto. Questa regola si spiega con la volontà di tutelare il convenuto che, presumibilmente, può difendersi più facilmente dinanzi al giudice più vicino al suo domicilio.
Se il convenuto è una persona fisica, il tribunale competente è quello del luogo in cui ha il domicilio o la residenza.
Se invece il convenuto è una società civile o commerciale, il tribunale competente è non solo quello del luogo in cui ha la sede legale, ma anche quello del luogo in cui ha una succursale o un’agenzia, a condizione che in questi due casi il convenuto abbia un rappresentante abilitato a trattare con terzi e che la controversia sia sorta nell’ambito dell’attività svolta da tale succursale o agenzia.
1° domande di autorizzazione di matrimonio di minori, domande di annullamento di matrimonio, domande di revoca della sospensione alla celebrazione del matrimonio, rinnovo della sospensione, opposizione al matrimonio e revoca della sospensione;
2° domande relative ai contratti di matrimonio e ai regimi patrimoniali tra coniugi conseguenti al matrimonio e domande di separazione di beni;
3° domande riguardanti i rispettivi diritti e doveri dei coniugi e il contributo agli oneri del matrimonio e dell’unione civile;
4° scioglimento dell’unione civile;
5° domande di assegni alimentari;
6° domande relative all’esercizio del diritto di visita, all’alloggio e al contributo al mantenimento e all’istruzione dei figli;
7° domande relative all’esercizio dell’autorità genitoriale, eccetto quelle relative alla revoca della suddetta autorità;
8° decisioni in materia di amministrazione legale dei beni dei minori e di tutela dei minori;
9° domande di divieto di rientro per le persone allontanate dal loro domicilio, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge modificata dell’8 settembre 2003 sulle violenze domestiche; domande di proroga dei divieti derivanti da tale allontanamento, in virtù dell’articolo 1, comma 2, di tale legge; nonché ricorsi presentati contro tali misure;
salvo disposizione contraria, il tribunale circondariale territorialmente competente è:
1° il tribunale del luogo in cui si trova il domicilio della famiglia;
2° se i genitori vivono separati, il tribunale del luogo di domicilio del genitore con il quale i figli minorenni risiedono abitualmente in caso di esercizio congiunto dell’autorità genitoriale, oppure il tribunale del luogo di domicilio del genitore che esercita da solo tale autorità;
3° in tutti gli altri casi, il tribunale del luogo in cui risiede colui che non ha preso l’iniziativa del procedimento.
In caso di domanda congiunta, il tribunale competente è, a scelta delle parti, quello del luogo in cui è domiciliata l’una o l’altra parte.
Tuttavia, quando la controversia riguarda soltanto l’assegno alimentare tra coniugi, il contributo al mantenimento e all’istruzione del figlio, il contributo agli oneri del matrimonio o le misure urgenti e provvisorie in caso di scioglimento dell’unione civile, il tribunale competente può essere quello del luogo in cui risiede il coniuge o l’ex partner creditore o il genitore che si fa carico a titolo principale dei figli, anche maggiorenni.
La competenza territoriale è determinata dal domicilio nel giorno della domanda o, in caso di divorzio, dal domicilio nel giorno di presentazione della domanda iniziale.
La legge lussemburghese ammette la validità di una “clausola attributiva di competenza” con cui le parti di un contratto designano un tribunale competente a conoscere delle loro controversie.
Clausole di questo tipo rivestono un particolare interesse nei casi di controversie tra parti che risiedono in paesi diversi in quanto permettono di stabilire anticipatamente quale tribunale deciderà in merito a un’eventuale lite. Tra gli Stati membri dell’Unione europea, le condizioni di validità di tali clausole sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012.
Un accordo tra le parti sul tribunale competente è possibile anche per le controversie puramente interne. In tali casi, le parti possono sottoporre al giudice di pace una lite per la quale questi non sarebbe di norma competente per via del valore della lite o delle norme sulla competenza territoriale. L’accordo delle parti può essere esplicito oppure scaturire dal fatto che il convenuto si presenta all’udienza e comincia a trattare nel merito senza aver sollevato prima, e anteriormente a qualsiasi difesa, il motivo di incompetenza del giudice adito. Le parti non possono però procedere allo stesso modo dinanzi al tribunale circondariale, per il quale le norme sulla competenza che si basano sul valore della lite sono di ordine pubblico.
Una clausola attributiva di competenza è valida solo se è effettivamente accettata da entrambe le parti. La prova di tale accordo è disciplinata secondo le norme del diritto comune.
In alcuni casi la libertà delle parti nella designazione di un giudice è limitata dalla legge. Ad esempio, la legge sulla tutela giuridica del consumatore dichiara nulle le clausole che privano il consumatore del diritto di adire gli organi giurisdizionali ordinari.
In primo grado, le istanze specializzate previste dalla legislazione lussemburghese (tribunale del lavoro, giudici di pace per i contratti di locazione, corte amministrativa, Consiglio arbitrale della sicurezza sociale) esaminano l’insieme del contenzioso a loro assegnato, indipendentemente dal valore della lite.
Ad esempio, il giudice di pace, la cui competenza ordinaria è limitata alle cause di valore non superiore a 15 000 EUR, non è vincolato da questo limite quando viene adito per una controversia in materia di locazione.
Competenza territoriale:
Se in linea di principio il tribunale competente è quello del luogo in cui vive il convenuto, vi sono delle eccezioni per quanto riguarda le istanze specializzate.
Ad esempio, il tribunale del lavoro competente è di regola quello del luogo di lavoro e non quello del domicilio di una delle parti. Analogamente, una lite in materia di contratti di locazione deve essere instaurata dinanzi al tribunale del luogo in cui si trovano i locali dati in affitto.
Per quanto riguarda la corte amministrativa e il Consiglio arbitrale della sicurezza sociale, la questione non si pone in quanto queste istanze sono competenti per l’insieme del territorio del Granducato di Lussemburgo.
Le istanze specializzate hanno solo le competenze a loro conferite espressamente e, di regola, le parti non possono scegliere un’istanza diversa da quella designata dalla legge.
In genere le competenze in materia sono considerate d’ordine pubblico (ad esempio nel diritto del lavoro), il che significa che anche in caso di silenzio delle parti il giudice è tenuto a sollevare d’ufficio la questione della sua incompetenza. Come precedentemente illustrato, viene fatta eccezione a questo principio dinanzi al giudice di pace, quando una lite supera il valore della sua competenza e vi è un accordo esplicito o tacito tra le parti. In questo caso non è consentito declinare la competenza d’ufficio.
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