Cassazione civile , sez. II, 22 giugno 2007, n. 14602
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: G.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO 14, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO AGNESE, difesa dall'avvocato GIACOMAZZO PAOLO, giusta delega in atti; - ricorrente -
contro
ASSOCIAZIONE COMUNI AREA REGGIO NORD rappresentata, dall'Ispettore della Polizia Municipali dell'Associazione Dott. L.M.; - intimato –
avverso la sentenza n. 41/03 del Giudice di pace di CORREGGIO, depositata il 17/02/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/07 dal Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI; udito l'Avvocato Paolo ZORZI, con delega depositata in udienza dell'Avvocato GIACOMAZZO Paolo, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Fatto
G.M.C. proponeva al Giudice di Pace di Correggio opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa in data 30-8-2002 dall'Associazione dei Comuni Area Reggio Nord per la violazione di cui al D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 19, comma 6 e art. 20 perchè, quale incaricata della società Verano Vacaciones s.r.l., con sede in (OMISSIS), aveva effettuato attività di illustrazione e offerta al pubblico di pacchetti vacanze all'interno del circolo denominato (OMISSIS) sito nel Comune di Comune di (OMISSIS) senza essere munita del prescritto tesserino di riconoscimento.
A sostegno dell'opposizione deduceva che l'attività svolta dalla Verano Vacaciones s.r.l. non rientrava nell'ambito delle vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori,come era confermato dalla dichiarazione rilasciata dalla Questura di Padova in data 25-6- 2001, che aveva respinto la richiesta di approvazione dell'elenco degli incaricati, essendo stata ritenuta non pertinente nel caso di vendita fuori dei locali dell'azienda ma solo presso il domicilio del consumatore; non trovava applicazione il disposto dell'art. 19, comma 6;
il luogo in cui era stata contestata l'infrazione non poteva ritenersi il domicilio del consumatore; non era applicabile l'art. 20 del citato decreto, trattandosi di attività di vendita e non di propaganda.
Con sentenza del 13 febbraio 2003 il giudice di pace rigettava il ricorso.
Secondo il giudicante l'attività effettuata dalla ricorrente rientrava nell'ipotesi della vendita effettuata presso il domicilio del consumatore di cui al D.Lgs n. 114 del 1998, art. 19, che al comma 5 prevede che gli incaricati della vendita siano muniti del tesserino di riconoscimento. Infatti, il domicilio dei cittadini contattati era da individuare nel territorio del Comune di (OMISSIS), dove aveva sede il circolo presso il quale i medesimi erano stati convocati ed invitati. Ove la normativa avesse inteso tutelare il consumatore solo nell'ambito della propria abitazione avrebbe indicato non il domicilio ma anche la dimora abituale coincidente con la residenza; nessun rilievo rivestiva la dichiarazione resa dalla Questura di Padova; la attività degli incaricati della società Verano Vacaciones s.r.l., oltre all'acquisizione di alcuni ordinativi, si era concretata anche nell'attività di propaganda commerciale prevista dall'art. 20, che pure è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 8.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione G.M. C. sulla base di quattro motivi.
Non ha svolto attività difensiva l'intimata.
Diritto
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 43 cod. civ., D.Lgs. n. 114 del 1998, artt. 6 e 20 deduce che erronea era stata la nozione di domicilio applicata dal primo giudice,posto che, ai sensi dell'art. 43 cod. civ., per domicilio deve intendersi il luogo in cui è stabilita la generalità dei rapporti del soggetto e non può identificarsi con quello transeunte fissato per un incontro temporaneo: la fattispecie rientrava piuttosto nell'ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 50 del 1992 in materia di vendita commerciale fuori dei locali commerciali, alla quale però non si applicano le disposizione di cui al D.Lgs. n. 114 del 1998; erroneamente era stata ritenuta la violazione dell'art. 20 che, essendo diretta a sanzionare l'autonoma ipotesi della propaganda a fini commerciali, non è applicabile quando sia associata alla attività di vendita.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia il vizio di motivazione relativo alla nozione di domicilio, che dal giudice di pace era stato equiparato a quello di abitazione.
I motivi che, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente sono infondati.
La sentenza impugnata va,ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, confermata, essendo il dispositivo conforme a diritto, mentre deve essere corretta la motivazione, perchè erronea.
Il giudice di pace, che ha accertato l'attività di propaganda commerciale, oltrechè di vendita,svolta dal ricorrente, ha ritenuto la violazione delle norme dettate in materia di vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore,ritenendo di individuare quest'ultimo nel circolo del golf nel quale erano stati convocati i cittadini contatati dalla società Verano Vacaciones.
Quest'ultima statuizione, se da un lato è erronea, dall'altro è inconferente al fine del decidere.
Innanzitutto, per domicilio deve intendersi il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari: il domicilio è caratterizzato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche. Dunque, non può certo individuarsi nel luogo in cui come nella specie la persona si trovi occasionalmente.
Peraltro, come si è accennato, il riferimento alla all'ipotesi di cui all'art. 19 (vendite effettuate presso domicilio dei consumatori) è erroneo.
La noma stabilisce al comma 1:"la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune di residenza nel quale l'esercente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale".
I successivi commi disciplinano le modalità con cui la vendita deve essere effettuata,prevedendo fra l'altro che gli incaricati delle vendite devono essere muniti di un tesserino di riconoscimento.
Orbene, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, al ricorrente è stata contestata l'infrazione prevista dal D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 19, comma 6, e art. 20 perchè quale incaricato della società Verano Vacaciones s.r.l., aveva effettuato attività di illustrazione e offerta al pubblico di pacchetti vacanze all'interno del circolo denominato (OMISSIS) sito nel Comune di (OMISSIS) senza essere munito del prescritto tesserino di riconoscimento.
L'ingiunzione aveva riguardato, dunque, non la vendita presso il domicilio dei consumatori ma l'illecito previsto dall'art. 20 citato (propaganda a fini commerciali),secondo cui "l'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 8".
In virtù del richiamo operato dall'art. 20 trovano applicazione le disposizioni dell'art. 19 in ordine all'obbligo di munirsi del tesserino di riconoscimento e alle indicazioni che lo stesso deve avere: siffatto obbligo è stabilito anche quando come accertato dal giudice di pace l'attività di propaganda avviene nei locali in cui il consumatore si trova temporaneamente per ragioni di studio, cura o svago.
Ne consegue che, alla stregua degli accertamenti compiuti dal giudice di pace, l'attività effettuata rientrava nella previsione di cui all'art. 20 che era stata in effetti contestata, essendo del tutto irrilevante in relazione al fatto contestato se l'attività si fosse concretata anche nella vendita.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, artt. 19 e 22, deduce che la sanzione relativa al mancato rilascio del tesserino doveva essere irrogata alla società e non agli incaricati della vendita.
Il motivo va disatteso.
Ai sensi del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 22 chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 5, 7, 8, 9, 16, 11, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento ...: pertanto, non solo l'impresa ma anche i soggetti dalla medesima incaricati della relativa attività, rispondono degli illeciti in oggetto.
Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 5 censura la decisione impugnata per non avere ritenuto l'errore scusabile in cui era caduto il ricorrente in ordine alla necessità di munirsi del tesserino di riconoscimento, tenuto conto della risposta negativa al riguardo fornita dalla Questura di Padova alla quale si era rivolta la società Verano Vacacionoes.
Il motivo è infondato.
Il giudice di pace ha implicitamente escluso la prova dell'invocato errore, osservando che le circostanze illustrate nella richiesta di autorizzazione erano differenti al caso di specie oggetto del ricorso: trattasi di un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso va,pertanto, rigettato Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese della presente fase,non avendo l'intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2007