Cassazione civile, SEZIONE III, 14 gennaio 2000, n. 372
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill. mi Sig.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA - Presidente - Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere - Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere - Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:CREDITFIDITALIA SPA ORA SOGENFIDITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VORSINI 25 BIS, presso lo studio dell'avvocato NAPOLITANI & SPINOSO,difesa avvocati MILENA GALLI, SIMONA NAPOLITANI e ANTONIO SPINOSO,giusta delega in atti;- ricorrente - contro BUCCELLI SILVANA;- intimata -avverso la sentenza n. 3916-97 del Pretore di GENOVA, emessa l'1-12-97 e depositata il 02-12-97 (R.G. 1409-96);udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17-02-99 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha chiesto si accolga il ricorso, dichiarandola competenza per territorio dell'adito Pretore Circondariale di Genova, con le pronunce seguenti per legge.
Fatto
La S.p.A. Creditcon (ora Creditfiditalia s.p.a.) chiedeva e otteneva dal pretore di Genova, in danno di Buccelli Silvana, un decreto ingiuntivo di lire 5.954.400, oltre agli interessi, somma pari all'importo di un finanziamento al consumo erogato a favore della debitrice e giammai rimborsato.
Proponeva opposizione l'ingiunta, deducendo di aver ottenuto il finanziamento per far conseguire alla figlia, all'esito di un corso di studi, un diploma di estetista presso l'IVAP di Brescia, nella cui sede aveva sottoscritto il contratto con la ricorrente.
Eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del pretore di Genova ai sensi dell'art. 12 del D. lg. 15 gennaio 1992 n. 50 e sotto altri profili. Nel merito asseriva che, non essendo il corso di studi mai nemmeno cominciato, nulla era da lei dovuto alla società finanziaria.
Con sentenza del 2 dicembre 1997 l'adito pretore di Genova ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in applicazione della norma citata, dichiarando competente il pretore di Brescia.
Propone regolamento di competenza la Creditfiditalia spa, già Creditcon spa.
La controparte non si è costituita e il P.G. ha concluso per la competenza territoriale del pretore di Genova.
La ricorrente ha depositato una memoria.
Diritto
La ricorrente, per escludere l'applicazione alla fattispecie del D. lg. 15 gennaio 1992 n. 50 (Attuazione della direttiva n. 85-577-CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali), sostiene in primo luogo che una società finanziaria non è un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., perché svolge una sola delle funzioni della banca e cioè l'esercizio del credito, impegnando il proprio patrimonio autonomo, e quindi non si interpone, come la banca, nella circolazione del denaro; sicché, in conclusione, le va negata anche la qualità di "operatore commerciale" (art. 1 1 comma D. lg. Cit.).
Contesta inoltre che l'attività di una società finanziaria, consiste nella concessione di crediti al consumo, possa essere ricompresa, come ritenuto nella sentenza impugnata, nella nozione di "prestazione di servizi" di cui alla stessa norma da ultimo citata.
Soggiunge che, inquadrandosi le società finanziarie nella categoria delle società di intermediazione finanziaria, essa ricorrente non è né una banca nè un'impresa commerciale, ma, per l'appunto, solo un intermediario finanziario (artt. 1 2 comma lett. G, 106 1 e 2 comma e 121 2 comma lett. B D.lg. 1 settembre 1993 n. 385, T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Ed ancora nega che il contratto sia stato concluso fuori dei locali commerciali, se è vero che fu sottoscritto nella sede dell'IVAP e che questo, secondo la tesi del pretore, agi in nome e per conto della Creditcon s.p.a.
Rileva infine l'erroneità di estendere all'ambito parentale i benefici del decreto, posto che la Buccelli stava nei locali dell'IVAP per motivi di studio non propri, come vuole la norma dell'art. 1 lett. A del più volte ricordato D. lg., ma della figlia.
Osserva il Collegio che, conformemente alle conclusioni del P.M., va dichiarata la competenza per territorio del pretore di Genova.
La sentenza impugnata, per gli effetti di cui all'art. 1 1 comma del D. lg. 15 gennaio 1992 n. 50, dopo aver incluso nel novero degli "operatori commerciali" anche gli operatori finanziari, "posto che, ai sensi dell'art. 2195 c.c., l'attività bancaria, compreso l'esercizio del credito, costituisce attività commerciale", e riconosciuto indubbia natura di "prestazione di servizi" all'erogazione di crediti al consumo; rileva come il contratto di finanziamento in questione sia stato stipulato non direttamente dalla Creditcon ma da "persona che agisce in nome e per conto di un operatore commerciale, l'IVAP per l'appunto" (art. 2 lett. B del D. lg. cit.), e altresì fuori dei locali commerciali del contraente "forte", ossia nella sede dell'IVAP, soggetto "terzo" e beneficiario, di fatto, del contratto stesso, dove "il contraente si trovava per motivi di studio, connessi alla frequenza della scuola da parte della figlia Denise Zanoletti".
In considerazione di ciò, ai sensi dell'art. 12 del più volte ricordato decreto, ha dichiarato competente per territorio il pretore di Brescia, luogo di residenza dell'opponente.
La normativa racchiusa nel D. lg. N. 50 del 1992, come si ricava con assoluta chiarezza dal suo insieme, riconosce, a tutela del consumatore, per alcune categorie di contratti (o di semplici proposte contrattuali) che più possono prestarsi a facili frodi, quelli per l'appunto conclusi "tra un operatore commerciale ed un consumatore" fuori dei locali commerciali, ossia in particolari condizioni ambientali (art. 1), con alcune esclusioni (art. 3), uno speciale diritto di recesso (art. 4), di cui lo stesso operatore commerciale deve previamente informare per iscritto il consumatore (art. 5), da esercitare in termini, con modalità e alle condizioni rigidamente predeterminate (artt. 6 e 7), con l'effetto, dal momento del suo esercizio, che "le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale"; diritto dichiarato espressamente dalla legge come non rinunciabile (art. 10).
È pertanto di tutta evidenza che la disposizione processuale dell'art. 12 del medesimo decreto ("Foro competente. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato") rileva unicamente se e in quanto si controverta del ricordato diritto di recesso, delle condizioni del suo riconoscimento o del suo esercizio e di ogni altra questione ad esso direttamente attinente; laddove nella presente causa di tutt'altro si discute, avendo la Buccelli chiesto la risoluzione per inadempimento tanto del contratto di finanziamento con la Creditcon quanto del contratto stipulato con l'IVAP (quest'ultimo peraltro non parte in causa), sul presupposto di un loro collegamento causale; e in subordine la condanna dell'IVAP alla restituzione di lire 2.500.000 e al risarcimento del danno.
A questa ragione fondamentale e dirimente di inapplicabilità del decreto un'altra se ne aggiunge.
A norma dell'art. 1 1 comma lett. A il diritto di recesso compete al consumatore a condizione, tra l'altro, che il contratto sia stato stipulato "nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura".
Tali motivi non possono che riferirsi, attesa la lettera della norma, alla persona del consumatore; devono cioè essere propri ed esclusivi di colui che entra in contatto con l'operatore commerciale, rendendosi per ciò stesso meritevole di tutela, e nei cui confronti gli effetti del contratto si producono, e non possono dunque estendersi, in difetto di una qualsiasi indicazione legislativa in tal senso, a persone diverse, nemmeno se prossimi congiunti del consumatore stesso.
Pur essendo pacifico che la proposta contrattuale "de qua" venne sottoscritta dalla Buccelli nella sede dell'IVAP, è dunque erroneo sostenere che l'opponente, sol perché il finanziamento doveva essere direttamente erogato al detto Istituto (art. 2 del documento) in corrispettivo della frequenza della figlia al previsto corso di studi, si trovasse in quel luogo "per motivi di studio", posto che questi ultimi non riguardavano affatto la madre (contraente) ma unicamente, per l'appunto, la figlia.
La Corte, una volta investita della questione della competenza, deve deciderla sotto ogni altro possibile aspetto, anche se non dedotto dalle parti.
Rilevasi quindi che è infondata l'indicazione, come competente, del foro di Pisa, sulla base della deroga convenzionale contenuta nella clausola n. 11 del contratto, giacché, per espressa previsione, essa non opera quando la Creditcon sia attrice ("nel caso in cui la Creditcon spa sia attrice, peraltro essa potrà adire ogni altro foro, ai sensi di legge"); e nella specie, per l'appunto, la società finanziaria, nella qualità di creditrice opposta, già ricorrente per ingiunzione, ha veste sostanziale di attrice.
Nulla vieta che l'effetto esclusivo sia pattuito, anziché in via assoluta, in via relativa, cioè nell'interesse di una sola delle parti, la quale, se attrice possa non valersene e adire il giudice competente a norma di legge; fermo restando che anche in tal caso la violazione degli ordinari criteri della competenza territoriale dovrà essere ritualmente eccepita dalla controparte.
La questione dovrà in conclusione essere decisa alla stregua del principio secondo cui, nelle cause relative a diritti di obbligazione, al foro generale delle persone fisiche o giuridiche ("forum rei": artt. 18 e 19 c.p.c.) si aggiungono il "forum contractus" e il "forum destinatae solutionis" (art. 20), e, poiché spetta all'attore la scelta di uno di essi, il convenuto ha l'onere di contestare, nel primo suo atto difensivo del giudizio di primo grado (ora, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, a norma del 2 comma dell'art. 38 novellato), la competenza del giudice adito sotto tutti i possibili profili, e cioè in relazione a tutti e tre i menzionati fori, con la conseguenza che, ove ometta o ritardi tale contestazione, la competenza resta radicata presso il giudice adito con riferimento al foro non contestato.
In proposito si osserva che la Buccelli, nell'atto di opposizione, ha contestato la competenza del foro di Genova soltanto sotto i profili del "forum rei" (rilevando di essere residente a Brescia) e del "forum contractus" (asserendo che l'obbligazione è sorta a Brescia), ma nulla ha obiettato circa il "forum destinatae solutionis".
Consegue che la competenza del foro di Genova è rimasta radicata sotto quest'unico profilo non contestato e va in questa sede riaffermata, con l'accoglimento del ricorso.
Considerato tuttavia che "medio tempore", in forza della legge 16 giugno 1998 n. 188, è divenuto efficace il decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, sull'istituzione del giudice unico di primo grado, la causa deve ritenersi di competenza del Tribunale di Genova.
Soccorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Genova; compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso a Roma addì 6 luglio 1999.