Cassazione civile, SEZIONE III, 14 aprile 2000, n. 4843
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO - Cons. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:CIOCCA Ambrogio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall'avv. Michele Di Donato e dall'avv. Marina Krauss giusta delega in atti;- ricorrente - contro ALASSIA S.r.l.,- intimato -avverso la sentenza del Pretore di Milano, sezione distaccata di Cassano d'Adda n. 55-98 del 12 gennaio - 8 settembre 1998. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15 dicembre 1999 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni Russo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di competenza del pretore di Padova.
Fatto
Con decreto 27 marzo 1996 il pretore di Milano, sezione di Cassano d'Adda, ingiungeva alla GALASSIA s.r.l. il pagamento della somma di lire 15 milioni in favore di CIOCCA Ambrogio.
Proposta dall'ingiunto tempestiva opposizione innanzi al detto pretore, opposizione con la quale si deduceva - da una parte - l'incompetenza per territorio del giudice adito, per essere competente il pretore di Padova, dall'altra, la infondatezza, nel merito, della pretesa avversaria, il pretore di Milano, sezione di Cassano D'Adda, con sentenza 12 gennaio - 8 settembre 1998, dichiarava la propria incompetenza territoriale, indicando come giudice competente il pretore di Padova e revocando, di conseguenza, il decreto opposto.
Osservava il giudicante che nella specie non poteva trovare applicazione il d.lgs. n. 50 del 1992 - che prevede la competenza inderogabile del giudice del luogo di residenza del consumatore - atteso che il CIOCCA aveva acquistato dalla GALASSIA s.r.l. alcuni apparecchi elettronici, consistenti in video giochi, al fine di concederli in locazione a titolari di esercizi pubblici con i quali avrebbe diviso il ricavato derivante dalla loro utilizzazione da parte del pubblico e quindi quale operatore commerciale e non in veste di consumatore, cioè di fruitore finale di un bene o servizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza CIOCCA Ambrogio.
Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso, con declaratoria di competenza del pretore di Padova.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la GALASSIA s.r.l.
Diritto
1. Con il primo motivo parte ricorrente denunzia il provvedimento impugnato osservando che erroneamente il giudice a quo ha escluso la applicabilità, nella specie, dell'art. 12, d. lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, in tema di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, secondo cui "per le controversie civili inerenti alla applicazione del presente decreto la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato".
Osserva, infatti, il ricorrente che la fattispecie che occupa è perfettamente sussumibile in quella prevista e disciplinata dal ricordato decreto legislativo n. 50 del 1992 perché nel rapporto dedotto non compete, in capo al CIOCCA, la qualità di operatore commerciale, atteso che questi, per ammissione della stessa controparte, al momento della conclusione del contratto non era un operatore commerciale, facendo difetto una attività commerciale o professionale "in essere" nella quale collocare il contratto oggetto di controversia. 2. L'assunto è infondato e da disattendere.
Come noto, in presenza di una delle condizioni puntualmente descritte alle lettere da a) a d) dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, le disposizioni di questo ultimo decreto - e, in particolare, per quanto rilevante al fine del decidere, l'art. 12, sopra trascritto - si applicano - ai contratti che presentino i seguenti requisiti: siano stati conclusi tra un "operatore commerciale" (A)) e un "consumatore" (B)), riguardino la "fornitura di beni o la prestazione di servizi" (C)).
Nella specie mentre è certo, oltre ogni ragionevole dubbio, che ricorrono le condizioni sopra indicate sub A) e C) - non è controversa, infatti, la qualità di operatore commerciale della venditrice GALASSIA s.r.l. nè la natura di "beni" degli apparecchi elettronici video giochi! ceduti, deve escludersi - come esattamente ritenuto dal giudice del merito - che il CIOCCA possa qualificarsi "consumatore".
In particolare, per espressa definizione normativa, ai sensi del ricordato d. lgs. n. 50 del 1992 cfr. art. 2, lett. a), dello stesso! è "consumatore" "la persona fisica che, in relazione ai contatti... disciplinati dallo stesso decreto! agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale".
Deve affermarsi pertanto - contrariamente a quanto assume nella specie parte ricorrente - che ciò che rileva, ai fini dell'assunzione della veste di "consumatore" non è il "non possesso", da parte della "persona fisica" che ha contrattato con un "operatore commerciale", della qualifica di "imprenditore commerciale", ma - come precisa la stessa lettera della legge (cfr., art. 12, comma 1, prima parte, preleggi) - lo scopo avuto di mira dall'agente, nel momento in cui ha concluso il contratto.
Se pertanto, deve ritenersi - ai fini che ora interessano - "consumatore" l'imprenditore commerciale che acquista degli arredi per la propria abitazione (cioè allo scopo, certamente estraneo alla sua attività professionale, di arredare la propria casa), reciprocamente, deve escludersi possa qualificarsi "consumatore" la persona non importa se, come nella specie, lavoratore dipendente o, per venuta, pensionato o persona in cerca di prima occupazione! che in vista di intraprendere una attività imprenditoriale (cioè per uno scopo professionale) acquista gli strumenti indispensabili per l'esercizio di tale attività imprenditoriale.
Applicando i riferiti principi al caso di specie si osserva che è pacifico, in causa, che nel caso concreto il CIOCCA ha acquistato i videogiochi oggetto di controversia non per arredare la propria casa (o per farne omaggio a parenti ed amici) ma al fine specifico di concederli in locazione a titolari di esercizi pubblici, con i quali avrebbe diviso il ricavato della loro utilizzazione da parte del pubblico.
Poiché è "imprenditore" chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni di servizi" (cfr. art. 2082 c.c.) non può dubitarsi - contrariamente a quanto si assume in ricorso - che l'attività in funzione della quale il CIOCCA ha acquistato i videogiochi oggetto di controversia debba qualificarsi "imprenditoriale".
Il CIOCCA, infatti, si riprometteva - in pratica - di concludere con i titolari dei vari esercizi commerciali non dei contratti di locazione dei videogiochi in questione per un certo corrispettivo, ma un contratto di società nel quale lo stesso conferiva i vari apparecchi e i titolari degli esercizi commerciali presta vano i servizi accessori indispensabili perché il pubblico potesse utilizzare, a pagamento, i video giochi, allo scopo di dividere gli "incassi".
Correttamente, pertanto, concludendo sul punto, il giudice del merito ha escluso che - con riferimento al contratto oggetto di controversia - il CIOCCA abbia agito quale "consumatore". 3. In via subordinata, parte ricorrente denunzia che la clausola contrattuale, in forza della quale il giudicante, accogliendo l'eccezione formulata da controparte, ha ritenuto la competenza del pretore di Padova è invalida, in quanto clausola onerosa prestampata su modulo predisposto dalla GALASSIA s.r.l., e non accettata specificamente da esso concludente. 4. Come esattamente rilevato dal P.G. anche tale deduzione è infondata, e da rigettare.
Premesso - in particolare - che il contratto inter partes è stato concluso il 19 dicembre 1995 e lo stesso, di conseguenza, non è soggetto, ratione temporis, alle norme di cui agli artt. 1469 bis e ss. c.c., introdotte esclusivamente con l'art. 25, della l. 6 febbraio 1996, n. 52 senza ombra di dubbio privo di efficacia retroattiva!, non può non sottolinearsi che nel caso concreto la clausola in questione risulta specificatamente approvata dal CIOCCA, ai sensi dell'art. 1341 c.c., sia pure insieme ad altre, con riferimento al suo numero (11) e al contenuto (foro competente) A norma dell'art. 1341, comma 2, c.c. - infatti - affinché sia configurabile l'approvazione specifica delle clausole vessatorie, occorre che ciascuna delle clausole da approvare sia chiaramente individuata e richiamata in modo che si abbia la certezza che l'obbligato sia stato posto in grado di fermare la sua attenzione sul contenuto di ogni clausola richiamata, per cui non risponde alla suddetta esigenza la generica dichiarazione di aver preso conoscenza delle clausole contrattuali e di approvarle tutte (Cass. 17 marzo 1998, n. 2849) Ne segue, pertanto, che agli effetti previsti dall'art. 1341 c.c., è sufficiente che la sottoscrizione delle clausole onerose sia apposta - come puntualmente si è verificato nella specie - dopo un'indicazione idonea a suscitare attenzione, quale quella che richiama il numero o il contenuto delle singole clausole, anche se individuate con riferimento al numero d'ordine o lettera ed all'oggetto di ciascuna di essa (Cass. 9 febbraio 1998, n. 1317, tra le tantissime). 5. Risultato infondato, il proposto ricorso deve - in conclusione - rigettarsi.
In data 2 giugno 1999 - peraltro - è divenuto efficace il d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, che ha soppresso l'ufficio del pretore, trasferendo le relative competenze al tribunale (artt. 1 e 244, comma 1): è evidente, quindi, che deve dichiararsi - in forza dello jus superveniens immediatamente applicabile alle controversie in corso, in deroga all'art. 5 c.p.c. (cfr. art. 132 del ricordato d.lgs. n. 51 del 1998) - la competenza del tribunale di Padova.
Nulla sulle spese di lite, non avendo parte intimata svolto attività difensiva, in questa sede.
P.Q.M
La Corte, pronunciando sull'istanza di regolamento di competenza proposta da CIOCCA Ambrogio, dichiara la competenza del tribunale di Padova.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 15 dicembre 1999.
Nota Redazionale
- In senso conforme cfr. Cass. 13 aprile 2000 n. 4793.
Nota
Nella sentenza in esame il Collegio, in tema di regolamento di competenza, si pronuncia sull'ipotesi di applicabilità della disciplina speciale dettata dal legislatore comunitario in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.
Nel caso di specie la Corte, confermando la sentenza pretorile, ha escluso che trovi applicazione l'art.12 D.lgs. 15 gennaio 1992, n.50, il quale fissa inderogabilmente - per le controversie in materia dei contratti citati - la competenza del giudice del luogo di residenza del consumatore.
Per lo stesso disposto normativo, in attuazione della direttiva CEE n.577-85, si considera consumatore "la persona fisica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali" "agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale".
Nella specie, il ricorrente, acquistando la merce per uno scopo professionale, non poteva qualificarsi come consumatore, con conseguente disapplicazione dell'art.12.
Irrilevante a tale proposito appare, per l'individuazione dello scopo non professionale, l'intenzione soggettiva del consumatore-contraente di destinare il bene o servizio oggetto del contratto ad un uso strettamente personale, dovendosi dedurre il tipo di atto compiuto, le circostanze che ne hanno accompagnato il compimento e soprattutto il bene oggetto dell'atto, rectius l'uso o destinazione cui esso è normalmente preposto.
Dottrina e giurisprudenza, pacificamente, ritengono integrata la qualifica di consumatore ogniqualvolta non si discuta di contratti che il soggetto stipula professionalmente.
Giova rilevare, altresì, che anche la definizione di consumatore presente nel codice civile, ruota attorno al soggetto umano, alla persona fisica meritevole di tutela contro le clausole vessatorie predisposte dal professionista, quando contrae per scopi estranei all'attività eventualmente svolta (art.1469-bis c.c.).
L'introduzione nel codice civile del Capo XIV-bis, rubricato "Dei contratti del consumatore", nel Titolo II del Libro IV, dopo le norme sulla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ha posto il legislatore italiano al passo con gli altri ordinamenti europei in materia di clausole abusive, ma allo stesso tempo lo caratterizza come ordinamento in cui le regole sulle clausole abusive perdono il connotato di specialità, presentandosi, in forza della collocazione codicistica, come norme sul contratto in generale, applicabili a tutti i contratti per adesione, aventi ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi. E tuttavia, il controllo delle condizioni del singolo contratto unilateralmente predisposto tutela la persona fisica che agisce per scopi non professionali.
In tal senso si è espressa anche la copiosa giurisprudenza di merito, affermando che le disposizioni in esame sono specificamente poste a tutela del soggetto definito come "consumatore" e sono perciò inapplicabili ai soggetti esercenti un'attività imprenditoriale (Tribunale Roma, 2 aprile 1998, in Rass. giur. Enel, 1998, 432 nota (ROSSI)).
È consumatore anche colui che acquista un bene o richiede la prestazione di un servizio nel quadro dell'attività professionale svolta, qualora la stipulazione del relativo contratto non sia inquadrabile tra le manifestazioni di tale attività (Tribunale Roma, 20 ottobre 1999, Foro it., 2000,I, 645).