T.A.R. Lazio Latina, 24 giugno 2006, n. 406
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Staccata di Latina
composto dai magistrati:
dott. Franco Bianchi Presidente
dott. Santino Scudeller Componente
dott. Giuseppe Rotondo Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1189 dell'anno 2005, proposto da ADICONSUM – CISL (Associazione Difesa Consumatori e Ambiente) della Provincia di Latina, in persona del Segretario Generale sig. Angelo Carcasole, rappresentato e difeso dagli avv. ti Carlo Bassoli, Ruggero Castellano e Luca Ormando elettivamente domiciliata in Latina, via Priverno, n. 24;
CONTRO
provincia di Latina A.T.O. n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede della Provincia di Latina, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado de Simone, elettivamente domiciliata in Latina, viale dello Statuto, n. 24;
nei confronti di
Acqualatina Spa, in persona dell'amministratore delegato legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Ti Tiziana Ferrantini, Fabrizio Pietrosanti e Tommaso Paparo, elettivamente domiciliata in Latina, via Ulpiano, n. 2 (studio Argano
& Pancali);
FEDERUTILITY, Federazione italiana delle imprese energetiche ed idriche, in persona del Presidente aggiunto, rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Paparo, elettivamente domiciliata in Latina, via Ulpiano, n. 2 (studio Argano
& Pancali);
per l'annullamento previa sospensiva della delibera protocollo n. 1133/29 n. 1133/29.09.2005 ATTO n. 5 e relativi allegati A, B, C, D, E, F, avente ad oggetto "Articolazione tariffaria - Indirizzi e Tariffa 2005" ( - n.d.r.: ovvero rideterminazione delle tariffe idriche per l'anno 2005 - ) - approvata dalla Conferenza dei Sindaci e Presidenti dell'A.T.O. n. 4 - Lazio Meridionale - Latina nella seduta del 28 settembre 2005, - nonché di tutti gli atti ad essa connessi, presupposti e conseguenti - che viene impugnata in tutti i suoi capi e punti e precisamente laddove si decide:
1. di approvare le risultanze a consuntivo dell'applicazione dell'articolazione tariffaria 2004 che si allega al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale (All. C);
2. di approvare la "Tabella articolazione tariffaria per l'anno 2005" che si allega al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale (All. D);
3. di approvare lo schema di accordo volto a regolamentare i rapporti tra le parti derivanti dai risultati dell'esercizio 2004, dal progetto di Recupero Dispersioni e dall'applicazione della tariffa 2005, in linea con i reciprochi obblighi scaturenti dalla delibera del 16 aprile 2004 (schema di accordo che si allega al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale come All. E);
4. di dare mandato al Presidente dell'A.T.O., in nome e per conto dei Comuni, di compiere ogni atto idoneo al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie alla copertura del debito dei comuni stessi, pari ad € 14.700.000, che sarà rimborsato con i proventi derivanti dal progetto Recupero Dispersioni;
5. di individuare sin da ora nella Provincia di Latina, il soggetto che, in nome e per conto dei comuni, presti la garanzia fidejussoria indispensabile per l'ottenimento del finanziamento di cui al precedente punto 4.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Viste le costituzioni della provincia di Latina, di Acqualatina Spa nonché l'intervento spiegato da FEDERUTILITY - Federazione italiana delle imprese energetiche ed idriche -
Visti gli atti tutti di causa.
Viste le memorie prodotte dalle parti.
Uditi pubblica udienza del 28.04.2005 il relatore dott. S. Scudeller, gli l'avv. ti C. Bassoli e L. Falcone (quest'ultimo in delega dell'avv. R. Castellano) per la ricorrente, l'avv. C. de Simone per la provincia di Latina - A.T.O. n. 4, gli avv. ti T. Ferrantini, F. Pietrosanti e T. Paparo per Acqualatina Spa, nonché l'avv. T. Paparo per FEDERUTILITY.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.
Fatto
1 ADICONSUM - CISL (Associazione Difesa Consumatori e Ambiente) della provincia di Latina con atto notificato il 12.12.2005 - depositato il successivo 27 -, impugna la delibera e gli allegati di cui si compone, di rideterminazione delle tariffe idriche per l'anno 2005, deducendo: violazione di legge e della normativa in materia, in specie della L. 05/01/94 n. 36 con particolare riferimento all'art. 13 della Legge regione Lazio 22/1/96 n. 6, del D.M. LL.PP. 1/8/96 con particolare riferimento all'art. 7 (Articolazione Tariffaria), della delibera CIPE n. 52 del 04/04/2001 , con particolare riferimento al punto 1.3 - eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta travisamento dei fatti ed errore nei presupposti - difetto di motivazione - eccesso di potere per evidente disparità di trattamento - ulteriore violazione di legge e della normativa menzionata nel superiore motivo nonché eccesso di potere con particolare riferimento all'allegato E) dell'Atto n. 5 qui impugnato - incompleta istruttoria - violazione della legge 5/1/94 n. 36 con particolare riferimento all'art. 1, della Legge regione Lazio 22/1/96 n. 6 con particolare riferimento agli artt. 8, 9 e 10, violazione della Legge regione Lazio n. 26 del 1992, violazione del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, in ordine alla mancata "ratifica" della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato.
2 Con atto depositato in data 29.12.2005, si è costituita la provincia di Latina che ha poi, con memorie del 13.1.2006, 7/13.4.2006 eccepito l'irricevibilità, l'inammissibilità ed opposto l'infondatezza.
3 Con atto depositato in data 13.1.2006, si è costituita Acqualatina Spa che ha eccepito l'inammissibilità, l'irricevibilità ed argomentato l'infondatezza del ricorso.
4 La ricorrente ha replicato con memorie e documentazione depositate rispettivamente il 13.1., l'8.2., il 10.2., il 7.4. ed il 15.4.2006.
5 Con ordinanza n. 109 del 13.2.2006, la Sezione ha rigettato la proposta domanda cautelare.
6 Con atto notificato il 6.4.2006 - depositato il successivo 14 -, ha spiegato intervento ad opponendum FEDERUTILITY - Federazione italiana delle imprese energetiche ed idriche -.
7 Alla pubblica udienza del 28 aprile 2005, il ricorso è stato chiamato e, dopo la discussione, introdotto per la decisione.
Diritto
1 La ricorrente impugna la delibera di determinazione delle tariffe idriche per l'anno 2005.
2 In via preliminare occorre esaminare le eccezioni poste dalla provincia di Latina, che ha argomentato l'inammissibilità: a] per difetto di giurisdizione, in quanto "premesso, che non si verte né in materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, né in materia per la quale il giudice amministrativo è dotato di poteri di merito, è d'uopo osservare ... come la ricorrente abbia chiesto .. un intervento non mirato alla verifica della legittimità dell'atto amministrativo ...ma addirittura tale da impingere nel merito delle determinazioni medesime" connotate da "opzioni decisionali caratterizzate dalla cosiddetta discrezionalità tecnica la quale, ..., è assoggettabile al vaglio del giudice amministrativo (solo) per gli aspetti che attengono a possibili errori di fatto ovvero di coerenza logica"; b] per carenza di legittimazione in quanto dall'art. 10 della L.R. 9 luglio 1998, n. 26 non si desume la titolarità in capo alla "Consulta degli utenti e dei consumatori", di cui fa parte la ricorrente, di alcun potere in materia di articolazione tariffaria e comunque, la legitimatio ad causam, negata per quanto detto, potrebbe al limite riconoscersi solo ove "la Consulta ... avesse previamente stabilito di avviare il giudizio"; c] per mancata evocazione della "Conferenza dei sindaci e dei presidenti" dell'ATO n. 4 Lazio Meridionale - Latina, nonché degli enti locali compresi nel medesimo, da considerarsi controinteressati, in senso formale e sostanziale, in quanto espressamente menzionati nella delibera impugnata. La provincia ha poi con memoria del 13.4.2006 tra l'altro rilevato che, la contestata legittimazione non può trovare riconoscimento nelle disposizioni contenute nel D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice di consumo).
3 La prima eccezione deve essere disattesa, non essendo condivisibile l'assunto secondo il quale da un lato, la controversia sarebbe completamente estranea alla giurisdizione amministrativa dall'altro, quello per il quale la ricorrente solleciterebbe un sindacato sul merito dell'azione amministrativa. In esito al primo profilo, va indicato che gli atti impugnati veicolano il potere di tariffazione del servizio idrico integrato; essi esprimono quindi un'attribuzione in termini di competenza che nessuno dei contendenti situa al di fuori della regolamentazione astratta e generale, solo successivamente incidente sul rapporto giuridico intercorrente tra utente e gestore del servizio (rapporto individuale di utenza). Un tale riferimento reca indubbie conseguenze in punto di giurisdizione e radica la competenza dell'adìta Sezione, ove si consideri il complesso normativo concordemente invocato dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni, rilevante nella vicenda e costituito soprattutto dalle delibere del CIPE e dal decreto ministeriale del 1° agosto 1996 relativo al cd. metodo normalizzato, atti questi aventi indiscussa connotazione regolamentare, di conformazione della detta attribuzione. Quanto all'inammissibile contestazione del "merito amministrativo", è poi risolutiva la considerazione per la quale le censure sono strutturate secondo l'impostazione propria del giudizio di legittimità, quale riscontro della difformità della delibera impugnata rispetto alle regole poste a presidio dell'esercizio del relativo potere. Il che risulta confermato dal fatto che la ricorrente contesta le modalità temporali incidenti sull'impiego della quota fissa (avvenuto senza il rispetto della prevista gradualità, triennale secondo la convenzione a suo tempo stipulata, quadriennale seconda la deliberazione CIPE), l'indebita utilizzazione della medesima per ripianare la perdita di ricavo totale e/o la sua mancata diversificazione per l'anno 2005. Con tali censure esemplificativamente ricordate, viene quindi sollecitato un sindacato atto a verificare il rispetto o meno di regole che sostanziano la disciplina tariffaria, così come desumibili dai principi e dalle disposizioni contenute nella legge 5 gennaio 1994, n. 36, nelle leggi regionali di attuazione, nelle delibere CIPE e nel decreto ministeriale del 1° agosto 1996.
4 La seconda delle indicate eccezioni impone la verifica della sussistenza della legitimatio ad causam per la particolare ipotesi in cui la richiesta tutela giurisdizionale inerisce non un interesse legittimo individuale, ma un "interesse legittimo collettivo", espressione questa collegata alle azioni proposte da enti a carattere associativo. La disamina del particolare profilo implica il necessario riferimento al D. Lgs. 29 luglio 2005, n. 206 (codice del consumo) che ha abrogato la legge 30 luglio 1998, n. 281 in base alla quale ADICONSUM è stata inscritta nell'elenco di cui all'art. 5 (cfr. D.M. 29.11.1999, versato dalla ricorrente il 7.4.2006). Nello specifico assumono rilevanza: a] l'art. 139, per il quale le associazioni inserite nell'apposito elenco "sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti"; b] l'art. 140 che, nel riconoscere alle predette associazioni la possibilità di promuovere azioni atte all'emanazione da parte del giudice competente di provvedimenti inibitori e di rimozione degli effetti prodotti non solo da atti ma anche da comportamenti, prevede altresì che "11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.". Dalle citate disposizioni, si desume l'attribuzione alle associazioni di un ampio diritto di azione posto a difesa di un interesse legittimo collettivo, diritto che non può dirsi precluso con riguardo alla contestazione dei provvedimenti di carattere generale come quello di tariffazione qui impugnato; tale delibera poi rappresenta un segmento della più ampia materia implicata dai cd. servizi pubblici, nell'ambito dei quali deve essere certamente inserito il servizio idrico integrato. Può allora concludersi nel senso che in forza della normativa in esame, che integra il sistema generale di tutela dell'interesse legittimo nel caso particolarmente strutturato sotto l'aspetto soggettivo, non possono aversi dubbi sulla legittimazione di ADICONSUM a contestare la legittimità del predetto provvedimento tariffario. Il che comporta l'esistenza di una autonoma e sufficiente giustificazione normativa della condizione e/o presupposto del diritto di azione e pertanto, la riconoscibilità per detta via della cd. legitimatio ad causam, esclude la necessità di statuire in esito all'ulteriore profilo di inammissibilità in tale sede riportato al punto 2.1. lettera b].
5 Deve essere infine esaminata l'eccezione rapportata alla mancata evocazione della "conferenza dei sindaci e dei presidenti" e degli enti locali compresi nell'ambito territoriale, entrambi indicati dalla provincia come controinteressati. Per affermazione costante "la posizione di controinteressato nel processo amministrativo è configurabile solo in colui che è portatore di un interesse qualificato (alla conservazione dell'atto impugnato) di natura uguale e contraria a quello del ricorrente (elemento sostanziale) e che sia stato nominalmente indicato nel provvedimento impugnato, o sia da esso facilmente individuabile (elemento formale)" (C.S. V^ - 6546 - 29.11.2002). Occorre verificare se tale definizione possa riferirsi alla "conferenza" ed agli "enti locali" che compongono l'ATO. La L.R. 22 gennaio 1996, n. 28 ha attuato la legge 36 del 1994 ed istituito ATO 4 - riconducibile alla "convenzione di cooperazione" stipulata con delibera provinciale 56 del 4.7.1997 -. Dalla normativa si ricava il ruolo della "conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province" che "costituisce la forma permanente di consultazione", "esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato" ed adotta "decisioni definitive ed immediatamente operative". A tali indicazioni - tratte dagli artt. 4, 5 e 6 della citata L.R. -, va aggiunto che l'organizzazione ha un suo referente nel "presidente della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero dei comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale", provincia presso la quale è anche istituita la segreteria tecnico operativa. L'operata ricostruzione delinea un ruolo centrale per la "conferenza" che, in quanto organo titolare del potere deliberativo, strutturalmente incardinato presso la provincia, assume la veste di soggetto dal quale promana l'atto impugnato; ciò esclude l'esistenza di ogni possibile profilo di inammissibilità dell'attuale evocazione in giudizio avvenuta con notifica del ricorso intestato all'ATO 4 - Lazio Meridionale presso la provincia di Latina. Ad analoghe conclusioni poi, deve pervenirsi per quanto concerne l'indicata necessità di evocare gli enti locali compresi nell'ATO, potendosi risolutivamente considerare che l'elencazione di essi nella delibera contestata, si connette alla posizione di componenti della menzionata "conferenza".
6 Nell'articolare la prima doglianza la ricorrente richiama i seguenti elementi: a] la delibera del 3.12.2003, con la quale la "conferenza" ha eliminato, senza il rispetto della fissata gradualità, il "minimo impegnato" ed introdotto la "quota fissa"; b] l'esistenza di uno sbilancio pari ad oltre 8 milioni di €, compensato in sede pattizia tra ATO e gestore con il mancato pagamento dei canoni di concessione da parte di quest'ultimo per il triennio 2003/2005; c] l'inattendibilità dei dati rilevati e presupposti dalla delibera di tariffazione per il 2004, con la quale appunto è stato eliminato il "minimo impegnato" ed introdotta la "quota fissa". Su tali indicazioni, si innestano le seguenti tematiche: a. 1] se la quota fissa possa costituire parte della tariffa del servizio idrico integrato; b. 1] ammessa una possibile risposta positiva al primo quesito, occorre stabilire la sua corretta e legittima ripartizione per criteri e valori economici quale elemento del "corrispettivo" del servizio; c. 1] infine, se i proventi dalla stessa derivanti, possano essere impiegati per ripianare lo "sbilancio" tra costi e ricavi che ammonterebbe per l'anno 2004 a circa 9.088.564.
6.1 La complessità delle tematiche, impone la ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Con gli artt. 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 è stato introdotto il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civici, di fognatura e depurazione delle acque reflue. Secondo l'art. 13, "la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico"; essa "è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.". La stessa disposizione ha quindi previsto l'elaborazione di "un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento", introdotto con il decreto ministeriale del 1° agosto 1996 (GU n. 243 del 15.10.1996) che contiene una complessa procedura di determinazione tariffaria costituita da parametri e formule connesse, non solo al consumo del bene pubblico, ma anche all'insieme dei servizi idrici. Nello specifico, in base a tale metodo, la tariffa media è stabilita dall'ATO in relazione al modello di gestione, alla quantità e qualità della risorsa idrica, al livello qualitativo del servizio, al piano finanziario, ai costi reali ed alle economie conseguenti al miglioramento dell'efficienza ed al superamento della frammentazione delle preesistenti gestioni. Per altro aspetto, la disciplina delle tariffe è stata interessata da una fase transitoria riconducibile alle delibere adottate dal CIPE ex art. 5 D.P.R. n. 373 del 20 aprile 1994 (di trasferimento al CIPE dei poteri di indirizzo già spettanti al CIP) per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002; a tale fase si riferisce anche l'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 secondo il quale, "Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo restando che l'applicazione del metodo potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento del servizio di depurazione, ...., sono fissati con deliberazione CIPE.". Le delibere alle quali nella vicenda si fa costante riferimento sono la n. 52 del 4 aprile 2001 - applicabile dal 1°.7.2001 al 30.6.2002 - e la n. 132 del 19.12.2002. La prima al punto 1.3, intestato "Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa", prevede che: a] "L'attuale canone per nolo contatore prende il nome di quota fissa e viene applicata ad ogni singola unità di utenza" e che "La durata del percorso di eliminazione del minimo impegnato è fissata in quattro anni"; b] all'eliminazione del minimo impegnato, diversamente modulabile per i residenti e non residenti, si collega la previsione per la quale "il gestore è autorizzato ad aumentare la quota fissa fino a concorrenza della perdita di ricavo totale ..., e comunque fino ad un massimo di tre volte la quota prevista dal provvedimento CIP n. 45/1974. L'eventuale differenza residua tra ricavo, come sopra determinato, e fatturato, calcolato in base ai volumi dell'anno precedente, viene recuperata con un proporzionale aumento delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo.".
6.2 Sul piano degli effetti può affermarsi che, in forza delle indicate delibere è stata espunta la voce del "minimo impegnato", inteso come corrispettivo dovuto dall'utente al gestore a prescindere dal consumo e che il "nolo contatore", connesso all'uso degli strumenti di misurazione, è stato sostituito dalla "quota fissa".
7 Può ora essere affrontato il primo problema relativo alla legittimità di un'articolazione tariffaria comprensiva della "quota fissa", soluzione questa esclusa dalla ricorrente per la quale, cessato il periodo transitorio, le tariffe andrebbero stabilite in esclusiva applicazione del metodo normalizzato. In via preliminare occorre evidenziare che - avendo anche riferimento all'ulteriore eccezione posta dalla provincia con memoria depositata in data 13.4.2006 -, in ragione della cadenza annuale con la quale si esprime il potere tariffario, alcuna preclusione può discendere dagli esiti negativi del precedente giudizio (ricorso 1048/2004) definito dalla Sezione con decisione n. 141 del 10.2.2006 e ciò in quanto, l'indicata cadenza ammette la contestabilità, per l'anno di riferimento, del provvedimento tariffario. Diverso discorso va invece fatto quanto ai tempi ed alle modalità di introduzione della "quota fissa" rispetto alla graduale eliminazione del "minimo impegnato" [profilo rinvenibile nel primo motivo ove si indica il mancato "rispetto del periodo di graduazione, indicato peraltro nella convenzione tra ATO e Acqualatina in un triennio, ..."], trattandosi con ogni evidenza di censura che coinvolge la delibera del 3.12.2003 - recante indirizzi tariffari per il 2004 -, indicativa di un'opzione definitiva, priva della detta cadenza annuale. Tale profilo deve quindi ritenersi inammissibile perché connesso alla precedente impugnativa, già negativamente definita dalla Sezione.
8 La questione circa l'impiegabilità o meno della quota fissa, trova una sua soluzione nell'ambito del citato decreto ministeriale sul cd. metodo normalizzato. Nello specifico rileva la previsione di cui all'art. 7 per il quale, "La tariffa da praticare in attuazione dell'art. 13, comma 7, legge n. 36/1994 è articolata dall'Ambito secondo i provvedimenti CIP n. 45 e 46 del 1974. Lo stesso Ambito provvede ad articolare la tariffa per fasce di utenza territoriali, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 36 citata.". L'art. 13, comma 7, della legge Galli prevede poi che, "Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.". Le delibere 45 e 46 del 4.10.1974 infine disciplinano (punto 6) il corrispettivo del "nolo contatore" - ora "quota fissa" ex delibera CIPE 52/2001 - fissandone l'ammontare rapportato a valori di impegni minimi contrattuali.
8.1 Dalle indicazioni su esposte deriva l'infondatezza dell'assunto secondo il quale, con l'istituzione del nuovo sistema di gestione, sarebbe ormai preclusa una articolazione tariffaria inclusiva della "quota fissa". Il dato normativo su riprodotto offre spunti per una ricostruzione contraria. Ed, infatti, se la conseguenza derivante dalla nuova organizzazione implica l'applicazione del metodo normalizzato quest'ultimo, nel far riferimento alle delibere CIP del 1974 ed alla quota di tariffa riferibile agli strumenti di misurazione, ammette una configurazione binaria (quota fissa e quota variabile) nella quale rileva evidentemente non solo il consumo del bene, ma anche l'incidenza degli apprestamenti tutti necessitati dalla complessiva strutturazione del servizio, dal cui peso economico, non appare logico escludere il costo appunto degli strumenti di misurazione ora riconducibile alla "quota fissa" che come detto, ha sostituito il "nolo contatore". La censura della ricorrente secondo la quale la "quota fissa" sarebbe illegittima in quanto non ammessa dal decreto ministeriale del 1° agosto 1996, va quindi respinta e sul punto, non possono valere le argomentazioni oralmente esposte sulla giustificabilità del richiamo rinvenibile nel riprodotto art. 7 del citato D.M. al solo comma 7 dell'art. 13, dovendosi risolutivamente rilevare che tale ultima disposizione, nel dettare principi relativi alla modulazione delle tariffe, afferma la rilevanza che in essa deve assumere l'agevolazione dei consumi domestici e lo scaglionamento per reddito, ma non rende di per sé illegittima la previsione di una "quota fissa", sull'ammontare della quale, come per altro già desumibile dalle delibere CIP nn. 45 e 46 del 1974, possono incidere le predette esigenze agevolative.
8.2 Risolta la prima questione, va altresì detto che la presupposta ricostruzione non rende condivisibile la tesi del gestore esposta nella memoria di costituzione del 13.1.2006 (pagine 8, 9 e 10) secondo la quale la "quota fissa" indicata nel provvedimento impugnato sarebbe qualcosa di diverso da quella di cui alla delibera CIPE 52/2001. Ed, infatti, essendo il relativo potere astretto all'osservanza di parametri normativi, questi ultimi vanno coerentemente ricostruiti con il sistema delle fonti e nel momento in cui, ammesso che ciò sia possibile, nella dovuta sede non si rinviene una specificazione del dato diversa da quella in altra sede definita, l'unica soluzione è quella di operare un coerente riferimento ricostruttivo a quest'ultima. Peraltro, tale assunto resistente è smentito dagli stessi atti intercorsi tra l'ATO ed il gestore (vedi allegato sub n. 3 della produzione ricorrente) ed in particolare dallo "Accordo" del 18.3.2004, dal quale si desume il richiamo all'istituto in questione per come rapportato alle delibere CIP e CIPE più volte indicate.
9 Può ora passarsi al secondo profilo introdotto con il primo motivo, con il quale la ricorrente nel richiamare gli importi di "nolo contatore" stabiliti dal punto 6 delle delibere nn. 45 e 46 del 1974, deduce che l'ammontare della "quota fissa" deve comunque essere rapportata ai livelli di consumo e non può superare le indicate misure annue. Alla censura è poi connessa la prospettazione secondo la quale, il ricavo totale derivante da tale voce tariffaria servirebbe in realtà a finanziare l'aumentato "sbilancio" connesso al periodo di gestione transitoria. Tali argomenti sono contestati dall'ATO e dal gestore che richiamano , per la copertura dello "sbilancio", la compensazione con il debito per i canoni concessori dovuti dal gestore; per altro aspetto poi quest'ultimo, nell'indicare che "la "quota fissa", ... è il corrispettivo residuo del servizio realmente ricevuto nella parte in cui questo non è coperto (perché venduto a prezzo unitario insufficiente) dal pagamento della vendita dell'acqua effettivamente erogata", afferma che la previsione della quota fissa - da non confondersi secondo la propria e non condivisa dal Collegio ricostruzione della voce in questione - risulta opzione discrezionale tra le tante plausibilmente percorribili per coprire la "somma (che) si presenta inferiore all'isoricavo" pari ad € 8.676.158, importo in tutto simile a quello indicato dalla ricorrente.
9.1 Il motivo deve essere accolto. Dalle ragioni poste a sostegno dell'infondatezza della tesi ricorrente sull'impossibilità di articolare la tariffa del servizio idrico integrato anche utilizzando la "quota fissa", discende che la modulazione di quest'ultima non può che essere riferita alle delibere del 1974, rilevanti anche in tema di copertura dei mancati ricavi. Se l'introduzione di una tariffa binomia, quindi la sua articolazione in parte fissa e variabile, deve ritenersi legittima, non si percepisce la ragione per la quale, nell'ammontare della prima non rilevino anche le modulazioni, per fasce di consumo ed importo massimo praticabile, rinvenibili nelle delibere CIP 45 e 46 del 1974. Tali provvedimenti, citati anche nel richiamato accordo costituente allegato E alla delibera impugnata, ammettono un possibile utilizzo, ai fini della copertura dei mancati ricavi, della quota fissa, ma comunque secondo parametri stabiliti (aumento fino al triplo dell'ex "nolo contatore") oltre i quali deve procedersi per altra via (aumento proporzionale delle tariffe). Le indicazioni su esposte, non mutano in ragione di quanto opposto dal gestore secondo il quale: a] l'uso della quota fissa, risulta opzione discrezionale tra le tante plausibilmente percorribili per coprire la "somma (che) si presenta inferiore all'isoricavo" ; b] per
11 Con altro motivo la ricorrente, dopo aver posto ulteriori indicazioni a sostegno della censura già scrutinata, lamenta l'illegittimità della misura di cui alla lettera j) dell'allegato E) dell'impugnata delibera. L'indicata misura, inserita nella convenzione tra ATO e gestore, prevede che "Le parti si impegnano reciprocamente (atteso che nel 2005 è ancora vigente l'agevolazione tariffaria per gli utenti con reddito inferiore ad Euro 14.000,00) ad attuare una forte politica sociale atta a sgravare le fasce più bisognose e meno abbienti di tutto o parte del costo del Servizio idrico integrato, mettendo concretamente in opera l'istituzione di un fondo sociale, a partire dal 1° gennaio 2006, che preveda facilitazioni per i titolari di pensione sociale, di pensione minima, diversamente abili, etc. ...". Tale previsione è contestata da ADICONSUM perché ritenuta "fantasiosa", non sorretta da alcun preciso dato normativo e soprattutto incoerente con la determinazione tariffaria, nella quale avrebbe dovuto trovare più ampia giustificazione l'aumento percentuale (4,95 %).
11.1 La censura è infondata. In via del tutto preliminare occorre rilevare come la riprodotta pattuizione è indicativa di un impegno a valere dal 1° gennaio 2006. Sul piano poi della sua giustificazione normativa, deve indicarsi che, fermo il rispetto delle specifiche disposizioni disciplinanti i termini e le modalità di esercizio del potere di tariffazione, non appare preclusa la possibilità di interventi che siano preordinati a realizzare misure agevolative ulteriori a favore di determinate categorie, non potendosi dubitare che l'art. 13, comma 7, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 fissa un obiettivo riferibili ai "consumi domestici" e "per i consumi di determinate categorie". Risolta in tale senso il problema della giustificazione normativa, la attuabilità della misura dal 1° gennaio 2006, toglie ogni concreta possibilità di riscontro del successivo assunto tramite il quale la ricorrente, nella sostanza, induce alla verifica di un possibile sviamento. Ed, infatti, la detta decorrenza esclude ogni inerenza tra istituzione del fondo sociale e tariffa 2005, per cui la previsione dell'impegno e la sua sostenibilità potrà assumere rilevanza allorquando lo stesso costituirà parte della tariffa per l'anno di riferimento, vale a dire per il periodo in cui il fondo sociale concorrerà ed inciderà sulla determinazione tariffaria d'ambito.
12 Con il motivo rubricato sub c), la ricorrente deduce il difetto di istruttoria in quanto, nonostante i recuperi evidenziati dal gestore, la tariffa si fonda su dati inattendibili; indica a supporto quelli rappresentati dai sindaci, dal garante regionale e dalla CCIAA e rileva che "il cd. "sbilancio", se distribuito su un più ampio numero di utenti, produrrebbe i suoi benefici effetti sulla quota fissa, riducendola sensibilmente, ancorché illegittimamente applicata.". Il motivo è infondato. Ed, infatti, l'applicazione della tariffa in ragione di anno richiede l'esistenza di elementi certi che riguardano il numero delle utenze, il tipo di consumo e tutti gli altri elementi che concorrono a determinare il corrispettivo; non appare quindi discutibile l'esistenza di uno stretto rapporto tra il dato certo e l'ammontare dello stesso. In punto di fatto poi non è contestato che nel passaggio della gestione, non tutti i comuni ricadenti nell'ambito hanno fornito dati attuali e che una tale lacuna ha impegnato ad una progressiva ed ancora attuale opera di aggiornamento, anche tramite iniziative preordinate all'emersione delle utenze abusive tali, non solo perché non contrattualizzate, ma anche perché riferibili a destinazioni d'uso diverse per i rapporti assistiti da titolo. In conclusione può dirsi che la tariffa, per l'anno di riferimento, non poteva che essere computata sulla base dei soli dati certi ed attuali, quali quelli considerati nella dovuta sede e che il richiamo ad altre fonti non può sostenere la censura, essendo irrilevante ai fini in questione, come detto, il solo dato numerico dedotto.
13 La ricorrente deduce infine, l'illegittimità della delibera perché non tutti i comuni dell'ambito hanno sottoscritto la "convenzione di gestione". Occorre preliminarmente evidenziare che l'ambito ottimale, rappresenta un modulo organizzativo ritenuto - dal legislatore nazionale e regionale -, idoneo alla gestione del bene e quindi del servizio. Esso implica un rapporto di "appartenenza strutturalmente necessaria" tra gli enti locali che lo compongono, enti i quali, operando la "scelta delle forme del servizio idrico integrato" concorrono a determinarne l'effetto costitutivo. Questi esprimono poi la propria volontà in sede di "conferenza dei sindaci e dei presidenti (che) costituisce la forma permanente di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale"; le decisioni della conferenza sono definitive, immediatamente operative e suscettive di innescare, per il caso di mancata esecuzione, l'intervento sostitutivo regionale su sollecitazione dalla provincia. Ciò posto, occorre evidenziare che gli enti locali, quali componenti della citata "conferenza", (cfr. art. 3, comma 3, dell'allegato B alla L.R. 6/1996) approvano le tariffe del servizio e, da tanto deriva che, l'efficacia e la vincolatività delle stesse, si fondano sulle previsioni contenute nella "convenzione di cooperazione". Quest'ultima in definitiva rappresenta un'autonoma giustificazione del relativo potere, veicolato da atti immediatamente impegnativi e vincolanti; il che esclude la praticabilità della tesi ricorrente secondo la quale, la mancata approvazione della "convenzione di gestione" e l'assenza dell'intervento sostitutivo - rispetto alla prevista approvazione consiliare -, possano comportare l'illegittimità, per difetto dei presupposti, della delibera sulle tariffe.
14 Il ricorso è quindi fondato solo in parte. La particolarità delle questioni implicate dalla controversia, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Staccata di Latina -, accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'impugnata delibera.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 28.4 - 5.5 2006.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 GIUGNO 2006.