Cassazione civile, SEZIONE III, 14 luglio 2003, n. 10983
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati: dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente dott. Paolo VITTORIA Consigliere dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. dott. Fabio MAZZA Consigliere dott. Francesco TRIFONE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da Segreto Andrea, elettivamente domiciliato in Roma, Via Piave n. 52,presso lo studio dell'avv. Renato Carcione, difeso dall'avv. Michele Militello con studio in Ficarazzi (90139 - PA), Via Celsi n. 28,giusta delega in atti. ricorrente contro Scuola ISI S.r.l. (Ital Servizi Informatici).intimata avverso la sentenza n. 83-00 del Giudice di Pace di Caltanissetta,emessa e depositata il 3 marzo 2000 (R.G. 1555-99);udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18febbraio 2003 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano; udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Segreto Andrea propose opposizione contro il decreto ingiuntivo per lire 1.185.000 emesso dal Giudice di pace di Caltanissetta su richiesta della Scuola I.S.I., la quale aveva dedotto che la somma le era dovuta per rate non pagate relative ad un corso di informatica.
Con l'opposizione il Segreto, tra l'altro, eccepì l'incompetenza territoriale del Giudice di pace di Caltanissetta; dedusse che, trattandosi di rapporto nascente da un contratto negoziato fuori dai locali commerciali, disciplinato dal d.lgs. 15 gennaio 1992 n. 50, al sensi dell'art. 12 del citato decreto, competente era il Giudice di pace di Bagheria.
Il Giudice di pace, decidendo sulla questione preliminare, dichiarò la propria competenza e dispose la prosecuzione del giudizio per la decisione di merito.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Segreto Andrea.
La Scuola I.S.I., cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
Il Giudice di pace ha respinto l'eccezione di incompetenza, sollevata dal Segreto, considerando che la competenza territoriale inderogabile, che l'art. 12 del d. lgs. 15 gennaio 1992 n. 50 indica nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore, ricorre soltanto nel caso in cui, con riferimento ad un contratto negoziato fuori dai locali commerciali, si discuta del diritto di recesso del consumatore e non quanto si controverta delle obbligazioni nascenti dal contratto; ciò perché il decreto legislativo sopra indicato, con riferimento ai cennati contratti, disciplina esclusivamente il diritto di recesso del consumatore.
Il ricorrente si oppone a questa tesi del Giudice di pace e richiama la sentenza n. 10809-98 di questa Corte, della quale riproduce la parte motiva.
Il ricorrente chiede, quindi, che sia cassata la sentenza impugnata e dichiarata la competenza del Giudice di pace di Bagheria.
Sulla questione sollevata dal ricorso esiste un contrasto di giurisprudenza all'interno di questa sezione.
Invero con la sentenza n. 10809 del 1998 - richiamata dal ricorrente - è stato affermato che: "Per qualsiasi controversia - e quindi non soltanto se conseguente al diritto di recesso del consumatore, previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 15 gennaio 1992 n. 50 - concernente un contratto concluso con un operatore commerciale per la fornitura di beni o la prestazione di servizi, fuori dai locali commerciali, sussiste la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo ove dimora o è domiciliato il consumatore".
Successivamente, con la sentenza n. 372 del 2000, è stato, invece, ritenuto che: "Sussiste la competenza inderogabile per territorio, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 - emanato in attuazione della direttiva C.E.E. 20 dicembre 1985 n. 577 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali - del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore soltanto per le controversie aventi ad oggetto le condizioni di esistenza o di esercizio del diritto di recesso riconosciuto al medesimo dall'art. 4 del predetto decreto legislativo, nonché ogni altra questione ad esso diritto strettamente attinente, con esclusione pertanto delle questioni derivabili da quelle inerenti ad altro contratto, causalmente collegato".
Il collegio ritiene di dovere aderire alla prima delle due soluzioni.
Il secondo orientamento si fonda sulla seguente considerazione: poiché "Ia normativa racchiusa nel D.Lgs. n. 50 del 1992) come si ricava con assoluta chiarezza dal suo insieme, riconosce, a tutela del consumatore, per alcune categorie di contratti (o di semplici proposte contrattuali) che più possono prestarsi a facili frodi, quelli per l'appunto conclusi "tra un operatore commerciale ed un consumatore "fuori dei locali commerciali, ossia in particolari condizioni ambientali (art. 1), con alcune esclusioni (art. 3), uno speciale diritto di recesso (art. 4), di cui lo stesso operatore commerciale deve previamente informare per iscritto il consumatore (art. 5), da esercitare in termini, con modalità e alle condizioni rigidamente predeterminate (artt. 6 e 7), con l'effetto, dal momento del suo esercizio, che "le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale "; diritto dichiarato espressamente dalla legge come non rinunciabile (art. 10)" ne consegue che "la disposizione processuale dell'art. 12 del medesimo decreto rileva unicamente se e in quanto si controverta del ricordato diritto di recesso, delle condizioni del suo riconoscimento o del suo esercizio e di ogni altra questione ad esso diretta mente attinente".
L'argomento non convince perché non tiene conto del fatto che l'art. 12 del d.lgs. n. 50 del 92 fissa la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore per le controversie inerenti all'applicazione del medesimo decreto, senza alcuna limitazione esplicita, e che l'art. 1 indica come campo di applicazione dello stesso decreto i contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
La lettura dell'art. 12 in collegamento con l'art. 1 consente di affermare che il legislatore, in presenza di un tipo di contratto che vede il consumatore in uno stato di inferiorità, per le condizioni o il luogo in cui esso viene concluso e per le caratteristiche soggettive del soggetto proponente l'affare, ha inteso tutelare il contraente debole attribuendogli il diritto di recesso e di esercitare i diritti derivanti dal contratto ovvero di resistere alle pretese del soggetto ritenuto più forte presso il giudice del luogo di sua residenza o domicilio.
Del resto che non vi sia strumentalità tra l'Indicazione del foro territoriale inderogabile e il diritto di recesso riconosciuto al consumatore e che all'indicazione del foro possa essere riconosciuto valore di norma rivolta ad una tutela aggiuntiva della posizione del consumatore a prescindere dall'esercizio del diritto di recesso da parte di questi trova conferma indiretta nel fatto che la direttiva 85n7-CEE del Consiglio non contiene alcuna prescrizione in ordine alla competenza.
Tuttavia l'art. 8 stabilisce che "La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato".
Quindi ai sensi dell'art. 8 della direttiva gli Stati nazionali possono riconoscere oltre al diritto di recesso, cui la direttiva esclusivamente si riferisce, altre disposizioni più favorevoli, evidentemente anche diverse dal diritto di recesso ed a questo non necessariamente collegate, tra le quali è sicuramente da annoverare quella relativa alla esclusività del foro del domicilio del consumatore per tutte le controversie relative al contratto che vede il consumatore in condizioni di inferiorità.
Ed in questo senso si è comportato il legislatore nazionale che con il d.lgs. n. 50 del 1992, in esecuzione dell'art. 42 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 85-577-CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985, non solo ha ampliato il campo di applicazione della direttiva a forme contrattuali non previste dalla stessa ma anche fissato la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore per le controversie inerenti all'applicazione del decreto.
La interpretazione della norma nei sensi sopra indicati, oltre che essere più rispettosa della lettera e dello spirito della legge ed in linea con la tendenza riscontrabile nella normativa comunitaria e nazionale volta alla tutela del contraente più debole, anche mediante la previsione di fori esclusivi o di limiti alla derogabilità dei fori, evita tra l'altro che in relazione ad un medesimo contratto possano aversi competenze diverse a seconda che si controverta di uno o dell'altro aspetto del contratto, con il possibile sorgere di conflitti nel caso di proposizione di domande plurime nello stesso processo ovvero di domande proposte davanti a giudici diversi.
Il ricorso è accolto e va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Bagheria.
L'intimata deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore del ricorrente.
P.Q.M
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Giudice di pace di Bagheria. Condanna l'intimata a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di Cassazione, così liquidate: euro 100,00 per spese (oltre spese generali ed accessori come per legge) euro 400,00 per onorari di avvocato.
Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 18 febbraio 2003.