UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
VII Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Dott.ssa Alessandra SCUDERI ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 5201/02
TRA
i signori M.S. e R.D., domiciliati elettivamente in Roma, Via Duilio 13 presso lo studio dell’Avv. Massimiliano Dona, che li rappresenta e difende per procura nell’atto di citazione,
CONTRO
KUONI GASTALDI Tours S.p.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione, notificato in data 15.01.02, gli attori convenivano dinanzi a questo Giudice la KUONI GASTALDI Tours S.p.A., onde sentirne accertare l’inadempimento alle obbligazioni assunte e condannare al pagamento della somma provvisoriamente quantificata in Euro 2.375,70, anche a titolo di risarcimento del danno da "vacanza rovinata", oltre le spese legali.
Assumevano gli istanti che in data 12.12.00 acquistavano presso l’agenzia di viaggi Solaris di Roma un pacchetto turistico fornito dal tour operator Kuoni Gastaldi comprendente volo e soggiorno a Capoverde per il periodo 29.12/05.01.01 presso l’Hotel Crioula di Ilha do Sol, al costo complessivo di L. 6.400.000, sulla base del Catalogo "Capoverde inverno 2000-2001", ma che giunti al villaggio constatavano disservizi, difformità e disagi rispetto al catalogo, contestate sia sul luogo al personale responsabile che successivamente; che la Società convenuta con comunicazione dell’08.06.01 aveva offerto un buono sconto del 30% da applicarsi sull’acquisto futuro di un pacchetto turistico, ritenuto inadeguato dagli attori.
Alla prima udienza di comparizione si costituiva la Società convenuta eccependo in via preliminare l’intervenuta decadenza dei diritti azionati dagli attori; nel merito rilevava la insussistenza, nonché la mancata prova dei fatti costitutivi della domanda.
Nel corso dell’istruttoria veniva prodotta documentazione ed espletata prova per testi.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 20.04.04.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Trattasi di contratto di organizzazione di viaggio intercorso tra le parti e avente ad oggetto il trasporto, il soggiorno, nonché determinati prestazioni e servizi a Capoverde, fornito agli attori dal tour operator Kuoni Gastaldi Tours spa.
Sull’intervenuta decadenza, parte convenuta richiama quanto disposto dall’art.19 comma 2° del D.Lgs. 17.03.95 n. 111 (Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso), applicabile al rapporto tra le parti per cui è causa, nonché la clausola n. 15 delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici della Società stessa.
Il 1° comma dell’art. 19 della normativa citata dispone che ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio, mentre il successivo 2° comma ancora con riferimento alle mancanze nell’esecuzione del contratto prevede il termine di dieci giorni dalla data del rientro per la presentazione del reclamo.
Va rilevato che il termine previsto da tale ultima disposizione non può pertanto ritenersi di natura decadenziale, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, risulta precedentemente formulata la contestazione.
E’ stato contestato da parte convenuta che gli attori hanno fatto rientro in Italia in data 05.01.01 e comunicato reclamo tramite lettera raccomandata spedita il 23.01.01, oltre dieci giorni dopo il termine di cui all’art. 19 comma 2° del D.Lgs. 17.03.95 n.111.
Le diverse modalità di contestazione adottate in concreto dagli attori possono considerarsi equipollenti a quelle fissate dal contratto, in quanto finalizzate e adeguate anche a consentire la sufficiente e tempestiva informazione dell’evento e di quanto denunciato, considerato che nella fattispecie, dall’istruttoria svolta e agli atti processuali, il reclamo relativo alle mancanze lamentate può ritenersi effettuato sia in loco durante il soggiorno, sia a mezzo del customer satisfaction inviato in data 06.01.01 dall’aeroporto al ritorno del viaggio, circostanza quest’ultima che non risulta contestata da parte convenuta.
Nel merito, sulla base delle acquistate deposizioni testimoniali può ritenersi provato che non esistevano campi da tennis, che le uscite snorkeling non erano giornaliere, ma disposte in considerazione delle condizioni stagionali, che non vi è stato il servizio di trasporto bagagli dall’aeroporto alle camere e viceversa, che vi erano difficoltà per occupare i lettini sulla spiaggia per insufficienza di quelli messi a disposizione, che il noleggio delle tavole da wind-surf si trovava all’esterno della struttura, che l’impianto televisivo permetteva la ricezione di un numero esiguo di segnali e che l’utilizzo della carta di credito comportava una maggiorazione dei costi.
E’ emerso pertanto che le condizioni del villaggio non rispondevano all’offerta pubblicata e illustrata nel catalogo, e come tale oggetto di valutazione, ove tra le attività sportive veniva fatta espressa menzione di campi da tennis, noleggio di tavole da wind-surf e accompagnamento con biologo per le uscita snorkeling, garantito il servizio bagagli, l’utilizzo gratuito di sdraio e lettini, nonché indicate le carte di credito accettate.
Ciò posto, la KUONI GASTALDI Tours S.p.A., tenuta a garantire l’adempimento delle prestazioni offerte, va pertanto condannata al pagamento in favore degli attori di Euro 1.322,13, tenuto conto dell’entità dei vizi e delle mancanze, considerati in relazione all’organizzazione globale e tenuto conto del rapporto tra il valore del contratto in assenza dei vizi e del suo valore effettivo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il Giudice di Pace definitamene pronunciando, condanna KUONI GASTALDI Tours S.p.A. al pagamento di Euro 1.322,13, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna la medesima convenuta al rimborso in favore della parte attrice delle spese di giudizio che liquida in mancanza di notula in Euro 994,94, di cui Euro 209,71 per spese e euro 294,24 per diritti, oltre iva e cap come per legge. Distrazione ex art. 93 cpc.
Roma, 11 maggio 2004 (dep. 12 maggio 2004)
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Alessandra Scuderi