Cassazione civile, SEZIONE III, 19 gennaio 1999, n. 460
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI – Presidente -, Dott. Bruno DURANTE – Rel. Consigliere - [omissis],. Dott. A. GOLIA – Pubblico Ministero- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: ISTITUTO ITALO-CINESE, elettivamente domiciliato in ROMA [omissis], giusta delega in atti;
- ricorrente –
contro
TURISANDA S.p.A. [omissis];
- controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa il 19-03-1996, [omissis]
Fatto
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 10 febbraio 1989 la s.p.a. Turisanda ha proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento della somma di lire 8.898.161 emessa dal presidente del tribunale di Milano in favore dell'Istituto italo-cinese per gli scambi economici e culturali, eccependo - tra l'altro - la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 30 della convenzione internazionale di Bruxelles 23 aprile 1970, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
L'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per abuso di marchio ed al pagamento di maggiori importi.
Il Tribunale di Milano ha rigettato l'eccezione di prescrizione e, previa revoca dell'ingiunzione, ha condannato la società Turisanda al pagamento della somma di lire 8.517.796.
Su gravame della soccombente la Corte d'Appello di Milano, con sentenza resa il 19 marzo 1996, ha dichiarato l'estinzione del credito per prescrizione.
Secondo la Corte, i primi giudici hanno errato allorquando, argomentando dagli artt. 1, 2, 17, hanno affermato che la Convenzione regola unicamente i contratti, nei quali sia parte il viaggiatore, e hanno ritenuto che non è applicabile nel presente caso di contratto interceduto tra intermediatore ed organizzatore di viaggio.
La lettera degli artt. 1 e 2 e soprattutto del secondo è, infatti, chiara nel senso che la convenzione si applica indistintamente a tutti i contratti, da essa regolati, compreso quello di intermediazione.
Il contenuto dell'art. 17 è, poi, neutro per quanto concerne l'ambito di operatività della convenzione e si esaurisce nella previsione di una forma di rappresentanza del viaggiatore finalizzata ad una maggiore garanzia dello stesso.
Inoltre, la formula dell'art. 30 è comprensiva di ogni specie di azione derivante dai contratti regolati dalla convenzione ed a nulla vale l'argomento esegetico dei primi giudici che, siccome il primo comma riguarda le azioni del viaggiatore, il secondo non può che riguardare le medesime azioni.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'Istituto italo-cinese, affidandone l'accoglimento ad un solo motivo, illustrato con memoria.
Resiste con controricorso le società Turisanda.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dell'art. 2946 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che la convenzione di Bruxelles è applicabile nella specie, pur trattandosi di contratto concluso fra imprenditori.
Sostiene che il tipo di contratto di viaggio previsto dalla convenzione è in entrambi i suoi sotto tipi caratterizzato dall'avere come parti due soggetti, uno dei quali con qualifica imprenditoriale e l'altro senza, come è confermato sul piano testuale dal numero 7 dell'art. 1, che inserisce il viaggiatore fra gli elementi del contratto, e sul piano interpretativo dall'opinione dottrinale che per effetto della stipulazione del contratto fra intermediario di viaggio e viaggiatore e di quello fra intermediario e organizzatore si instaura un rapporto diretto tra viaggiatore ed organizzatore.
Il motivo è privo di fondamento.
La convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, limita l'applicazione della disciplina in essa contenuta al contratto di viaggio nella duplice tipologia di contratto di organizzazione di viaggio e di contratto di intermediario di viaggio (artt. 1 e 2).
A norma dell'art. 1 va qualificato come contratto di organizzazione di viaggio quello "tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisce" e come contratto di intermediario di viaggio "qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare il viaggio o un soggiorno qualsiasi".
Pur condividendo i rilievi dottrinali di inadeguatezza della tecnica legislativa adoperata, si ritiene che il dato normativo contiene elementi idonei per l'esatta individuazione delle tipologie contrattuali.
La distinzione si impernia, oltre che sull'oggetto (frammentario del contratto di intermediazione e globale nell'altro), sul fatto che l'organizzatore, a differenza dell'intermediatore, assume in proprio l'obbligo di procurare i servizi.
Lo stesso art. 1 individua le figure dell'organizzatore e dell'intermediario in coloro che "abitualmente" assumono gli impegni ed esercitano le attività oggetto dei relativi contratti, anche se non "a titolo professionale" o "a titolo di attività principale"; la figura del viaggiatore in chi, previa conclusione di contratto di viaggio in una delle tipologie previste, usufruisce delle prestazioni promesse a suo vantaggio.
L'apparente contraddittorietà della norma per la usuale coincidenza dei requisiti della professionalità e dell'abitualità è stata risolta nel senso che sia l'organizzatore che l'intermediario debbono rivestire la qualità di imprenditore; qualità che va, peraltro, riconosciuta al soggetto che operi abitualmente nel settore, a prescindere dall'iscrizione in appositi albi o da possesso di speciali autorizzazioni.
Mentre la qualificazione del contratto di organizzazione di viaggio è dibattuta in dottrina, una sostanziale convergenza di opinioni si registra per quanto concerne l'inquadramento del contratto di intermediazione di viaggio nell'ambito del mandato con rappresentanza.
Si è considerato in proposito che l'intermediario svolge un'attività prettamente giuridica consistente nella conclusione di contratti con l'organizzatore di viaggio o con il viaggiatore e si è osservato che la configurazione dell'intermediario come mandatario comporta equilibrata distribuzione dei rischi in quanto salvaguarda l'intermediario per l'inadempimento del fornitore del servizio, di cui è responsabile nei limiti in cui può essere imputato a sua negligenza professionale, e l'utente, al quale è assicurata la possibilità di ottenere dal fornitore il risarcimento dei danni relativi al suo inadempimento.
Nel disposto dell'art. 17, secondo cui "qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggio o con persone che gli forniscono dei servizi separati è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore", si è individuato il dato normativo di conferma della collocazione sistematica della figura contrattuale dell'intermediario di viaggio nel mandato con rappresentanza.
Si è evidenziato che il mandato con rappresentanza tra intermediario e viaggiatore è postulato "ex lege" e che, in definitiva, per il tramite di esso l'attività contrattuale dell'intermediario è ricondotta al viaggiatore.
In questo contesto interpretativo va affermato che la convenzione si applica anche ai contratti intercorrenti tra organizzatore e intermediario di viaggio e non semplicemente ai contratti che abbiano come parte il viaggiatore; con il che cade l'argomentazione, sulla quale si regge il motivo.
Il ricorso va, pertanto, rigettato; si ravvisano, peraltro, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.