REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
-Seconda Sezione-
Il giudice, Federica Trovò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2242/2007 avente
per oggetto "azione di risoluzione del contratto di vendita e di
risarcimento dei danni", promossa
DA
F.N. (c.f. ...) e B.V. (c.f. ...), entrambi rappresentati e difesi,
per procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Anna Aldi,
elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, in Lecco,
via F.lli C.;
attori;
CONTRO
CESANA CARAVAN S.R.L. (p.i. ...), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura a
margine della comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Stefano
Rubiu, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Cristiano Ratti, in Lecco, P.zza L.L.;
convenuta.
-CONCLUSIONI DELLE PARTI-
Attori - In via principale e di merito: accertato il difetto di conformità del caravan marca MONCAYO modello Halcon 473 targato (...) e l'inadempimento della Ceresa Caravan s.r.l. ex artt. 1476 co. 1 n.3 e 1490 c.c.; accertato, inoltre, che la Sig.ra F. ha optato per il rimedio della sostituzione ed ha diffidato la convenuta ex art.1454 c.c., dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita ex art.1492 c.c. ed ex art.130 lett.b e c comma 7 del D.Lgs.206/2005 e, conseguenzialmente, condannare le parti alla restituzione delle reciproche prestazioni ex artt.1458 e 1493 c.c. e precisamente condannare la Ceresa Caravan s.r.l. alla restituzione di euro 51.000,00 oltre interessi legali da ogni singolo versamento sino al saldo e rivalutazione monetaria. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si riconosca la gravità dei vizi della cosa venduta o il rimedio della risoluzione venga accertato come eccessivamente oneroso per il venditore, condannare parte convenuta alla riduzione del prezzo quantificato in euro 26.000,00 (con ogni consequenziale effetto di legge) o nella maggior o minore somma accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso: condannare parte convenuta al risarcimento di euro 1.402,14 (euro 587,83 x 2 + euro 113,24 x 2) per spese relative all'assicurazione ed ai bolli quali danni diretti derivanti dal mancato utilizzo del Camper nei periodi luglio 2005/luglio 2006 e luglio 2006/luglio 2007 e fino all'esito della presente causa, oltre alle spese da sostenere in pendenza del presente giudizio ed al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori, ivi compreso il danno da "vacanza rovinata", nella misura accertata in corso di causa anche lasciato all'equa valutazione dell'Ill.mo organo giudicante, il tutto oltre interessi dal dovuto all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria. Spese, diritti onorari, rimborso generale (12,50%) oltre iva e c.p.a. completamente rifuse e distratti a favore dell'Avv. Anna Aldi che, ex art.93 c.p.c., dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso onorari.
Convenuta - Nel merito: rigettare le domande tutte degli attori perché infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e rimborso forfetario del 12,5%.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
F. N. e B.V. hanno promosso giudizio avverso Ceresa Caravan s.r.l., assumendo di avere acquistato dalla convenuta, nel luglio del 2005, un caravan, per l'importo di euro 51.000,00, e lamentando che da subito il veicolo abbia rivelato problemi strutturali, mani-festatisi attraverso copiose infiltrazioni nell'abitacolo, anche in presenza di modeste piog-ge.
Essendo stati i vizi riconosciuti da controparte ed avendo gli acquirenti inutilmente diffi-dato la venditrice alla sostituzione del mezzo, gli attori hanno proposto domanda di riso-luzione del contratto, con conseguente obbligo di entrambe le parti di restituire le presta-zioni e quindi con domanda di condanna della controparte alla restituzione del prezzo.
Assumendo altresì di avere subito gravi disagi e di non avere potuto trascorrere regolari periodi di vacanza, a causa della difettosità del camper, gli attori hanno proposto doman-da di risarcimento dei danni, consistenti negli esborsi per spese di bollo e assicurazione del camper e nel mancato godimento di vacanze (quest'ultimo da quantificarsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale).
Alla prima udienza si è costituita in giudizio Ceresa Caravan s.r.l., contestando sia l'esistenza di vizi tali da fondare la domanda di risoluzione, sia di averne mai ammesso l'esistenza. Inoltre la venditrice ha eccepito di avere inutilmente offerto agli attori di procedere alla riparazione del mezzo, previo ritiro dello stesso e di non avere potuto provvedervi a causa del loro ingiustificato rifiuto.
Esperita consulenza tecnica d'ufficio ed assunte le prove orali sui capitoli ritenuti ammis-sibili e rilevanti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Risulta applicabile alla fattispecie la disciplina, del resto invocata da entrambe le parti, della vendita dei beni di consumo ed in particolare gli artt. 128 ss. del d.lg.vo n. 206/2005 (codice del consumo).
In applicazione della citata disciplina si ritiene sussista la responsabilità della convenuta per difetto di conformità del caravan, esistente al momento della consegna del bene.
Gli attori hanno infatti allegato che le infiltrazioni si sono manifestate sin dal primo uti-lizzo del veicolo. La circostanza è stata confermata dal padre della F. (il teste F. Mario, sentito all'udienza del 19.1.2009).
Lo stesso legale rappresentante della Ceresa Caravan -in sede di interrogatorio formale assunto il 19.1.2009- ha confermato che già nel settembre del 2005 il caravan fosse stato portato presso la venditrice per la riparazione della porta del garage (capitolo n. 4 della memoria attorea del 18.4.2008); lo stesso non ha negato che già dal luglio del 2005, in concomitanza della prima vacanza degli attori, il camper avesse presentato il problema delle infiltrazioni (capitolo n. 3, memoria cit.)
Del resto la parte convenuta non ha mai eccepito che si trattasse di difetti non esistenti al momento della consegna del bene, così come non ha mai eccepito la tardività della de-nuncia dei vizi.
La consulenza tecnica d'ufficio, istituita nel corso del giudizio, ha consentito di accertare la sussistenza delle lamentate infiltrazioni di acqua (oltre al guasto alla centralina).
Il ctu. Ing. P., ha personalmente constatato nel primo sopralluogo che il box posteriore era pressoché allagato e che il problema delle infiltrazioni di acqua non risultava superato neppure con applicazione di nastro adesivo a tenuta d'acqua sui due serramenti d'accesso al box. Una modesta infiltrazione è stata riscontrata anche all'interno del salottino del camper, nel vano porta-bottiglie.
L'intervento proposto dal perito, al fine di ovviare a questo inconveniente, non è ritenuto risolutivo dallo stesso ing. P., ma volto piuttosto a limitare l'allagamento del box, non già le infiltrazioni d'acqua che quasi certamente -a suo dire- permarranno, sia nel box che nel salottino.
Reputa il giudicante che questa situazione integri senz'altro la sussistenza di un difetto di conformità del bene.
Si consideri che ai sensi dell'art. 129 cod.cons. non sono conformi al contratto, non solo i beni non idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo (art. 129, comma 2, lett. a), ma anche i beni che non presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene (art. 129, comma 2, lett. c).
Poiché la perfetta impermeabilizzazione di un camper -considerato l'uso cui esso è destinato (non solo il trasporto ma anche il pernottamento)- è indubbiamente una qualità normale, anzi essenziale, per questo tipo di bene, e poiché nel caso di specie si è accertato che detta qualità manca, ne consegue l'applicabilità della tutela del consumatore, di cui all'art. 130 cod. conc..
Questa valutazione non stride con quanto affermato dal ctu a pag. 5 della relazione perita-le: è ovvio che il parere che l'ing. P. ha dato circa la conformità del mezzo all'uso cui è destinato è puramente tecnico, nel senso che il camper, seppure con gli inconvenienti ac-certati, non è incompatibile con l'uso cui è destinato. è questa tuttavia una considerazione che esula dai parametri giuridici, di cui il giudice -unico deputato ad iscrivere la fattispe-cie nella disciplina legale, in base agli accertamenti di fatto effettuati dal consulente- deve tenere conto, al fine di accertare l'esistenza o meno di un difetto di conformità.
La ritenuta sussistenza del difetto di conformità genera la responsabilità del venditore ex art. 130, primo comma, cod. cons..
Ceresa Caravan s.r.l. contesta il diritto degli attori ad ottenere la risoluzione del contratto di compravendita, essendosi offerta -come ribadito anche nel presente giudizio- di portare il mezzo per alcuni mesi in Spagna, per le necessarie riparazioni, con eventuale consegna di un mezzo sostitutivo.
Osserva invece il Tribunale che gli attori, dopo avere inutilmente chiesto la sostituzione del camper (cfr. missiva sub doc. n. 5 attoreo), hanno diritto alla risoluzione del contratto.
Il comma 3 del citato art. 130, prevede che il consumatore abbia diritto, tra l'altro, alla sostituzione del bene, se questo rimedio non sia oggettivamente impossibile o eccessiva-mente oneroso rispetto alla riparazione.
Il comma 4 stabilisce i criteri per valutare l'eccessiva onerosità, che includono l'eventuali-tà che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il con-sumatore (lett. c).
Ebbene, si ritiene che il ritiro di un camper per un periodo imprecisato, senza alcuna ga-ranzia di effettivo buon esito delle riparazioni (è pacifico che diversi tentativi erano già stati fatti dalla venditrice), con trasporto dello stesso addirittura in Spagna, rappresenti un notevole inconveniente per il consumatore. Questo inconveniente non appare neppure superato dalla temporanea sostituzione con altro mezzo, considerata la normale destina-zione di un camper a diventare un bene "personalizzato", quasi una seconda casa, un con-tenitore di effetti personali e di beni, che non si presta né ad essere agevolmente sostituito in via provvisoria né ad essere lasciato nella disponibilità di terze persone.
Devesi quindi considerare che, ai sensi del comma 7 del citato art. 130, il consumatore può richiedere a sua scelta una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove tra l'altro il venditore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del mezzo entro un congruo termine.
A fronte dell'acquisto del camper nel luglio del 2005, e dei ripetuti inutili interventi da parte di Ciresa Caravan (confermati anche dalla testimonianza del dipendente della ven-ditrice, C.M., a verbale di udienza del 19.1.2009), nonché della definitiva richiesta di sostituzione ad ottobre 2006, la proposta della convenuta di provvedere al tentativo di riparazione presso la fornitrice spagnola appare tardiva, oltre che contraria al quanto sta-tuito dal comma 9 dell'art. 130 ("Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbli-gato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine con-gruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alterna-tivo proposto (...)").
Va in definitiva accolta la domanda degli attori di risoluzione del contratto di compra-vendita, da ciò derivando ovviamente l'obbligo restitutorio per entrambe le parti e quindi l'obbligo del venditore di restituire il prezzo, oltre agli interessi (esclusa la rivalutazione non essendo stato provato il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.), e l'obbli-go dell'acquirente di restituire il bene compravenduto.
Gli interessi sul prezzo decorrono dalla singole date di pagamento, come allegate e prova-te dalla parte attrice (peraltro non contestate dalla convenuta).
Va per contro rigettata la domanda di risarcimento del danno: è provato che il camper abbia percorso circa cinquemila chilometri l'anno e che sia quindi stato effettivamente utilizzato dagli attori, circostanza che -a fronte della qui statuita risoluzione del contratto- compensa sufficientemente il disagio patito dagli attori, nonché gli esborsi per bollo e assicurazione.
La soccombenza di parte attrice sulla domanda di risarcimento del danno giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, mentre i restanti due terzi -liquidati come da dispositivo- vanno posti a carico della convenuta, soccombente sulla domanda di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste definitivamente a carico della con-venuta soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con atto di ci-tazione notificato il 31.5.2007 da F. N. e B.V. nei confronti di Ceresa Caravan s.r.l., ogni diversa domanda, istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita;
dichiara
la risoluzione del contratto di compravendita del caravan marca Moncayo, tg. (...), stipu-lato dalle parti il 20.7.2005, con conseguenti obblighi restitutori per entrambe le parti e per l'effetto
condanna
Ceresa Caravan s.r.l. a restituire il prezzo di euro 51.000,00, oltre interessi legali decor-renti dalle date dei singoli pagamenti (dal 20.7.2005 per l'importo di euro 5.000,00, dal 26.7.2005 per l'importo di euro 37.000,00; dal 5.8.2005 per l'importo di euro 9.000);
rigetta
la domanda attorea di risarcimento dei danni;
condanna
Ceresa Caravan s.r.l. a rifondere a F. N. e B.V. i due terzi delle spese di lite, liquidate in detta quota in euro 4.763,49, di cui euro 3.000,00 per onorari, euro 1.400,00 per diritti, euro 363,49 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Dichiara compensata tra le parti la restante quota di un terzo.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della parte con-venuta.
Lecco, 4 marzo 2010.
Il Giudice
Federica Trovò