REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - rel. Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al nr. 26364-2016 proposto da:
B.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso il proprio studio, rappresentato e
difeso dall'avvocato SAMUELE ANTONIUCCI unitamente a se stesso;
- ricorrente -
contro
V.C.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 20025/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/10/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2017 dal
Consigliere relatore Dott. Elisa Picaroni;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Celeste Alberto, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Velletri.
Svolgimento del processo
che con ricorso per regolamento di competenza, notificato a mezzo pec il 23 novembre 2016, l'avv. B.V.A.
ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Roma, o, in subordine, del
Tribunale di Velletri, a decidere la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4328 del 2014, proposta da
V.C., avente ad oggetto contestazioni relative alle prestazioni professionali dell'avv. B.V.;
che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 20025 del 2016, ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza
territoriale in relazione al foro del consumatore, essendo il sig. V. residente in (OMISSIS), ha indicato
quale foro territorialmente competente il Tribunale di Vibo Valentia del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206,
ex art. 33, comma 2, lett. u), e ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo;
che V.C. non ha svolto difese in questa sede;
che il pubblico ministero ha concluso, ex art. 380-ter c.p.c., affinchè, in accoglimento del terzo motivo di
ricorso, sia dichiarata la competenza del Tribunale di Velletri, sulla base delle seguenti argomentazioni: "
(...) riguardo ai primi due motivi, si rileva che trattasi di foro inderogabile, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 28 c.p.c. e art. 38 c.p.c., comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u),
sicchè il giudice aveva fatto bene a rilevare d'ufficio la questione relativa all'incompetenza per territorio
nell'ambito dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (altro discorso riguarda la possibilità di vincere la
presunzione di vessatorietà mediante la prova contraria, a carico del professionista, delle trattative
intercorse tra le parti). Meno convincente - con riferimento al terzo motivo, spiegato in via subordinata -
appare la conclusione, a cui è giunto il magistrato capitolino, nel prospettare il Tribunale di Vibo Valentia
come giudice territorialmente competente, atteso che lo stesso V., cliente/consumatore, aveva indicato,
nell'atto di opposizione di cui sopra, di essere residente in Caste Gandolfo, Comune quest'ultimo rientrante
nel circondario del Tribunale di Velletri (sulla rilevanza delle suddetta indicazione al momento
dell'instaurazione della lite, tra le altre, Cass. 21/09/2017, n. 18523)";
che le conclusioni scritte del pubblico ministero sono state notificate al ricorrente, il quale ha depositato
memoria in cui ribadisce quanto prospettato nel ricorso.
Motivi della decisione
che con il primo motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 38 c.p.c., comma 3, e del D.Lgs.
n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), sul rilievo che il foro generale del consumatore, previsto
dall'art. 33 citato, nel quale ricade il rapporto di patrocinio tra difensore e difeso, è derogabile per accordo
delle parti, sicchè il caso di specie non sarebbe riconducibile all'art. 38 c.p.c., comma 3 ma al comma 1,
con conseguente inammissibilità del rilievo officioso;
che con il secondo motivo è denunciata violazione di legge, in quanto il Tribunale di Roma avrebbe "fatto
seguire al rilievo d'ufficio della possibile nullità del deroga (al foro del consumatore D.Lgs. n. 206 del 2005,
ex art. 33, comma 2, lett. u), e ex art. 36, comma 3), la dichiarazione di nullità della deroga stessa", in
mancanza di una norma legittimante la dichiarazione d'ufficio dell'incompetenza territoriale;
che il ricorrente evidenzia l'assenza di un contratto scritto e la mancata formulazione dell'eccezione di
incompetenza territoriale da parte dell'opponente, contestando il rilievo officioso dell'incompetenza;
che con il terzo motivo è denunciata, in subordine, l'erronea individuazione del foro territorialmente
competente nel Tribunale di Vibo Valentia, nonostante l'atto di citazione in opposizione indicasse la
residenza del sig. V. in (OMISSIS), che rientra nel circondario del Tribunale di Velletri;
che i primi due motivi sono infondati;
che, in premessa, occorre precisare che nel giudizio a quo, instaurato dopo il 4 luglio 2009, trova
applicazione l'art. 38 c.p.c. come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 e che pertanto il
giudice poteva rilevare l'incompetenza per territorio all'udienza ex art. 183 c.p.c.;
che sul tema della natura del foro del consumatore, la giurisprudenza consolidata di questa Corte
regolatrice afferma che si tratta di foro esclusivo e inderogabile, a meno che la previsione di altri fori sia
stata oggetto di trattativa tra le parti, giusta la previsione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2,
lett. u), e che la prova di tale circostanza costituisce un onere preliminare a carico del professionista che
intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un prius logico
rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (tra le molte, Cass. 26/09/2008,
n. 24262; Cass. 10/07/2013, n. 17083; Cass. 12/03/2014, n. 5703; Cass. 12/01/2015, n. 181);
che, secondo il ricorrente, nel caso in esame, connotato dall'assenza di un contratto scritto e, ovviamente,
di una clausola di deroga del foro del consumatore, i principi sopra richiamati non potrebbero trovare
applicazione, con la conseguenza che soltanto il consumatore - opponente a decreto ingiuntivo - avrebbe
potuto contestare il foro scelto dal professionista, formulando tempestivamente l'eccezione di
incompetenza per territorio (nell'atto di opposizione), ma ciò non era accaduto, ed anzi l'opponente era
rimasto inerte anche quando il giudice aveva sollecitato le parti a prendere posizione sulla questione della
competenza territoriale;
che la tesi non può essere condivisa;
che la disciplina a tutela del consumatore è unitaria, e già la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile
1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati dal consumatore, prevedeva che "il
consumatore deve godere della medesima protezione nell'ambito di un contratto orale e di un contratto
scritto";
che pertanto, anche in mancanza di contratto scritto, il foro del consumatore (residenza o domicilio
elettivo) è derogabile solo alle condizioni sopra indicate, rimanendo escluso che il comportamento
processuale del consumatore, che evidentemente è un posterius rispetto all'introduzione del giudizio,
possa assumere valore equipollente alla trattativa e giustificare la deroga al foro del consumatore;
che è fondato e va accolto il terzo motivo di ricorso, giacchè l'atto di citazione in opposizione di V.C. recava
l'indicazione di residenza in (OMISSIS), e quindi il foro del consumatore deve essere individuato nel
Tribunale di Velletri, dinanzi al quale le parti riassumeranno la causa nel termine di legge;
che le spese del giudizio di cassazione saranno regolate unitamente al merito.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato competente il Tribunale di Vibo
Valentia, e dichiara la competenza del Tribunale di Velletri - dinanzi al quale rimette le parti, previa
riassunzione nei termini di legge. Spese al merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2 della Corte suprema di
Cassazione, il 26 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018