Cassazione civile, SEZIONE III, 25 settembre 1996, n. 8465
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Composta dagli Ill. mi sigg. Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI, Presidente Francesco SOMMELLA, Consigliere Bruno DURANTE, Mario FINOCCHIARO, Alfonso AMATUCCI, Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da WESTMINSTER SOC., con sede in Sesto Fiorentino in persona del legale rappresentante Lorenzino ANTONELLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 137, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, difesa dall'avvocato RENZO CASACCI, giusta delega in atti;Ricorrente contro BAMBINI GRAZIANA Intimata avverso la sentenza n. 508-95 della Pretura di PRATO, emessa il 24-03-95 e depositata il 25-08-95 (R.G. 457-94); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30-05-96 dal Relatore Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge.
Fatto
Il 28.12.1993 la Westminster s.r.l. otteneva dal Pretore di Prato decreto ingiuntivo (n. 1710) di pagamento della somma di L. 1.989.000, oltre interessi convenzionali e spese, nei confronti di Graziana Bambini, quale corrispettivo di due corsi di lingua inglese di cui a due contratti per adesione sottoscritti il 25.3.1991.
La Bambini proponeva opposizione, cui resisteva la Westminster, deducendo la nullità dei contratti in quanto privi dell'informazione circa il possibile esercizio del diritto di recesso (cosiddetta "clausola di ripensamento") la cui inclusione sarebbe stata imposta nei contratti in questione, conclusi al di fuori dei locali commerciali del proponente, dalla direttiva CEE n. 85-577. Affermava di aver comunque manifestato la propria volontà di recedere dal contratto prima che le fosse comunicato l'inizio del corso.
L'opposta resisteva assumendo che la direttiva de quo era stata recepita nell'ordinamento italiano solo con decreto legislativo n. 50 del 1992, successivo alla conclusione del contratto.
Con sentenza n. 508 del 25.8.1995 l'adito Pretore ha revocato il decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente sul rilievo che l'art. 12 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 - già in vigore alla data della richiesta tutela monitoria - stabilisce la competenza territoriale inderogabile del luogo di residenza o domicilio del consumatore, sicché unico giudice territorialmente competente è quello di Ancona.
Avverso detta sentenza ricorre per regolamento di competenza la Westminster s.r.l.
Non ha svolto attività difensiva l'intimata. Il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.
Diritto
1. Sostiene la ricorrente che erroneamente il Pretore ha ritenuto che l'art. 12 del d. lgs. n. 50 del 1992 fissi una competenza territoriale inderogabile per tutte le cause civili nascenti da contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali, stante la chiara lettera della norma che si riferisce, invece, alle "controversie civili inerenti alla applicazione del presente decreto"; e dunque - in relazione al contenuto del decreto stesso ed alla ratio legis di tutelare la formazione del consenso del consumatore attraverso l'attribuzione del diritto di recesso - esclusivamente a quelle inerenti al diritto di recesso. Nella specie il decreto ingiuntivo era stato chiesto per ottenere il pagamento del corrispettivo di due contratti ed atteneva, pertanto, all'esecuzione di contratti già regolarmente perfezionati. Il Pretore avrebbe potuto tutt'al più sospendere la causa di opposizione all'ingiunzione in attesa della decisione, da parte del Pretore di Ancona, della questione pregiudiziale relativa alla pretesa nullità del contratto per il mancato inserimento della clausola di recesso ovvero alla soggezione o meno della fattispecie alla disciplina del menzionato decreto legislativo, ma non avrebbe comunque dovuto revocare il decreto ingiuntivo.
2. Il p.g. ha chiesto che il ricorso sia rigettato sul rilievo che la causa verte sulla validità dei due contratti conclusi tra le parti ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 1992 e che la decisione sull'applicabilità (o meno) della disciplina speciale ai contrati conclusi al di fuori dei locali commerciali non può che spettare al giudice indicato dalla norma (di natura processuale e, dunque, di immediata applicazione) di cui all'art. 12 del menzionato decreto.
3. Il ricorso per regolamento di competenza è fondato, anche se per ragioni diverse da quelle prospettate.
Il Pretore di Prato, funzionalmente competente ai sensi dell'art. 645 c.p.c. in ordine alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo dal medesimo emesso, ha ritenuto che fosse inerente all'applicazione del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 recante "Attuazione della direttiva (CEE) n. 577-85 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali", una richiesta di pagamento relativa ad un contratto pacificamente concluso prima dell'entrata in vigore del decreto, col quale soltanto sono divenuti applicabili ai rapporti tra singoli i principi posti dalla direttiva del Consiglio CEE 20.12.1985, n. 577 (cfr. Cass., n. 5289-95). E per tale ragione ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo, nell'implicito presupposto che l'operatore commerciale, benché l'obbligazione fosse stata assunta dal consumatore al di fuori dell'ambito applicativo del decreto n. 50 del 1992, avrebbe comunque dovuto rivolgersi ad un giudice diverso da quello convenzionalmente e validamente individuato dalle parti prima che il decreto in questione fosse applicabile ai contratti in questione, posto che l'art. 12 del menzionato decreto detta una norma di natura processuale, in quanto tale di immediata applicazione.
Deve in contrario affermarsi che l'art. 12 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, il quale stabilisce la competenza inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore per le controversie inerenti all'applicazione del decreto, si riferisce esclusivamente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore.
Il decreto tutela il consumatore: attribuendogli il diritto di recesso (art. 4), imponendo all'operatore commerciale di informarlo di tale diritto (art. 5), stabilendo la competenza territoriale inderogabile dal luogo di sua residenza o domicilio (art. 12), onde agevolarlo sia nell'adire il giudice sia nel resistere alle domande nei suoi confronti proposte dall'operatore commerciale. Proprio in ragione del suo particolare scopo, va negato che la norma di cui all'art. 12 abbia natura processuale in senso stretto e che possa dunque ricevere applicazione a rapporti che, benché dedotti in giudizio in epoca successiva, siano tuttavia insorti prima dell'entrata in vigore del decreto col quale soltanto il legislatore, dando attuazione alla direttiva CEE n. 577-85, ha apprestato per il consumatore quella particolare forma di tutela che l'art. 12 concorre ad integrare, completandola.
4. L'accoglimento del ricorso per l'assorbente ragione che va esclusa l'applicabilità del menzionato art. 12 ai contratti conclusi in epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto lgs. n. 50 del 1992 preclude ogni statuizione circa la diversa questione interpretativa posta dal ricorrente; se, cioè, (in riferimento ai contratti stipulati successivamente alla vigenza del decreto), la competenza territoriale inderogabile riguardi solo le controversie nelle quali si controverte del diritto di recesso (in genere, su eccezione del convenuto adito per il pagamento), ovvero anche quelle in cui il fatto costitutivo del diritto fatto valere sia comunque uno dei contratti contemplati dagli artt. 1 e 9 del decreto stesso: nelle quali, cioè, il thema decidendum originario attenga invece (come quasi sempre accade) alla domanda di condanna del consumatore, in via monitoria o ordinaria, all'esecuzione della prestazione.
5. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese, trattandosi di questione nuova (non risolta da Cass., n. 11522-95, concernente un caso in cui il consumatore aveva agito in giudizio per far valere il diritto di recesso da un contratto concluso dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 50 del 1992) ed essendo stata la competenza regolata in modo conforme alle richieste della ricorrente per ragioni diverse da quelle prospettate.
P.Q.M
la Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Pretore circondariale di Prato e compensa le spese.
Roma, 30 maggio 1996.