TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezioni Stralcio
25 settembre 2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori, in epigrafe indicati, evocavano dinanzi all’intestato tribunale la srl Follow Me, agenzia che per loro conto aveva stipulato il contratto, unitamente alla Dune Viaggi d’Avventura, tour operator, al fine di ottenere il ristoro dei danni (disagi, variazioni di programma e lesioni personali per il solo Giorgio Brandoli) conseguenti ad alcuni inadempimenti contrattuali verificatisi nel 1988 durante un viaggio organizzato nel delta del fiume Okavango, nell’Africa australe.
Si costituiva l’agenzia Follow Me, escludendo ogni sua responsabilità, essendo intervenuta nel rapporto quale mandataria degli attori, i quali avrebbero scelto direttamente l’organizzatore del viaggio.
Il tour operator Dune Viaggi contestava la domanda attrice sul presupposto che i disguidi lamentati dovevano ritenersi normali per il tipo di viaggio proposto e scelto (formula dei safari itinerario), come segnalato nel depliant informativo; in ogni caso, contestava l’esistenza di ogni forma di danno e chiedeva il rigetto delle domande attrici. La causa, istruita con produzione documentale e con prova per testi, dopo rimessione sul ruolo a seguito di provvedimento presidenziale, passa ora in decisione sulle conclusioni, come in epigrafe segnate, ai sensi dell’art. 11, L. 276/97.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La fattispecie in esame è regolata dalla L. 17 dicembre 1977, n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.
Ai fini meramente interpretativi torna, poi, utili valutare anche il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 di attuazione della Direttiva CEE n. 90/314 concernente i viaGGI
Ai sensi della normativa applicabile (art. 15) l’organizzatore del viaggio risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento, totale o parziale, dei vari servizi (trasporto, alloggio, soggiorno e altro), anche se affidati a terzi.
Ebbene, dalla compiuta istruttoria sono emerse, a carico del tour operator, varie inadempienze, a quanto indicato nel dettagliato, ed illustrato, programma, da ritenersi rilevanti nell’economia globale delle prestazioni pattuite, anche volendo considerare le caratteristiche
Si tratta di annullamenti di servizi, variazioni sostanziali del programma originario, difficoltà logistiche e di sistemazione notturna che, da un lato, non trovano giustificazione in particolari eventi di forza maggiore (peraltro, neppure addotti), dall’altro, per loro natura ed entità, non possono rientrare nei
Il primo inadempimento, che già difficilmente può inquadrarsi nel concreto di disguido di poco conto, è rappresentato dalla mancanza dell’accompagnatore-guida ufficiale in loco, all’arrivo all’aeroporto; ciò ha provocato un comprensibile disagio per i partecipanti, i quali, con le sole scarne indicazioni offerte dal programma (foglio di viaggio), hanno dovuto raggiungere, con non poche difficoltà anche di lingua, la sistemazione proposta.
Ben più grave deve considerarsi l’episodio di overbooking (prenotazioni in eccesso rispetto alla conferma) riguardante la sistemazione notturna: all’Hotel Victoria Falls sono mancate le camere singole, come previste, ed è stato necessario aggiungere, in ogni camera, un letto supplementare, mentre le camere a disposizione del gruppo sono state tre, in luogo delle quattro promesse: siffatta situazione di evidente ripiego non può liquidarsi con l’alternativa sistemazione dignitosa offerta, dal momento che nelle previsioni contrattuali è indicata una diversa, ben precisa e più confortevole, sistemazione alberghiera, senza alcun smembramento del gruppo.
L’evento rappresenta un grave, e tipico, difetto organizzativo imputabile al tour operator, indipendentemente da ogni colpa di terzi a cui sia stato, eventualmente, affidato il servizio (artt. 13 e 15 della normativa citata). Indipendentemente da ogni questione in ordine alla differenza di prezzo (sempre da rimborsare), l’episodio, in sé, appare sufficiente a giustificare la responsabilità dell’organizzatore del viaggio ed il conseguente risarcimento da vacanza rovinata (vedi Trib. Torino 8 novembre 1996, in Giur. It., 1997, I, 2, 58).
Altra inadempienza rilevante deve considerarsi l’annullamento, senza valida giustificazione, del volo panoramico sul delta dell’Okavango rappresentato, nel programma, come una delle attrattive, e mete, principali del viaggio (vedi, schede e depliants illustrativi, in atti). A ciò deve aggiungersi la mancata messa a disposizione delle barche a motore promesse per l’avvicinamento al centro del delta: le piroghe a remi hanno permesso solo una modesta escursione marginale in zona assai lontana dalla meta programmata, costituita, appunto, dal centro dell’immenso delta del fiume. L’art. 15, I, della CCV regola, fra l’altro, la responsabilità dell’organizzatore di viaggi per danni consistenti nella mancata prestazione dei servizi proposti e, contrattualmente, pattuiti (Cass. 6 novembre 1996, n. 9643). Non va, infine, sottaciuto il disguido finale dell’aeroporto di Francoforte in punto di mancata coincidenza per il rientro in Italia, le cui conseguenze (due ore di attesa, anziché sette) sono state limitate, esclusivamente dall’iniziativa personale dei partecipanti, In sostanza, si è trattato di un viaggio iniziato male e finito peggio. Premesso che le effettive caratteristiche del viaggio e del soggiorno offerto da un organizzatore professionale devono, puntualmente, corrispondere a quelle rese al turista (oggetto del contratto), come dettagliatamente descritte nei depliants illustrativi, va ricordato che la deficienza di uno, o più,. dei servizi offerti rappresenta inadempienza contrattuale, imputabile, direttamente al tour operator, salva l’eventuale possibilità di rivalsa nei confronti dei singoli gestori. Le molteplici, e rilevanti, mancanze sopra rilevate devono ritenersi, nell’economia globale del rapporto, inadempimenti, sia pure parziali, al contratto di viaggio intercorso fra le parti.
Le considerazioni che precedono consentono l’accoglimento delle domande dagli attori proposte nei confronti della Dune Viaggi, salve le prescrizioni più oltre esposte in punto di quantum. Le domande attrici nei confronti della convenuta srl Follow Me non possono, invece, trovare il favore del tribunale.
Dalla compiuta istruttoria (testi Canonizzo e Tonarelli) è emerso che l’organizzatore del viaggio nel continente africano è stato scelto, e contattato direttamente, dagli attori.
La Follow Me, nel rapporto, ha svolto solo le funzioni di intermediario, al fine di perfezionare l’iter amministrativo, di conseguire uno sconto sul prezzo ed una dilazione nel pagamento delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 17 della normativa sopra richiamata il contratto fra l’agenzia intermediaria e l’organizzatore del viaggio è
Ciò, in perfetta armonia con la normativa generale sul mandato (art. 1715 e segg. c.c.), dovendosi collocare, sistematicamente, la figura dell’intermediario di viaggio nell’ipotesi del mandato con rappresentanza (Cass. 19 gennaio 1999, n. 460).
Dalla documentazione offerta in causa risulta l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’organizzatore del viaggio, nonché la dichiarazione che l’agenzia convenuta agisce quale intermediaria (art. 18, L. 1084/77), per cui non può configurarsi, a suo carico, alcuna violazione degli obblighi specifici (documentali) che le competono (art. 19, legge citata).
In sostanza, la qualifica di intermediario di viaggi dell’agenzia Follow Me è stata portata a conoscenza dei clienti e risulta per tabulas anche dai programmi e documenti illustrativi agli stessi consegnati; né, sotto altro profilo, può ipotizzarsi una violazione dell’obbligo d’informazione, dovendosi ritenere la Dune Viaggi d’Avventura, anche alla luce della documentazione offerta, un tour operator specializzato nel tipo di viaggio richiesto dagli attori; e, comunque, non sussistendo prova di una preventiva conoscenza dell’agenzia in ordine alle deficienze dell’organizzatore.
Del resto, gli stessi attori, nella narrativa dell’atto introduttivo, riconoscono che il viaggio è solo prenotato presso , l’agenzia convenuta. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto delle domande attrici proposte nei confronti della srl Fallow Me. Passando al quantum, va, in primo luogo, osservato che non può essere accolta, perché sfornita della necessaria prova, la domanda dell’attore Giorgio Brandoli relativa al danno conseguente alle lesioni personali, che si affermano riportate in conseguenza del viaggio: nessuna rilevanza, al proposito, può riconoscersi alla precisazione, offerta in sede di conclusioni, contenente la riserva di azione in separato giudizio. A seguito dell’opposizione delle controparti, la domanda spiegata con l’atto introduttivo dev’essere respinta.
Ciò posto, il tribunale osserva che il minore godimento della vacanza ed i disagi sopportati dal turista a causa dell’inadempimento del tour operator si estrinsecano in un danno non patrimoniale, la cui risarcibilità è ammessa in base alla previsione di cui all’art. 13 CCV.
Nell’espressione
Per la quantificazione può utilmente farsi ricorso a criteri equitativi (art. 1226 c.c.), tenendo conto, a titolo indicativo, da un lato, dei limiti di franchigia imposti dall’art. 13 secondo comma della CCV (nella specie 5.000 franchi), dall’altro, del prezzo dell’intero viaggio e dalla natura parziale degli inadempimenti.
In forza dei superiori parametri, ritiene il tribunale di liquidare il danno in misura pari ad un terzo dell’intero prezzo, e cioè (lire 11.490.000 : 3) lire 3.830,000, per ciascuno dei danneggiati attori.
Trattandosi di debito di valore, occorre procedere a rivalutazione monetaria, sicché detta somma corrisponde, ad oggi (coef. 1,6648), a lire 6.376,000. Sono anche dovuti gli interessi, quali corrispettivo del mancato godimento dell’equivalente pecuniario del debito di valore (Cass. 17 febbraio 1995, n. 1712).
In applicazione dei principi e dei criteri stabiliti dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con la pronuncia, sopra menzionata, tenuto conto dell’epoca del fatto, della redditività media del denaro durante la mora debendi, e, considerati gli aumenti nominali del capitale corrispondenti alla graduale progressione della svalutazione monetaria, pare opportuno e congruo determinare, in via equitativa, un interesse medio del 6% da calcolarsi sulla somma rivalutata come sopra determinata, con decorrenza dall’agosto 1988 fino alla data della presente pronuncia.
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza saranno, poi, dovuti gli interessi legali fin all’effettivo saldo. Le spese seguono le reciproche soccombenze (art. 91 c.p.c.).