PS2629 - SOGEVE ITALIA-DEPURATORE "TOP SMILE"
Provvedimento n. 20528
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 2 dicembre 2009;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTO il proprio provvedimento del 28 ottobre 2009, con il quale è stata disposta la proroga di quindici giorni del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
Il professionista
SOGEVE ITALIA S.r.l. (in seguito, SOGEVE, o anche, la Società), in qualità di professionista ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. SOGEVE è attiva, fra l’altro, nella commercializzazione di beni prodotti da soggetti terzi, quali erogatori d’acqua, biocamini, stufe, climatizzatori e altri prodotti minori di uso domestico. La Società ha realizzato in Italia, al 31 dicembre 2008, un fatturato pari a circa 3,9 milioni di euro ed un utile pari a circa 4.500 euro.
II. LE PRATICHE COMMERCIALI
1. Il presente procedimento concerne i comportamenti posti in essere da SOGEVE, consistenti:
a) nell’aver indotto i consumatori, tramite operatori del call center e addetti della Società recatisi presso l’abitazione dei potenziali clienti, a sottoscrivere degli ordini di acquisto di prodotti (nella specie, un erogatore modello “Top Smile” per la depurazione dell’acqua potabile ed un “biocamino”), anche attraverso la stipula di un relativo contratto di finanziamento, fornendo informazioni ingannevoli od omettendo informazioni rilevanti circa la natura del documento sottoscritto (contratto di vendita piuttosto che, come rappresentato, mero preventivo non impegnativo) e, successivamente, sollecitando il pagamento della merce non richiesta consapevolmente dai consumatori, minacciando l’applicazione di penali e il ricorso ad azioni legali;
b) nell’aver limitato ed impedito l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, nello specifico del diritto di recesso, in particolare inducendo a sottoscrivere un contratto di vendita del prodotto che illegittimamente esclude il diritto di recesso, intimandone l’esecuzione attraverso la minaccia di penalità e azioni legali e omettendo di dare riscontro alla corrispondenza ed alle telefonate dei consumatori volte ad esercitare il diritto di recesso dai contratti di acquisto dei menzionati prodotti.
III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
1) Le segnalazioni pervenute
2. Con riferimento alla prima tipologia di pratica commerciale contestata, una consumatrice ha segnalato, in data 30 ottobre 2008, di aver ricevuto una comunicazione da parte di SOGEVE con la quale la Società dava atto di un asserito acquisto, nel febbraio 2008, in occasione della visita a domicilio di un suo incaricato alle vendite, di un erogatore modello Top Smile per la depurazione dell’acqua potabile. La segnalante lamenta che, secondo le informazioni fornite dall’incaricato, non si sarebbe trattato di un vero e proprio acquisto, ma di un mero preventivo senza efficacia vincolante, privo peraltro di luogo e data di sottoscrizione. Ciononostante, la Società le avrebbe richiesto di comunicare la disponibilità all’installazione del prodotto, avvertendola che, in difetto, avrebbe agito in giudizio per la tutela dei propri diritti, tra cui il riconoscimento della somma di 5 euro giornalieri per il deposito della merce1. Un altro consumatore lamenta, con segnalazione del 22 aprile 2009, che, nonostante il call center di SOGEVE avesse comunicato che la visita dell’incaricato alle vendite avrebbe avuto uno scopo meramente informativo, nell’occasione (in data 4 marzo 2009) veniva redatta una “nota d’ordine” di un biocamino, senza che fosse rilasciato alcun documento cartaceo di informativa inerente al prodotto2.
1 [Cfr. documentazione allegata alla segnalazione sub doc. 1, proveniente da Milano. ]
2 [Cfr. segnalazione sub doc. 2, proveniente dalla provincia di Torino. ]
3. Con riguardo alla seconda tipologia di pratica commerciale contestata, consistente nell’imposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di recesso, da tre segnalazioni, pervenute in data 30 ottobre 2008, 22 aprile e 22 maggio 2009, è emerso che SOGEVE avrebbe indotto i consumatori a sottoscrivere contratti di vendita di prodotti (nella specie, erogatori d’acqua Top Smile, al prezzo di euro 3.200, e biocamini, al prezzo variabile tra euro 2.995 ed euro 4.300), che escludevano la possibilità di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 64 del Codice del Consumo, attraverso una clausola di “personalizzazione del bene”3.
4. Tale clausola, contenuta nell’articolo 10 delle condizioni generali di vendita, prevede che “Il diritto di recesso, di cui agli artt. 64 e ss. del Decreto Legislativo. n° 206/2005, è escluso nell’ipotesi in cui il Cliente consumatore abbia richiesto la personalizzazione del bene, intendendosi per tale la modifica ovvero variazione, anche solo cromatica, apportata al bene rispetto alle caratteristiche/colori standard del medesimo come risultanti dal relativo catalogo”. L’articolo in esame è poi menzionato in una clausola apposta in calce alla nota d’ordine, la quale recita “Si richiede la personalizzazione del bene. Si dichiara di aver compreso il significato dell’articolo 10 delle condizioni generali di vendita in tema di esclusione del diritto di recesso e se ne accetta pertanto il contenuto”4.
5. I segnalanti lamentano di non aver mai richiesto la suddetta personalizzazione del prodotto, né di essere stati resi edotti del significato della relativa clausola e delle sue conseguenze (l’esclusione del diritto di recesso). L’apposizione della firma sulla descritta clausola sarebbe stata indotta da un indebito condizionamento degli agenti di vendita, che non avrebbero fornito le informazioni necessarie alla comprensione della stessa5. In un caso, un consumatore denuncia che, benché avesse tempestivamente comunicato alla Società il proprio recesso da un contratto di acquisto di un biocamino modello Carrè, avvenuto in data 27 marzo 20096, la SOGEVE, tramite il proprio studio legale, avrebbe immediatamente replicato7 che tale facoltà era esclusa in quanto il cliente aveva richiesto un bene personalizzato nel colore e nelle misure8. A detta della Società, il diritto di recesso non poteva quindi essere esercitato, in quanto l’articolo 55, comma 2, Lettera c), del Codice del Consumo, richiamato (implicitamente) dal citato articolo 10 delle condizioni generali di vendita, stabilisce che “[… ]il diritto di recesso di cui agli articoli n° 64 e seguenti del medesimo Decreto Legislativo è escluso, quindi non si applica, tutte le volte in cui il cliente consumatore ordina un bene personalizzato” (formulazione e sottolineatura nella nota del legale della Società). Per “personaliz-zazione”, ad avviso di SOGEVE, doveva intendersi anche solamente la richiesta di un colore del bene diverso da quello/i standard. Il legale avrebbe pertanto invitato il cliente a comunicare alla Società, entro dieci giorni, la data di possibile installazione del prodotto, pena l’applicazione della penale prevista dal contratto e la riserva di adire le competenti autorità giudiziarie9.
6. Successivamente all’avvio del procedimento istruttorio, in data 29 settembre 2009 è pervenuta un’ulteriore segnalazione, da parte dell’associazione “Movimento Consumatori”, Sezione di Biella, nella quale si lamenta nuovamente che la SOGEVE non avrebbe riconosciuto il diritto di recesso, da un contratto sottoscritto nel settembre 2009, tempestivamente esercitato da un consumatore, in quanto quest’ultimo, ad avviso della Società, avrebbe richiesto la personalizzazione del prodotto (un biocamino), scegliendone un determinato colore. Il segnalante specifica tuttavia di non aver mai inteso personalizzare il bene, in quanto avrebbe meramente scelto un colore dal catalogo preso in visione10.
2) L’iter procedimentale
7. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, e in particolare alla luce delle descritte segnalazioni, in data 23 luglio 2009 è stato comunicato a SOGEVE l’avvio del procedimento istruttorio, al fine di verificare l’esistenza di eventuali pratiche commerciali scorrette11.
8. In particolare, i profili contestati in sede di avvio sono i seguenti: (i) con riferimento alla prima delle due tipologie di pratiche commerciali, consistente nell’aver indotto i consumatori a sottoscrivere un ordine d’acquisto, fornendo informazioni ingannevoli od omettendo informazioni rilevanti circa la
3 [Cfr. segnalazioni sub docc. 1, 2 e 3 (quest’ultima proveniente da Lodi). ]
4 [Cfr. allegati a segnalazioni sub doc. 1, doc. 2 e doc. 3.]
5 [In particolare, una consumatrice lamenta che, nel riquadro della nota d’ordine in cui si sarebbe richiesta la personaliz-zazione del
bene (nella specie, l’erogatore Top Smile), non era stato neanche specificato di quale tipo di personalizzazione si trattasse (cfr. doc. 1
ed originale della nota d’ordine, sub doc. 23). Un altro consumatore denuncia di non aver mai richiesto la personalizzazi-one del
biocamino modello Revè, né nel colore, né nelle misure, nonostante l’agente avesse riportato, nella relativa nota d’ordine, “colore grigio
scuro personalizzato” e “da abbinare all’ambiente” (cfr. segnalazione sub doc. 2). ]
6 [In particolare, il consumatore ha sottoscritto il contratto di vendita il venerdì 27 marzo 2009 ed esercitato il relativo diritto di recesso
il lunedì successivo, 30 marzo 2009, cfr. segnalazione sub doc. 3. ]
7 [Con comunicazione del 1° aprile 2009, pervenuta in data 4 aprile, cfr. allegati a doc. 3. ]
8 [Come risulterebbe dalla nota d’ordine, ove si legge “Verniciato personalizzato” e “Il cliente richiede la costruzione su misura ed il
colore da abbinare al proprio ambiente”.]
9 [Cfr. doc. 15.]
10 [Cfr. segnalazione sub docc. 16 e 26.]
11 [Cfr. doc. 5.]
natura del documento sottoscritto e, successivamente, sollecitando il pagamento della merce non richiesta consapevolmente dai consumatori, minacciando l’applicazione di penali ed il ricorso ad azioni legali, si è osservato che: – l’aver fornito informazioni non veritiere e l’aver omesso informazioni rilevanti circa la natura del processo di vendita e l’intento commerciale della pratica potrebbero rappresentare una condotta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, lettera c), e 22 del Codice del Consumo; – l’aver sollecitato il pagamento della merce non richiesta consapevolmente dai consumatori, con la minaccia di pagamento di penalità e di ricorso ad azioni legali, potrebbe costituire una condotta aggressiva ai sensi degli articoli 20, 24, 25, lettere a) ed e), e 26, lettera f), del Codice del Consumo; (ii) per quanto riguarda la seconda tipologia di pratica commerciale, consistente nell’aver limitato ed impedito l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, in particolare del diritto di recesso, si è osservato che: – l’aver indotto a sottoscrivere un contratto di vendita del prodotto che esclude il diritto di recesso, intimandone il rispetto attraverso la minaccia di penalità e azioni legali e omettendo di dare riscontro all’esercizio del diritto di recesso da parte dei consumatori, potrebbe configurare una tipologia di pratica commerciale aggressiva, ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, lettere a), d) ed e), del Codice del Consumo, in quanto idonea, attraverso un indebito condizionamento, a limitare considerevolmente la libertà di scelta o il comportamento dei consumatori.
9. In data 14 settembre, 12 ottobre, 20 ottobre e 19 novembre 2009 SOGEVE ha fatto pervenire alcune memorie difensive, con contestuale risposta alle richieste di informazioni trasmesse dagli Uffici.
10. In data 9 novembre 2009 sono state acquisite ulteriori informazioni presso la sede operativa di SOGEVE, con la collaborazione della Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Tutela Mercati.
11. In data 9 novembre 2009 è stata altresì comunicata alla parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.
3) Le evidenze raccolte
i) Sulla prima tipologia di pratica commerciale contestata
12. Con riferimento alla contestata comunicazione di informazioni ingannevoli od omissione di informazioni rilevanti da parte degli incaricati alle vendite di SOGEVE circa la natura del processo di vendita, la Società, in risposta alla richiesta contenuta nella comunicazione di avvio, ha trasmesso le informazioni di seguito descritte12.
13. SOGEVE usa far conoscere i propri prodotti attraverso la pubblicità televisiva a livello locale, la partecipazione a fiere locali e il sistema “passa parola”. La Società non conclude contratti per via telefonica, ma si avvale dell’opera di soggetti autonomi, che sottoscrivono un contratto di “incaricato alle vendite”13. Il potenziale cliente contatta il numero verde di SOGEVE al fine di concordare la data e il luogo dell’incontro con l’incaricato alle vendite, il quale illustrerà le caratteristiche del prodotto14. In occasione dell’incontro, il cliente può decidere di non acquistare il prodotto, di richiedere il rilascio di un preventivo, ovvero di determinarsi direttamente all’acquisto. In quest’ultima ipotesi il cliente sottoscrive, davanti all’incaricato SOGEVE, un contratto-nota d’ordine, del quale riceve copia. Il cliente ha anche la facoltà di acquistare il bene tramite la contestuale sottoscrizione di un contratto di finanziamento.
14. SOGEVE ha inoltre illustrato le procedure adottate dalla Società al fine di individuare e sanzionare possibili comportamenti scorretti tenuti dagli incaricati alle vendite nei confronti dei consumatori, nonché i rimedi predisposti a tutela di questi ultimi (v. anche infra, § 25)15.
15. Con specifico riferimento alle vicende dei soggetti segnalanti, SOGEVE ha prodotto documentazione volta a dimostrare che, in un caso, la consumatrice che non avrebbe compreso il significato dei documenti contrattuali sottoscritti, ha tuttavia apposto 6 firme sul contratto di acquisto dell’erogatore Top Smile, fornendo altresì copia della propria carta di identità e del permesso di soggiorno16. Anche il secondo consumatore avrebbe sottoscritto in più parti la nota d’ordine e le condizioni generali di vendita di un biocamino, dando anche atto dell’acquisto in una successiva comunicazione indirizzata alla Società17.
ii) Sulla seconda tipologia di pratica commerciale contestata
16. Con riguardo alla seconda tipologia di pratica commerciale contestata, dalla documentazione prodotta da SOGEVE con memoria del 14 settembre 200918 risulta che sia il contratto-nota d’ordine utilizzato negli anni 2007/2008, sia
12 [Cfr. doc. 14.]
13 [Cfr, doc. 14, allegati 20-20/A, distinti a seconda che il volume d’affari sia inferiore o superiore alla soglia di 5.000 euro. Secondo
quanto comunicato da SOGEVE, gli incaricati alle vendite iniziano ad operare solo nel momento in cui viene loro conseg-nato il tesserino
di riconoscimento rilasciato dalla competente Questura. ]
14 [L’unica attività che gli operatori del call center sono deputati a svolgere è quella di concordare il tempo e il luogo dell’incontro, salvo
eventualmente rassicurare l’interlocutore sul fatto che la visita non comporta l’obbligo di acquistare alcun prodotto.]
15 [Cfr. documentazione sub doc. 20, depositata in data 12 ottobre 2009, in risposta alla richiesta di informazioni del 2 ottobre 2009
(doc. 17).]
16 [Cfr. doc. 14, allegati 31 e 32. ]
17 [Cfr. doc. 14, allegato 29.]
18 [Doc. 14. ]
quello impiegato nel 2009, riportano, nelle condizioni generali di vendita, il menzionato articolo 1019 -richiamato
anche dalla clausola apposta sulla nota d’ordine- che esclude la facoltà di esercitare il diritto di recesso in caso di
richiesta di personalizzazione del bene20. Ciò in quanto, secondo la Società, l’articolo 55, comma 2, lettera c), del
Codice del Consumo esclude l’esercizio del diritto di recesso, previsto dagli artt. 64 e seguenti, nei casi di fornitura di
beni “confezionati su misura” o “chiaramente personalizzati”, quali, ad avviso del professionista, i prodotti interessati
dal presente procedimento istruttorio.
17. Con riferimento alle modalità di trattamento delle richieste di esercizio del diritto di recesso, SOGEVE ha precisato
che tutte le comunicazioni di recesso da parte dei clienti vengono inoltrate a uno studio legale di riferimento che
esamina la posizione e, nel momento in cui rileva l’illegittimità della richiesta, invia al cliente una lettera raccomandata
nella quale, oltre a motivare le ragioni per le quali la domanda di recesso non può essere accettata, lo invita a
contattare SOGEVE per fissare la data della consegna del bene, avvertendolo che, in difetto, sarà applicata, a norma di
contratto, la penale di 5 euro giornalieri per la custodia e il deposito del bene medesimo. Una volta ricevuta la
comunicazione dello studio legale, il consumatore si rivolge generalmente ad altro legale, mentre più raramente
contatta personalmente SOGEVE o il suo studio legale. La pratica trova poi normalmente una sua definizione, anche
con la stipula di atti transattivi21.
18. SOGEVE ha prodotto poi documentazione inerente ad altri due casi in cui la Società non ha dato seguito alle
comunicazioni di recesso, per avere i consumatori richiesto la personalizzazione del bene acquistato, consistente,
rispettivamente, nella scelta del colore e delle misure di un biocamino modello Carrè e nella richiesta del colore verde
di un erogatore Top Smile. Dalla documentazione pervenuta emerge che, nel primo caso, il consumatore aveva
opposto alla Società di non aver mai richiesto la suddetta personalizzazione, di non essere stato informato del suo
significato, né, infine, di aver preso visione del catalogo relativo al prodotto, come sostenuto dal legale della SOGEVE.
In entrambi i casi, lo studio legale della Società ha tempestivamente provveduto a comunicare al cliente l’impossibilità
di accogliere la richiesta di recesso in ragione della personalizzazione del prodotto, invitandolo ad accordarsi con
SOGEVE per la relativa installazione, pena l’applicazione delle penali previste dal contratto e la riserva di agire in
giudizio. Entrambe le vicende si sono concluse in via transattiva, con esborsi economici a carico dei consumatori22.
19. La Società ha quindi fornito copia di ulteriori contratti di vendita dei prodotti in questione, con richiesta di
personalizzazione del bene23.
20. Inoltre, in data 20 ottobre 2009, in risposta a un’ulteriore richiesta di informazioni del 13 ottobre 200924, SOGEVE
ha trasmesso le schede tecnico-illustrative dell’erogatore Top Smile25 e dei biocamini da essa commercializzati,
contenute nei folder consegnati agli incaricati alle vendite26.
21. Nella scheda relativa all’erogatore Top Smile27 si specifica che il colore “standard” del prodotto è quello “all silver”.
Ciò significa che tutti gli altri colori eventualmente richiesti devono considerarsi “personalizzati”. Nella scheda è
riportata anche l’illustrazione di un erogatore personalizzato, di colore grigio, con alcune componenti arancioni, mentre
nessuna informazione viene fornita circa le conseguenze derivanti dalla richiesta di personalizzazione. La Società
allega, inoltre, a titolo esemplificativo, due contratti di vendita di erogatori Top Smile, datati rispetti-vamente 23
febbraio e 29 maggio 2009, contenenti richieste di personalizzazione del bene28.
22. Con riferimento ai biocamini, SOGEVE ha comunicato di distribuire tre linee commerciali –denominate Carrè, Plat e
Revè (contraddistinte dal marchio Chaleur)– le quali hanno ad oggetto prodotti costruiti artigianalmente e quindi,
secondo la Società, esclusivamente personalizzabili nelle misure e nel colore. Per queste tipologie di prodotti non esiste
pertanto alcun catalogo o scheda illustrativa. In proposito, SOGEVE allega tre contratti di vendita di biocamini della
19 [V. supra, par. 4.]
20 [Doc. 14, allegati 10 e 11. Inoltre, il termine massimo di consegna previsto dalle condizioni generali di vendita è di 40 giorni dalla
sottoscrizione della nota d’ordine, pur avendo detto termine natura indicativa (art. 5).]
21 [Cfr. doc. 14, allegati 22 e 23. ]
22 [Cfr. documentazione sub allegati 22 e 23 del doc. 14. ]
23 [Trattasi, in particolare, di:
- un contratto di vendita del 28 dicembre 2007 di un erogatore Smile, ove si legge, “Su richiesta del cliente personaliz-zazione scocca
colore grigio chiaro/grigio scuro” (doc. 14, allegato 12);
- un contratto di vendita del 26 gennaio 2008 di un erogatore Smile, ove si legge, “Su richiesta del cliente personalizzazi-one scocca
colore grigio chiaro/grigio scuro” (doc. 14, allegato 15);
- un contratto di vendita del 14 luglio 2009 di un erogatore Smile Top, ove si legge “Il cliente chiede abbinamento colore nero grigio”, e
di un biocamino Petit Carrè, rispetto al quale è riportato “misure richieste dal cliente...” e “colore richiesto dal cliente..” (doc. 14,
allegato 13). ]
24 [Doc. 22.]
25 [Cfr. doc. 24, allegato 49.]
26 [Cfr. doc. 24, allegati 42-43-44-45.]
27 [Cfr. doc. 24, pagina 3 e allegato 49. ]
28 [Con formule del seguente tenore: “Il cliente richiede il colore arancio personalizzato da abbinare all’arredamento della sua cucina” e
“Il cliente richiede la personalizzazione del colore. Il cliente [rectius, colore] richiesto è il verde come da cartella colori”. Cfr. doc. 24,
allegati 55 e 56. ]
linea Carrè, datati rispettivamente 27 luglio, 23 giugno e 22 aprile 2009, contenenti simili richieste di
personalizzazione del bene29. La Società precisa inoltre di commercializzare altri due modelli di biocamini, della linea
Flammè (sempre a marchio Chaleur), che, invece, non possono essere oggetto di personalizzazione, in quanto sia le
misure sia il colore non sono modificabili, trattandosi di beni derivanti da produzione industriale. Per questi prodotti
sarebbe quindi possibile esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 64 del Codice del Consumo.
23. Infine, in data 9 novembre 2009, con la collaborazione della Guardia di Finanza, è stata acquisita, presso la sede
operativa di SOGEVE, copia di tutti i contratti di vendita di erogatori Top Smile e biocamini, conclusi dagli incaricati di
SOGEVE nei mesi di aprile, maggio e giugno 2009, rispetto al primo prodotto (in province della Lombardia e del
Piemonte), e nei mesi di aprile, maggio, giugno e ottobre 2009, rispetto ai secondi (in province della Lombardia, del
Piemonte e della Liguria)30. Dall’esame di tale documentazione è emerso che:
– tutti i 33 contratti di vendita di erogatori Top Smile acquisiti in copia contengono una richiesta di personalizzazione
del prodotto, con sottoscrizione della relativa clausola, tramite l’impiego di formule molto simili, quali: “Il cliente
richiede il colore personalizzato…” “abbinato alla propria cucina” o “da abbinare alla propria cucina” o, ancora, “per
abbinamento con arredi”. Viene generalmente richiesto il grigio, unitamente ad un altro colore (come bianco, panna,
azzurro, acciaio, antracite, blu, nero, rosso e arancio);
– dei 72 contratti di vendita di biocamini, tutti prevedono la personalizzazione del prodotto, ad eccezione di quattro,
che hanno ad oggetto prodotti di una linea di per sé non personalizzabile (la linea Flammè). Si nota, peraltro, che, in
tre contratti aventi ad oggetto biocamini della citata linea non personalizzabile, risulta comunque apposta una firma
sotto la clausola di personalizzazione del bene. Le richieste di personalizzazione contenute nei contratti acquisiti sono,
per la gran parte, del seguente tenore: “Verniciato personalizzato” o “Verniciato personalizzabile”, accompagnate da “Il
cliente richiede la costruzione su misura e il colore.. da abbinare al proprio ambiente”. I colori generalmente richiesti
sono il grigio ed il nero.
4) Le argomentazioni difensive del professionista
24. In data 14 settembre, 12 ottobre, 20 ottobre e 19 novembre 2009, SOGEVE ha prodotto, contestualmente alle
informazioni richieste, alcune memorie difensive, nelle quali espone, in sintesi, le seguenti considerazioni.
i) Sulla prima tipologia di pratica commerciale contestata
25. In merito alla contestata comunicazione di informazioni ingannevoli od omissione di informazioni rilevanti da parte
degli incaricati alle vendite, la Società ha precisato che:
– i principi di professionalità e correttezza sui quali SOGEVE fonda la propria attività emergono anche dai contratti di
incaricato alle vendite che sono improntati al rispetto della tutela del consumatore (la loro violazione, da parte
dell’incaricato, determina ipso iure la risoluzione del contratto);
– il venditore, oltre ad esporre al consumatore le caratteristiche del prodotto, si premura di indicare gli impegni del
professionista ed espone la natura del processo di vendita comunicando il prezzo del bene, le modalità di pagamento e
la possibilità di avvalersi di una società finanziaria per il pagamento del bene;
– SOGEVE esegue da sempre controlli per verificare l’attività dei propri agenti31 e non ha mai riscontrato
comportamenti scorretti. Nel caso di denunce dei consumatori che lamentano comportamenti non corretti, la Società,
una volta accertata la veridicità della segnalazione, ha sempre provveduto a risarcire il cliente interessato (allega, in
proposito, documentazione inerente ad un caso specifico32). Le eventuali sanzioni nei confronti dei venditori
consistono in richiami verbali, diffide scritte e risoluzione dei contratti, nei casi più gravi;
– la vicenda della consumatrice che lamenta di non essere stata informata della natura contrattuale dei documenti
sottoscritti33 deve essere considerata come “incidente di percorso”, in quanto è verosimile che vi sia stata
incomprensione sul valore contrattuale di tali documenti, probabilmente anche dovuta a problemi legati alla “lingua”.
Tuttavia SOGEVE fa presente che la segnalante non solo ha apposto per ben 6 volte la propria firma sulla nota d’ordine
dell’erogatore Top Smile e ha sottoscritto anche il relativo contratto di finanziamento, ma ha altresì rilasciato,
all’incaricato alle vendite, copia della propria carta di identità e del permesso di soggiorno. In ogni caso l’acquisto e il
relativo finanziamento sono stati risolti in data 29 luglio 2009;
– SOGEVE non ha mai promosso pratiche commerciali caratterizzate dalla falsità o dalla omissione di informazioni
rilevanti ovvero da un comportamento comunque finalizzato a indurre in errore il consumatore;
29 [Con formule, rispettivamente, del seguente tenore: “Il cliente richiede la costruzione su misura ed il colore da abbinare al proprio
ambiente salotto/studio”, e “Il cliente richiede la costruzione su misura ed il colore da abbinare al proprio ambiente” (in entrambi i casi,
unitamente alla dicitura “verniciato personalizzato”) e, infine, “Il cliente richiede la costruzione su misura ed il colore da abbinare al
proprio salotto”; cfr. doc. 24, allegati 52, 53 e 54. ]
30 [Cfr. contratti sub doc. 29.]
31 [Tramite la verifica di tutti i dati inseriti dall’agente nelle note d’ordine, ivi compresa la verifica telefonica con il cliente consumatore.
]
32 [Cfr. doc. 20, allegati 36-40. ]
33 [V. segnalazione sub docc. 1 e 23, e par. 2 supra. ]
– SOGEVE non ha attuato condotte aggressive, posto che è il potenziale cliente a contattare per primo la Società per
concordare la data dell’incontro con il venditore. In occasione dell’incontro, il consumatore è quindi psicologicamente
preparato ad affrontare una trattativa di tipo commerciale avente ad oggetto beni già visti nel corso del messaggio
pubblicitario televisivo. Ciò pone il consumatore in una posizione quantomeno paritetica a quella del professionista.
Quest’ultimo, inoltre, non si è mai fatto promotore di azioni successive tendenti a invadere la sfera personale del
consumatore, qualora egli non abbia ritenuto opportuno concludere il contratto.
ii) Sulla seconda tipologia di pratica commerciale contestata
26. Con riguardo alla seconda tipologia di pratica commerciale contestata, la Società ha evidenziato che:
– il contratto-nota d’ordine, con cui viene formalizzato l’acquisto dei prodotti commercializzati, oltre ad essere privo di
clausole vessatorie, rispecchia il “principio di trasparenza” sancito dall’articolo 35 del Codice del Consumo, in quanto le
relative clausole sono redatte in caratteri leggibili e dal contenuto comprensibile;
– le modalità riguardanti l’esercizio del diritto di recesso – così come suggerito dalla prima sentenza della Corte di
Cassazione sul punto34 e successivamente ribadito dall’articolo 47, comma 3, del Codice del Consumo – sono indicate
con caratteri diversi e apposte in apposito riquadro staccato dal resto dell’intero contesto contrattuale, in modo che il
consumatore possa chiaramente prenderne visiva ed immediata conoscenza. SOGEVE ha persino indicato il caso in cui
il diritto di recesso non opera, e ciò a dimostrazione della professionalità e correttezza della propria condotta;
– in quanto prevista dalla vigente normativa – articolo 55 del Codice del Consumo – non può essere considerata
vessatoria la clausola che limita l’esercizio del diritto di ripensamento e/o recesso in caso di richiesta di
personalizzazione del bene;
– con riferimento al significato di “personalizzazione”, si specifica che i prodotti oggetto del procedimento sono beni di
arredamento e pertanto, considerata la loro tipologia, si è ritenuto corretto considerare integrati gli estremi della
“personalizzazione” di cui al citato articolo 55, comma 2, lettera c), del Codice del Consumo;
– con particolare riguardo ai biocamini, la caratteristica delle linee Carrè, Plat e Revè commercializzate da SOGEVE è
quella di avere ad oggetto prodotti costruiti artigianalmente, nel pieno rispetto delle indicazioni rilasciate dal cliente in
merito a misure, forme e colori. Pertanto il consumatore è consapevole di acquistare un prodotto “confezionato su
misura” o “chiaramente personalizzato”. Infatti, da tutte le note d’ordine prodotte, risulta che i clienti hanno esposto le
proprie richieste, debitamente riportate dall’incaricato alle vendite sul frontespizio della nota d’ordine (in un caso
persino con un campione di stoffa della tappezzeria del locale in cui il biocamino doveva essere posizionato);
– con riferimento all’erogatore Top Smile, dalla relativa scheda tecnico-illustrativa, il consumatore può comprendere
immediatamente che il prodotto può essere personalizzato, con diversi colori che siano in tinta con un particolare
ambiente (normalmente la cucina). Anche la fotografia riportata sulla scheda illustrativa raffigura un erogatore
personalizzato, al fine di consentire al potenziale cliente di comprendere chiaramente dove e come il bene possa essere
personalizzato. In ogni caso, tutti i venditori fanno sempre presente che l’erogatore Top Smile è acquistabile anche
solamente nel suo colore standard (l’all silver). Infine, dalle note d’ordine prodotte dalla Società si evince la richiesta
da parte del cliente di colori in tinta con l’ambiente cucina;
– laddove il diritto di recesso è stato correttamente esercitato, SOGEVE ha comunicato al cliente la sua accettazione e
provveduto alla restituzione del denaro ricevuto, oltre a, se del caso, sistemare la pratica con la società finanziaria
senza costi per il consumatore;
– lo studio legale della Società ha solo preannunciato e mai minacciato l’eventuale promozione dell’azione legale. Tali
comunicazioni sono state inviate ai consumatori che avevano esercitato tardivamente il diritto di recesso o che
avevano manifestato la volontà di esercitarlo in presenza di un “bene personalizzato”;
– in merito alle vicende dei singoli segnalanti:
a) con riguardo alla segnalazione del 22 aprile 200935, viene precisato che il consumatore, pur avendo trasmesso
all’Autorità la sua comunicazione di avvalersi del diritto di recesso, non ha sottoposto all’attenzione della stessa altra
comunicazione, con la quale sostanzialmente rivedeva la propria posizione chiedendo la consegna del bene.
Successivamente, il consumatore, dopo aver ricevuto il bene, ha tempestato la Società di comunicazioni dal tenore
assolutamente infondato (circa presunti difetti di conformità del prodotto);
b) in relazione alla segnalazione del 22 maggio 200936, SOGEVE, ritenendo di aver attuato un comportamento
corretto nei confronti del consumatore (non riconoscendogli il diritto di recesso per avvenuta personalizzazione del
bene, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, Lettera c), del Codice del Consumo), sta valutando l’opportunità di tutelare i
propri diritti avanti all’Autorità Giudiziaria competente;
c) quanto alla segnalazione del 29 settembre 2009, da parte dell’associazione “Movimento Consumatori”, Sezione di
Biella37, contrariamente a quanto in essa affermato, il bene richiesto dal consumatore è stato personalizzato nel colore
(che non è stato offerto come optional), e, con ogni probabilità, anche nelle misure.
34 [Cfr. Cass. Civ. Sez.III^, 3 ottobre 2003, n°14762.]
35 [V. segnalazione sub doc. 2 e parr. 3 e 6 supra.]
36 [V. segnalazione sub docc. 3 e 15 e par. 5 supra.]
37 [V. segnalazione sub docc. 16 e 26 e par. 6, supra.]
IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
27. Destinataria del presente provvedimento è la società SOGEVE, in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, alla quale, nella comunicazione di avvio, sono stati contestati i
comportamenti descritti supra, ai par. 1 e 8.
i) Sulla prima tipologia di pratica commerciale contestata
28. Gli elementi istruttori raccolti nel corso del procedimento non appaiono sufficienti a dimostrare l’illiceità della prima
tipologia di pratica commerciale contestata in sede di avvio di istruttoria, come sopra descritta al punto II, Lettera a).
29. In particolare, dalla documentazione acquisita non emergono elementi atti a dimostrare che i consumatori non
fossero consapevoli di aver sottoscritto un vero e proprio contratto di vendita, né che gli incaricati alle vendite di
SOGEVE avessero fornito ai consumatori interessati informazioni ingannevoli od omesso informazioni rilevanti circa la
natura del processo di vendita.
ii) Sulla seconda tipologia di pratica commerciale contestata
30. Con riguardo alla seconda tipologia di pratica commerciale contestata, dagli elementi istruttori raccolti è emerso
che SOGEVE ha ostacolato l’esercizio del diritto di recesso dei consumatori, previsto dall’articolo 64 del Codice del
Consumo, inducendoli a sottoscrivere contratti di vendita dei prodotti che escludono illegittimamente il diritto di
recesso e intimandone il pieno adempimento attraverso la minaccia di azioni legali infondate, pretestuose e temerarie,
in violazione degli articoli 20, 24 e 25, lettere a), d) ed e), del Codice del Consumo.
La normativa in materia di diritto di recesso e la possibile esclusione per “personalizzazione” del bene
31. Si ritiene opportuno, in via preliminare, illustrare brevemente la normativa, applicabile al caso in esame, relativa al
diritto riconosciuto ai consumatori di recedere da contratti conclusi fuori dai locali commerciali (nella specie, in
occasione della visita a domicilio degli incaricati alle vendite38) e alla possibilità o meno di escludere tale diritto in caso
di richiesta di “personalizzazione” del prodotto.
32. L’articolo 64 del Codice del Consumo prevede, al comma 1, che, per i contratti e le proposte contrattuali a distanza
o negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza
specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi.
33. Tale diritto può, in effetti, essere escluso in virtù di quanto previsto dall’articolo 55, comma 2, lettera c), del
Codice del Consumo, secondo il quale “Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di
recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi: […] c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati […]”.
34. Tuttavia, tale normativa, invocata dal professionista per legittimare il proprio rifiuto di dare seguito all’esercizio del
diritto di recesso dei consumatori, risulta applicabile ai soli contratti conclusi a distanza e non anche ai contratti
negoziati fuori dai locali commerciali, oggetto della presente fattispecie.
35. Da una lettura sistematica del Codice del Consumo emerge infatti chiaramente che il citato articolo 55 è inserito
nella Sezione contenente disposizioni che, ai sensi dell’articolo 51, si applicano ai Contratti a distanza39, laddove le
disposizioni relative ai Contratti negoziati fuori dai locali commerciali sono contenute in diversa Sezione40, che non
prevede alcun riferimento all’esclusione del diritto di recesso in caso di richiesta di personalizzazione del bene.
36. Tale differenza nella disciplina in materia di esercizio del diritto di recesso è espressione della diversa ratio
sottostante alle due normative. La disciplina applicabile ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, infatti, è volta
principalmente a tutelare il consumatore di fronte all’impreparazione in cui viene generalmente a trovarsi nell’incontro
con il professionista, nonché all’impossibilità di verificare e confrontare la qualità della merce acquistata, la congruità
del prezzo e la veridicità delle informazioni ricevute41. Proprio per l’intromissione del professionista nella sfera privata
del consumatore, che caratterizza tale tipologia di contratti, il legislatore ha ritenuto opportuno accordare al
consumatore la facoltà di recedere dal contratto “per permettergli di valutare gli obblighi che derivano dal
contratto”42.
37. Ciò vale, deve ritenersi, anche qualora l’incontro tra il professionista e il consumatore sia stato tra i due
preventivamente concordato, come nel caso che qui interessa, laddove le specifiche informazioni inerenti al contratto e
alle caratteristiche del prodotto vengano rese in occasione della visita dell’incaricato alle vendite, con contestuale
sottoscrizione del contratto.
38 [Di cui all’art. 45, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo.]
39 [Sezione II, Capo I, Titolo III, Parte III.]
40 [Sezione I, Capo I, Titolo III, Parte III]
41 [La ratio della tutela accordata al consumatore è esposta nel considerando 4 della direttiva n. 85/577/CEE del 20 dicembre 1985,
ove si legge che “la caratteristica dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali è che, di regola, il commerciante prende l’iniziativa
delle trattative, il consumatore è impreparato di fronte a queste trattative e si trova preso di sorpresa; che il consumatore, spesso, non
ha la possibilità di confrontare la qualità ed il prezzo che gli vengono proposti con altre offerte”. ]
42 [Considerando 5 della direttiva n. 85/577/CEE. ]
38. Diversamente, nei contratti a distanza, il consumatore, prima di effettuare l’acquisto, dispone del tempo
necessario per riflettere sulle condizioni di vendita e sulle caratteristiche del prodotto43; ciò spiega la ragione per cui
non sia stata estesa ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali l’esclusione del diritto di recesso prevista, in
particolari ipotesi (tra cui la personalizzazione del prodotto), per i contratti a distanza.
39. La disciplina in esame recepisce peraltro quanto previsto dalle direttive comunitarie in tema di contratti a distanza
(97/7/CE) e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali (85/577/CEE): soltanto la prima direttiva consente infatti
l’esclusione del diritto di recesso in caso di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati (articolo 6, co. 3).
Gli ostacoli all’esercizio del diritto di recesso
40. Conseguenza di quanto appena esposto è che SOGEVE ha impropriamente richiamato, sia nei propri contratti di
vendita44, sia nelle comunicazioni inviate ai consumatori relative al mancato riconoscimento del diritto di recesso45,
una esclusione del diritto di recesso non applicabile alla tipologia di contratti da essa negoziati e conclusi -quelli
negoziati fuori dai locali commerciali- in tal modo illecitamente ostacolando l’esercizio di tale diritto da parte dei
consumatori, diritto che, in quanto previsto dall’articolo 64 del Codice del Consumo, deve intendersi come
irrinunciabile ex articolo 143 del Codice del Consumo.
41. Inoltre, dagli accertamenti istruttori svolti, è emerso che il professionista, attraverso la presentazione di prodotti
per la gran parte esclusivamente personalizzabili, ha, di fatto, indotto i potenziali clienti a richiedere un prodotto
personalizzato (con conseguente esclusione della facoltà di esercitare il diritto di recesso).
42. Infatti, quanto all’erogatore Top Smile, dalla scheda tecnico-illustrativa prodotta dalla parte46 si evince che il
prodotto è personalizzabile attraverso la scelta di determinati colori. Tuttavia, l’unico colore previsto come standard è
quello denominato all silver, con la conseguenza che tutti gli altri colori eventualmente richiesti devono considerarsi
“personalizzati”, pur consistendo in colori di uso comune, quali il grigio, il nero, l’azzurro o il rosso47. È probabile
quindi che i consumatori siano indotti a scegliere uno di tali colori, anche in considerazione del fatto che la scheda
relativa all’erogatore riporta l’illustrazione di un prodotto già personalizzato e non descrive le conseguenze derivanti
dalla richiesta di personalizzazione.
43. Anche con riguardo ai biocamini, dalle risultanze istruttorie è emerso che, per ben tre linee di biocamini
(denominate Carrè, Plat e Revè), delle quattro commercializzate dalla Società, è prevista sempre ed esclusivamente la
personalizzazione del prodotto48, nelle misure e/o nel colore (pur trattandosi, anche in questo caso, di colori comuni
quali il grigio e il nero49). Peraltro, per queste tre tipologie di prodotti, non esiste alcun catalogo o scheda illustrativa
dai quali il consumatore possa desumere che determinati modelli o colori devono considerarsi personalizzati.
44. A conferma della presenza di frequentissime richieste di personalizzazione dei beni, dai documenti acquisiti con la
collaborazione della Guardia di Finanza presso la sede operativa della Società50, è emerso che, in un determinato
periodo temporale (aprile-giugno 2009), in tutti i contratti di vendita di erogatori Top Smile conclusi dagli incaricati alle
vendite è stata richiesta la personalizzazione del prodotto, con sottoscrizione della relativa clausola. Similmente, nel
periodo aprile-giugno e ottobre 2009, dei 72 contratti di vendita di biocamini conclusi, tutti prevedono la
personalizzazione del prodotto, ad eccezione di quattro, che hanno ad oggetto prodotti di una linea di per sé non
personalizzabile (la linea Flammè). Peraltro, in 3 contratti aventi ad oggetto biocamini della citata linea non
personalizzabile, risulta comunque apposta una firma sotto la clausola di personalizzazione del bene.
45. Va poi rilevato che le richieste di personalizzazione dei due prodotti oggetto del procedimento, contenute nei
contratti acquisiti agli atti, sono riportate con l’impiego di espressioni del tutto simili tra loro, tali da far ritenere che
l’indicazione della personalizzazione del prodotto sia stata indotta e suggerita proprio dagli incaricati alle vendite,
usando formulazioni standardizzate e precostituite. Come visto, infatti, la quasi totalità delle note d’ordine degli
erogatori Top Smile riporta formule quali: “Il cliente richiede il colore personalizzato […]” “abbinato alla propria cucina”
o “da abbinare alla propria cucina” o, ancora, “per abbinamento con arredi”, mentre, rispetto ai biocamini, viene
frequentemente indicato: “Verniciato personalizzato” o “Verniciato personalizzabile” insieme a “Il cliente richiede la
costruzione su misura e il colore […] da abbinare al proprio ambiente” 51.
43 [Cfr., sui contratti a distanza, direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997.]
44 [All’articolo 10 delle condizioni generali di vendita e nella clausola contrattuale riportata sulla nota d’ordine. Cfr. contratti sub docc.
1, 2, 3, 14, 16 e 29. ]
45 [Cfr. doc. 3, doc. 14 (allegati 22 e 23) e doc. 15. ]
46 [Doc. 24, allegato 49.]
47 [V. supra, par. 23.]
48 [Cfr. memoria sub doc. 24.]
49 [V. supra, par. 23.]
50 [Cfr. contratti sub doc. 29.]
51 [V. supra, par. 23. Cfr. doc. 29, nonché docc. 2, 3 e doc. 24 (allegati 52, 53, 54, 55 e 56). In un contratto, allegato alla
segnalazione sub doc. 1 e prodotto anche in originale dal segnalante (sub doc. 23) la (eventuale) richiesta di personalizzazione non
risulta neanche leggibile. ]
46. L’insieme delle predette circostanze porta a ritenere che gli incaricati alle vendite di SOGEVE abbiano indotto i
consumatori a richiedere, anche senza un’esplicita o chiara volontà in tal senso, un prodotto personalizzato, con la
conseguente esclusione (illegittima) della facoltà di detti consumatori di esercitare il proprio diritto di recesso.
47. Non appare in proposito rilevante l’argomentazione difensiva di SOGEVE, secondo la quale le clausole del
contratto-nota d’ordine sarebbero comunque redatte in caratteri leggibili e dal contenuto comprensibile e le modalità
riguardanti l’esercizio del diritto di recesso chiaramente indicate, in quanto il riferimento illegittimo ad una clausola di
esclusione del recesso in caso di personalizzazione del bene già di per sé costituisce un indebito ostacolo all’esercizio
del diritto di recesso riconosciuto dalla legge in favore del consumatore.
48. Sotto un diverso profilo, si osserva, peraltro, che la personalizzazione del prodotto non risulta di per sé
incompatibile con il rispetto del termine di 10 giorni previsto dalla legge per consentire al cliente l’eventuale esercizio
del diritto di recesso, ben potendo il professionista avviare la produzione del bene una volta decorso detto termine.
49. Inoltre, dalle indagini istruttorie svolte è emerso che la Società ha comunque utilizzato modalità di vendita tali da
indurre i consumatori a scegliere sempre un prodotto personalizzato, tramite, in particolare, l’impiego di formule
standard per la relativa richiesta di personalizzazione. A riprova di ciò, tutti i contratti, acquisiti agli atti, stipulati da
SOGEVE (ad eccezione dei quattro aventi ad oggetto biocamini non personalizzabili) contengono l’indicazione della
personalizzazione del prodotto.
50. In aggiunta a quanto sopra, le risultanze istruttorie dimostrano che SOGEVE, a fronte di tempestive comunicazioni
di recesso da parte dei consumatori, oltre a negare il riconoscimento di tale diritto, ha prontamente chiesto, attraverso
il proprio avvocato, il pagamento di penalità di mora giornaliere, nonché preannunciato l’immediato avvio di azioni
legali, in caso di inadempimento del contratto da parte del consumatore52. Tali azioni, tuttavia, non potevano che
essere infondate, pretestuose e temerarie, in quanto basate sulla pretesa negazione di un diritto –quale quello al
recesso- che il Codice del Consumo tutela espressamente, configurandolo come irrinunciabile in mancanza di una
esplicita esclusione normativa.
51. Peraltro, la circostanza che SOGEVE risponda prontamente, attraverso il proprio legale, ai consumatori interessati,
comunicando, se del caso, il mancato riconoscimento del diritto di recesso e la riserva di applicare penalità e di adire le
vie legali, appare tale da porre il consumatore in una posizione particolarmente debole, in quanto, di fronte alla
comunicazione tempestiva ed incisiva (quanto infondata) da parte della Società, è probabile che egli preferisca non
dare seguito alla richiesta di recesso o rivolgersi ad altro legale, per definire la questione in via transattiva53.
52. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che le condotte attuate da SOGEVE integrino
due pratiche commerciali aggressive, ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 Lettera a), d) ed e), del Codice del Consumo,
consistenti nell’aver impedito, mediante indebito condizionamento, l’esercizio del diritto di recesso dei consumatori,
previsto dall’articolo 64 del Codice del Consumo, inducendoli a sottoscrivere contratti di vendita di erogatori Top Smile
e di biocamini contenenti illegittime clausole di esclusione di tale diritto e intimandone il pieno adempimento attraverso
la minaccia di azioni legali infondate, pretestuose e temerarie.
53. Si osserva, in proposito, che le condotte descritte, aventi ad oggetto, rispettivamente, gli erogatori d’acqua Top
Smile e i biocamini, costituiscono due distinte pratiche commerciali scorrette, singolarmente ed autonomamente
valutabili, posto che, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Codice del Consumo, costituisce pratica commerciale
scorretta quella posta in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale “relativa a un prodotto”54.
54. Non si riscontra, pertanto, la “diligenza professionale” di cui all’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, vale
a dire quel “normale grado della specifica competenza ed attenzione” che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera
h), del Codice, ragionevolmente un consumatore può attendersi dall’operatore, il quale ben dovrebbe conoscere la
disciplina applicabile alla attività da lui svolta e garantire al consumatore la piena fruizione dei diritti ad esso
riconosciuti da tale normativa55.
V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
55. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale
scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto
conto della gravità e della durata della violazione.
52 [Ciò nel caso di mancata comunicazione di una data di possibile installazione del prodotto. Cfr. documentazione sub doc. 3 e doc. 15,
nonché sub doc. 14, allegati 22 e 23.]
53 [Cfr. memoria di SOGEVE, sub doc. 14. ]
54 [Laddove per prodotto si intende qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni (art. 18, comma 1,
lettera c), del Codice del Consumo). Cfr., in proposito, sentenza TAR Lazio, n. 3722 del 25 marzo 2009, che conferma provv. n. 18829
del 4 settembre 2008, nel caso PS91 - Enel Energia – richiesta cambio fornitore, in Boll. n. 33/08]
55 [Cfr., in proposito, provv. n. 19057 del 30 ottobre 2008, nel caso PS1182 - Energas – Deposito Cauzione, confermato dal TAR, sez.
I, n. 5570/2009, laddove si è ritenuto che nella condotta della società Energas S.p.A, consistente nel rifiuto di restituire la cauzione
versata dal cliente sulla base di argomentazioni giuridiche del tutto infondate, e quindi, nel disconoscere un diritto fonda-mentale del
consumatore, non fosse possibile riscontrare il normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si poteva attendere
da un operatore dello specifico settore di attività. ]
56. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati
dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo:
in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della
personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
57. Con riguardo alla gravità delle violazioni, le pratiche commerciali descritte devono considerarsi particolarmente
gravi, in quanto hanno interessato un numero significativo di consumatori (in province della Lombardia e del Piemonte,
rispetto all’erogatore Top Smile, e in province della Lombardia, del Piemonte della Liguria, con riguardo ai biocamini).
Inoltre, tali pratiche sono caratterizzate da una palese contrarietà alla diligenza professionale, laddove il professionista
ha fatto riferimento a una normativa non applicabile al settore di attività svolta, al fine di ostacolare l’esercizio del
diritto di recesso dei consumatori.
58. Per quanto riguarda la durata delle violazioni, dagli elementi disponibili in atti le pratiche commerciali risultano
poste in essere per un periodo prolungato.
59. In particolare, la pratica commerciale relativa all’erogatore Top Smile risulta essere iniziata almeno nel febbraio
200856 ed essere tuttora in corso, anche alla luce di quanto esposto dal professionista.
60. La pratica commerciale avente ad oggetto i biocamini risulta essere iniziata almeno nel marzo 200957 ed essere
tuttora in corso, anche alla luce di quanto esposto dal professionista.
61. Si tiene conto, infine, nella fattispecie in esame, della dimensione economica del professionista, il quale ha
realizzato, nel 2008, un fatturato pari a circa 3,9 milioni di euro e un utile pari a circa 4.500 euro.
62. Tenendo conto, oltre che delle condizioni economiche dell’operatore, della gravità (ivi compresa la diffusione
territoriale) e della durata della prima pratica commerciale scorretta, avente ad oggetto l’erogatore Top Smile, si
ritiene congruo irrogare alla società Sogeve Italia S.r.l., la sanzione pecuniaria nella misura di 65.000 €
(sessantacinquemila euro).
63. Tenendo conto, oltre che delle condizioni economiche dell’operatore, della gravità (ivi compresa la diffusione
territoriale) e della durata della seconda pratica commerciale scorretta, avente ad oggetto i biocamini, si ritiene
congruo irrogare alla società Sogeve Italia S.r.l., la sanzione pecuniaria nella misura di 65.000 € (sessantacinquemila
euro).
RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le descritte pratiche commerciali, consistenti
nell’aver impedito l’esercizio del diritto di recesso dei consumatori, previsto dall’articolo 64 del Codice del Consumo,
inducendoli a sottoscrivere, rispettivamente, contratti di vendita di erogatori Top Smile e contratti di vendita di
biocamini, contenenti illegittime clausole di esclusione del diritto di recesso e intimandone il pieno adempimento
attraverso la minaccia di azioni legali infondate, pretestuose e temerarie risultano scorrette ai sensi delle disposizioni di
cui agli articoli 20, 24 e 25, lettere a), d) ed e), del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera b), del presente provvedimento, avente ad oggetto
l’erogatore Top Smile, posta in essere dalla società Sogeve Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in
motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, lettere a), d) ed e), del Codice del
Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera b), del presente provvedimento, avente ad oggetto i
biocamini, posta in essere dalla società Sogeve Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, lettere a), d) ed e), del Codice del Consumo, e ne
vieta l’ulteriore diffusione;
c) che, con riferimento alla pratica commerciale descritta al punto II, lettera b), del presente provvedimento, avente
ad oggetto l’erogatore Top Smile, alla società Sogeve Italia S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
65.000 € (sessantacinquemila euro);
d) che, con riferimento alla pratica commerciale descritta al punto II, lettera b), del presente provvedimento, avente
ad oggetto i biocamini, alla società Sogeve Italia S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 65.000 €
(sessantacinquemila euro).
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione
oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento,
così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
56 [La segnalazione pervenuta riguarda infatti una vicenda verificatasi nel febbraio 2008. ]
57 [La prima segnalazione pervenuta riguarda infatti una vicenda verificatasi nel marzo 2009. ]
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di
mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino
alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge
n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario
per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello
attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità
può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13,
del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del
Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione
del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà