GIUDICE DI PACE DI ROMA
Dott. Mandetta
sentenza 12 maggio 2003 numero 21552
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori chiamavano in giudizio la P. s.r.l.. in quanto a mezzo dell'agenzia R. avevano prenotato una camera matrimoniale presso l'albergo XXXXX di XXXXX (USA) che si era a sua volta servita della convenuta nella veste di Tour operator.
Il predetto soggiorno effettuato dal 24.9. al 1.10.1997 faceva parte di un pacchetto turistico acquistato dagli attori, in viaggio di nozze negli Stati Uniti di America per il periodo 17.9-2.10.1997.
Secondo parte attrice l'albergo era in quasi totale ristrutturazione e per questo i signori C. e C. avevano subito una serie di disagi (collocamento in una stanza situata nel retro dell'albergo insalubre e a rischio igienico per la vicinanza della stessa ad una discarica, disturbo del riposo la mattina presto per l'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'albergo che coinvolgevano oltre gli operai anche automezzi per il trasporto di risulta e materiale di costruzione, servizio insoddisfacente sul piano della pulizia della camera, dei servizi igienici, della dotazione di biancheria da bagno e della manutenzione idraulica della stanza viciniore).
Altri servizi specificamente indicati nei deplian non venivano offerti ai clienti per inagibilità della struttura.
Tali disagi venivano telefonicamente evidenziati alla R. e alla P., tuttavia queste ultime anziché provvedere a trasferire gli attori in altro albergo che fosse in grado di offrire i servizi promessi e pagati si limitavano a spostare gli stessi in altra stanza senza che ciò comunque ponesse rimedio alla turbativa in atto a causa dei predetti lavori.
Peraltro la non conoscenza della lingua e la mancanza di qualsivoglia assistenza non permetteva di risolvere personalmente il problema da parte dei giovani coniugi, con trasformazione della vacanza in una inutile attesa di spostamento.
Si costituiva la convenuta in giudizio contestando ogni punto della domanda e precisando di aver venduto agli attori la sola sistemazione presso l'albergo di cui si chiede il rimborso (£ 861.000 a persona) e non altri servizi (trasporto) e servizi turistici diversi (escursioni, presenza di un accompagnatore) e che quindi il contratto di viaggio é stato concluso con la R. che deve considerarsi l'organizzatore del viaggio non risultando nel contratto di viaggio la denominazione della P. Viaggi che aveva esclusivamente i rapporti con la struttura alberghiera.
Evidenziava che l'agenzia corrispondente della P. in loco, interessata dagli attori per l'inidoneità della stanza provvide dalla seconda notte a trasferire gli ospiti nella suite senza aggravio dei costi, che la stessa non aveva mai ricevuto alcuna richiesta di cambio di albergo e che ottenuto il cambio di stanza i clienti non hanno denunciato alcun disagio ed hanno ultimato il soggiorno fino alla scadenza prestabilita. Contestavano tutte le voci componenti il danno segnalando che soltanto tre telefonate erano state effettuate alla R.
Successivamente alla prima udienza si costituivano in giudizio la R. s.r.l., la Pr. Assicurazioni (attualmente M. Assicurazioni) e la L. Assicurazioni.
La R. s.r.l., chiamata in garanzia, si costituiva affermando che nessuna responsabilità poteva essere addebitata per la situazione lamentata.
Infatti la prenotazione dell'albergo de quo venne effettuata attraverso la P. che propose tale albergo in sostituzione di altro inizialmente richiesto e risultato completo.
La P. aveva assicurato che l'albergo offerto rispondeva a tutti i requisiti richiesti dall'attore e di non aver mai saputo che l'albergo fosse in ristrutturazione. Pur respingendo ogni richiesta risarcitoria, rilevava di essersi attivata presso la P. per il cambio di stanza.
Le compagnie assicurative sostenevano le tesi delle rispettive assicurate.
Il Giudicante invitava la parte attrice a depositare alla successiva udienza la descrizione dettagliata del contenuto della videocassetta prodotta, con l'indicazione dei fatti che con la stessa si intendessero provare al fine dell'eventuale ammissione come mezzo di prova della videocassetta; successivamente non ammetteva la visione della videocassetta poiché la documentazione prodotta rendeva detta visione non necessaria ai fini della decisione.
Veniva resa la testimonianza da parte del Sig. P. R. zio dell'attore, della Sig.ra P. dipendente della R. ed il Sig. M.D.V. quale teste di riferimento e dipendente della P.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; dopo la precisazione e la produzione di note all'udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Su richiesta del Giudicante il coordinatore con proprio provvedimento assegnava la causa ad altro Giudicante il quale invitate le parti a comparire e precisate le conclusioni nella stessa udienza, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Prima di accertare l'esistenza o meno di responsabilità sull'accaduto occorre verificare il ruolo ricoperto dalle due società sulla base degli elementi forniti ed alla luce delle disposizioni vigenti in materia (Dlgs. n. 111 .del 17.3.1995).
In concreto la R. s.r.l ha venduto agli attori un pacchetto turistico negli USA comprendente il trasporto e l'alloggio in alberghi avvalendosi di strutture selezionate e convenzionate con la P.
Infatti la R. non ha venduto un viaggio già organizzato con servizio di voli e alloggio risultante da un depliant della P. e pubblicizzato dall'agenzia di viaggi, ma ha "costruito" un viaggio secondo le esigenze individuali del cliente, avvalendosi di altri operatori che direttamente o indirettamente hanno fornito i servizi richiesti.
Di conseguenza la R. riveste la qualifica di "organizzatore del viaggio" (in tale veste la predetta società ha sottoscritto il contratto con gli attori), mentre la P. quella di "intermediario di viaggio" avendo venduto un servizio separato e in particolare l'alloggio in XXXXX presso l'albergo XXXXX per n. 7 notti dal 24.9.1997 (nel vaucher prodotto la P. viene indicata come società collaboratrice della R.).
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte della P. non può essere accolta stante quanto previsto dall'art. 17 e 15 ultimo comma della predetta legge n. 1084 del 27.12. 1977, la quale disciplina il contratto di organizzazione e di intermediazione di viaggio.
La richiesta di restituzione di una somma per inadempimento delle società convenute va accolta ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 111/1995.
Infatti dall'esame delle prove documentali ammesse e non contestate dai convenuti, nonché dalle deposizioni testimoniali soprattutto degli addetti delle riferite società risulta un inadempimento parziale dell'obbligazione di cui all'art. 1218 c.c, in quanto si ravvisa nella prestazione eseguita la non rispondenza di tutti i requisiti oggettivi idonei a farla coincidere con l'oggetto dell'obbligazione.
Stante la differenza tra le prestazioni originariamente previste (offerta di sevizi indicati nel deplian ricevuto dalla R. che pubblicizza l'albergo e lo classifica di prima categoria) e quelle effettivamente effettuate risultanti dal materiale probatorio e tenuto altresì conto della circostanza di aver fruito per cinque giorni di una sistemazione alberghiera di livello superiore nello stesso albergo senza alcuna maggiorazione, l'inesatto adempimento.
Lo spirito delle norme del citato decreto ed in particolare l'art. 14, 15 e 16 nel prevedere una responsabilità per danni, dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, oltre che patrimoniale anche di tipo diverso (danni alla persona e danni diversi alla persona, norma quest'ultima da allegare con l'art. 13 della legge 1084/1977) è quello di prevedere un integrale ristoro a favore del consumatore.
Tale danno deve essere inteso come delusione da parte del consumatore per le aspettative tradite; tensioni e stress accumulati durante il periodo di vacanza conseguenti al mancato riposo stante la necessita di intraprendere continui reclami per i disservizi derivanti dalle omissioni delle società interessate; compromesso godimento di quel clima di relax e serenità lecito attendersi dalla vacanza; pregiudizio psichico e alla vita di relazione che assume particolare rilevo se subito in occasione di circostanze di norma non ripetibili (unico periodo di ferie nell'anno o particolari ricorrenze o viaggi di nozze urne nel caso in esame).
Un autonomo risarcimento per le sofferenze patite per i disagi da vacanza rovinata ha trovato riconoscimento da diverse decisioni dei giudici di merito.
Tuttavia alcuni giudicanti negavano la risarcibilità dei danni non patrimoniali in considerazione della mancata rilevanza penale dei fatti che avevano potuto rovinare la vacanza.
Tuttavia la Corte di Giustizia delle Comunità, con sentenza del 12.3.2002, interpretando l'art. 5 della Direttiva del 13.6.1990 (direttiva comunitaria attuata nel nostro ordinamento con il D.lgs. N.111/1995) ha stabilito che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fomite in occasione di viaggi, vacanze e di circuiti "tutto compreso".
Va inoltre precisato che recenti interventi legislativi settoriali hanno ammesso la cd. risarcibilità del danno morale abbandonando ogni riferimento al reato.
In tale contesto appare inserito il D.lgs. 111/1995, che ha attuato la direttiva n. 90/134, il cui articolo 5 é stato interpretato in modo inequivocabile dalla Corte di Giustizia.
Sulla base delle prove fornite, detto danno viene valutato, ai sensi dell'art. 1226 del c.c, in € 300,00 comprensivo, di interessi e rivalutazione monetaria, pari al 35% dell'intero costo del servizio prestato.
Il complessivo credito degli attori ammonta a € 660,72.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate nel dispositivo, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e delle spese sostenute, così come documentate (omissis).