TRIBUNALE DI ROMA, Ordinanza del 28 giugno 2003
Inibitoria ex art. 3 comma 6 L. 281/98-presupposti-vessatorietà clausola penale ex art. 1382 c.c.
Affinché l’azione collettiva affidata ad enti esponenziali e rappresentativi della collettività dei Consumatori non sia del tutto esponenziali e rappresentativi della collettività dei Consumatori non sia del tutto svuotata di contenuto ed incisività, occorre disancorare il concetto stesso di periculum in mora dalla dimensione individualistica del conflitto e ragionare, invece, in termini di incidenza collettiva del comportamento contrattuale abusivo.
Ricorrono i giusti motivi d’urgenza per inibire, in via cautelare, l’utilizzo dell’art. 5 delle condizioni generali di parcheggio adottato dalla UNIONE PARK Coop. a r.l. e della SOCIETA’ CONSORTILE PARCHEGGI PUBBLICI a r.l. e le azioni per il recupero del credito per la mancata corresponsione della tariffa oraria di sosta, in quanto la previsione della penale di 30 euro è vessatoria ed abusiva
Può essere disposta la pubblicazione della motivazione e del dispositivo della presente ordinanza, quando tale misura appare idonea a contribuire a correggere ed eliminare gli effetti delle violazioni accertate e sufficiente a garantire la effettività della tutela concessa.
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 4 giugno 2003 nel procedimento cautelare N. 36229/2003
Promosso da :
Federconsumatori - Federazione Nazionale di Consumatori e Utenti, in persona del legale rappresentante p. t. e Segretario Generale, Sig. Rosario Trafiletti, corrente in Roma, Via Palestro, n. 11
Adusbef - Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari e finanziari, in persona del legale rappresentante p. t. Dott. Elio Lannutti, corrente in Roma, Via Farini, n. 62
Entrambe rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Ugo Ruffolo, dall’Avv. Marcella Rendo, dall’Avv. Domenico Romito e dall’Avv. Massimo Cerniglia, ed elettivamente domiciliate presso lo Studio Ruffolo in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 308, come da procura a margine del ricorso
RICORRENTI
nei confronti di
UNIONE PARK COOP a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., sig. Antonio Nicolini, con sede in Roma, Via dell’Orsa Minore 111/115
SOCIETA’ CONSORTILE PARCHEGGI PUBBLICI a.r.l. , in persona del legale rappresentante p. t. sig.ra Alfonsa Nicolini, con sede in Roma, Viale Egeo, n. 65
Entrambe rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli Avv. Ti Prof. Federico Ferro Luzzi e Mauro Longo ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, Largo Giuseppe Toniolo 6, giusta procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTI
Letti gli atti di causa e le deduzioni delle parti contenute anche nelle memorie autorizzate in corso di giudizio fino al 18 giugno 2003;
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso cautelare ante causam la Federconsumatori – Federazione Nazionale di Consumatori ed Utenti – e la Adusbef – Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari e finanziari - , premesso di essere inserite nell’elenco delle associazioni dei Consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’art. 5 della legge 281/1998, hanno esposto :
di aver appreso, sia attraverso segnalazioni pervenute dai singoli Consumatori, sia attraverso la trasmissione “Mi Manda Rai Tre”, andata in onda il 30/04/2003, che il Comune di Roma, con delibera 259 del 14/05/2002 ha affidato, fino al 25/02/2004, la gestione del servizio di sosta tariffata su aree site nel comprensorio dell’E.U.R. di Roma all’A.T.I., avente quale capogruppo la Union Park Soc. Coop. a.r.l. (già Coop. Mutua Nova), nei termini ed alle condizioni stabilite nell’accordo convenzionale disciplinante le modalità di gestione del servizio di sosta tariffata da parte della Cooperativa, costituente parte integrante del provvedimento di concessione; che l’art. 3 dell’ accordo convenzionale prevede l’obbligo in capo all’ATI di osservare le condizioni della politica tariffaria determinate dall’Amministrazione Comunale e di applicare agli utenti la tariffa oraria di euro 1-uno-, negli orari e nei giorni stabiliti e pubblicizzati mediante la segnaletica verticale già installata nelle aree oggetto di concessione; che l’ATI gestisce le aree oggetto di concessione sulla base di pretese condizioni generali di contratto di parcheggio autonomamente ed unilateralmente predisposte e perdipiù non conoscibili dagli utenti ; che, infatti, esse risultano riportate con caratteri minuscoli su cartelli verticali alti più di due metri collocati in zone poco visibili delle aree di parcheggio e comunque a notevole distanza rispetto al cartello “P” segnalatore dell’area di parcheggio ; che, in particolare, si tratta di un AVVISO indicante “regolamento e condizioni generali di parcheggio a pagamento” di 10 articoli, la cui “previa lettura ed accettazione” costituirebbe, secondo quanto ivi riportato, presupposto indefettibile per l’utilizzazione delle aree destinate a parcheggio; che a tanto deve aggiungersi che quelle asserite condizioni generali di contratto non risultano riportate sul retro dei tickets per sosta rilasciati dai parcheggiatori prima e dai c.d. parcometri oggi, ma, addirittura sui tickets che venivano rilasciati dai parcheggiatori era riportato il seguente e distinto “regolamento” : 1) La presente ricevuta è il solo documento valido per il ritiro dell’autoveicolo. Ogni conseguenza derivante dal suo smarrimento è a carico dell’utente. 2) L’utente deve sistemare l’autoveicolo nell’area indicata. 3) L’utente si assume ogni responsabilità per danni causati per fatto proprio ed a qualunque titolo agli altri veicoli parcheggiati. 4) La Soc. Coop. Risponde solo dei danni causati per causa propria. 5) La Soc. Coop. Non risponde dei bagagli ed oggetti lasciati dentro le auto o sulle medesime e non risponde, altresì, di apparecchi radio, mangianastri e simili. 6) L’utente deve informarsi dell’orario di chiusura del posteggio e ritirare l’autoveicolo entro tale termine. 7) Per i parcheggi permanenti (diurni e noni), invece, gli autoveicoli non ritirati alla cessazione della tariffa diurna, vengono tassati anche in base alla tariffa notturna e viceversa e per tutta la durata della sosta. 8) Nei posteggi straordinari per riunioni sportive, spettacoli, ecc. il servizio termina un’ora dopo la fine delle gare sportive e degli spettacoli. 9) Con il semplice fatto del parcheggio dell’autoveicolo e ritiro del presente scontrino, l’utente accetta le suddette condizioni. 10) La Soc. Coop. non è responsabile per i danni arrecati da altri utenti ai veicoli parcheggiati; per il furto consumato o tentato degli autoveicoli all’interno del parcheggio ; che l’automobilista che parcheggi in quelle aree senza pagare la relativa tariffa trova al proprio ritorno sul cruscotto dell’autovettura due diversi verbali di contestazione rilasciati contestualmente dal medesimo dipendente delle società resistenti:
a) La multa per divieto di sosta ai sensi dell’art. 7, co. 15 o dell’art. 157 del codice della strada (D. Lgs. 30.4.1992, n. 285), comminata da uno dei dipendenti delle Società facenti parte dell’ATI in funzione di ausiliario del traffico ai sensi dell’art. 17, comma 132, L. 15.5.1997, n. 127, da corrispondere al Comune di Roma mediante bollettino postale all’uopo allegato;
b) La contestazione per mancata corresponsione della tariffa oraria di sosta dell’importo di Euro 30,00, da pagarsi “a titolo di penale ex art. 1382” entro e non oltre 15 giorni dall’accertamento “utilizzando il bollettino prestampato, fornito in allegato” con l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento di tale importo entro i quindici giorni successivi, “la Società provvederà ad attivare tutte le azioni necessarie per il recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti ivi compreso il rimborso delle spese postali, previste dalla legge 127/1997, art. 132, con inevitabile aggravio di spese a vostro carico”
che la contestazione predetta è redatta su “verbale” intestato a Soc. Consortile Parcheggi Pubblici a.r.l. Soc. Coop. Unione Park a.r.l. ed è sottoscritta dal medesimo soggetto che ha comminato la multa per violazione delle disposizioni del codice della strada; che trattasi di clausola penale predeterminata e di importo fisso, non dipendente dalla durata della sosta non pagata, la quale prevede automaticamente, per il solo fatto
di non aver pagato anche un solo euro (normale tariffa per un’ora di sosta) la corresponsione di una somma pari al 3000% della tariffa oraria ed applicata per la asserita violazione “degli art. 5, 7 e 11 del regolamento interno delle condizioni di parcheggio a pagamento con pannello verticale” che, come detto, il regolamento esposto sui pannelli verticali nelle zone di parcheggio – poco o per nulla visibile – contiene solo 10 articoli; che, inoltre, le società resistenti hanno affidato la riscossione delle somme illegittimamente pretese a titolo di penale ad una società di recupero crediti di Salerno, la M&C Associati, la quale richiede agli utenti, oltre la somma di euro 30 a titolo penale, ulteriori euro 5 per spese, con ulteriore ingiustificato aggravio della posizione dell’utente; che in considerazione di quanto sopra, le ricorrenti intendono promuovere azione di merito al fine di :
a) fare accertare e dichiarare l’illiceità e l’illegittimità e, conseguentemente far inibire, i contegni posti in essere dalle resistenti, siccome lesivi dei diritti dei Consumatori e degli utenti ai sensi della legge 30.7.1998, n. 201;
b) in ogni caso fare accertare e dichiarare l’abusività e conseguentemente far inibire le condizioni generali di contratto pretesamene corrisposte ed adottate dalle resistenti anche e comunque ai sensi degli art. 1469 bis ss. e 1469 sexies c.c. e, comunque,
c) fare accertare e dichiarare la vessatorietà della clausola penale ivi prevista all’art. 5, ai sensi fra l’altro dell’art. 1469 bis c.c., ed in ogni caso la sua contrarietà ai diritti dei Consumatori ed utenti ai sensi della L. 281/1998 e per l’effetto comunque farne inibire l’applicazione; che, in sede cautelare hanno chiesto ex art. 669 bis e 700 c.p.c. :
In via principale – accertare e dichiarare gli illeciti tutti e le responsabilità tutte di Unione Park Piccola Soc. Coop. a.r.l. e di Società Consortile Parcheggi Pubblici a.r.l. in qualunque modo conseguenti e connessi ai fatti esposti e per i motivi indicati, anche e tra l’altro, per lesione dei diritti dei Consumatori e utenti, quali riconosciuti, tra l’altro, dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e, quanto meno per abusività e comunque vessatorietà delle pretese condizioni generali di contratto predisposte dalle resistenti, ai sensi degli art. 1469 bis ss. C.c e 1469 sexies c.c. e, conseguentemente, statuite, disporre e condannare; accertare e dichiarare il carattere gravemente ingannevole e recettivo, rilevante anche ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 281/98 e comunque ai sensi degli art. 1469 bis ss. c.c., delle contestazioni “per mancata corresponsione della tariffa oraria di sosta” rilasciate dai dipendenti delle società resistenti sulle autovetture degli utenti che non hanno corrisposto la tariffa oraria di parcheggio e, conseguentemente accertare e dichiarare che le somme richieste dalle resistenti con la contestazione “mancata corresponsione tariffa oraria di sosta” per cui è causa sono illegittime, abusive, e, comunque, a nessun titolo dovute ed illegittimamente ed illecitamente finora percepite e, comunque, in via denegata e gradata congruamente ridurre anche ex art. 1384 c.c. le predette somme, con il diritto dei Consumatori a ripetere le somme pagate indebitamente in passato; conseguentemente e per l’effetto inibire a Unione Park Piccola Società Cooperativa a.r.l. e alla Società Consortile Parcheggi Pubblici a.r.l. la reiterazione dei descritti illeciti ed in particolare inibire :
A) ai sensi tra l’altro dell’art. 3 comma 1, lett. a) L. 281/98 i contegni posti in essere dalle resistenti, in quanto contrari ai diritti riconosciuti ai Consumatori ed agli utenti dell’art. 1, comma 2, della L. 281/98, quali, tra l’altro, il diritto alla trasparenza ed alla correttezza ed in quanto, altresì, volti ad ottenere, tra l’altro, in modo recettivo ed ingannevole il pagamento di somme ad alcun titolo dovute;
B) ai sensi degli artt. 1469 bis ss. c.c. e, in particolare, ai sensi dell’art. 1469 sexies, le condizioni generali di contratto utilizzate dalle resistenti, siccome abusive e comunque vessatorie;
C) in ogni caso e comunque, ai sensi degli artt. 1469 bis c.c. e 1469 sexies c.c., ed in ogni caso, ai sensi degli artt. 1 e 3 L. 281/98 l’art. 5 del regolamento e condizioni generali di parcheggio a pagamento:
in ogni caso e comunque
emanare ogni conseguente, ulteriore o alternativo provvedimento idoneo a correggere e/o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, ivi compresa la condanna in solido, secondo il loro grado di responsabilità, di Unione Park Piccola Società Cooperativa a.r.l. e della Società Consortile Parcheggi Pubblici a.r.l. a far diffondere a proprie spese comunicato correttivo, sia a stampa, da pubblicare su un elevato numero di quotidiani nazionali e con rilievo tipografico e di collocazione adeguati, sia con il mezzo radiotelevisivo e, comunque da portare a conoscenza dei Consumatori nei modi che il tribunale riterrà più opportuni;
disporre la pubblicazione dell’emanando provvedimento a cura delle ricorrenti ed a spese delle società resistenti, nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni dal tribunale;
fissare, con determinazione equitativa, una congrua somma dovuta per ogni violazione ed inosservanza successiva all’emanazione dei provvedimenti concessi e per ogni ritardo nell’esecuzione dei medesimi provvedimenti.
Instauratosi il contraddittorio, all’udienza del 04/06/2003, si sono costituite le resistenti ed hanno dedotto, in via pregiudiziale : 1) la nullità delle procure ; 2) la pretermissione del Comune di Roma, litisconsorte necessario ; 3) la carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti ; nel merito hanno chiesto il rigetto del ricorso per carenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Hanno osservato, in particolare, che le società resistenti hanno ottenuto la gestione dei parcheggi in forza della delibera di Giunta comunale de Comune di Roma n. 259 del 14 maggio 2002; che le concessionarie si sono impegnate a corrispondere al Comune di Roma un canone mensile determinato mediante la moltiplicazione di una tariffa per il numero di posti auto per un determinato numero di giorni lavorativi; che il Comune ha ceduto alle società di gestione i crediti futuri relativi alle tariffe per i parcheggi a pagamento, ricevendo in anticipo solo una parte del totale delle tariffe astrattamente incassabili, ma eliminando qualsiasi rischio ed onere relativo al mancato pagamento ed alla riscossione del dovuto; che le società di gestione, alla luce del rischio economico assunto, hanno deciso di prevedere una penalòe, da applicarsi in ipotesi di inadempimento dell’utente all’obbligo di pagare la tariffa oraria per il parcheggio nelle apposite aree delimitate dalle c.c. dd. “fasce blu”, ciò in conformità alla disciplina di tipo privatistico applicabile ai contratti in parola ed imposta per consentire ad esse di rientrare dei costi sopportati; che, in ordine all’importo della penale imposta ex art. 5 delle “Condizioni generali di contratto”, esso comprende sia la penale vera e propria, sia i costi di recupero e che per ogni inadempimento tempestivamente contestato, infatti, soltanto € 6 vengono percepiti dalle Società di Gestione, mentre i restanti € 24 rappresentano i costi di recupero non è da ritenersi eccessivo se si considera che, ove il recupero fosse affidato a un avvocato, le spese sarebbero di gran lunga superiori (salvo recuperare le spese dell’utente inadempiente); che, inoltre, l’utente è ben in grado di riconoscere, dato il tenore dei due verbali di contestazione, la sanzione di tipo amministrativo comminata dal Comune e la sanzione privatistico irrogata dalle Società di Gestione dei parcheggi, con la conseguenza che non può parlarsi di condotta ingannevole delle resistenti; che le Condizioni Generali” sono scritte con caratteri idonei alla lettura e contenute su cartelli affissi su un paletto di segnaletica stradale e posti ad una altezza di m 2,20 in ottemperanza ad una disposizione di legge inderogabile – art. 81, comma 5, regolamento di esecuzione d.lgs. 285 del 1992; che le resistenti hanno posizionato 150 cartelli bifacciali con affisse le “Condizioni generali di contratto”, di cui 75 collocati sotto i pannelli indicanti “TICKET” e, dunque, in corrispondenza dei parcometri, con la conseguenza che l’utente – intenzionato a pagare la tariffa oraria, nell’individuare il parcometro, automaticamente viene messo nella possibilità di venire a conoscenza delle “Condizioni generali” applicate dalle Società di gestione, mentre il discorso è diverso per l’utente che non abbia alcuna intenzione di pagare la tariffa dovuta e che, allora, non cerca nemmeno il parcometro; che non ha nessun pregio la contestazione relativa alla non corrispondenza del regolamento contenuto sul retro dei tickets rilasciati dagli ausiliari con le norme richiamate nei verbali di contestazione di infrazione, in quanto la questione è da ritenersi superata, siccome i vecchi tagliandi non sono più in uso con l’applicazione dei parcometri che rilasciano un ticket sul quale non è apposto alcun regolamento; che, infine, non sussiste il periculum in mora trattandosi di vicende di modestissimo valore monetario, che mai potrebbe comportare la irreparabilità del danno.
RITENUTO IN DIRITTO
In primo luogo va rilevato che le resistenti hanno prodotto, in allegato alle memorie di replica depositate in data 18/06/2003, i documenti dal n. 9 al n. 13, il cui deposito non è stato autorizzato da questo Giudicante e dei quali, pertanto, va disposto lo stralcio, tenuto anche conto che sulla detta produzione, effettuata all’ultimo giorno di scadenza del termine concesso per note autorizzate, non vi è stata la possibilità di contraddittorio.
In ordine alle questioni preliminari sollevate dalle resistenti va osservato:
1) Nullità delle procure rilasciate per proporre il ricorso cautelare e conseguente nullità e/o inammissibilità dello stesso
Le resistenti hanno dedotto che “le procure risultano sottoscritte da soggetti i quali non hanno propalato i loro poteri all’interno delle organizzazioni ricorrenti o lo hanno fatto in maniera del tutto irrituale”.
L’eccezione è palesemente infondata. Infatti, le procure poste a margine del ricorso introduttivo provengono dai legali rappresentanti delle associazioni ricorrenti, in conformità alla previsione normativa dell’art. 75, commi III e IV c.p.c.. Idetti poteri rappresentativi in capo ai soggetti che hanno sottoscritto le procure sono stati puntualmente indicati e tempestivamente documentati con gli atti allegati al ricorso.
In particolare, l’attuale legale rappresentante della FEDERConsumatori è il sig. Rosario Trafiletti, come risulta: 1) dalla investitura del predetto delle funzioni di Segretario Generale della Associazione in forza di deliberazione all’unanimità di Consiglio Direttivo dell’11 – 12 maggio 2000 (v. doc. n. 3 allegato al ricorso); 2) dall’art. 12 dello statuto della FEDERConsumatori che disciplina i poteri del Segretario Generale, attribuendogli esplicitamente, tra l’altro, “la rappresentanza legale, amministrativa e negoziale dell’Associazione” (v doc. n. 1 allegato al ricorso).
Riguardo alla ADUSBEF emerge dall’atto costitutivo della stessa in data 3 maggio 1997 che i poteri di presidente dell’Associazione, costituita sul modello dell’art. 36 c.c. , sono stati attribuiti al sig. Elio Iannutti che esercita i poteri conferitigli dall’art. 14 dello statuto in base ai quali, tra l’altro, rappresenta legalmente ed in giudizio l’Associazione stessa (v. art. 36 c.c. e doc. n. 7 del fascicolo delle ricorrenti).
2) Pretermissione del Comune di Roma. Litisconsorzio necessario.
Le resistenti hanno sostenuto “che il thema decidendunt non può essere affrontato senza il contraddittorio di tutte le parti potenzialmente interessate agli effetti della decisione cautelare e della successiva pronuncia di merito” e che “è evidente l’intenzione di ottenere una decisione che vada ad incidere sulla efficacia della deliberazione della Giunta comunale del 14 maggio 2002”.
Dall’esame di detta delibera n. 259, allegata agli atti, emerge con chiarezza che l’oggetto della stessa è soltanto l’affidamento della gestione del servizio di sosta tariffata all’A.T.I., con capogruppo la Cooperativa a.r.l. Mutua Nova, ora denominata Unione Park Piccola Soc. Coop. a.r.l. su aree site nel comprensorio dell’E.U.R. e l’approvazione del relativo schema di convenzione, con la disciplina dei reciproci diritti ed obblighi fra le parti la quale prevede, per quel che interessa il presente giudizio, a carico dell’ATI, l’obbligo di osservare le condizioni di politica tariffaria determinate dall’Amministrazione Comunale e ad applicare agli utenti la tariffa oraria di euro 1 (1) negli orari e nei giorni prestabiliti e pubblicizzati mediante la segnaletica verticale già installata nelle aree oggetto di concessione e le modalità di riscossione delle tariffe o a mezzo di dipendenti dell’ATI, ovvero a mezzo dei parcometri; non vi è nessuna traccia di altra disciplina in ordine al trattamento da tenersi dal concessionario in caso di mancato pagamento per la sosta nell’area di parcheggio in concessione, né tantomeno alcuna autorizzazione ad applicare penali.
Per la verità emerge dalle stesse piene e circostanziate ammissioni delle resistenti che il Comune è del tutto estraneo alla previsione della contestazione per mancata corresponsione della tariffa oraria di sosta dell’importo di € 30,00 e che la normativa del c.d. “regolamento interno delle condizioni di parcheggio”, indicata nel verbale di contestazione – artt. 5, 7 e 11: v. doc. allegata – ed esposta nelle aree il parcheggio è il frutto della autonoma elaborazione delle società concessionarie.
Le stesse resistenti hanno diffusamente argomentato, infatti, nella memoria di costituzione, che lo scopo della previsione anzidetta è di permettere alle società concessionarie, obbligate a pagare un canone mensile anticipato al Comune, calcolato con parametri fissi mediante la moltiplicazione di una tariffa per il numero di posti auto per indeterminato numero di giorni lavorativi (v. art. 3 convenzione di …… alla delibera della Giunta comunale del 14 maggio 2002 cit.), di rientrare delle spese per il caso di mancato parcheggio o di mancato pagamento della tariffa da parte dell’automobilista e di coprire il rischio economico assunto per la mancata riscossione della tariffa.
Pertanto, dalla stessa ricostruzione fornita dalle resistenti, nonché dall’esame della peculiarità della situazione giuridica dedotta in giudizio e delle richieste formulate dalle ricorrenti, emerge all’evidenza che la questione riguarda esclusivamente i rapporti tra le Società resistenti e gli utenti utilizzatori dei parcheggi in gestione, mentre rimane del tutto escluso che la pronuncia richiesta possa avere effetti sull’altro rapporto avente fondamento nell’atto pubblicistico di concessione e sull’autonomo rapporto fra Società di Gestione e Comune concessionario.
Ne consegue che l’eccezione di parte resistente è priva di fondamento.
3) Carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti.
Come si evince dalla impostazione dell’atto introduttivo, dal contenuto delle richieste avanzate dalle ricorrenti e dalle diffuse argomentazioni illustrative contenute nelle note autorizzate, l’azione cautelare è stata avanzata sotto due distinti profili di diritto: 1) azione inibitoria ex art. 1469 sexies c.c. sull’assunto dell’abusività delle condizioni generali di contratto praticate dalle resistenti; 2) azione inibitoria ex art. 3, comma VI, della L. 281/98, per inibire i comportamenti delle resistenti in quanto lesivi dei diritti fondamentali dei Consumatori ed utenti riconosciuti dalla legge stessa.
In ordine ad entrambe le dette azioni va riconosciuta la legittimazione attiva ad agire delle ricorrenti, in quanto associazioni istituzionalmente riconosciute portatrici degli interessi collettivi e superindividuali dei Consumatori e degli utenti, entrambe inserite nell’elenco delle associazioni dei Consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all’art. 5 della legge citata (v. doc. n. 2 e n. 5 allegati al ricorso).
In particolare appare priva di pregio la deduzione, effettuata dalle resistenti a sostegno della proposta eccezione di difetto di legittimazione attiva, che la normativa di cui alle condizioni generali oggetto di causa viene applicata non esclusivamente nei confronti dei Consumatori ma normalmente, di fatto, soprattutto nei rapporti fra professionisti. Hanno osservato, in proposito, che i residenti non sono tenuti al pagamento per il parcheggio, che ”la zona ove operano le società resistenti (l’E.U.R.) è zona notoriamente occupata per la maggior parte da uffici ove, allora, la maggior parte degli utenti che usufruiscono delle soste a pagamento ne usufruiscono per scopi inerenti alla propria attività professionale” e che “le associazioni ricorrenti non sono legittimate a chiedere l’inibizione di clausole applicate anche tra professionisti”.
L’assunto, oltre che ad essere dimostrato, appare manifestamente erroneo in fatto ed in diritto, sia perché risulta che il parcheggio in questione è collocato nelle prossimità di un importante Ospedale – il S. Eugenio – e, quindi, verosimilmente utilizzato anche dai parenti dei degenti, sia perché si deve aver riguardo alla natura del rapporto e non al motivo interno per il quale si usufruisce del servizio di parcheggio a pagamento, che può essere anche collegato all’esigenza di recarsi al lavoro, ma che per tale fatto non fa mutare la natura del rapporto e la qualità soggettiva dei contraenti che sono e restano sempre, nel rapporto con le Società di Gestione del parcheggio, comuni utenti fruitori del servizio.
Nel merito, ritiene questo Giudicante di poter accogliere il ricorso, sotto il duplice profilo prospettato dalle ricorrenti, in quanto esso appare sostenuto dal fumus boni iuris di fondamento delle annunciate azioni di merito, sia perché risultano sussistenti tutti i presupposti dell’art. 1469 sexies c.c. e dell’art. 3 comma VI, della Legge 30 luglio 1998, n. 281.
FUMUS BONI IURIS
Ai sensi dell’art. 5 del c.d. “Regolamento interno delle condizioni generali di parcheggio”, esposto sui cartelli verticali all’interno del parcheggio “Il mancato pagamento della tariffa di sosta obbliga l’utente al pagamento della somma di € 30,00, oltre le spese di riscossione: v. doc. fotografica e riproduzione in grandezza naturale in atti.
Il verbale di contestazione per la mancata corresponsione della tariffa oraria di sosta contiene il richiamo al detto articolo, con la seguente specificazione” Il trasgressore dovrà corrispondere, entro e non oltre 15 gg. dall’accertamento l’importo di € 30,00(trenta)… a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 del codice civile”.
Ritiene questo Giudicante che si possa prescindere dall’approfondimento della questione della visibilità in concreto e della reale conoscibilità, da parte dell’utente, delle clausole riportate sui cartelli verticali installati all’interno del parcheggio; infatti, va considerata la circostanza allegata dalle resistenti che all’interno del parcheggio sarebbero posizionati 150 cartelli bifacciali contenenti le “Condizioni generali di parcheggio”, 75 collocati in corrispondenza dei parcometri, circostanza non smentita dalle ricorrenti; risulta, poi, dalla riproduzione in grandezza naturale delle scritte riportate sui detti cartelli, e dalle fotografie dei luoghi con elementi di comparazione di grandezza (giornale) depositate in atti che,effettivamente, le scritte sui cartelli hanno caratteri piuttosto minuscoli, ma, naturalmente, questo non può portare a escludere in maniera assoluta la visibilità, in quanto ciò evidentemente dipende dall’attenzione e dalla diligenza dell’utente nel soffermarsi a leggere il cartello e dalle maggiori o minori capacita visive dello stesso.
Resta, comunque, il fatto che le resistenti non hanno utilizzato l’unico mezzo idoneo a rendere sicuramente conoscibile il regolamento in questione, cioè la stampa delle predette condizioni generali sul ticket emesso dai parcometri; sul punto, invece, è risultato che sul ticket non vi è riportato alcun regolamento o, addirittura, in alcuni casi è riportato un regolamento del tutto diverso d quello dei pannelli verticali (circostanza che le resistenti hanno dovuto riconoscere, anche se si sono giustificate dicendo che i ticket che riportano un regolamento difforme da quello dei cartelli sono stati sostituiti da quelli rilasciati dai parcometri sul cui retro non vi è regolamento alcuno e che resta un solo parcheggio che dove viene utilizzato il vecchio ticket, m solo per un ritardo di posizionamento del parcometro, in via di installazione: v. memoria del 10 giugno 2003).
A parte le perplessità sul modo di operare delle resistenti in ordine alla corretta pubblicizzazione delle condizioni generali di parcheggio ed a prescindere, altresì, dall’ulteriore considerazione, come già osservato poc’anzi, della assenza di qualsivoglia autorizzazione del Comune, nel provvedimento concessorio, all’esercizio del potere sanzionatorio, ritiene questo Giudicante che si possa affermare il carattere vessatorio ed abusivo della penale prevista dall’art.5 del regolamento interno delle condizioni di parcheggio” predisposto dalle resistenti per i seguenti motivi:
a) Manifesta sproporzione ed eccessività della somma pretesa a titolo di penale
La previsione di una penale di trenta euro, in caso di mancato pagamento della tariffa di sosta ha a carattere di vessatorietà ai sensi dell’art. 1469 bis c.c., siccome impone agli utenti il pagamento di una somma 30 volte l’importo della tariffa oraria che è d € 1 all’ora; la sproporzione rispetto alla violazione dell’obbligo di pagamento della tariffa oraria è evidente, sia con riguarda alla funzione tecnica della penale che, per definizione tecnica ai sensi dell’art. 1382 c.c. ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, per cui il rapporto, per effetto ella penale così prevista, appare del tutto squilibrato a vantaggio delle società predisponesti, sia tenuto conto delle stesse dichiarazioni delle resistenti che hanno chiarito che della somma pretesa “ a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 del codice civile e seguenti” solo € 6 vanno alle società in gestione a titolo di penale, mentre € 24 costituiscono “i costi di recupero” cioè il corrispettivo spettante alla società M&C Associati s.r.l. , alla quale è stato affidato il recupero credito.
B) Violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza, equità ed adeguata informazione nei rapporti contrattuali.
La confusione e la improvvisazione tecnica della soluzione adottata dalle società di gestione del parcheggio risulta dalle stesse ammissioni delle resistenti in ordine alla reale imputazione della somma pretesa a titolo di penale e dalle motivazioni addotte in base alle quali i cisti di recupero, quantificati in vi anticipata in € 24, sarebbero, comunque, inferiori a quanto dovrebbe essere riconosciuto ad un avvocato, se il recupero fosse affidata ad detto professionista.
Senonchè l’operazione anzidetta, in primo luogo non è leale e trasparente, giacché è tenuta celata all’utente e, poi, non appare conforme al diritto, in quanto ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c., non è consentito gravare indebitamente il consumatore del pagamento di somme che riguardano l rapporto interno fra società di Gestione e società di recupero dei crediti (la quale ultima, tra l’altro, in base al contratto in atti, oltre ai 24 euro, può chiedere al debitore, eventuali spese per un massimo di € 5, per un totale costo di recupero di € 29) e che non attengono alla somma capitale costituente il credito ceduto e gli interessi di mora; inoltre, la notazione appare decisiva , le spese per il recupero del credito possono incidere sul debitore solo come risarcimento del danno, se ricorrono le condizioni dell’art. 1224 secondo comma c.c., e cioè il relativo credito non è liquido, ma può essere quantificato non anticipatamente ma solo per gli importi per le eventuali spese di recupero necessarie, documentate e giustificate.
Su quest’ultimo punto, ad ulteriore evidente dimostrazione del fatto che le spese di recupero “autoliquidate” dalle resistenti non sono dovute dall’utente, basti soltanto osservare che in caso di pagamento spontaneo da parte del debitore non viene sostenuta nessuna spesa per il recupero.
c) carattere recettivo ed ingannevole del verbale di “Contestazione mancata corresponsione tariffa oraria di sosta”
La ingannevolezza deriva già dal fatto che su detto verbale viene riportata la dicitura che la somma di trenta euro dovrà essere corrisposta “ a titolo di penlae ai sensi dell’art. 1382 c.c.”, mente, come già sopra osservato, il termine penale risulta in veritiero, in quanto ben 24 € sono da imputare alle spese di recupero, senza che il consumatore sia stato posto nella condizione di discriminare realmente le voci.
Inoltre, per il fatto di essere rilasciato contestualmente all’altro verbale di contestazione della violazione di tipo pubblicistico del Codice della Strada per divieto di sosta e per essere sottoscritto dallo stesso dipendente delle società resistenti che ha sottoscritto il verbale per divieto di sosta in veste di ausiliario del traffico e per le similari modalità nelle diciture dei due verbali (v. copia dei due verbali relativi alla doppia contestazione prodotti in atti), si presenta ad ingenerare errori e confusione negli utenti sia riguardo alla natura della sanzione, sia riguardo al soggetto creditore.
Per tutte le considerazioni che precedono, risultano fondate l azioni di merito annunciate dalle ricorrenti, tendenti all’accertamento della violazione da parte delle resistenti dei diritti dei Consumatori e degli utenti alla corretta informazione, alla correttezza ed equità nei rapporti contrattuali, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge 30 luglio 1998,. N. 281, d’art. 5 delle condizioni generali di parcheggio ed alla conseguente declaratoria che nessuna somma è dovuta a titolo di penale per mancata corresponsione della tariffa oraria di sosta.
GIUSTI MOTIVI DI URGENZA
Detto ulteriore requisito per la concessione del provvedimento cautelare richiesto, previsto sia per quanto riguarda la inibitoria ex art. 1469 sexies c.c. che dall’art. 3 comma 6 della L. 1998, n. 281, va riscontrato con una maggiore elasticità e diversa consistenza rispetto al periculum in mora necessario per l’accoglimento dell’azione cautelare individuale.
Risulta, infatti, evidente che, affinché l’azione collettiva affidata ad enti esponenziali e rappresentativi della collettività dei Consumatori non sia del tutto esponenziali e rappresentativi della collettività dei Consumatori non sia del tutto svuotata di contenuto ed incisività, occorre disancorare il concetto stesso di periculum in mora dalla dimensione individualistica del conflitto e ragionare, invece, in termini di incidenza collettiva del comportamento contrattuale abusivo; in tal senso va osservato che l’attribuzione della legittimazione ad enti esponenziali ha come obbiettivo di impedire che le situazioni contrattuali non equilibrate diffuse fra un numero elevati di utenti, non possano trovare una adeguata sanzione per l’effetto della marginalizzazione del danno singolarmente sofferto da ciascun utente e dalla conseguente improbabile reazione individuale, con la conseguente necessità di valorizzare, nella valutazione del periculum, la specificità dell’interesse collettivo leso alla correttezza, trasparenza ed equità dell’attività imprenditoriale nella erogazione di beni e servizi di uso comune.
In questa prospettiva, nel cso in esame, ricorrono i giusti motivi d’urgenza per inibire, in via cautelare, l’utilizzo dell’art. 5 delle condizioni generali di parcheggio e le azioni per il recupero del credito per la detta causale, in quanto la previsione della penale di 30 euro per il mancato pagamento della tariffa oraria di sosta è vessatoria ed abusiva.
In proposito, ed alla stregua delle considerazioni generali sopra svolte, risulta pienamente condivisibile la motivazione svolta nell’ordinanza del Tribunale di Roma, dell’11-14/3/2003, che, in una fattispecie con caratteristiche similari, ha affermato: “ricorrono giusti motivi di urgenza… giacché nel caso in esame appare di fatto irrisarcibile, essendo estremamente difficile che possano essere ripetute dai Consumatori le somme che essi pagassero indebitamente nelle more del giudizio di merito volto ad accertare da parte delle resistenti della L. 281/98, si che ne risulterebbe vanificata la tutela accordata all’esito del giudizio, rilevato, infatti che, stante l’elevato numero dei destinatari… nonché la polverizzazione degli importi singolarmente pretesi, è presumibile che solo un limitato numero di Consumatori attivi onerose procedure giudiziarie al fine di ottenere la restituzione delle somme pagate”
Può essere, inoltre, disposta la pubblicazione della motivazione e del dispositivo della presente ordinanza, in quanto tale misura appare idonea a contribuire a correggere ed eliminare gli effetti delle violazioni accertate e sufficiente a garantire la effettività della tutela concessa, in quanto, in tal modo gli utenti, sono posti in condizione di essere adeguatamente informati riguardo al fatto che le somme pretese dalle resistenti, a titolo di penale, in forza de3l verbale di contestazione della violazione dell’art. 5 del citato regolamento di parcheggio, non sono dovute;
detta ultima misura è concedibile in via cautelare sia in base lla esplicita previsione dell’art. 1469 sexies c.c., sia in base all’art. 3 comma 1 lettera c) della L.281/989, considerato che, riguardo a quest’ultimo punto, ancorché l’art.3 comma 6 della legge non prevede espressamente la pubblicazione del provvedimento in via cautelare, essa può essere adottata sulla base di una interpretazione della norma in parola conforme alla normativa comunitaria ed in base ai principi generali della tutela cautelare (v. Tribunale di Torino, ordinanza del 17/5/2002, Altroconsumo /FIAT Auto S.p.A.; Consiglio di Stato sezione VI, ordinanza del 15/12/1998, n. 1884; Tribunale di Roma sez. IX, ordinanza dell’11-14/3/2003, FederConsumatori-ADUSBEF/E.D.I. Fin S.p.A.-E.D.I(. S.r.l.);
P.Q.M.
Il Giudice Designato, pronunciando sul ricorso cautelare depositrato in data 7 maggio 2003, proposto ai seni dell’art. 3 comma 6 della legge 30 luglio 2003, n. 281 e dell’art. 1469 sexies c.c., dalla FEDERConsumatori-Federazione Nazionale di Consumatori e Utenti e dalla ADUSBEF-Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari nei confronti della UNIONE PARK Coop. a r.l. e della SOCIETA’ CONSORTILE PARCHEGGI PUBBLICI a r.l.. ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-inibisce alle resistenti UNIONE PARK Coop. a r.l. e la SOCIETA’ CONSORTILE PARCHEGGI PUBBLICI a r.l l’utilizzazione dell’art. 5 del c.d. “Regolamento interno delle condizioni di parcheggio delle Società”, indicato nel verbale di contestazione per mancata corresponsione della tariffa oraria di sosta, in quanto la previsione ivi indicata che il trasgressore è tenuto al pagamento della somma di € 30 a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 c.c., è vessatoria ed abusiva ai sensi dell’art. 1469 bis c.c. e lesiva dei diritti dei Consumatori e degli utenti alla corretta informazione, alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281;
- inibisce, altresì, alle predette di proseguire le azioni per il recupero del credito per il titolo sopradescritto;
- ordina la pubblicazione della motivazione e del dispositivo della presente ordinanza, per una sola volta, sui quotidiani la Repubblica e il Corriere della Sera, a cura delle ricorrenti ed a spese delle resistenti, in solido;
- fissa per l’inizio del giudizio di merito il termine di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza.
Si Comunichi.
Roma, 28 giugno 2003