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È competente il tribunale di quale paese?

Romania
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Occorre adire un giudice civile ordinario o rivolgersi ad un giudice specializzato (ad esempio il giudice del lavoro)?

Oltre agli organi di giurisdizione ordinaria, in Romania esistono sezioni o composizioni collegiali specializzate per la risoluzione delle controversie riguardanti talune questioni.

Conformemente alla legge n. 304/2004 sull'organizzazione del sistema giudiziario, l'Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Corte di cassazione) è composta da quattro sezioni – prima sezione civile, seconda sezione civile, sezione penale, sezione per il contenzioso amministrativo e fiscale – una composizione collegiale di nove giudici e le sezioni unite, ciascuna con giurisdizione propria. Le corti d'appello, i tribunali o, ove opportuno, i tribunali distrettuali sono articolati in sezioni o composizioni collegiali specializzate per le cause civili, le cause penali, le cause riguardanti minori e questioni familiari, le cause riguardanti contenziosi amministrativi e fiscali, le cause concernenti controversie di lavoro nonché la previdenza sociale, le imprese, il registro commerciale, l'insolvenza, la concorrenza sleale e le cause relative a questioni fluviali o marittime. Se del caso, possono essere istituiti tribunali speciali per decidere in merito ai suddetti ambiti.

2 Nel caso in cui sia competente il giudice civile ordinario (ossia è questo il giudice che si occupa di tali casi), come si può identificare quello presso il quale promuovere la causa?

Il codice di procedura civile delinea la procedura ordinaria per le cause civili. Le disposizioni si applicano anche ad altri ambiti, purché le normative che li disciplinano non prevedano diversamente.

Gli articoli da 94 a 97 del codice di procedura civile regolamentano la competenza relativa all'oggetto della causa per gli organi giurisdizionali civili.

Quali giudici di primo grado, i tribunali distrettuali sono competenti a esaminare i seguenti casi, che concernono richieste quantificabili (o meno) in termini monetari:

  • richieste che, a norma del codice civile, rientrano nell'ambito di competenza dei tribunali che si occupano di affidamento e questioni familiari;
  • richieste relative agli atti di stato civile;
  • richieste relative all'amministrazione di edifici a più piani, di appartamenti o spazi esclusivamente di proprietà di persone diverse e ai rapporti giuridici instaurati dalle associazioni dei proprietari di immobili con altre persone fisiche o giuridiche;
  • richieste di sfratto;
  • richieste relative a pareti e fossati condivisi, alla distanza tra edifici o piantagioni, al diritto di passaggio, alle servitù e a qualsiasi altra limitazione che influisca sui diritti di proprietà;
  • richieste relative a modifiche dei confini o alla realizzazione di confini;
  • richieste di protezione di beni;
  • richieste relative agli obblighi di compiere o non compiere azioni che non possono essere misurate in termini monetari;
  • richieste di divisione giudiziaria, a prescindere dal valore in gioco;
  • richieste di dichiarazione giudiziaria della morte di una persona;
  • richieste relative ad eredità, a prescindere dal valore in gioco;
  • richieste relative ad usucapione, a prescindere dal valore in gioco;
  • richieste relative a terreni, ad eccezione di quelle che in base a legge speciale rientrano nella giurisdizione di altri organi giurisdizionali;
  • qualsiasi altra richiesta che possa essere espressa in termini monetari, fino a 200 000 RON, a prescindere dalla capacità delle parti.

I tribunali distrettuali sono competenti per i ricorsi contro le decisioni delle autorità pubbliche e di altri organismi che hanno la relativa competenza. I tribunali distrettuali esaminano altresì tutte le altre domande che per legge sono di loro competenza.

I tribunali esaminano:

  • in qualità di organi giurisdizionali di primo grado, tutte le domande che non siano di competenza di altri organi giurisdizionali;
  • in qualità di corti di appello, i ricorsi contro le sentenze emesse da giudici in primo grado;
  • in qualità di tribunali del riesame, i casi specificatamente previsti dalla legge;
  • tutte le altre domande che per legge sono di loro competenza.

Le corti d'appello esaminano:

  • in qualità di tribunali di primo grado, le domande riguardanti contenziosi amministrativi e fiscali;
  • in qualità di corti di appello, i ricorsi contro le sentenze emesse dai tribunali di primo grado;
  • in qualità di tribunali del riesame, i casi specificatamente previsti dalla legge;
  • tutte le altre domande che per legge sono di loro competenza.

La Corte di cassazione è competente per:

  • le domande di riesame di sentenze emesse dalle corti d'appello e altre sentenze, nei casi previsti dalla legge;
  • le domande di riesame nell'interesse dalla legge;
  • le domande relative a sentenze precedenti, per il chiarimento di talune questioni giuridiche;
  • qualsiasi altra richiesta che, per legge, è di loro competenza.

2.1 Vi è distinzione tra gradi più o meno alti della magistratura ordinaria civile (ad esempio, i tribunali circoscrizionali sono di grado inferiore rispetto ai tribunali regionali) e, in caso affermativo, qual è competente per la mia causa?

Il sistema giudiziario civile rumeno distingue tra organi giurisdizionali di grado inferiore e superiore, la cui competenza per l'oggetto della causa è attribuita, tra organi di diverso livello, in base a criteri funzionali (tipo di compito) e procedurali (valore, oggetto o natura della controversia).

Il codice di procedura civile ha introdotto cambiamenti sotto il profilo della competenza e ora gli organi giurisdizionali hanno piena competenza per esaminare in primo grado un caso nel merito. I tribunali distrettuali sono competenti per i casi minori e/o meno complessi, più frequenti nella pratica.

Le corti di appello sono competenti principalmente a esaminare i ricorsi, mentre la Corte di cassazione è l'organo giurisdizionale ordinario del riesame, cui spetta garantire un'interpretazione e un'applicazione uniforme del diritto a livello nazionale.

2.2 Competenza territoriale (il giudice competente per il mio caso è quello della città A o quello della città B?)

2.2.1 Regola generale della competenza territoriale

Le norme in materia di competenza territoriale del sistema giudiziario civile rumeno sono contenute nell'articolo 107 e seguenti del codice di procedura civile.

Secondo la regola generale, le domande devono essere presentate presso l'organo giurisdizionale del luogo in cui il convenuto ha il domicilio o la sede legale.

2.2.2 Eccezioni alla regola generale

Esistono disposizioni specifiche in materia di competenza territoriale, come ad esempio:

  • se non si conosce il domicilio/la sede legale del convenuto, la domanda deve essere depositata presso l'organo giurisdizionale del luogo in cui il convenuto ha la residenza/l'ufficio di rappresentanza e, se sconosciuto, presso l'organo giurisdizionale del luogo di domicilio/sede legale/residenza/ufficio di rappresentanza del ricorrente;
  • le domande nei confronti di persone giuridiche di diritto privato possono essere presentate anche presso l'organo giurisdizionale del luogo in cui è situata una delle filiali senza personalità giuridica;
  • le domande proposte contro un'associazione, una società o un altro soggetto privato senza personalità giuridica possono essere presentate presso l'organo giurisdizionale competente per la persona incaricata, su accordo dei membri, della gestione o dell'amministrazione dell'ente in questione; in assenza di tale persona, la domanda può essere depositata presso l'organo giurisdizionale che ha competenza per uno qualsiasi dei membri dell'ente in questione;
  • le domande nei confronti dello Stato, delle autorità o delle istituzioni centrali o locali e di altre persone giuridiche di diritto pubblico possono essere presentate presso l'organo giurisdizionale del domicilio/della sede dell'attore o presso l'organo giurisdizionale della sede legale del convenuto.
2.2.2.1 Quando posso scegliere tra il giudice della località di domicilio del convenuto (foro determinato in base alla regola generale) e un altro giudice?

Il codice di procedura civile rumeno prevede una serie di norme in materia di competenza alternativa (articoli da 113 a 115), che attribuiscono competenza territoriale anche ai seguenti organi giurisdizionali:

  • il giudice del domicilio dell'attore (domande per la determinazione dei legami di parentela);
  • il giudice del domicilio dell'attore-creditore (obbligazioni alimentari);
  • il giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale;
  • il giudice del luogo in cui è situato il bene immobile (locazioni, iscrizione/giustificazione/rettifica di terreni);
  • il giudice del luogo di origine/destinazione (contratti di trasporto);
  • il giudice del luogo in cui è effettuato il pagamento (pagherò bancari, assegni, cambiali o altre garanzie);
  • il giudice del domicilio del consumatore (risarcimento di danni a consumatori in relazione a contratti conclusi con professionisti);
  • il giudice del luogo in cui è stato commesso l'illecito o si è verificato il danno, per le domande relative agli obblighi sorti in seguito all'illecito o al danno.

Qualora il convenuto svolga regolarmente attività professionali/agricole, commerciali, industriali o attività analoghe al di fuori del domicilio, la domanda può essere presentata anche presso l'organo giurisdizionale del luogo di esercizio delle attività, a fronte di obblighi pecuniari derivanti o da eseguire in quel luogo.

Per quanto riguarda le questioni assicurative, le domande di risarcimento possono altresì essere presentate presso l'organo giurisdizionale del luogo in cui l'assicurato ha il domicilio o la sede, del luogo in cui si trovano i beni assicurati o del luogo in cui si è verificato il rischio assicurato.

La scelta della competenza nell'ambito di un contratto è considerata nulla se effettuata prima della data in cui è sorto il diritto al risarcimento, mentre, per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile, la terza parte offesa può avviare un procedimento diretto anche dinanzi al giudice del luogo del domicilio/della sede.

L'organo giurisdizionale del luogo in cui la persona protetta ha il domicilio/la residenza decide sulla competenza territoriale nelle domande di protezione delle persone fisiche, per le quali, ai sensi del codice civile, è competente il giudice che si occupa di cause di affidamento e questioni familiari. Nel caso di domande di autorizzazione, da parte del suddetto organo, della conclusione di taluni atti giuridici (riguardanti un bene immobile), è competente anche l'organo giurisdizionale in cui si trova il bene immobile. In questo caso, l'organo giurisdizionale che si occupa di affidamento e questioni familiari che ha emesso la sentenza consegna una copia della sentenza al corrispettivo organo giurisdizionale del luogo in cui la persona oggetto di protezione ha il domicilio/la residenza.

Le domande di divorzio sono di competenza del tribunale distrettuale del luogo dell'ultima dimora comune dei coniugi. Se i coniugi non hanno una dimora comune o qualora nessuno dei due viva più nel luogo in cui è competente il tribunale distrettuale e dove si trova la dimora comune, il tribunale distrettuale competente è quello in cui si trova l'abitazione del convenuto. Se il convenuto non vive in Romania e la competenza internazionale è attribuita ai giudici rumeni, è competente l'organo giurisdizionale della dimora dell'attore. Laddove né l'attore né il convenuto vivano in Romania, le parti possono decidere di presentare la domanda di divorzio presso un qualunque tribunale distrettuale rumeno. In caso di mancato accordo al riguardo, la domanda di divorzio deve essere presentata al tribunale distrettuale di Bucarest del 5° distretto (articolo 915 del codice di procedura civile).

Le domande per la risoluzione delle controversie individuali in materia di lavoro devono essere presentate nel luogo del domicilio/di lavoro dell'attore (articolo 269 della legge n. 53/2003 – codice del lavoro).

2.2.2.2 Quando sono obbligato ad utilizzare un giudice diverso da quello del domicilio del convenuto (foro determinato in base alla regola generale)?

Le norme che disciplinano la competenza territoriale esclusiva sono contenute negli articoli da 117 a 121 del codice di procedura civile. Nello specifico:

  • le domande riguardanti i diritti reali di beni immobili possono essere presentate esclusivamente presso l'organo giurisdizionale in cui è situato l'immobile. Se il bene immobile è situato in zone di competenza di più organi giurisdizionali, la domanda deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale del luogo in cui il convenuto ha il domicilio/la residenza, se situato in una di queste zone di competenza o, in caso contrario, presso uno degli organi giurisdizionali del luogo in cui è situato l'immobile. Le disposizioni si applicano anche alle azioni possessorie, di demarcazione dei confini, di restrizione del diritto di proprietà immobiliare e di distribuzione giudiziaria dei beni immobili, laddove la comproprietà indivisa non risulta dalla successione;
  • nelle questioni in materia di successione, sino al rimborso della comproprietà indivisa, l'organo giurisdizionale dell'ultimo domicilio del defunto ha competenza esclusiva sulle domande riguardanti:
    • la validità o l'esecuzione delle disposizioni testamentarie;
    • l'eredità, le relative spese e gli oneri connessi alle possibili rivendicazioni di un erede contro un altro;
    • le richieste di legatari/creditori del defunto proposte contro uno degli eredi/l'esecutore del testamento;
  • per quanto concerne le domande riguardanti le società, sino alla conclusione dei procedimenti di liquidazione/cancellazione dai registri, ha competenza esclusiva l'organo giurisdizionale del luogo in cui la società ha la sede principale;
  • l'organo giurisdizionale del luogo in cui si trova la sede del debitore ha competenza esclusiva per le domande in materia di fallimenti/concordati dei creditori;
  • le domande proposte da un professionista contro un consumatore possono essere presentate solo dinanzi all'organo giurisdizionale del domicilio del consumatore.
2.2.2.3 È possibile per le parti designare un foro che altrimenti non sarebbe competente?

Le parti possono concordare per iscritto o, nel caso di una controversia in corso, per mezzo di una dichiarazione verbale dinanzi al giudice, che le eventuali cause riguardanti il patrimonio e altri diritti potranno essere esaminate da altri organi giurisdizionali rispetto a quelli con competenza territoriale, purché questi non abbiano competenza esclusiva. Nelle controversie riguardanti la protezione dei diritti dei consumatori e altri casi previsti dalla legge, le parti possono convenire sulla scelta dell'organo giurisdizionale competente solo dopo che è sorto il diritto al risarcimento ed ogni accordo contrario è ritenuto nullo e non valido (articolo 126 del codice di procedura civile).

Le domande accessorie, complementari e collaterali rientrano nella competenza dell'organo giurisdizionale competente per la domanda principale, anche laddove esse ricadano nella competenza per materia o territoriale di un altro organo giurisdizionale, ad eccezione delle domande in materia di fallimenti o concordati con i creditori. Queste disposizioni si applicano anche nei casi in cui la legge abbia attribuito la competenza per la domanda principale a una sezione o composizione collegiale specializzata. Qualora un organo giurisdizionale abbia competenza esclusiva per una delle parti, tale ha competenza esclusiva per tutte le parti (articolo 123 del codice di procedura civile).

Inoltre, a norma delle disposizioni dell'articolo 124 del codice di procedura civile, il giudice competente a decidere sulla domanda principale decide altresì sulle difese e le deroghe, ad eccezione delle domande riguardanti questioni pregiudiziali e di competenza esclusiva di altri organi giurisdizionali, mentre gli incidenti procedurali sono esaminati dal giudice dinanzi al quale sono sollevati.

La questione della mancanza generale di competenza dell'organo giurisdizionale può essere sollevata dalle parti o dal giudice in ogni fase del procedimento. La questione della mancanza di competenza per materia e territorio nella sfera pubblica deve essere sollevata durante la prima udienza alla quale le parti sono state debitamente convocate dinanzi al giudice di primo grado, mentre la mancanza di competenza nella sfera privata può essere sollevata solo dal convenuto, tramite la difesa o, se la difesa non è obbligatoria, al più tardi alla prima udienza cui le parti siano state regolarmente convocate dinanzi al giudice di primo grado. Se la mancanza di competenza non concerne la sfera pubblica, la parte che ha proposto la domanda a un organo giurisdizionale non competente non potrà chiedere la dichiarazione di mancanza di competenza (articolo 130 del nuovo codice di procedura civile).

Nelle cause civili di carattere transfrontaliero, nelle questioni riguardanti i diritti di cui le parti dispongono liberamente in conformità al diritto rumeno, se le parti hanno sottoscritto un accordo valido con cui stabiliscono che sulle controversie in corso o future riguardo a tali diritti sono competenti a decidere i giudici rumeni, questi ultimi saranno gli unici ad avere competenza per le questioni in oggetto. Se non diversamente previsto dalla legge, l'organo giurisdizionale rumeno dinanzi al quale è citato a comparire il convenuto rimane competente a decidere sulla domanda, qualora il convenuto compaia dinanzi a tale organo e presenti le proprie difese sul merito della causa, senza sollevare, entro la fine della fase dell'istruttoria del caso dinanzi al giudice di primo grado, un'obiezione per mancanza di competenza. Nelle due situazioni summenzionate, il giudice rumeno a cui è stata deferita la questione può respingere la domanda laddove diventi chiaro, da tutte le circostanze del caso, che la controversia non presenta alcun legame rilevante con la Romania (articolo 1067 del nuovo codice di procedura civile).

3 Se è competente una giurisdizione specializzata, come posso identificare il foro competente per la causa che intendo promuovere?

Cfr. le risposte alle domande 1, 2, 2.1., 2.2., 2.2.2.1., 2.2.2.2.

Ultimo aggiornamento: 16/09/2021

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