Il Giudice Onorario del Tribunale di Salerno, II Sez. Civ., Dr.ssa Lucia Fiorillo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile N.6678/08 R.G. vertente
TRA
R.G. e S.L., rapp. ti e difesi, giusta mandato a margine della citazione, dall'Avv. Anna Di Martino e Avv. Angelo Puzo presso lo studio del quale sono elett.te dom.ti in Salerno alla v. A. Balzico n.33;
"attori"
CONTRO
SAGITTARIO DISTRIBUZIONE s.r.l., in persona del legale rapp.te pt., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carla Nassetti e Avv. Americo Montera, presso lo studio del quale è elett.te dom.ta in Salerno alla v.Diaz n.112;
"convenuta"
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla parte convenuta, gli attori, premesso che in data 16 e 17/12/2007, con due diverse scritture, promettevano di acquistare dalla Sagittario Distribuzione srl, che prometteva di procurare, una settimana di multivacanza per sei persone nel complesso turistico Acuarium Suite Resort di Santo Domingo al prezzo di Euro 17.900,00 optando per l'acquisto della settimana n. 49, appartamento n.33 H; che successivamente, con racc. A/R del 10.01.2008, la società promittente venditrice comunicava una variazione di settimana ( n.50 e non 49) e di appartamento ( n.40 e non 33H) rispetto al contratto sottoscritto, determinato da "errore del funzionario nella redazione del contratto"; che,pertanto, essi deducenti comunicavano di voler annullare la prenotazione e ottenere il rimborso di quanto versato a titolo di anticipo ( ovvero Euro 8200,00) e la restituzione dell'assegno di ulteriori e 8200,00 con scadenza 30.06.2008; tanto premesso, gli attori instavano dinanzi al Tribunale di Salerno onde sentire dichiarato il mancato perfezionamento del contratto, o,in alternativa, ove concluso, risolto lo stesso per inadempimento della convenuta, con condanna della Sagittario Distribuzione alla restituzione delle somme ottenute e del titolo in suo possesso; vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta la quale evidenziava : a) l'essere stato concluso tra le parti un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto il diritto d'uso di un appartamento per una settimana all'anno presso il complesso turistico residenziale indicato in citazione; b) essere in facoltà delle parti, come da contratto, la modifica del periodo e del bene,purchè di qualità e tipologia uguale o superiore, in caso di indisponibilità. Quindi, concludeva per il rigetto della domanda o per la dichiarazione di nullità di essa per indeterminatezza; in subordine, in caso di accoglimento, per il rimborso da parte degli attori delle spese relative alla conclusione del contratto.
Avviata la trattazione della causa, con ordinanza del G.U. del 13.01.2010, si rigettavano le richieste istruttorie degli attori, di ordinanza ex art.186 ter c.p.c. della convenuta e si rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza all'uopo fissata del 19.04.2012, tenuta da questo got, in sostituzione della Dr.ssa Morrone, si assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'artt.190 c.p.c..
La domanda è infondata e ne va disposto il rigetto.
Preliminarmente, osserva questo estensore che non è condivisibile il rilievo di nullità della domanda per indeterminatezza della stessa, posto che risultano enunciati chiaramente nell'atto introduttivo i tatti posti a base dell'azione intrapresa nonché le ragioni di diritto a suo fondamento.
Ciò posto, nel merito occorre premettere che la disamina della documentazione in atti consente di stabilire che tra le parti in data 16/17.12.2007 intervenne un contratto di preliminare di vendita avente ad oggetto la cessione da parte delle venditrice di una settimana di multivacanza al prezzo di Euro 17.900,00.
Infatti, dalla lettura del contratto intitolato "Acquisto promozionale di una settimana di multivacanza", in atti , non contestato quanto alla provenienza e contenuto, emerge che R.G. si impegnava ad acquistare e la venditrice ( Sagittario Distribuzione) si impegnava procurare una settimana di multivacanza , contestualmente incaricando la venditrice di sottoscrivere in suo nome e per suo conto il contratto di cessione della settimana di multivacanza oggetto del contratto.
Orbene, il contratto preliminare, riconosciuto ma non definito dall'articolo 1351 del codice civile, è il contratto mediante il quale una o più parti si obbligano alla stipulazione di un successivo contratto, detto definitivo.
L'istituto avendo la finalità di consentire alle parti il controllo delle sopravvenienze , ossia di consentire alle parti di impedire, quando le sopravvenienze lo rendono necessario, la produzione degli effetti definitivi senza dover ricorrere all'impugnativa del contratto, produce effetti obbligatori e non esso stesso, salvo eccezioni, effetti di natura traslativa.
I contratti ( preliminari e definitivi) aventi ad oggetto la multiproprietà immobiliare, d'altro canto, consentono l'acquisto da parte del singolo della quota di proprietà di un immobile, insieme al diritto perpetuo ed imprescrittibile all'uso pieno ed esclusivo dell'immobile in un periodo predeterminato ogni anno.
Premessi i cenni agli istituti in esame , va poi considerato che il D.Lgs. n. 427 del 1998 (modificato dal D.Lgs. n. 79 del 2011), che unitamente al D.Lgs. n. 206 del 2002 (Codice del Consumo) disciplina l'istituto della multiproprietà, ha introdotto - come è possibile trarre dal corpo del contratto sottoscritto dalle parti- la facoltà di "ripensamento"del consumatore entro 10 giorni dalla firma del contratto, prima dei quali- tra l'altro- non poteva essere chiesto al consumatore il versamento di alcun acconto.
Ora, considerato che il contratto in esame si presenta rispondente alle disposizioni normative richiamate innanzi, rileva questo giudice che non avendo gli attori esercitato il legittimo diritto di recesso "ad nutum" entro i 10 giorni successivi alla stipula del preliminare (cfr. art. 9 del preliminare di vendita agli atti), essi non possono legittimamente ritenersi sciolti dagli impegni assunti con la società convenuta.
Invero, da un lato, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, va ritenuto perfezionato con la società Sagittario Distribuzione srl un vero e proprio contratto preliminare ( e non un mero accordo pre-negoziale); dall'altro, il diritto di recesso" ad nutum" consentito dalla normativa "ratione temporis" vigente risulta non esercitato.
Quanto alla domanda, in alternativa proposta dagli attori, di risoluzione per inadempimento della convenuta, rileva questo giudice che essa è del pari destituita di fondamento.
Infatti, sempre partendo dalla lettura e dall'interpretazione del contratto in atti, questo giudice opina che nella parte del contratto intitolata " Oggetto dei contratto", punto 1.1, si stabilisce quanto segue :" In caso di indisponibilità della settimana o dell'appartamento sopra indicato, la Venditrice si riserva la facoltà di assegnarne un altro di qualità e tipologia uguale o superiore".
Orbene, la clausola di cui innanzi consente di affermare :a)che gli attori sottoscrivendo il contratto di cui innanzi accettavano la facoltà riservata alla società di assegnare loro una settimana e/o un appartamento diversi, se si fosse presentata la necessità per indisponibilità dell'una o dell'altro; b) che non è possibile ravvisare il "grave inadempimento" della parte al cui riscontro da parte del giudice gli artt.1453 e 1455 subordinano la possibilità di risolvere il contratto; c) gli attori non hanno lamentato ,d'altro canto, l'assegnazione di una settimana o di un appartamento di qualità o tipologia inferiore ( o almeno non uguale), sicchè va ritenuto che gli istanti ,in considerazione di quanto sopra, hanno maturato la volontà di sciogliersi da un vincolo forse precipitosamente assunto,ma non certo per comportamento imputabile alla convenuta.
D'altronde, l'esigenza di certezza nei traffici commerciali non consente il "ripensamento" se non nei termini e alle condizioni normativamente predeterminati , mentre la volontà di avvalersi della risoluzione contrattuale a fronte dell'esercizio di una facoltà pattiziamente prevista, e perciò legittimamente esercitata dalla società, non può essere ritenuta di per sé meritevole di positiva considerazione .
Circa le spese di lite, ai sensi dell'art.92 c.p.c. , trattandosi di fattispecie del tutto particolare, si reputa congrua la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, II sez.civ., definitivamente pronunciando sulla domanda di R.G. e S.L. contro SAGITTARIO DISTRIBUZIONE srl,in persona del legale rapp.te p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Salerno, il 9 gennaio 2013.
Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2013.