

Oltre agli organi di giurisdizione ordinaria, in Romania esistono sezioni o composizioni collegiali specializzate per la risoluzione delle controversie riguardanti talune questioni.
Conformemente alla legge n. 304/2004 sull'organizzazione del sistema giudiziario, l'Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Corte di cassazione) è composta da quattro sezioni – prima sezione civile, seconda sezione civile, sezione penale, sezione per il contenzioso amministrativo e fiscale – una composizione collegiale di nove giudici e le sezioni unite, ciascuna con giurisdizione propria. Le corti d'appello, i tribunali o, ove opportuno, i tribunali distrettuali sono articolati in sezioni o composizioni collegiali specializzate per le cause civili, le cause penali, le cause riguardanti minori e questioni familiari, le cause riguardanti contenziosi amministrativi e fiscali, le cause concernenti controversie di lavoro nonché la previdenza sociale, le imprese, il registro commerciale, l'insolvenza, la concorrenza sleale e le cause relative a questioni fluviali o marittime. Se del caso, possono essere istituiti tribunali speciali per decidere in merito ai suddetti ambiti.
Il codice di procedura civile delinea la procedura ordinaria per le cause civili. Le disposizioni si applicano anche ad altri ambiti, purché le normative che li disciplinano non prevedano diversamente.
Gli articoli da 94 a 97 del codice di procedura civile regolamentano la competenza relativa all'oggetto della causa per gli organi giurisdizionali civili.
Quali giudici di primo grado, i tribunali distrettuali sono competenti a esaminare i seguenti casi, che concernono richieste quantificabili (o meno) in termini monetari:
I tribunali distrettuali sono competenti per i ricorsi contro le decisioni delle autorità pubbliche e di altri organismi che hanno la relativa competenza. I tribunali distrettuali esaminano altresì tutte le altre domande che per legge sono di loro competenza.
I tribunali esaminano:
Le corti d'appello esaminano:
La Corte di cassazione è competente per:
Il sistema giudiziario civile rumeno distingue tra organi giurisdizionali di grado inferiore e superiore, la cui competenza per l'oggetto della causa è attribuita, tra organi di diverso livello, in base a criteri funzionali (tipo di compito) e procedurali (valore, oggetto o natura della controversia).
Il codice di procedura civile ha introdotto cambiamenti sotto il profilo della competenza e ora gli organi giurisdizionali hanno piena competenza per esaminare in primo grado un caso nel merito. I tribunali distrettuali sono competenti per i casi minori e/o meno complessi, più frequenti nella pratica.
Le corti di appello sono competenti principalmente a esaminare i ricorsi, mentre la Corte di cassazione è l'organo giurisdizionale ordinario del riesame, cui spetta garantire un'interpretazione e un'applicazione uniforme del diritto a livello nazionale.
Le norme in materia di competenza territoriale del sistema giudiziario civile rumeno sono contenute nell'articolo 107 e seguenti del codice di procedura civile.
Secondo la regola generale, le domande devono essere presentate presso l'organo giurisdizionale del luogo in cui il convenuto ha il domicilio o la sede legale.
Esistono disposizioni specifiche in materia di competenza territoriale, come ad esempio:
Il codice di procedura civile rumeno prevede una serie di norme in materia di competenza alternativa (articoli da 113 a 115), che attribuiscono competenza territoriale anche ai seguenti organi giurisdizionali:
Qualora il convenuto svolga regolarmente attività professionali/agricole, commerciali, industriali o attività analoghe al di fuori del domicilio, la domanda può essere presentata anche presso l'organo giurisdizionale del luogo di esercizio delle attività, a fronte di obblighi pecuniari derivanti o da eseguire in quel luogo.
Per quanto riguarda le questioni assicurative, le domande di risarcimento possono altresì essere presentate presso l'organo giurisdizionale del luogo in cui l'assicurato ha il domicilio o la sede, del luogo in cui si trovano i beni assicurati o del luogo in cui si è verificato il rischio assicurato.
La scelta della competenza nell'ambito di un contratto è considerata nulla se effettuata prima della data in cui è sorto il diritto al risarcimento, mentre, per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile, la terza parte offesa può avviare un procedimento diretto anche dinanzi al giudice del luogo del domicilio/della sede.
L'organo giurisdizionale del luogo in cui la persona protetta ha il domicilio/la residenza decide sulla competenza territoriale nelle domande di protezione delle persone fisiche, per le quali, ai sensi del codice civile, è competente il giudice che si occupa di cause di affidamento e questioni familiari. Nel caso di domande di autorizzazione, da parte del suddetto organo, della conclusione di taluni atti giuridici (riguardanti un bene immobile), è competente anche l'organo giurisdizionale in cui si trova il bene immobile. In questo caso, l'organo giurisdizionale che si occupa di affidamento e questioni familiari che ha emesso la sentenza consegna una copia della sentenza al corrispettivo organo giurisdizionale del luogo in cui la persona oggetto di protezione ha il domicilio/la residenza.
Le domande di divorzio sono di competenza del tribunale distrettuale del luogo dell'ultima dimora comune dei coniugi. Se i coniugi non hanno una dimora comune o qualora nessuno dei due viva più nel luogo in cui è competente il tribunale distrettuale e dove si trova la dimora comune, il tribunale distrettuale competente è quello in cui si trova l'abitazione del convenuto. Se il convenuto non vive in Romania e la competenza internazionale è attribuita ai giudici rumeni, è competente l'organo giurisdizionale della dimora dell'attore. Laddove né l'attore né il convenuto vivano in Romania, le parti possono decidere di presentare la domanda di divorzio presso un qualunque tribunale distrettuale rumeno. In caso di mancato accordo al riguardo, la domanda di divorzio deve essere presentata al tribunale distrettuale di Bucarest del 5° distretto (articolo 915 del codice di procedura civile).
Le domande per la risoluzione delle controversie individuali in materia di lavoro devono essere presentate nel luogo del domicilio/di lavoro dell'attore (articolo 269 della legge n. 53/2003 – codice del lavoro).
Le norme che disciplinano la competenza territoriale esclusiva sono contenute negli articoli da 117 a 121 del codice di procedura civile. Nello specifico:
Le parti possono concordare per iscritto o, nel caso di una controversia in corso, per mezzo di una dichiarazione verbale dinanzi al giudice, che le eventuali cause riguardanti il patrimonio e altri diritti potranno essere esaminate da altri organi giurisdizionali rispetto a quelli con competenza territoriale, purché questi non abbiano competenza esclusiva. Nelle controversie riguardanti la protezione dei diritti dei consumatori e altri casi previsti dalla legge, le parti possono convenire sulla scelta dell'organo giurisdizionale competente solo dopo che è sorto il diritto al risarcimento ed ogni accordo contrario è ritenuto nullo e non valido (articolo 126 del codice di procedura civile).
Le domande accessorie, complementari e collaterali rientrano nella competenza dell'organo giurisdizionale competente per la domanda principale, anche laddove esse ricadano nella competenza per materia o territoriale di un altro organo giurisdizionale, ad eccezione delle domande in materia di fallimenti o concordati con i creditori. Queste disposizioni si applicano anche nei casi in cui la legge abbia attribuito la competenza per la domanda principale a una sezione o composizione collegiale specializzata. Qualora un organo giurisdizionale abbia competenza esclusiva per una delle parti, tale ha competenza esclusiva per tutte le parti (articolo 123 del codice di procedura civile).
Inoltre, a norma delle disposizioni dell'articolo 124 del codice di procedura civile, il giudice competente a decidere sulla domanda principale decide altresì sulle difese e le deroghe, ad eccezione delle domande riguardanti questioni pregiudiziali e di competenza esclusiva di altri organi giurisdizionali, mentre gli incidenti procedurali sono esaminati dal giudice dinanzi al quale sono sollevati.
La questione della mancanza generale di competenza dell'organo giurisdizionale può essere sollevata dalle parti o dal giudice in ogni fase del procedimento. La questione della mancanza di competenza per materia e territorio nella sfera pubblica deve essere sollevata durante la prima udienza alla quale le parti sono state debitamente convocate dinanzi al giudice di primo grado, mentre la mancanza di competenza nella sfera privata può essere sollevata solo dal convenuto, tramite la difesa o, se la difesa non è obbligatoria, al più tardi alla prima udienza cui le parti siano state regolarmente convocate dinanzi al giudice di primo grado. Se la mancanza di competenza non concerne la sfera pubblica, la parte che ha proposto la domanda a un organo giurisdizionale non competente non potrà chiedere la dichiarazione di mancanza di competenza (articolo 130 del nuovo codice di procedura civile).
Nelle cause civili di carattere transfrontaliero, nelle questioni riguardanti i diritti di cui le parti dispongono liberamente in conformità al diritto rumeno, se le parti hanno sottoscritto un accordo valido con cui stabiliscono che sulle controversie in corso o future riguardo a tali diritti sono competenti a decidere i giudici rumeni, questi ultimi saranno gli unici ad avere competenza per le questioni in oggetto. Se non diversamente previsto dalla legge, l'organo giurisdizionale rumeno dinanzi al quale è citato a comparire il convenuto rimane competente a decidere sulla domanda, qualora il convenuto compaia dinanzi a tale organo e presenti le proprie difese sul merito della causa, senza sollevare, entro la fine della fase dell'istruttoria del caso dinanzi al giudice di primo grado, un'obiezione per mancanza di competenza. Nelle due situazioni summenzionate, il giudice rumeno a cui è stata deferita la questione può respingere la domanda laddove diventi chiaro, da tutte le circostanze del caso, che la controversia non presenta alcun legame rilevante con la Romania (articolo 1067 del nuovo codice di procedura civile).
Cfr. le risposte alle domande 1, 2, 2.1., 2.2., 2.2.2.1., 2.2.2.2.
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