Contratti del consumatore - Clausole abusive - Tutela inibitoria - Legittimazione attiva - Associazioni rappresentative dei consumatori - Rappresentatività - Requisiti.
Contratti del consumatore - Condizioni generali di contratto - Clausole abusive - Azione inibitoria cautelare - Presupposti - "Giusti motivi d'urgenza" - Valutazione - Abusività - Giudizio - Ingiustificato ed eccessivo squilibrio sostanziale - Necessità.
Ai fini della sussistenza della legittimazione delle associazione rappresentative dei consumatori all'esercizio dell'azione inibitoria ex art. 1469-sexies Codice civile, assume rilievo il dato finalistico e non l'indice quantitativo di rappresentatività, essendo sufficiente che l'associazione abbia fra i propri scopi statutari la tutela degli interessi della categoria rappresentata.
I "giusti motivi d'urgenza" richiesti dall'art. 1469-sexies, secondo comma, Codice civile, devono individuarsi nel pericolo di grave lesione di posizioni attinenti a diritti della persona di rilevanza primaria.
A tal fine, l'importanza della lesione non va valutata soltanto secondo un criterio quantitativo, ovvero in base alla natura del bene o servizio oggetto del contratto, elementi già previsti ai fini dell'azione inibitoria ordinaria, bensì in base alla irreparabilità del danno, che si realizza quando le condizioni contrattuali di cui si chiede l'inibitoria cautelare abbiano un contenuto antigiuridico tale da determinare un ingiustificato ed eccessivo squilibrio sostanziale dell'assetto negoziale.
- Omissis -
Il G. I. a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.
Allo stato, sulla base della documentazione prodotta, deve essere rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente, atteso che nella presente fase cautelare, e salvo un doveroso approfondimento nel giudizio di merito, appare sufficientemente provata la sussistentza degli elementi che connotano la legittimazione attiva ex art. 1469 sexies Codice civile. A tale proposito si osserva che il legislatore ha attribuito la legittimazione ad agire in giudizio alle associazioni rappresentative dei consumatori, privilegiando il dato finalistico, omettendo riferimenti a criteri quantitativi e omettendo di graduare l'indice di rappresentatività, con la conseguenza che devono ritenersi legittimate le associazioni che hanno tra i propri scopi quello di tutelare gli interessi della categoria - requisito nel caso di specie formalmente soddisfatto -.
Tenuto conto della ratio della norma - attuazione della direttiva 93/13/CEE -, della finalità di moralizzazione di rapporti economici mediante il controllo della fase di predisposizione unilaterale del regolamento negoziale, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'A.B.I., tenuto conto della funzione istituzionale in tale senso della stessa.
Appare preliminare, tenuto conto della domanda di cautela anticipata - rimandando la valutazione della sussistenza del fumus circa l'abusività delle clausole impugnate ad un momento logico successivo - verificare la sussistenza dei giusti motivi di urgenza, che ritiene questo giudice doversi individuare nel pericolo di grave lesione di posizioni attinenti a diritti della persona - anche nell'ambito della vita di relazione - di rilevanza primaria.
Per l'identificazione pratica delle fattispecie tutelate - ipotesi non assoggettabili per la natura delle questioni di cui trattasi ad una rigida elencazione - deve farsi ricorso alla valutazione delle finalità di tutela preventiva perseguite dalla norma che ha previsto una siffatta forma di tutela e ai principi che informano l'ordinamento giuridico nel disciplinare l'intervento cautelare.
La legge n. 52/1996 che, in attuazione della direttiva CEE citata, ha introdotto nel Codice civile gli artt. 1469 bis e seguenti, ha previsto due forme di intervento giudiziale relativamente ai contratti contenenti condizioni generali, al fine di eliminare le situazioni di squilibrio economico determinate dall'imposizione di clausole vessatorie. La prima, a contratto concluso, con previsione di rimedio da apportare a situazioni in essere, la seconda in via preventiva diretta ad evitare, tramite lo strumento dell'inibitoria, il venire in essere di situazioni pregiudizievoli per il futuro consumatore - generalità di soggetti consumatori -, a causa dell'imposizione di clausole abusive.
L'art. 1469 sexies, secondo comma, Codice civile, prevede la possibilità dell'inibitoria in via cautelare, quando ricorrano giusti motivi di urgenza, evidentemente riferendosi a situazioni, che pur indentificabili nell'ambito della tutela inibitoria, per la loro incidenza particolarmente negativa sugli interessi tutelati dalla norma, richiedano un intervento immediato, a scapito della regolare scansione dei tempi e dei modi del processo ordinario.
L'importanza della lesione, e la conseguente opportunità e doverosità della tutela anticipata, non può essere correlata esclusivamente o necessariamente al numero dei potenziali soggetti interessati alla costituzione del rapporto negoziale, in quanto la potenzialità diffusiva dello strumento è elemento strutturale del negozio, e costituisce la ratio dell'introduzione della norma che ha previsto l'azione di inibitoria in via ordinaria. Il riferimento a situazioni di monopolio - da valutare con particolare attenzione - riconduce in ogni caso ad un criterio prevalentemente quantitativo, già ritenuto di per sé insufficiente.
Neppure appare esaustivo un criterio che vada ad individuare la natura del bene o del servizio oggetto del contratto, in quanto elemento già previsto dall'art. 1469 ter Codice civile, da valutare ai fini dell'inibitoria ordinaria.
Detti criteri complessivamente considerati vanno integrati in vista dell'urgenza, determinata dall'irreparabilità del danno alla luce dei principi generali che informano la possibilità di ricorso alla tutela anticipata, tenuto conto della natura necessariamente negoziale delle situazioni da valutare, a meno di vanificare il contenuto della norma.
Posto che il diritto tutelato dalla norma - 1469 sexies - è evidentemente quello ad una corretta azione contrattuale del professionista o dell'imprenditore nella predisposizione di condizioni generali di contratto; che l'oggetto della tutela (interesse protetto) è un interesse generalizzato a non consentire che il soggetto proponente possa porre in essere comportamenti contrari all'etica commerciale e a contenuto antigiuridico, deve concludersi che la tutela anticipata sia invocabile e riferibile a contratti connotati in modo tale da dover essere negoziati - per la natura degli interessi trattati - da una molteplicità di soggetti (e non da una categoria con formazione culturale specifica), pubblico di media cultura, che deve ritenersi non essere in grado di apprezzare le eventuali insidie contenute nelle previsioni negoziali, insidie che abbiano come conseguenza il verificari di una situazione di "ingiustizia sostanziale", tale da determinare uno squilibrio sinallagmatico non giustificato sia nell'ipotesi di svolgimento fisiologico del rapporto, sia nell'ipotesi di accadimenti patologici - inadempimento di una delle parti contraenti -.
Pertanto deve concludersi che la sussistenza degli elementi che giustificano la tutela anticipata non è automaticamente ravvisabile quando le condizioni generali abbiano un contenuto vessatorio o abusivo, anche ove vengano coinvolti interessi primari, bensì quando si determini, a causa del rilevante contenuto antigiuridico delle disposizioni imposte, un ingiustificato ed eccessivo squilibrio sostanziale dell'assetto negoziale.
Passando all'esame delle clausole individuate dalla parte attrice - tra le altre impugnate in via ordinaria - come suscettibili di determinare la situazione che la norma ha inteso tutelare in via anticipata, si osserva che le disposizioni indicate non sembrano avere un contenuto antigiuridico tale da giustificare un intervento inibitorio immediato.
A tale proposito assume rilievo che le condizioni contrattuali di cui si richiede l'inibitoria immediata siano inserite in contratti bancari ad ampia diffusione da molto tempo; che la maggior parte delle norme ivi contenute siano già passate al vaglio critico di alcune associazioni per la difesa dei consumatori; che l'attuazione di dette disposizioni, ove anche si voglia ritenere il sospetto o la presunzione di vessatorietà - indagine che sarà approfondita nella fase di merito - non possa oggettivamente ritenersi determinare gravi squilibri negoziali, nell'accezione suindicata; che le disposizioni regolanti la fase patologica del rapporto non appaiano, con immediata evidenza, avere una portata gravemente lesiva delle situazioni tutelate; che i contratti bancari, ed in particolare i contratti di deposito, siano rivolti ad un pubblico che nella generalità può presumersi non essere sprovveduto tanto da non cogliere l'eventuale insidia contenuta nella proposta, e che possa sempre, per la natura stessa del negozio, rivolgersi liberamente ad altro proponente.
La domanda di inibitoria immediata deve, pertanto, per le considerazioni svolte, essere rigettata, e le parti rimesse all'udienza di prima comparizione già fissata.
P.Q.M.
rigetta l'istanza della parte attrice ex art. 1469 sexies, secondo comma, Codice civile;
rimette le parti all'udienza già fissata del 19 novembre 1998 ore