Cassazione civile, SEZIONE I, 24 luglio 2000, n. 9692
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente - Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere - Dott. Antonio GISOTTI - Rel. Consigliere - Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: INSIRELLO SEBASTIANO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIACIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAZZARA GIACOMO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente – contro FINDOMESTIC S.p.A., in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso l'avvocato MANFREDINI ORNELLA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 45-98 del Giudice di pace di FIRENZE,depositata il 15-01-98;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21-03-2000 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del primo motivo,l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso.
Fatto
Con decreto n. 3017-97 il Giudice di Pace di Firenze ingiungeva a Insirello Sebastiano di pagare in favore della ricorrente FINDOMESTIC S.p.A. la somma di L. 307.600 (quale saldo per rate scadute e penale forfetaria, relative ad un finanziamento di L.9.000.000 concesso dalla Società allo stesso Insirello) oltre interessi e spese.
Avverso il decreto proponeva opposizione l'Insirello.
Con sentenza n. 45-98 il giudice adito rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Firenze ad emettere il decreto opposto e l'opposizione proposta avverso il decreto, che confermava, condannando l'opponente al pagamento delle spese del giudizio.
Osservava il Giudice di Pace, per quanto qui interessa, in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice che aveva pronunciato il decreto opposto, che l'art. 12 del D. Leg.vo n. 50-1992 - il quale dispone, in attuazione della direttiva n. 85-577 CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, che per le controversie civili inerenti all'applicazione dello stesso decreto la competenza territoriale inderogabile è del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se indicati nel territorio dello Stato - non aveva abrogato gli artt. 28, 29 e 38 c.p.c., per cui l'art. 12 citato si riferiva "al generale criterio del foro del convenuto", con la conseguente facoltà delle parti di avvalersi della deroga convenzionale prevista dall'art. 29 (rectius: 28 - 29) c.p.c.
Riteneva, comunque, tardiva l'eccezione, perché non proposta con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, da ritenersi primo atto difensivo dell'opponente, a nulla rilevando la riserva contenuta in quell'atto di proporre ulteriori deduzioni, prove ed eccezioni.
Avverso il decreto Insirello Sebastiano ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso la FINDOMESTIC S.p.A.
Diritto
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione delle norme sulla competenza, lamenta che il Giudice di Pace abbia rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale da lui proposta, ritenendo che la norma di cui all'art. 12 d. l.vo. 15-1-1992 n. 50 non abbia abrogato gli artt. 28, 29 e 30 del c.p.c.. Deduce, sotto un primo profilo, che l'interpretazione letterale della norma e quella sistematica (in relazione all'art. 1469 bis c.c.) "rivelano fondata l'eccezione". Sotto altro profilo contesta la ritenuta tardività dell'eccezione, rilevando che alla prima udienza il Giudice di Pace aveva rinviato ad altra udienza la comparizione per il tentativo di conciliazione, per verificare la regolarità della costituzione delle parti, per cui la seconda doveva ritenersi udienza di prima comparizione, con la conseguente tempestività dell'eccezione opposta. In ogni caso - aggiunge - l'incompetenza era rilevabile di ufficio non oltre la prima udienza di trattazione, che non è la prima in senso cronologico, ma quella in cui le parti espletano effettiva attività processuale ed affrontano il tentativo di conciliazione.
Il motivo è fondato.
Il Giudice di Pace, nel ritenere infondata l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, parte dal presupposto che quello dedotto in giudizio sia un contratto negoziato fuori dai locali commerciali e dà per scontato tale fatto, che rimane definitivamente accertato, mancando una specifica impugnazione sul punto, sia da parte del ricorrente (che anzi ribadisce l'applicabilità dell'art. 12 del D.I.vo n.50-1992) sia da parte della controricorrente.
Partendo dal presupposto di cui innanzi, ne deriva che è erronea l'affermazione del Giudice di Pace, secondo cui la norma dell'art. 12 D. I.vo n. 50-1992 non deroghi agli articoli 28, 29 e 38 c.p.c. (impropriamente si afferma nella sentenza impugnata che la norma non ha abrogato gli articoli suddetti).
Infatti, il citato articolo 12 prevede la competenza territoriale inderogabile del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, sicché la stessa norma esclude che la competenza territoriale da essa fissata possa essere derogata ai sensi degli artt.. 28 e 29 c.p.c.
Prevede, invero, l'art. 28 c.p.c. che la competenza territoriale può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per i casi nello stesso articolo indicati e "per ogni caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge".
Poiché l'art. 12 D.l.vo n. 50-1992 prevede come giudice territorialmente ed inderogabilmente competente quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, deve escludersi anche la competenza del giudice del foro facoltativo previsto dall'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione, perché l'inderogabilità comporta la competenza esclusiva di quel giudice.
Accertato che trattasi nel caso in esame di competenza territoriale inderogabile, non è applicabile, ai fini della rilevabilità dell'incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo opposto, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 38 c.p.c. - il quale prevede che l'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28, "è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta", cui corrisponde, quale primo atto difensivo, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'atto introduttivo del procedimento stesso (cfr. Cass. 9-4-1982, n. 2201) - ma la norma di cui al primo comma dello stesso art. 38, il quale dispone che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 sono rilevate, anche di ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione".
Pertanto, erroneamente il Giudice di Pace, sul presupposto che la competenza territoriale stabilita dall'art. 12 del D. L.vo n. 50-1992 non derogasse alla disciplina degli artt. 28, 29 e 38 c.p.c., ha ritenuto che l'eccezione dovesse essere proposta a pena di decadenza nell'atto di opposizione.
Trattandosi, invece, di incompetenza esclusiva ed inderogabile, rilevabile di ufficio, non era applicabile la preclusione di cui al secondo comma dell'art. 38 c.p.c., con la conseguenza che l'opponente poteva dedurre in un momento successivo come motivo di nullità del decreto opposto l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Firenze, che lo aveva pronunciato, perché inderogabilmente competente il giudice della residenza o del domicilio del consumatore, che risulta essere, pacificamente, a Messina. Ferma restando la competenza funzionale del giudice dell'opposizione, questi avrebbe potuto rilevare di ufficio nella prima udienza di trattazione l'incompetenza inderogabile per territorio del giudice che aveva emesso il decreto opposto e nello stesso termine l'opponente poteva sollevare l'eccezione relativa.
Nel caso in esame è pacifico che il Giudice di Pace non compì nella prima udienza le attività previste dall'art. 320 c.p.c., perché ritenne di accertare i poteri di rappresentanza della società opposta in capo alla persona fisica che aveva rilasciato il mandato, di verificare, cioè, la regolarità della costituzione delle parti, tanto che fissò una nuova udienza per la loro comparizione per espletare il tentativo di conciliazione. Ne deriva che l'udienza di prima comparizione fu tenuta distinta nel caso specifico da quella di trattazione, ancorché per il procedimento dinanzi al Giudice di Pace non sia prevista la separazione delle due udienze per la maggiore semplicità delle forme di tale processo. Pertanto, deve ritenersi prima udienza di trattazione quella alla quale il giudice aveva rinviato la causa per accertare la regolarità della costituzione e svolgere le attività previste dall'art.320 c.p.c.
Da quanto fin qui argomentato consegue che l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice che aveva pronunciato il decreto opposto, proposta con la memoria depositata prima di tale udienza, deve ritenersi tempestiva e, conseguentemente, il giudice dell'opposizione aveva il dovere di esaminarla.
Dalla circostanza pacifica che il luogo di residenza del consumatore era Messina scaturisce che la causa rientra nella competenza territoriale inderogabile ed esclusiva dei giudice di quest'ultima località. Il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto, quindi, dichiarare la nullità del decreto in quanto emesso da giudice incompetente e dichiarare la propria incompetenza territoriale a decidere nel merito la controversia.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Il motivo resta assorbito nell'accoglimento del primo, che comporta la cassazione della sentenza impugnata e la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto. Compensa i (*) tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2000, nella Camera di Consiglio della 1a Sezione Civile.