Sentenza N. 648
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
nella persona della dott.ssa Chiara Grazia Maisano in funzione di
Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2124/2007 R.G.,
promossa con atto di citazione notificato da
P.A., nato a Pisa il (omissis) ed ivi residente in via V.M., C.F....,
P.An., nato a Pisa il (omissis) ed ivi residente in via V.M., C.F...,
G.P., nato a Pisa il (omissis) ed ivi residente in via S. C., C.F...,
R.T., nata a Pisa il (omissis) ed ivi residente in via Z., C.F...,B.
M., nato a Pisa il (omissis), residente in Milano, via B., C.F...,D.
G., nato a Pisa il (omissis) ed ivi residente in via G., C.F. , M.A.,
nata a Pisa il (omissis) ivi residente in via G.,C.F.(omissis), R.L.,
Milano (omissis) residente in Ghezzano (PI), via P., C.F. ..., T. V.,
nata a Pisa il (omissis), residente in Ghezzano (PI), via P., C.F....
N.F., nato a Pisa il (omissis) ed ivi residente in via F., C.F....,
tutti e dieci elettivamente domiciliati in Novara, via M. R. presso
lo studio dell'avv. Alessandra Rho, che li rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente con l'avv. Simone Colla del Foro di Pisa
per procura in calce all'atto di citazione
attori
CONTRO
SCANDIESEL S.r.L.,
in persona del legale rappresentante pro tempore A. O., corrente in
Trecate (NO)(omissis) C., C.F. e
P.I. (omissis) elettivamente domiciliata in
Novara, viale D., presso lo studio degli avvocati Deborah Demichele
e Nicoletta Cavallo, che la rappresentano e difendono, anche
disgiuntamente, per procura a margine della comparsa di costituzione
e risposta
- convenuta -
Oggetto: responsabilità risarcitoria per danni (codice domanda n.
1.45.999).
Conclusioni
Per gli attori:
come da foglio che si allega sub lettera A).
Per la convenuta:
come da foglio che si allega sub lettera B).
FATTO E DIRITTO
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che gli attori (A. P. e gli altri nove soggetti indicati in epigrafe) assumono essere conseguito ai ripetuti malfunzionamenti del piede di trasmissione fornito dalla società convenuta Scandiesel S.r.l. - d'ora in poi, per brevità, "SCANDIESEL" - installato sull'imbarcazione del P., a bordo della quale, nel giugno e nell'agosto 2005, oltre allo skipper, si trovava An. P. con gli ospiti P. G., T. R., M. B., G. D., A. M., L. R., V. T. e F. N.. Più precisamente, secondo la prospettazione di parte attrice, nel dicembre 2004 SCANDIESEL aveva fornito ad A. P. un piede di trasmissione di marca Bukh che era stato installato sulla sua imbarcazione da meccanici autorizzati Bukh; nel giugno 2005, nel corso di una navigazione in mare, si verificava l'improvviso arresto dell'imbarcazione dovuto alla cessazione del funzionamento del piede di trasmissione che veniva sostituito presso il vicino cantiere navale a spese di SCANDIESEL e con personale da essa incaricato; nell'agosto 2005 si ripeteva analogo episodio con l'intervento della locale Capitaneria di Porto e con l'ennesima sostituzione del piede di trasmissione a spese di SCANDIESEL e con personale da essa incaricato; pochi giorni dopo si verificava nuovamente un'avaria, da ricondursi all'errato montaggio dell'elica eseguito nel corso dell'ultima sostituzione del piede, necessitante un ulteriore intervento presso il cantiere navale dove l'imbarcazione era stata, nelle more, allocata.
Da ciò la richiesta risarcitoria attorea volta ad ottenere il ristoro del danno equivalente: a) agli esborsi sostenuti da A. P. per gli interventi eseguiti sulla propria imbarcazione (Euro 700,80 per l'intervento sull'elica, Euro 172,80 per la perdita della prenotazione del posto barca nell'agosto 2005, Euro 509,40 per riparazioni e danneggiamenti vari); b) agli esborsi sostenuti da An. P. per ottenere il soccorso da parte della Capitaneria di Porto (Euro 230,00); c) agli esborsi sostenuti dagli attori per gli spostamenti da e verso l'imbarcazione (Euro 316,00 in favore di A. P., Euro 390,62 in favore di An. P., Euro 78,00 in favore del G., Euro 350,00 in favore del B., Euro 56,00 in favore del N., Euro 22,00 pro capite in favore di D., M., R., R., T.); d) agli esborsi sostenuti dagli attori per viveri e carburante non utilizzati (Euro 418,00 pro capite in favore di An. P., G. e B., Euro 240,00 in favore del N., Euro 178,00 pro capite in favore di D., M., R., R. e T.); e) allo stress ed al patema d'animo sofferti durante le avarie ed in ragione del mancato godimento del periodo di ferie (Euro 2.000,00 pro capite in favore di An. P., G. e B., Euro 1.000,00 pro capite in favore di N., M., R., R. e T.).
Da parte della convenuta SCANDIESEL si eccepisce, in primo luogo, la nullità dell'atto di citazione per l'indeterminatezza della domanda nonché, in secondo luogo, il difetto di legittimazione passiva nei confronti delle pretese azionate da soggetti - fatta eccezione per A. P. - con i quali non è intercorso alcun rapporto contrattuale. Nel merito, si riconosce di avere venduto ad A. P. il piede di trasmissione di marca Bukh installato sulla propria imbarcazione da meccanici Bukh e si conferma di avere sostenuto le spese per le due sostituzioni del piede dimostratosi non funzionante; si nega, però, di essere intervenuti con proprio personale sull'imbarcazione del P., essendo l'installazione del piede stata originariamente eseguita da meccanici Bukh ed essendo le due sostituzioni state eseguite da maestranze in forza presso cantieri navali non legati da alcun vincolo con SCANDIESEL, semplicemente segnalati al P. come i più vicini ai luoghi delle avarie; si chiede, pertanto, il rigetto della domanda, contestando in ogni caso an e quantum delle pretesa risarcitoria. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e mediante l'assunzione delle prove orali (escussione testimoniale dello skipper, della moglie di A. P., di una dipendente e di una socia SCANDIESEL).
Tentata a più riprese la conciliazione della causa - la proposta transattiva di SCANDIESEL di pagare, da ultimo, l'importo omnicomprensivo di Euro 3.500,00 non veniva accettata dalla difesa attorea - all'udienza del 3 marzo 2011 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, chiedendo ed ottenendo termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con riferimento all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, costituisce principio di diritto costantemente ribadito dalla Suprema Corte (tra le molte, Cass. Civ., sez. III, 21 novembre 2008 n. 27670, edita) quello per cui:
a) la dichiarazione di nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. richiede una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede essenzialmente nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese;
b) nel valutare il grado di incertezza della domanda, non si può prescindere dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte;
c) occorre cioè accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza della domanda, il convenuto sia stato in grado di comprendere agevolmente quanto richiesto dall'attore e le ragioni per cui lo ha fatto o se, viceversa, in difetto di maggiori specificazioni, si sia trovato in difficoltà nel predisporre una precisa linea di difesa.
Nel caso di specie, nella propria comparsa di costituzione e risposta SCANDIESEL risulta avere preso puntuale posizione sulla richiesta risarcitoria degli attori, sia in punto an sia in punto quantum debeatur.
Difatti, per quanto attiene alle pretese azionate da A. P., la difesa della convenuta assume di avere già adempiuto alle obbligazioni discendenti dal contratto di vendita, essendosi sobbarcata il pagamento dei costi delle due sostituzioni del piede di trasmissione (si vedano p. 2 e ss. della comparsa di costituzione e risposta), contestando in ogni caso la risarcibilità delle voci di danno ex adverso esposte poiché non prevedibili, non immediatamente e direttamente conseguenti all'occorso e comunque sfornite di adeguato supporto probatorio (p. 4).
Per quanto concerne gli altri attori, la difesa della convenuta eccepisce l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale (p. 2), sostenendo inoltre essere insussistenti i danni lamentati e comunque non sufficientemente provati (si vedano p. 2 e, con specifico riferimento al danno non patrimoniale, p. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Risultano, dunque, chiaramente compresi oggetto e titolo della domanda esperita dagli attori (il risarcimento dei danni, tanto a titolo contrattuale quanto a titolo extracontrattuale, conseguenti all'improvviso arresto del piede di trasmissione venduto dalla SCANDIESEL ed installato sull'imbarcazione di A. P., a bordo della quale si trovavano gli altri attori), attenendo al merito ogni valutazione in ordine all'accertamento ed alla quantificazione dell'importo eventualmente liquidabile a titolo risarcitorio. Ne discende il rigetto dell'eccezione.
Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta dalla convenuta, giova premettere che l'assunto attoreo - in ragione del quale deve individuarsi la legittimazione processuale - è che SCANDIESEL sia responsabile dei danni conseguenti al difettoso funzionamento del piede di trasmissione a suo tempo fornito ad A. P. ed installato sulla di lui imbarcazione, a bordo della quale nel giugno e nell'agosto 2005 si trovavano gli attori. Sulla base di tale assunto occorre considerare che, da un lato, in caso di azione di risarcimento del danno - e salva la reiezione nel merito della domanda -legittimato passivo è colui che l'attore afferma essere, per legge, obbligato a risarcire il danno arrecato e che, dall'altro lato, in linea teorico-astratta è possibile configurare una responsabilità contrattuale del venditore nei confronti del compratore per l'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, in concorso con una responsabilità extracontrattuale discendente dal divieto generale del neminem laedere per i danni ulteriormente arrecati al compratore e/o ai terzi (Cass. Civ., sez. III, 29 aprile 2005 n. 8981, edita).
Non sussiste, pertanto, l'eccepito difetto di legittimazione passiva, essendo la domanda stata proposta da soggetti (A. P. in quanto compratore e gli altri attori in quanto terzi) che affermano di essere titolari di un diritto nei confronti di un altro soggetto (SCANDIESEL) che assumono avere leso tale diritto ed essere, di conseguenza, tenuto al risarcimento del danno arrecato. Il tutto a prescindere dall'accertamento della sussistenza, in concreto, dei presupposti della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, trattandosi di questione attinente al merito.
Nel merito, la domanda attorea è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. Occorre considerare che:
a) è pacifico che nel dicembre 2004 SCANDIESEL abbia venduto ad A. P. un piede di trasmissione di marca Bukh (doc. 1 attoreo e doc. 1 di parte convenuta) ed è pacifico che il piede sia stato installato sulla propria imbarcazione da personale autorizzato Bukh (si veda l'atto di citazione a p. 1);
b) è pacifico che il piede di trasmissione sia stato sostituito una prima volta nel giugno 2005 ed una seconda volta nell'agosto 2005, avendo cessato improvvisamente di funzionare mentre l'imbarcazione del P. si trovava in mare con a bordo numerosi ospiti (si veda p. 3 della comparsa di costituzione e risposta);
c) è pacifico che le due sostituzioni siano state effettuate a spese di SCANDIESEL presso cantieri navali da essa indicati (si veda p. 3 della comparsa di costituzione e risposta);
d) è pacifico che nel corso della seconda sostituzione l'elica sia stata montata in modo scorretto così da rendere necessario un ulteriore intervento di riparazione (si vedano p. 5 dell'atto introduttivo del giudizio e p. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Ciò che è controverso è chi abbia materialmente eseguito le due sostituzioni del piede di trasmissione, sostenendo gli attori essere state eseguite da meccanici autorizzati e/o incaricati da SCANDIESEL, assumendo invece la convenuta di essersi limitata ad indicare i cantieri navali appartenenti alla rete di assistenza Bukh più vicini ai luoghi nei quali si erano manifestate le avarie.
A detta degli attori, pertanto, conseguirebbe la responsabilità di SCANDIESEL per avere installato per ben due volte un piede dimostratosi non funzionante, mentre a detta della convenuta essa avrebbe già esattamente adempiuto alle obbligazioni discendenti dalla vendita, avendo sostenuto le spese per le due sostituzioni del piede (sostituzioni materialmente eseguite da personale Bukh, i cui prodotti SCANDIESEL importa e rivende in Italia).
All'esito dell'istruttoria la predetta circostanza non è stata sufficientemente chiarita: da un Iato la teste T. (moglie di A. P. e madre di An.) ha dichiarato di essere stata presente quando due persone, presentandosi come incaricati SCANDIESEL, salirono sulla barca per sostituire il piede di trasmissione; dall'altro lato, la teste M. (dipendente SCANDIESEL) ha dichiarato di ricordare che il P. telefonò dicendo di avere problemi con il piede e che SCANDIESEL inviò per la sostituzione un nuovo piede fatto arrivare dalla Danimarca - sede della Bukh - pagando le spese di trasporto del piede oltre al varo ed all'alaggio dell'imbarcazione, pur non essendo normalmente coperte dalla garanzia.
Sia la teste M. sia la teste D. (socia SCANDIESEL) hanno dichiarato che da parte di SCANDIESEL furono indicati al P. i nominativi di officine facenti parte della rete di assistenza Bukh dove effettuare materialmente le riparazioni, non avendo SCANDIESEL tecnici a ciò preposti, essendo mera importatrice in Italia dei prodotti di marca Bukh provenienti dalla Danimarca. Escusso come teste, lo skipper (amico di An. P.) ha dichiarato di non ricordare la scansione dei passaggi, se cioè il P. "abbia contattato SCANDIESEL che a sua volta mandò un meccanico di zona".
In buona sostanza, dalle prove orali non emerge con sufficiente certezza se i meccanici intervenuti sul piede di trasmissione venduto da SCANDIESEL siano stati autorizzati e/o incaricati dalla stessa o se, essendo in forza presso cantieri navali appartenenti alla rete di assistenza Bukh, siano stati semplicemente segnalati da SCANDIESEL come quelli più prossimi ai luoghi delle avarie.
In realtà, tale insufficienza probatoria può essere superata se si considera circostanza pacifica in giudizio il fatto che SCANDIESEL abbia ab origine venduto ad A. P. il piede di trasmissione di marca Bukh, sopportandone poi i costi per le due sostituzioni resesi necessarie a causa degli iterati non funzionamenti.
Nei confronti di A. P., può, difatti, trovare applicazione la disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli artt. 1519 bis e ss. c.c. nella formulazione in allora vigente (oggi sostituita dagli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206), in forza della quale il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 1519 ter c.c.), essendo responsabile in caso di difetto di conformità e, in tal caso, dovendo provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene (art. 1519 quater c.c.), potendo agire in regresso verso il produttore o precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o qualsiasi altro intermediario (art. 1519 quinquies c.c.), tenuto conto che, in ogni caso, la disciplina della vendita dei beni di consumo non esclude né limita i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento (art. 1519 nonies c.c.).
In quanto consumatore, A. P. ha, pertanto, diritto di ottenere le due sostituzioni del piede di trasmissione a spese del venditore SCANDIESEL, trattandosi di interventi necessitati a fronte dei difetti di conformità del bene venduto; in quanto compratore ha, inoltre, il diritto di ottenere ex art. 1494 ce il risarcimento dei danni eventualmente derivanti dai vizi del bene acquistato.
Più precisamente, i danni dei quali A. P. chiede il ristoro consistono:
a) nell'esborso di complessivi Euro 1.383,00 per interventi asseritamente eseguiti sulla propria imbarcazione (Euro 700,80 per l'intervento di riparazione dell'elica eseguito nell'agosto 2005 presso il cantiere navale dove era stata ormeggiata l'imbarcazione in avaria, Euro 172,80 per la perdita della prenotazione del posto barca nell'agosto 2005, Euro 509,40 per riparazioni e danneggiamenti vari);
b) nell'esborso di Euro 316,00 per lo spostamento in automobile dalla propria residenza in Pisa verso l'imbarcazione in avaria, al fine di consentire al figlio ed alle altre persone a bordo di rientrare alle proprie abitazioni.
Circa le voci di cui al punto a), risulta risarcibile l'esborso di Euro 700.80 (si veda la fattura datata 17 agosto 2005 sub doc 7 attoreo) per le riparazioni eseguite sull'imbarcazione al fine di rimediare all'errato montaggio dell'elica, effettuato nel corso del precedente intervento, durante il quale era stato installato il piede di trasmissione fornito da SCANDIESEL in sostituzione di quello difettoso.
Difatti, anche a voler seguire la prospettazione della società convenuta - secondo cui tale precedente intervento non fu eseguito da personale alle dipendenze SCANDIESEL, essendosi essa limitata ad indicare al P. il cantiere navale più vicino ove fu eseguita la sostituzione del piede difettoso - è innegabile che SCANDIESEL si sia, di fatto, avvalsa dell'operato dei meccanici in forze presso il cantiere navale indicato all'attore, avendo la società convenuta inviato il nuovo piede (in sostituzione di quello difettoso) presso il cantiere segnalato all'attore ed essendo indubbia la necessità dell'intervento qualificato di un tecnico per sostituire il piede non funzionante.
A conforto di ciò si consideri la deposizione resa dalla teste M., dipendente SCANDIESEL, laddove ricorda che "il sig. P. telefonò presso Scandiesel dicendo che aveva problemi con il piede. A quel punto noi abbiamo fatto arrivare un piede nuovo dalla Danimarca e l'abbiamo inviato per la sostituzione in garanzia nel luogo in cui si trovava la barca del sig. P. ...omissis... Non ricordo se fui io o un mio collega a parlare con il sig. P.. So che Scandiesel indicò al sig. P. i nominativi delle officine che facevano parte della rete di assistenza Bukh dove poter effettuare le riparazioni ...omissis... Per prassi Scandiesel si limita a segnalare il loro nominativo al cliente ...omissis... Noi siamo importatori esclusivi in Italia dei prodotti Bukh provenienti dalla Danimarca. Il cliente sa che la rete di assistenza è fornita da Bukh ".
In buona sostanza, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra SCANDIESEL ed i cantieri navali indicati all'attore, dalle risultanze istruttorie è emerso che la convenuta vendette il piede di trasmissione al P. e che, secondo prassi consolidata, dopo avere ricevuto la segnalazione del guasto, indicò al proprio cliente il cantiere più vicino dove poter sostituire il piede, inviando in loco il piede nuovo in sostituzione di quello non funzionante.
In ragione di ciò, ritiene codesto Tribunale che SCANDIESEL sia tenuta a rispondere contrattualmente nei confronti dei A. P. del pregiudizio causato dall'operato del tecnico che materialmente eseguì la sostituzione del piede montando erroneamente l'elica, potendo costui essere qualificato come "ausiliario " del debitore ex art. 1228 c.c..
Come affermato da autorevole dottrina, il presupposto di tale norma è ravvisabile nel fatto che l'opera dell'ausiliario sia utilizzata per attuare un rapporto obbligatorio e che il creditore, esposto nell'esecuzione dell'obbligazione all'ingerenza di soggetti a lui estranei, possa comunque fare assegnamento sulla responsabilità originaria del debitore, senza che il ricorso agli ausiliari da parte del debitore importi una sostituzione di altri soggetti a quello originariamente responsabile.
In altri termini, nella fattispecie in esame sussiste responsabilità in quanto è pacifica l'obbligazione in capo a SCANDIESEL di sostituire il piede dimostratosi non funzionante ed è pacifico che, al fine di adempiere a tale obbligazione, la convenuta si sia avvalsa di personale in forze presso i cantieri navali prossimi ai luoghi delle avarie - cantieri da essa specificamente segnalati all'attore - facendovi pervenire in loco il bene in sostituzione.
Per quanto attiene alle altre voci di danno esposte al punto a) sono rimaste sfornite di supporto probatorio le allegazioni inerenti alla perdita della prenotazione del posto barca per Euro 172,80 ed a non meglio precisate riparazioni e danneggiamenti per Euro 509,40.
Circa gli esborsi di cui al punto b), trova conforto documentale unicamente la spesa di Euro 240.94 (220,94 + 20,00 come da doc. 4 attoreo) sopportata dal P. per recarsi in automobile il 6 agosto 2005 nel luogo ove la propria barca era stata temporaneamente ormeggiata in attesa della sostituzione del piede non funzionante (si veda, inoltre, quanto dichiarato al riguardo dallo skipper escusso sul capitolo 17 attoreo).
Ne consegue che il danno patrimoniale patito, in quanto allegato e provato in giudizio, risulta pari ad Euro (700,80 + 240,94) = Euro 941.74. Su tale importo, rivalutato anno per anno in base agli indici I.S.T.A.T. dalla data dei singoli esborsi sino alla pubblicazione della presente sentenza, maturano gli interessi al tasso legale, compensativi del mancato pagamento della somma dovuta a titolo risarcitorio (Cass. Civ., sez. un., 17.02.1995 n. 1712).
Mediante l'ausilio di programma informatico di calcolo è, dunque, possibile liquidare in Euro 1.200,51 l'importo complessivamente dovuto in moneta attuale ad A. P. a titolo risarcitorio del danno patrimoniale (di cui Euro 941,74 per capitale, Euro 118,66 per rivalutazione ed Euro 140,11 per interessi). Dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo definitivo sulla somma di Euro 1.200,51 - costituente debito di valuta - decorrono gli interessi al tasso legale.
Con riferimento alla domanda degli altri attori volta ad ottenere il ristoro dei danni che si assumono conseguiti a responsabilità extracontrattuale della società convenuta, occorre distinguere tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
Difatti, ai sensi dell'art. 2059 c.c. il danno non patrimoniale è risarcibile "solo nei casi determinati dalla legge" e, a seguito dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con le note pronunce dell'11 novembre 2008 (tra tutte, si veda la 26972/2008), ciò avviene:
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (in tal caso il danneggiato avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale);
b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (in tal caso il danneggiato avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento);
c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, purché la lesione all'interesse di rilevanza costituzionale sia grave (nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, in quanto il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera patrimoniale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza) e purché il danno non sia futile (vale a dire non consista in meri disagi o fastidi ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari come quello alla qualità della vita o alla felicità): in tal caso il danneggiato avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione degli interessi di rilevanza costituzionale che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dal legislatore, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.
Nel caso di specie, gli attori lamentano "stress psicologico dovuto alla preoccupazione per l'incolumità propria e dei propri ospiti ed alla completa rovina della vacanza" nonché "stress che l'equipaggio aveva dovuto sopportare per garantire la necessaria costante presenza a bordo della barca" (p. 4 dell'atto di citazione), ai fini del riconoscimento dei "danni di natura morale e/o esistenziale, dovuti al patema d'animo ed allo stress sofferti nel corso dei vari incidenti ed alla rovina dei rispettivi periodi di ferie " (p. 6 dell'atto di citazione).
Dinanzi a tali allegazioni non pare configurabile l'ipotesi di cui al punto a), non sussistendo una fattispecie di reato.
Parimenti non pare configurabile l'ipotesi di cui al punto b), in difetto di disposizione di legge che espressamente riconosca il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di patema d'animo, stress e rovina delle ferie. Al riguardo, si concorda con la difesa della società convenuta, laddove rileva che la fattispecie della ed. vacanza rovinata è presa in considerazione dal legislatore - attualmente agli artt. da 82 a 100 del Codice del Consumo - con riferimento al rapporto intercorso tra il turista e l'agenzia di viaggi e/o il tour operator che abbia fornito un pacchetto di viaggio e che non abbia esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte, non essendo SCANDIESEL qualificabile come agente di viaggi né come tour operator.
L'ipotesi di cui al punto c) postula la grave lesione di un interesse di natura costituzionale con l'insorgenza di un danno non futile e, nella fattispecie in esame, da parte degli attori non è stato specificamente enucleato il diritto inviolabile della persona che si assume leso né paiono sussistere i requisiti della gravità della lesione e della non futilità del danno, atteso che, come testimoniato in giudizio dallo skipper, nei lassi di tempo durante i quali l'imbarcazione era rimasta presso il cantiere navale per le sostituzioni del piede non funzionante, gli attori avevano "noleggiato un 'automobile per muoversi un pò ed andare nelle spiagge vicine che sono molto belle " (ed ancora, testualmente, "abbiamo cercato di ingannare il tempo, andando in giro sulle spiagge della zona").
Il danno patrimoniale dei quali gli attori chiedono il risarcimento è allegato con riferimento alle seguenti voci:
a) esborsi sostenuti da An. P. per ottenere il soccorso da parte della Capitaneria di Porto francese (Euro 230,00);
b) esborsi sostenuti per gli spostamenti da e verso l'imbarcazione ormeggiata in attesa delle riparazioni (Euro 390,62 in favore di An. P., Euro 78,00 in favore del G., Euro 350,00 in favore del B., Euro 56,00 in favore del N., Euro 22,00 pro capite in favore di D., M., R., R. e T.);
c) esborsi sostenuti per viveri e carburante non utilizzati (Euro 418,00 pro capite in favore di An. P., G. e B., Euro 240,00 in favore del N., Euro 178,00 pro capite in favore di D., M., R., R. e T.).
L'esborso di cui al punto a) è confortato da prova documentale: si veda il doc. 2 attorco attestante la spesa in contanti di Euro 230.00 in capo ad An. P. per il soccorso prestato all'imbarcazione in avaria dalla Società Nationale de Sauvetage en Mer in data 3 agosto 2005. Si legga, inoltre, quanto dichiarato in giudizio dallo skipper, che ha confermato come a causa della cessazione del funzionamento del piede di trasmissione, l'imbarcazione si sia trovata in avaria in mezzo al mare, impossibilitata a qualsivoglia manovra, con la conseguente necessità di essere trainata a riva per le riparazioni del caso.
Relativamente agli esborsi di cui al punto b), sussiste prova documentale della spesa di Euro 272,00 in capo al B. per il noleggio di un'autovettura dal 4 al 7 agosto 2005 (doc. 3 attoreo). A differenza di quanto allegato dagli attori, però, il noleggio non fu effettuato per "esigenze di approvvigionamento" bensì, stando a quanto dichiarato in giudizio dallo skipper, per "muoversi un pò ed andare nelle spiagge vicine", essendo comunque i viveri rimasti a bordo dell'imbarcazione ormeggiata in attesa delle riparazioni. In ragione dell'evitabilità di tale danno, se ne esclude il risarcimento.
Circa l'esborso di Euro 22,00 pro capite che nell'atto introduttivo del giudizio (p. 2) si allega essere stato sostenuto il 5 giugno 2005 dagli attori An. P. (che si sarebbe fatto carico anche delle spese di trasporto dello skipper), R., G., B., D., M., R. e T. per rientrare da Porto Ferraio a Pisa a causa dell'impossibilità di proseguire la navigazione per l'avaria della barca, rileva la deposizione resa in giudizio dallo skipper laddove, pur non ricordando il prezzo, ha confermato il ritorno da Porto Ferraio a Pisa a mezzo traghetto, precisando che la propria quota era stata pagata da An. P.. Pare, pertanto, potersi ragionevolmente affermare il risarcimento anche di tale voce di danno, in quanto conseguente in modo diretto ed immediato a fatto imputabile a SCANDIESEL, per avere colpevolmente fornito il piede di trasmissione che, cessando improvvisamente di funzionare, cagionò l'improvviso arresto dell'imbarcazione con la conseguente necessità - al fine di riparare l'avaria - di ormeggio per più giorni nel cantiere navale di Porto Ferraio. Tenuto conto dei costi mediamente praticati per traghettare da Porto Ferraio a Piombino e per viaggiare in treno da Piombino a Pisa (luogo di residenza di buona parte degli attori), si reputa congruo l'importo di Euro 22.00 per ciascuno degli attori sopra citati e di Euro 44,00 in capo al P..
La deposizione dello skipper rileva anche ai fini della valutazione in ordine all'esborso di Euro 48,37 pro capite che nell'atto introduttivo del giudizio (p. 5) si allega essere stato sostenuto il 7 agosto 2005 dagli attori An. P. (che si sarebbe fatto carico anche delle spese di trasporto dello skipper), G., B. e N. per rientrare da Bastia a Livorno a mezzo traghetto a causa dell'impossibilità di proseguire la navigazione per l'ennesima avaria della barca dovuta alla cessazione del funzionamento del piede di trasmissione. Pacifico il malfunzionamento del piede fornito da SCANDIESEL - che ne inviò un altro in sostituzione - il teste ha ricordato che i quattro attori gli avevano riferito di avere preso il traghetto da Bastia a Livorno e vi è, inoltre, prova documentale della prenotazione datata 7 agosto 2005 del traghetto per cinque persone (i quattro attori e lo skipper) al prezzo complessivo di Euro 241,86 pari ad Euro 48,37 pro capite (doc. 5 attorco). Poiché lo skipper ha negato di avere ricevuto dal P. il rimborso del viaggio, dichiarando di avervi provveduto autonomamente, il danno risarcibile per ciascuno dei quattro attori è di Euro 48.37.
Circa l'esborso di Euro 250,00 che nell'atto di citazione (p. 5) si allega essere stato sostenuto il 12 agosto 2005 da An. P. per recarsi da Roma a Porto Vecchio al fine di ricondurre l'imbarcazione in Italia, vi è prova documentale della prenotazione in capo al P. del volo aereo del 12 agosto 2005 da Fiumicino ad Olbia per Euro 116.64 (doc. 6 attoreo) e, inoltre, la teste T. ha confermato in giudizio che il P. si era dovuto recare a Roma per impegni di lavoro e che, appena possibile, aveva fatto ritorno a Porto Vecchio -dove la barca era ormeggiata in attesa della riparazione dell'avaria - per riportare l'imbarcazione in Italia.
Gli ulteriori esborsi oggetto del sopra citato doc. 6 non sembrano riconducibili alle allegazioni attoree, riguardando spese successive al 12 agosto 2005 (passaggio ponte del 14 agosto 2005 e viaggio in treno del 15 agosto 2005). Nulla è, inoltre, dovuto per gli esborsi che gli attori affermano avere sostenuto per il carburante e per i viveri inutilizzati: lo skipper, escusso come teste, ha difatti dichiarato che il carburante ed i viveri non utilizzati sono rimasti sulla barca.
In sintesi, il danno da responsabilità extracontrattuale patito dagli attori, in quanto allegato e provato in giudizio, risulta così liquidabile:
- Euro 230,00 in favore di An. P.. Su tale importo, rivalutato anno per anno in base agli indici I.S.T.A.T. dalla data del 3 agosto 2005 sino alla pubblicazione della presente sentenza, maturano gli interessi al tasso legale, compensativi del mancato pagamento della somma dovuta a titolo risarcitorio. Dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo definitivo sulla somma così ottenuta (Euro 293.44 di cui Euro 230,00 per capitale, Euro 28,98 per rivalutazione ed Euro 34,46 per interessi) decorrono gli interessi al tasso legale;
- Euro 44,00 in favore di An. P.. Su tale importo, rivalutato anno per anno in base agli indici I.S.T.A.T. dalla data del 5 giugno 2005 sino alla pubblicazione della presente sentenza, maturano gli interessi al tasso legale, compensativi del mancato pagamento della somma dovuta a titolo risarcitorio. Dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo definitivo sulla somma così ottenuta (Euro 56,56 di cui Euro 44,00 per capitale, Euro 5,76 per rivalutazione ed Euro 6,80 per interessi) decorrono gli interessi al tasso legale;
- Euro 22,00 in favore di R., G., B., D., M., R. e T.. Su tale importo, rivalutato anno per anno in base agli indici I.S.T.A.T. dalla data del 5 giugno 2005 sino alla pubblicazione della presente sentenza, maturano gli interessi al tasso legale, compensativi del mancato pagamento della somma dovuta a titolo risarcitorio. Dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo definitivo sulla somma così ottenuta ("Euro 28.27 di cui Euro 22,00 per capitale, Euro 2,88 per rivalutazione ed Euro 3,39 per interessi) decorrono gli interessi al tasso legale;
- Euro 48,37 in favore di An. P., G., B. e N.. Su tale importo, rivalutato anno per anno in base agli indici I.S.T.A.T. dalla data del 7 agosto 2005 sino alla pubblicazione della presente sentenza, maturano gli interessi al tasso legale, compensativi del mancato pagamento della somma dovuta a titolo risarcitorio. Dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo definitivo sulla somma così ottenuta (Euro 61,69 di cui Euro 48,37 per capitale, Euro 6,09 per rivalutazione ed Euro 7,23 per interessi) decorrono gli interessi al tasso legale;
- Euro 116,64 in favore di An. P.. Su tale importo, rivalutato anno per anno in base agli indici I.S.T.A.T. dalla data del 12 agosto 2005 sino alla pubblicazione della presente sentenza, maturano gli interessi al tasso legale, compensativi del mancato pagamento della somma dovuta a titolo risarcitorio. Dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo definitivo sulla somma così ottenuta (Euro 148.73 di cui Euro 116,64 per capitale, Euro 14,70 per rivalutazione ed Euro 17,39 per interessi) decorrono gli interessi al tasso legale.
Concludendo sul punto, SCANDIESEL deve pagare in moneta attuale i seguenti importi:
a) in favore di An. P. Euro (293,44 + 56,56 + 61,69 + 148,73) = Euro 560,42 oltre interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo;
b) in favore del G. e del B. Euro (28,27 + 61,69) = Euro 89,96 pro capite, oltre interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo;
c) in favore di R., D., M., R. e T. Euro 28,27 pro capite, oltre interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo;
d) in favore del N. Euro 61,69 oltre interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo.
In punto spese processuali, oltre alla natura delle questioni trattate, occorre considerare il limitato ambito di accoglimento della domanda attorea ed il comportamento tenuto in giudizio dalle parti, con particolare riferimento alla refrattarietà degli attori nei confronti delle proposte transattive formulate dalla società convenuta (da ultimo, veniva rifiutato il pagamento omnicomprensivo dell'importo di Euro 3.500,00).
In ragione di ciò, si reputano sussistenti giustificati motivi per compensare tra le parti un mezzo delle spese di lite.
SCANDIESEL deve, quindi, rimborsare agli attori il rimanente mezzo delle spese processuali che si liquidano per l'intero - e cioè per i due mezzi - come in dispositivo sulla base della nota spese depositata dalla difesa.
(Torna su ) P.Q.M.
PQM
Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A. P., An. P., P. G., T. R., M. B., G. D., A. M., L. R., V. T. e F. N. contro la società Scandiesel S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causa rubricata al n. 2124/2007 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o comunque assorbita, così provvede:
A) condanna la società Scandiesel S.r.l. a pagare ad A. P. Euro 1.200,51 a titolo risarcitorio del danno patrimoniale, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo definitivo;
B) condanna la società Scandiesel S.r.l. a pagare ad An. P. Euro 560,42 a titolo risarcitorio del danno patrimoniale, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo definitivo;
C) condanna la società Scandiesel S.r.l. a pagare a T. R., G. D., A. M., L. R. e V. T. l'importo pro capite di Euro 28,27 a titolo risarcitorio del danno patrimoniale, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo definitivo;
D) condanna la società Scandiesel S.r.l. a pagare a P. G. e M. B. l'importo prò capite di Euro 89,96 a titolo risarcitorio del danno patrimoniale, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo definitivo;
E) condanna la società Scandiesel S.r.l. a pagare a F. N. l'importo di Euro 61,69 a titolo risarcitorio del danno patrimoniale, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo definitivo;
F) condanna Scandiesel S.r.l. a rimborsare agli attori un mezzo delle spese processuali che si liquidano per l'intero (e cioè per i due mezzi) in Euro 4.745,50 di cui Euro 1.745,00 per diritti, Euro 2.760,00 per onorari, Euro 52,50 per spese imponibili, Euro 188,00 per esposti non imponibili, oltre rimborso forfetario 12,5% per spese generali, IVA e CPA come per legge; compensato tra le parti il rimanente mezzo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Cosi è deciso in Novara il giorno 13 settembre 2011.
Il Giudice Unico dott.ssa Chiara Grazia Maisano
Depositato in Cancelleria il 22 sett. 2011