REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 5361/04 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:
Ripetizione di somma indebitamente percetta.
T R A
(…) Gennaro, elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTORE
E
S.p.A. (…), in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(…) Gennaro, con atto di citazione ritualmente notificato il 14/6/04 alla S.p.A. (…), la conveniva innanzi a questo Giudice affinché – previo accertamento e dichiarazione della nullità della clausola relativa all’importo del premio del contratto di assicurazione impugnato ex artt. 1 comma 1 lettera e) l.281/98 e 1418 1° comma c.c. e sostituzione della clausola nulla con altra che prevede la riduzione del premio in misura pari al 20% ex artt. 3, comma 1 lettera b) L.281/98 e 1419 comma 2° c.c. – fosse condannata la convenuta Spa (…), in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla restituzione della somma indebitamente percetta, ex art. 2033 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A tal fine, nel detto atto introduttivo, premetteva:
- che in negli anni 1995, 1996 e 1997 aveva sottoscritto i contratti di assicurazione RCA presso la Spa (…) - Agenzia Napoli Centro, per l’auto Renault 9 tg.(…), polizze nn.(…), (…) e (…);
- che il Tar Lazio con sentenza n. 6139/01 ed il Consiglio di Stato con sentenza del 27/2/02 avevano confermato per 635 miliardi di lire la multa comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, giusto provvedimento n. 8546 del 28/7/00 a 17 Compagnie di assicurazione, tra cui l’odierna convenuta;
- che tali compagnie, attraverso un’intesa orizzontale, avevano costituito un cartello in violazione della legge sulla concorrenza (art. 2 L.287/90, nonché art. 1 L.281/98) con illegittimi aumenti, pari a circa il 20% a partire dal 1° luglio 1994, del costo dei premi assicurativi, ramo RCA, determinando un costo di polizza superiore alla media europea e procurando alle stesse un ingiusto profitto, con conseguente danno ai contraenti;
- che a nulla è valsa la richiesta di risarcimento avanzata a mezzo lettera racc. a.r. n. (…) alla Spa (…), ricevuta il 13/2/03.
Instauratosi il procedimento, si costituiva la S.p.A. (…) che, preliminarmente eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere, l’incompetenza funzionale e per territorio del Giudice adito e contestava la domanda sia sull’an che sul quantum. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva deferito interrogatorio formale al legale responsabile della Spa Fondiaria-Sai ed all’attore sui capi di cui all’atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta.
Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 1°/12/04, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di prescrizione, ex art. 2952 c.c., del diritto fatto valere, poiché la domanda attrice si fonda sul diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito ex art. 2043 c.c. a cui si applica la prescrizione quinquennale prevista dal 1° comma dell’art. 2947 c.c..
Vanno, invece, accolte le eccezioni d’incompetenza funzionale e territoriale sollevate dalla convenuta Spa (…).
La Suprema Corte di Cassazione a S.U. con la sentenza n.2207 del 4 febbraio 2005, ha precisato che:
- la legge antitrust non è la legge degli imprenditori soltanto, ma è la legge dei soggetti del mercato, ovvero di chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere;
- l’assicurato che, in sede di stipulazione della polizza di assicurazione r.c. auto, dimostri di aver ingiustamente pagato un sovrapprezzo per effetto di una illecita intesa restrittiva della concorrenza fra le compagnie assicuratrici, è legittimato ad esperire davanti alla Corte di Appello l’azione di nullità e di risarcimento del danno prevista dall’art. 33 della l.287/90.
La Suprema Corte ha, inoltre precisato che non è neanche esperibile l’azione ex art. 2033 c.c., poiché una parte che chiede dichiararsi la nullità di una intesa, allega un fatto illecito nella cui struttura vi è l’elemento psicologico del dolo o della colpa, non integrante l’indebito oggettivo; pertanto, quale che sia la forma della domanda di ripristino della situazione patrimoniale che si assume lesa, essa prescinde dalla fattispecie di indebito ex art. 2033 c.c.
L’accoglimento dell’eccezione d’incompetenza funzionale assorbe quella d’incompetenza territoriale ma, comunque, va precisato che l’attore non ha osservato le regole della competenza stabilite dagli artt.18, 19 e 20 c.p.c..
Dall’atto di citazione si evince che i contratti delle polizze si sono perfezionate in Napoli; la convenuta Società ha la sede legale in Firenze e l’attore ha la residenza in Napoli ed il domicilio eletto, ai soli fini del presente giudizio, in Pozzuoli.
Nel caso in cui si pretende il pagamento di una somma di denaro per risarcimento da inadempimento contrattuale (come nel caso di specie), si applica l’ultimo comma dell’art. 1182 c.c. e non il 3° comma dello stesso articolo, così come affermato dall’attore.
Il luogo di adempimento delle obbligazioni aventi originariamente una somma di denaro, anche al fine della individuazione del foro destinatae solutionis, è il domicilio che il creditore aveva al tempo in cui l’obbligazione è scaduta, per cui sono irrilevanti i successivi mutamenti del predetto domicilio e, in special modo, l’elezione di domicilio presso un procuratore legale in sede di conferimento della rappresentanza processuale in un determinato giudizio.
La giurisprudenza della Cassazione, infatti, è conforme nel ritenere che: per stabilire il foro competente, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., e decidere una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto, occorre aver riguardo al luogo ove doveva essere adempiuta l’originaria obbligazione di cui in giudizio si deduce l’inadempimento (Cass. 14/6/99 n.5832).
Inoltre, nel caso di specie, trova applicazione l’art. 1469 bis c.c. comma 3 n. 19: si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: (omissis) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diverse da quelle di residenza o domicilio elettivo del consumatore, intendendo come “domicilio elettivo” non già quello del procuratore legale in sede di conferimento della rappresentanza processuale per il presente giudizio, bensì quello di residenza o domicilio elettivo che il consumatore aveva all’atto della stipula dei contratti.
La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare, tra le parti, le spese del procedimento.
La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113 c.2 c.p.c., così come modificato dal D.L. 8/2/03 n. 18, convertito in L. 7/4/03 n. 63 e non è esecutiva in quanto la disciplina dell’esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna che, è l’unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Gennaro nei confronti della S.p.A. (…), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza per materia, essendo competente a conoscere la causa la Corte di Appello di Napoli;
2) fissa il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione del deposito della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti al Giudice competente;
3) compensa tra le parti le spese del procedimento;
4) sentenza non esecutiva.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il 28 febbraio 2005.
IL GIUDICE DI PACE