Cassazione civile , sez. III, 11 gennaio 2007, n. 369
Nei contratti conclusi tra il consumatore e il professionista, per i quali è prevista la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendosi vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, alla figura del consumatore contraente è a questo fine assimilabile quella del terzo beneficiario di una polizza assicurativa (nella specie: polizza infortuni stipulata dall'associazione sportiva cui era iscritto il ricorrente), atteso che il suo diritto deriva direttamente dal contratto stipulato con il professionista e che contro quest'ultimo egli è legittimato ad agire in caso di inadempimento.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE TERZA CIVILE - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo - Presidente - Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere - Dott. FEDERICO Giovanni - rel. Consigliere - Dott. TALEVI Alberto - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere - ha pronunciato la seguente:
ordinanza sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: F.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 138, presso lo studio dell'avvocato BELLINI GIULIO, che lo difende,giusta delega in atti; - ricorrente –
contro
FARO ASSICURAZIONI S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. GREGOROVIUS 20, presso lo studio dell'avvocato RICCOBELLI SANDRO, che lo difende unitamente all'avvocato LORENZO MACCIO', giusta delega in atti; - resistente -avverso la sentenza n. 34065/2004 del Tribunale di ROMA, NONA SEZIONE CIVILE, depositata il 24/12/2004; RG. 88968/2003; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il17/11/2006 dal Consigliere Dott. Giovanni FEDERICO; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e si dichiari la competenza del Tribunale di Roma, con le conseguenze di legge.
Fatto-Diritto
- che F.M. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza, depositata il 24.12.04, con cui il Tribunale di Roma - nella causa promossa dallo stesso F. nei confronti della Faro Ass. ni s.p.a. per il risarcimento del danno subito a seguito di un sinistro occorsogli nell'espletamento di attività sportiva in virtù di polizza stipulata dall'A.C.S.I. (Associazione Centri Sportivi Italiani), cui era iscritto, con detta compagnia assicuratrice per i danni conseguenti a tutte le attività dei soci - ha declinato la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Genova, luogo della sede legale della società convenuta, in base all'eccezione d'incompetenza sollevata da quest'ultima in comparsa di risposta;
- che il F. ha dedotto dinanzi al giudice a quo e ribadito in sede di ricorso che aveva adito il Tribunale di Roma, luogo della propria residenza, ai sensi dell'art. 1469 bis c.c. in quanto, quale beneficiario del contratto intercorso tra l'A.C.S.I. e la Faro, doveva ritenersi applicabile la disposizione del comma 3, n. 19 della norma sopra citata, relativa alle controversie tra consumatore e professionista, che stabilisce come sede competente quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- che, secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte, la norma di cui all'art. 1469 bis c.c., comma 3, n. 19, all'epoca vigente, e corrispondente a quella successivamente introdotta dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u) (codice del consumo) è stata interpretata nel senso che, da parte del legislatore, sia stata prevista una competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendosi comunque vessatoria la clausola indicativa di una diversa località come sede del foro competente (v. SS.UU. 2003/14669);
- che la Corte costituzionale, affrontando la questione dell'estensibilità della tutela posta dal citato art. 1469 bis c.c., in relazione a giudizi di risarcimento danno promossi da soggetti infortunati in virtù di polizze assicurative di tipo cumulativo stipulate da enti datori di lavoro in favore dei propri dipendenti - questione sottoposta all'esame della Corte suddetta sotto il profilo che i contratti in oggetto non erano stati conclusi dal professionista direttamente con il consumatore, ma con enti da esso distinti, per cui era stato sollevato il problema dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1469 bis c.c., comma 2, in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui non veniva inclusa nella nozione del consumatore (definito come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale") anche la figura del terzo beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni -, con ordinanza n. 235/2004 ha dichiarato la manifesta infondatezza della sollevata questione di illegittimità costituzionale della norma citata, facendo peraltro rilevare la ragionevolezza di fornire "una diversa lettura" della norma in questione nel senso indicato dalle ordinanze di rimessione;
- che, pertanto, anche alla stregua di tale pronuncia, sussistono valide e concrete ragioni per giustificare l'assimilazione della posizione del terzo beneficiario della polizza-persona fisica a quella del contraente-persona fisica: in primo luogo, perchè il suo diritto deriva direttamente dal contratto stipulato con il professionista, senza il quale non sarebbe mai sorto, e la prestazione in esso convenuta deve essere resa in suo favore, ed in secondo luogo perchè, essendo egli titolare del diritto di azione nei confronti del professionista in caso di inadempimento da parte del medesimo, non si ravvisano ragioni valide per escluderlo dalla tutela dettata - nel caso di specie, con riferimento alla competenza territoriale del giudice da adire in caso di controversia - per il contraente "debole" in relazione a contratti suscettibili di determinare uno squilibrio dei diritti e degli obblighi ad opera del professionista;
- che, pertanto, in accoglimento della proposta istanza di regolamento di competenza, deve essere affermata nella fattispecie la competenza per territorio del Tribunale di Roma, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M
Dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Roma, rimette al giudice competente di provvedere in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, assegna il termine di tre mesi, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione della causa.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2007