Il contratto quadro di prestazione dei servizi di investimento stipulato da persone fisiche e investitori non professionisti, nonché i singoli negozi di investimento rientrano nella categoria dei contratti conclusi dal consumatore ai sensi degli art. 1469 bis c.c. e 3 e 33 d.lg. n. 206 del 2005 con conseguente invalidità della clausola derogatoria della competenza territoriale normativamente fissata nel luogo di residenza del contraente consumatore.
M.V. e altro c. Banca Piacenza
Redazione Giuffrè 2007