Giudice di Pace di Milano, 12 Febbraio 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Milano, dr. Fedele Moscato della sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11802 del Ruolo Generale dell'anno 2002 di questo Ufficio e promossa
da
(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alla convenuta, premesso:
-che in data 08/08/2001 i Consumatori avevano acquistato, presso una agenzia di viaggi di Milano, un pacchetto turistico organizzato dal tour operator “****” e relativo ad un soggiorno di due settimane in Honduras e Messico dal 5 al 19/10/2001 al costo di € 4.441,01 e che tale pacchetto comprendeva il viaggio aereo Milano-Roatan, il soggiorno in Honduras dal 5 al 12 ottobre nell'albergo previsto, il trasferimento aereo da Roatan a Cancun, il soggiorno in quest'ultima località fino al 19/10/2001 presso il Bahia Maya Club ed, infine, il trasferimento aereo di ritorno da Cancun a Milano;
-che pochi giorni prima della partenza il tour operator comunicava agli acquirenti del pacchetto turistico di cui innanzi la indisponibilità di quest'ultimo albergo che era stato chiuso per restauri, senza proporre altre alternative in relazione alla seconda settimana prevista dal pacchetto acquistato;
-che essi, perciò, si rivolgevano ad altro tour operator operante in Messico ed in data 01/10/2001 stipulavano con l'odierna convenuta un nuovo contratto comprendente i trasferimenti aerei di cui innanzi ed il soggiorno limitato alla prima settimana in Honduras, mentre stipulavano con Alpitour il contratto per il soggiorno in Messico, il tutto per un importo complessivo di €.3.062,59;
-che due giorni prima della prevista partenza dall'Honduras per il Messico, dove era previsto il soggiorno relativo alla seconda settimana di vacanze con Alpitour, apprendevano dalla responsabile in loco della "****" che il trasferimento aereo di ritorno da Cancun a Milano del 19/10/2001 era stato cancellato e che a fronte di ciò era loro proposto o di rinunciare alla settimana di soggiorno in Messico - rientrando anticipatamente in Italia una settimana prima - oppure di prolungare il soggiorno in Honduras a proprie spese fino al 22/10/2001;
-che tali soluzioni proposte non venivano da loro accettate per l’evidente aggravio di costi conseguenti alla perdita di quanto pagato ad Alpitour ed all'esborso ulteriore per il soggiorno in Honduras e che, preso atto del disinteresse e della poca disponibilità mostrata dai responsabili in loco del tour operator, erano stati costretti ad adoperarsi, con notevoli perdite di tempo, per trovare una soluzione adeguata;
-che, dopo molte insistenze e contatti telefonici con la sede di Milano di"****", soltanto il giorno della partenza da Roatan ricevevano la conferma del volo di sostituzione ed un numero telefonico di un responsabile a Cancun da contattare una volta arrivati in Messico per ottenere i biglietti aerei di rientro;
-che sopportando ulteriori disagi e spese telefoniche riuscivano ad entrare in possesso di tali biglietti solamente il giorno della partenza per Milano;
-che, rientrati in Italia, formalizzavano il proprio reclamo nei confronti dell'odierna convenuta che replicava in modo non soddisfacente offrendo a parziale ristoro un buono sconto vincolato di £. 800.000, costringendoli a rivolgersi all'Unione Nazionale Consumatori per la tutela dei loro diritti;
convenivano in giudizio dinanzi a questo Giudice di Pace, all'udienza del 20/03/2002, rinviata d'ufficio al giorno 27/03/2002, la "**** S.p.A." deducendo in diritto, articolando mezzi di prova e chiedendo, previo accertamento e declaratoria di inadempimento contrattuale di quest'ultima, condannarsi la stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non, anche a titolo di danno morale"da vacanza rovinata", provvisoriamente quantificato in € 1000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi dalla domanda e nei limiti della competenza per valore del Giudice adito e pubblicazione della sentenza di condanna sui principali quotidiani a tiratura nazionale, spese di lite rifuse.
All'udienza fissata si costituiva la convenuta "**** S.p.A." depositando e scambiando comparsa in cui contestava fermamente sotto ogni profilo le avverse pretese perché completamente infondate e chiedeva il rigetto delle domande attoree. Rilevava la incomprensibilità dei motivi delle lamentele attoree in relazione alle modifiche dell'originario pacchetto di viaggio ed alla mancata proposta alternativa in relazione al soggiorno in Messico, giacché gli attori hanno liberamente sottoscritto il contratto includendovi tale soggiorno con altro tour operator ivi operante. Assumeva di non ritenersi responsabile per la cancellazione del volo dal Messico in Italia perché essa avvenne per esclusiva iniziativa della compagnia aerea Air Europe che la informò della circostanza e precisava che, a seguito della esigenza espressa dagli attori di voler comunque andare in Messico, tale sig. Davide Petri - direttore del villaggio turistico presso cui soggiornavano in Honduras - contrariamente a quanto dai medesimi sostenuto, offriva la propria disponibilità per la soluzione del problema contattando gli uffici italiani della IGV anche in orario notturno a causa del diverso fuso orario e riusciva a far riservare a nome dei due clienti due posti riservati su un volo del 20/10/2001 da Cancun a Milano.
Sosteneva la inconsistenza delle lamentele degli attori e l'assoluta infondatezza delle loro pretese in punto di an e di quantum, deducendo in proposito e concludeva chiedendo, per tali motivi, assolversi la società convenuta da ogni avversa domanda, con vittoria delle spese di giudizio.
Sentite liberamente le parti in causa e dato atto della mancata conciliazione sulla proposta transattiva formulata e quantificata dalla convenuta all'udienza del 29/04/2002, concessi i termini ex art.320 c.p.c., ammesse ed assunte le prove per testi nonché dato atto a verbale dell'udienza del 29/11/2002 dell'ulteriore proposta transattiva quantificata dalla convenuta nell'importo di € 600,00 omnicomprensivi e reiteratamente invitate le parti a ricercare una soluzione bonaria della vertenza, senza esito, all’udienza del 23/01/2003 sulle loro definitive conclusioni di cui alle comparse depositate e scambiate, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruzione probatoria e l'esame di tutta la documentazione prodotta dalle parti ha permesso a questo Giudice di formarsi sufficiente ed esaustivo convincimento che le domande attoree, seppur ritenute eccessive nella loro definitiva determinazione in punto di quantum, tuttavia appaiono meritevoli di attenzione ed, in parte condivisibili circa la specifica richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale, cosiddetto "da vacanza rovinata", da ricondurre negli equilibrati e giusti ambiti di corrispondenza tra la effettiva entità e qualificazione del disagio subito e la misura del ristoro.
In questo caso - tralasciando di esaminare i fatti che hanno preceduto la stipula del contratto oggetto del presente procedimento, perché privi di interesse ai fini di questa decisione - gli attori, in virtù del contratto in esame, validamente stipulato con la convenuta, hanno fondato le loro domande sostenendo che, a causa dell'annullamento del volo di ritorno dal Messico in Italia loro comunicato nell'imminenza della partenza dall'Honduras per il Messico, hanno subito i disagi dello stress emotivo e fisico causato da tale notizia, nonché perdita di tempo anche notturno per ottenere che la situazione relativa al programmato viaggio di ritorno in Italia si normalizzasse. I medesimi hanno attribuito il loro stato di disagio al comportamento della convenuta e più segnatamente del suo responsabile in loco nella persona di Petri Davide, responsabile del villaggio che li ospitava in Honduras, il quale aveva mostrato poca cortesia e disponibilità nei loro confronti, abbandonandoli a loro stessi e costringendoli ad attivarsi personalmente per risolvere la nuova situazione creatasi per colpa della convenuta.
Fra gli atti prodotti da entrambe le parti si rinviene la comunicazione inviata via fax dalla convenuta ai propri responsabili in Honduras in data 10/10/2001 con cui si notiziava circa l'annullamento del volo Cancun/Milano e si proponevano le alternative da sottoporre ai clienti. Si rinviene, anche, la comunicazione datata 11/10/2001 indirizzata agli attori con la quale si dava conferma del nuovo operativo del volo a loro nome "richiesto già da ieri" e cioè lo stesso giorno della comunicazione di annullamento.
Per stessa ammissione della convenuta, certamente il suo responsabile in Honduras Sig.Petri si mise in contatto con i suoi uffici di Milano, anche in orari notturni, per risolvere la questione e, dalle risultanze della prova per testi, emerge la circostanza che ciò avvenne a seguito delle insistenze degli attori ed alla loro presenza, tantè che non risulta smentita la circostanza che almeno uno di loro conferì direttamente con una certa sig.ra **** degli uffici milanesi della convenuta, circostanza questa che emerge dal contesto della lettera datata 22/10/2001 inviata dagli attori alla stessa convenuta.
Risulta dagli atti che quest’ultima offrì (vedasi sua lettera del 28/11/2001) pro bono pacis la somma di £ 800.000 sotto forma di buono sconto utilizzabile in futuro e che gli attori rifiutarono, ritenendo l'offerta non soddisfacente quanto alle modalità di utilizzo della stessa.
Risulta altresì che anche le altre diverse e maggiori offerte pecuniarie, formalizzate dalla convenuta in corso di causa a fini conciliativi, sono state rifiutate dagli attori.
Da tutto quanto precede emerge che la convenuta, quanto meno formalmente, nel notificare ai propri clienti la soppressione di quel volo da Cancun a Milano non prevedeva alcuna altra alternativa oltre quelle già note e prima richiamate, che per gli odierni attori erano certamente inaccettabili avuto riguardo alla perdita economica che avrebbero dovuto sopportare, oltre alla circostanza che i patti sottoscritti venivano in parte disattesi privandoli, di fatto, della possibilità di fruire della programmata vacanza messicana.
Sembra quindi certamente plausibile che gli attori dovettero insistentemente sollecitare il responsabile locale della convenuta affinché egli si adoperasse in ogni modo, con ogni mezzo e celermente (vista la ristrettezza del tempo disponibile) per ricercare quella soluzione che poi, di fatto, venne trovata.
Gli attori, quindi, a causa del notificato inadempimento contrattuale che solo oggi conclusivamente può definirsi di carattere formale e non sostanziale, certamente subirono, durante l'arco temporale di almeno due giorni, le conseguenze psicologicamente negative derivanti dalla circostanza di trovarsi, per unilaterale determinazione della convenuta, nella condizione di non avere più la garanzia del volo di ritorno dal Messico in Italia, di non volere e non potere rinunciare alla settimana in Messico già pagata ad altro tour operator quanto meno per motivi economici, e di doversi adoperare personalmente - pressando il responsabile locale della convenuta- per ricercare una diversa soluzione a quelle proposte, senza la certezza di riuscirvi.
Senza la preannunciata cancellazione del volo di cui trattasi tutto ciò non sarebbe accaduto e, nonostante il positivo esito finale della vicenda, la responsabilità delle conseguenze che ne sono derivate non può che gravare sulla convenuta che non può opporre agli odierni attori la presunta inadempienza di terzi (compagnia aerea) per un contratto dalla stessa sottoscritto.
E tutto ciò non sarebbe accaduto se la convenuta, anziché limitarsi a proporre quelle soluzioni alternative, avesse, come era suo dovere contrattuale, proposto accanto a quelle anche la possibilità di poter rientrare in Italia dal Messico nel giorno stabilito con il cambio dell’operativo, come poi è avvenuto: ciò avrebbe tranquillizzato i clienti ed evitato qualsiasi conseguenza negativa.
Per tutto quanto precede, questo Giudice ritiene che nel caso di specie debba riconoscersi agli attori quello che in giurisprudenza viene definito come risarcimento da "danno esistenziale" od anche "danno da vacanza rovinata", (in questo caso parzialmente) in esso intendendosi individuare quel danno che, ancorché non provato nella sua quantificazione materiale, tuttavia può essere dal Giudice liquidato equitativamente con libera determinazione riferibile alle massime di esperienza di cui all'art.115, secondo comma, c.p.c.
Nel caso di specie, essendovi sufficiente prova dei fatti e delle circostanze ad essi relativi, è facilmente intuibile lo stato di frustrazione e di impotenza degli attori trovatisi inopinatamente a dover affrontare la critica situazione derivante dalla cancellazione del volo intercontinentale acuita dalla impossibilità di avere certezze di soluzione loro favorevole e dall'inerzia del responsabile del villaggio, e ciò per l'arco di tempo intercorso tra il momento in cui vennero a conoscenza della cancellazione fino a quando ebbero conferma del nuovo operativo a loro nome.
Questo Giudice ritiene che in quell'arco di tempo di due o tre giorni gli odierni attori - che stavano godendo di una vacanza - subirono, per i motivi suddetti, un disagio ed una sofferenza psico-fisica che alterando la presumibile condizione di serenità e spensieratezza proprie della vacanza, provocarono un danno alla loro vita di relazione, quel danno cioè riverberantesi sui diritti fondamentali della persona e tutelato dall’art. 2 e seguenti della Carta Costituzionale che garantisce i diritti dell'uomo come singolo individuo anche in relazione ai danni "che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana" (Corte Costituz. n.84/86). Ed in tale espressione possono certamente ricomprendersi tutte quelle attività o situazioni che, nel caso di specie, hanno propiziato il viaggio nonché la realizzazione ed il godimento della programmata vacanza: ciò è normale e generale atteggiamento di ciascuno in circostanze analoghe, e perciò fatto notorio, indipendentemente dalla peculiarità del caso in esame.
Valutato tutto quanto precede, questo Giudice, pronunciando secondo equità, ritiene giusto liquidare in favore degli attori la complessiva somma di euro 550,00 in moneta attuale ed omnicomprensivi, da porre a carico della convenuta.
Visto l'esito complessivo del giudizio, il comportamento anche processuale delle parti e la particolarità della materia trattata nonché la sostanziale reciproca soccombenza, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art.282 c.p.c.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna la convenuta "**** S.P.A", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare agli attori la complessiva somma di € 550,00 a titolo di risarcimento dei danni, determinata equitativamente, in moneta attuale ed omnicomprensiva, come meglio precisato in motivazione;
b) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Milano, 12 Febbraio 2003
IL GIUDICE DI PACE