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Direttiva sull'indicazione dei prezzi (98/6)

QUAL È LO SCOPO DELLA PRESENTE DIRETTIVA?

Essa prevede che il prezzo di vendita e il prezzo per unità di tutti i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori sia chiaramente indicato al fine di migliorare le informazioni dei consumatori e consentire comparazioni di prezzo.

PUNTI CHIAVE

Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura devono essere indicati per tutti i prodotti offerti da professionisti ai consumatori in maniera non equivoca, facilmente riconoscibile e chiaramente leggibile. La direttiva con «in maniera non equivoca» intende il prezzo finale comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altro tipo di tassa.

Allorquando il prezzo per unità di misura è identico a quello di vendita, non deve essere indicato.

Tuttavia, i paesi dell'Unione europea (UE) possono decidere di non applicare tale norma:

  • ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizio;
  • alle vendite all'asta e alle vendite di oggetti d'arte e antichi.

Per i prodotti commercializzati alla rinfusa, va indicato soltanto il prezzo per unità di misura.

Ogni pubblicità indicante il prezzo di vendita deve indicare parimenti il prezzo per unità di misura.

I paesi dell'UE possono:

  • esentare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura in caso di prodotti per i quali una tale indicazione risulterebbe inutile o tale da creare confusione;
  • stabilire un elenco di prodotti non alimentari sottoposti all'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura.

La direttiva prevedeva un periodo transitorio durante il quale i piccoli commercianti non erano soggetti all'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura dei prodotti non commercializzati alla rinfusa.

I paesi dell'UE:

  • adottano i provvedimenti adeguati per informare le persone interessate circa la trasposizione di tale normativa;
  • stabiliscono e notificano il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di trasposizione della presente direttiva.

La presente direttiva abrogava le direttive 79/581/CEE (prezzo dei generi alimentari) e 88/314/CEE (prezzo dei prodotti non alimentari) con decorrenza dal 18 marzo 2000.

Nel 2006, la Commissione europea ha emesso una comunicazione in cui esaminava in che modo i paesi dell'UE avessero attuato la direttiva, dopo aver acquisito il parere delle parti interessate.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è stata applicata dal 18 marzo 1998. I paesi dell'UE hanno dovuto integrarla nel diritto nazionale a partire dal 18 marzo 2000.

CONTESTO

Per maggiori informazioni si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27 - 31)

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, riguardante l'applicazione della direttiva 1998/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (COM(2006) 325 def. del 21.6.2006).

Ultimo aggiornamento: 08/08/2018

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