Accesso alla giustizia per questioni ambientali

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Nel sistema italiano non ci sono sanzioni contro la PA che adotta in ritardo le decisioni. Tuttavia, il ricorrente può impugnare il silenzio della PA dinanzi al TAR (art. 31 e 117 CPA) e chiedere il risarcimento del danno causato dal ritardo (art. 30 e 112 CPA).

Inoltre, nei casi in cui la PA non si è conformata a una sentenza, i ricorrenti possono ricorrere al cosiddetto giudizio di ottemperanza (artt.112-115 CPA). A seguito di tale procedimento, il giudice può ordinare alla PA di adempiere entro un termine determinato, nonché dichiarare nulli gli atti adottati in violazione della sentenza. Il giudice può inoltre sostituire l'amministrazione inerte o nominare un commissario ad acta.

Ultimo aggiornamento: 27/07/2021

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