Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Ufficio del giudice di pace di Roma
Nella persona del giudice di pace avv. Concettina Cardaci - Sezione IV
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 59118 ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2001, posta in decisione all’udienza del 15.07.2002, vertente
TRA
O. A. elettivamaente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. M.D. che lo rappresenta e difende per procura a margine dell’atto di citazione
ATTORE
E
La Compagnia Aerea, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. A.P. elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. A. B. che la rappresenta e difende in forza di procura speciale
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.09.2001, l’attore conveniva in giudizio dinanzi a questo Ufficio del Giudice di Pace di Roma, la Compagnia Aerea, in persona del legale rappresentante pro-tempore per sentirla condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non, quantificato in Euro 2.582,28 (£. 5.000.000), per inadempimento contrattuale della Società convenuta.
L’attore a fondamento delle avanzate pretese risarcitorie esponeva che:
in data 19.12.2000 acquistava un biglietto aereo dalla Compagnia Aerea per il volo Roma/ Parigi/ Caracas, da dove avrebbe dovuto intraprendere un giro turistico del Venezuela insieme ad alcuni amici;
giunto a Caracas l’attore verificava il mancato arrivo del bagaglio;
da informazioni assunti presso i funzionari della Compagnia Aerea detto bagaglio risultava essere rimasto all’aeroporto di Parigi;
i responsabili di detta Compagnia a Caracas assicuravano che detto bagaglio sarebbe stato imbarcato sul primo volo e fatto recapitare il giorno successivo.
A seguito di tale assicurazione l’attore decideva di trattenersi a Caracas in attesa di entrare in possesso del bagaglio e, confidando nell’attendibilità delle informazioni ricevute, convinceva gli amici a rinviare la partenza per il programmato Tour del Paese.
Tuttavia, le rassicurazioni fatte risultavano non attendibili, in quanto, il bagaglio non veniva consegnato né il giorno dopo né nei giorni successivi, sebbene i funzionari della Compagnia Aerea di Caracas continuassero a prometterne la "pronta restituzione".
Inoltre, O. A. non riusciva a mettersi in contatto, neppure, con il servizio assistenza clienti della Compagnia Aerea di Roma per ottenere notizie certe in merito e, non avendo più sicurezza sulla consegna del bagaglio veniva costretto a separarsi dai compagni di viaggio, rimanendo da solo a Caracas per cinque giorni, sopportando spese non preventivate.
Detto bagaglio giungeva a Caracas in data 23.12.2000, quando l’attore ormai demotivato e gravemente provato psicologicamente, decideva di rinunciare alla vacanza e di fare ritorno in Italia.
Rientrato in Italia in data 28.12.2000, O. A. inoltrava formale reclamo al servizio clienti della Compagnia Aerea, denunciando l’inefficienza del servizio riscontrato e formulando, inoltre, richiesta risarcitoria per la vacanza rovinata e lo stress subito e il rimborso delle spese sostenute e non preventivate, per l’acquisto del biglietto e per il soggiorno forzato a Caracas.
Tale richieste venivano riscontrate dalla Compagnia Aerea soltanto in data 5.03.2001, formulando una offerta risarcitoria, meramente simbolica.
Si costituiva in giudizio la Compagnia Aerea, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. A. P., la quale in via preliminare eccepiva il difetto di competenza funzionale del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale, ex art. 28 della Convenzione Internazionale di Varsavia, nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata, sia in fatto che in diritto.
Rigettata, con ordinanza del 11/12 marzo 2002, l’eccezione sollevata, questo decidente, che la terminologia Tribunale usata dal citato art. 28 è da intendersi in senso generico, cioè nel senso di Autorità giudiziaria del Paese sottoscrittore e che pertanto una volta individuato lo Stato competente ai sensi dell’art. 28, vanno rispettate le regole di competenza dell’ordinamento prescelto, l’istruttoria si svolgeva mediante produzione documenti ed escussione teste.
La causa quindi sulle conclusioni precisate dalle parti, con contestuale deposito di note conclusive, all’udienza del 15 luglio 2002 veniva trattenuta in decisione con termine sino al 20 settembre 2002 per la ricostruzione del fascicolo, relativamente ai verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che la domanda attorea si rivela fondata e va, pertanto, accolte sulla base e nei limiti delle considerazioni che seguono.
I fatti così come narrati nelle premesse dell’atto di citazione, hanno trovato pieno riscontro nelle risultanze processuali.
Invero, dalla compiuta istruttoria è risultato che:
a) il predetto attore nel dicembre 2000 ha acquistato un biglietto aereo della Compagnia Aerea per recarsi a Caracas, dove avrebbe dovuto intraprendere un giro turistico del Venezuela insieme ad alcuni amici;
b) atterrato a Caracas il 19.12.02, il bagaglio gli veniva consegnato dopo circa cinque giorni e precisamente in data 23.12.2002;
c) O. A. è rientrato in Italia anticipatamente, il 23.12.2002.
Ora, l’articolo 19 della Convenzione di Varsavia, ratificata dall’Italia, prevede espressamente la responsabilità del vettore per il danno risultante da un ritardo nel trasporto aereo del bagaglio.
Inoltre, alla luce degli elementi probatori acquisiti, questo giudicante ritiene che la convenuta Compagnia si è resa inadempiente agli obblighi di informazione e di assistenza nei confronti del passeggero cliente.
In capo al vettore permangono obblighi di informazione e di assistenza, al fine di diminuire il più possibile il disagio del passeggero.
In ordine al quantum debeatur, si osserva che la Suprema Corte in caso di perdita del bagaglio, cioè delle cose trasportate che viaggiano a seguito del viaggiatore, ha più volte statuito che il limite di responsabilità del vettore in virtù di quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla l. n. 202 del 1954 è costituito in caso di bagaglio consegnato dalla somma di £. 12.000 al chilogrammo, secondo quanto stabilito dall’art. 412, comma 1, c. nav. (vedi per tutte Cass. civ. sez. III, 7 dicembre 2000 n. 15536).
Pertanto, tenuto conto che il bagaglio pesava 19 Kg., va liquidata a titolo risarcitorio la somma di £. 228.000 (12.000 x 19) oggi euro 117,00.
La compagnia convenuta va anche condannata al rimborso delle spese sostenute da O. A. per il soggiorno forzato a Caracas, che vengono liquidate nella somma, provata, di euro 544,86.
Quanto alla richiesta risarcitoria relativa alla vacanza rovinata e lo stress subito, c.d. “danno esistenziale”, questo decidente, ritenuto che il ritardo nell’adempimento ha costretto O. A. ad organizzare le proprie giornate diversamente da quanto sarebbe accaduto se il debitore avesse adempiuto puntualmente, alterando la tranquillità del predetto, visti gli artt. 314 e 315 c.p.c., ritiene equo liquidare la somma di euro 1291,14
la definitiva il risarcimento danni spettante all’attore ammonta alla complessiva somma di euro 1.953,00 (117,00+544,86+1.291,14) oltre interessi legali dalla data del fatto al soddisfo.
Respinta ogni ulteriore domanda.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione come in dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva fra le parti, ex lege
P.Q.M.
Il Giudice di pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna la convenuta Compagnia Aerea, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. A.P. al pagamento, in favore dell’attore O. A. ed al titolo di risarcimento danni, della somma di euro 1.953,00 oltre interessi legali dalla data del fatto al soddisfo.
- condanna la predetta Compagnia convenuta al pagamento in favore dell’attore delle spese di giudizio che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 905,58 di cui, euro 516,99 per diritti, euro 306,26 per onorari ed euro 169,69 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma in data 18 novembre 2002.
Il Giudice di pace
Avv. Concettina Cardaci